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La rilevanza giuridica dei fatti riguardanti lo sciopero e la contrattazione collettiva
Infatti alcuni imprenditori non licenziano i lavoratori che scioperano, alcuni non gli chiedono il risarcimento dei danni e quindi una certa rilevanza giuridica questi fatti dovranno pur averla. Tuttavia la tesi di Redenti non regge il confronto con giuristi come Barassi che lo sciopero non lo concepiscono neppure e la contrattazione collettiva viene vista come un fenomeno assolutamente estraneo al diritto. Anche la tesi di Giuseppe Messina viene respinta, che svolge medesime considerazioni rispetto a Redenti, in materia di contrattazione collettiva. Egli muove dalla convinzione che l'ordinamento giuridico dovesse garantire effettività alle manifestazioni dell'autonomia privato-collettiva poiché altrimenti, gli interessi che sottostanno a tale forma di libertà contrattuale, non sarebbero garantiti. Questa tesi si scontra con il fatto che il legislatore del tempo non era ancora disposto a riconoscere al contratto collettivo un'efficacia analoga a quella.
Della legge, cioè a riconoscere ai gruppi privati, che nascono e vivono nella società civile, una competenza normativa concorrente con quella dello Stato.
Messina
La tesi di Giuseppe è stata trascurata per molti anni dai giuristi. Egli era un giurista privato "fuori dal coro" poiché nel 1904 scrive uno studio monografico sui concordati di tariffa e spiega ai giuristi dei suoi tempi che la contrattazione collettiva o è inderogabile ed ha efficacia normativa oppure non serve. Certo era difficile all'epoca argomentare questa tesi giuridicamente perché la contrattazione collettiva non era neppure riconosciuta come fenomeno giuridicamente rilevante. Oggi risulterebbe più facile anche se ci potrebbero essere problemi con la non attuazione dell'articolo 39 della costituzione. Con la monografia di Messina, per la prima volta alla fine dell'800 viene riconosciuta efficacia vincolante ad un contratto, quale il concordato di tariffa.
nonostante avesse un problema giuridico che sembrava insormontabile: mentre per l'inadempimento di qualsiasi altro contratto la controparte può andare in giudizio richiedendo il risarcimento del danno per inadempimento, questa cosa non poteva avvenire per i concordati di tariffa poiché l'imprenditore non poteva richiedere in giudizio un risarcimento del danno per inadempimento del concordato per il fatto che vi era una carenza di legittimazione attiva processuale per le organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto quel contratto collettivo. L'imprenditore poteva soltanto portare in giudizio il contratto individuale firmato con il singolo lavoratore. Volendo ampliare il discorso si nota come ancora oggi sia presente il problema della legittimazione attiva processuale dei sindacati poiché solo alcune organizzazioni sindacali possono stare in giudizio per il tramite dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori quando siamo in presenza di una condotta.antisindacale posta in essere dall'imprenditore. Per questa ragione la condotta antisindacale ha risollevato il problema della legittimazione attiva dei sindacati, poiché con la condotta antisindacale (es. repressione diritto di sciopero) viene violato un diritto dell'organizzazione sindacale, intesa come gruppo, e non del singolo lavoratore. All'epoca di Messina era impensabile che un'organizzazione sindacale potesse avere una certa legittimazione attiva a stare in giudizio per difendere gli interessi e i diritti del gruppo. Per questi motivi la contrattazione collettiva, o meglio il concordato di tariffa, non può essere giuridicamente vincolante. Per questo motivo la contrattazione collettiva, alle origini intesa come contratto di tariffa, non può essere considerata giuridicamente vincolante poiché ad esempio di fronte ad un inadempimento dell'imprenditore il lavoratore non poteva impugnare il contratto collettivo. Messina prova a fare
questo sforzo di considerare la questione dell'integrazione tra fonti, cioè sostiene che il contratto individuale siccome viene integrato dal contratto collettivo, allora si possono riconoscere determinati effetti a questo contratto senza passare per le forche caudine della legittimazione processuale del soggetto (digressione: il sindacato non è un'associazione privata come le altre, è un'associazione o una organizzazione di natura privatistica che però porta avanti gli interessi del lavoratore che è un soggetto socialmente rilevante più degli altri). Differenza tra concertazione e contrattazione. La concertazione è un fenomeno di natura politica, è un fenomeno che ha a che vedere con le scelte politiche di un potere pubblico, è un fenomeno attraverso il quale le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori e degli imprenditori partecipando alle decisioni in materia di politiche di lavoro. LaLa contrattazione collettiva è tutt'altro, si muove su un piano esclusivamente privatistico e serve ad integrare i contratti individuali di lavoro e non è un contratto come gli altri poiché al suo interno troviamo il contenuto di futuri contratti individuali che saranno stipulati. La confusione deriva dal fatto che in entrambi i casi abbiamo la partecipazione del medesimo soggetto, il sindacato si muove sul piano privatistico nella contrattazione, ma piano della rappresentatività di interessi diffusi (pubblico), cioè quelli della classe dei lavoratori, nella concertazione).
La giustizia del lavoro alle soglie del XX secolo. In materia di giustizia del lavoro delle poche leggi presenti sono disarmanti perché gli ispettori del lavoro "entrano" nel 1912, il collocamento è gestito da speculatori e il processo è quello ordinario (lungo e costoso), inoltre il conflitto è mediato dentro lo Stato secondo il
Modellodell’amministrazione per collegi. Solamente il Consiglio Del Lavoro e i collegi provibirali (istituzionalizzati in Italia con la legge n.295 del 15 giugno 1893, la quale sancì la possibilità per le imprese di istituire dei collegi perdirimere le controversie interne, soprattutto tra dipendenti e datori di lavoro) riconoscono questi fenomeni e cercano di inquadrarli, soprattutto per una ragione sociale poiché notano come essi sistiano sviluppando nella società, anche in maniera violenta, e quindi sia necessario affrontarli in consiglio superiore del lavoro in maniera accettabile. Il consiglio del lavoro è un organo amministrativo che viene istituito nel 1902 al quale viene attribuito il compito di affrontare le questioni derivanti da rapporti tra lavoratori e impresa. Tale consiglio con una serie di proposte normative dimostra come sia possibile ascoltare e conciliare le esigenze dei lavoratori e dell’impresa, ma non furono recepite dal legislatore se non alcune.
Una prima proposta recepita fu l'introduzione di un divieto al lavoronotturno nelle aziende panificatrici ed un'altra è una proposta di legge fu quella per istituire l'ispettorato del lavoro. I collegi provibirali sono istituzioni di auto-rappresentanza degli interessi che vengono istituiti non senza polemiche, in primo luogo perché ne vengono istituiti pochi e solamente in alcune zone del paese (centro-nord) ed in secondo luogo si discute in merito alla loro competenza poiché trattavano solamente le controversie derivanti dal contratto di lavoro e non quelle collettive o individuali che seguivano i gradi ordinari. Per queste ragioni non cambiano il mondo del lavoro, però l'elemento fondamentale è che gli viene attribuito il compito di essere giudici, mediatori e conciliatori allo stesso tempo. Proprio il fatto che ad uno stesso soggetto vengano attribuisce queste tre funzioni diverse tra loro, permette ai collegi di adattarsi alle.esigenze e vicendeconcrete. In un contesto normativo inadeguato e carente, i collegi provibirali hanno il vantaggio dipoter giudicare in base all'equità proprio per l'assenza di norme giuridiche. Altra caratteristicarilevante è il fatto che questi collegi non sono composti da giuristi ma da rappresentanti deilavoratori e degli imprenditori (anche donne) esperti in materia di lavoro e relazioni industriali,questo sta a significare che questi soggetti hanno una sensibilità speciale e non hanno la chiusuramentale dei giuristi dell'epoca chiusi all'interno delle quattro mura del diritto civile. La presidenzadei collegi spesso avveniva per nomina ministeriale. La rilevanza dei collegi provibirali non è datatanto dal fatto che abbiano stravolto il mondo del lavoro in cui essi operavano, ma deriva dal fattoche per la prima volta ci troviamo di fronte ad un soggetto che ad esempio riconosce lacontrattazione collettiva come un fenomeno a cui
dare una rilevanza giuridica dichiarandola valida anche ai non iscritti al sindacato; riconosce allo sciopero una rilevanza tale da ammettere che l'illicenziamento dei lavoratori in sciopero è inopportuno ed illegittimo. La legislazione cingolata: il lavoro nello Stato corporativo Il diritto del lavoro costruito da Barassi inizia "a perdere i pezzi", infatti nel primo quarto del 900 vengono sottratte dal diritto del lavoro-civilista una serie di discipline e regolate tramite leggi speciali, ad esempio il lavoro pubblico, la previdenza e il lavoro agricolo. In questo contesto caratterizzato da enormi insoddisfazioni sociali e da una certa inadeguatezza, nasce il movimento fascista che camminerà sulle rovine dello Stato liberale che non ha saputo affrontare i fenomeni economici e sociali nascenti. Con una serie di leggi e provvedimenti rilevanti il fascismo cambia pelle al diritto del lavoro. I fenomeni dello sciopero della contrattazione collettiva, se prima dello Statoliberale vengono tollerati e lasciati a se stessi, nello Stato fascista il conflitto viene visto come un fenomeno eversivo che può portare una sfida allo Stato (vedi la rivoluzione in Russia) e la contrattazione collettiva non può più essere ignorata poiché l'industria e l'impresa divengono fenomeno centrale e rilevante per lo sviluppo economico del paese. Può apparire una contraddizione ma questi fenomeni trovano una prima categorizzazione giuridica nell'ordinamento corporativo.
Lo sciopero torna ad essere considerato un reato (perlomeno abbiamo un po' di coerenza dato che prima si diceva che era una libertà e poi che si permetteva alla polizia di sparare sulla folla dei lavoratori, ora uno lo sa ed è consapevole del rischio). Questa risoluzione del conflitto viene ideologicamente giustificata dando rilievo all'interesse superiore della produzione nazionale, negando quindi alla radice l'esistenza stessa del
conflitto poiché l'interesse dei lavoratori e dell'imprenditore è il medesimo. In questo disegno l'imprenditore non è altro che un lavoratore come gli altri