Diritto del lavoro avanzato
Prima lezione
Due parti:
- Diritto sindacale - Libro: "Diritto Sindacale", 4ª Edizione. Editore Giappichelli, Mariella Magnani.
- Diritto del mercato del lavoro - Libro: "Istituzione del Diritto del Lavoro", 8ª Edizione. Tussi ed il prof. Solo la parte seconda, su cinque.
Chi frequenta, ci sarà una data per alleggerire l’esame, al di fuori delle cadenze già previste per gli altri esami per evitare sovrapposizione. Possibili seminari e convegni. Ricorrono 25 anni dalla prima riforma sulle politiche del lavoro.
Diritto sindacale
Cos’è il diritto sindacale? Prima c’era conoscenza del fenomeno sindacale, quindi cos’era il diritto sindacale come regolazione di quel fenomeno. La nostra generazione è sprovvista di queste conoscenze.
Il diritto sindacale è quello che regola i rapporti tra Stato e parti sociali. Per parti sociali intendiamo l’organizzazione degli interessi collettivi che si esprimono nel sistema produttivo, quindi le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori. Il diritto sindacale di cui ci occupiamo è quel sistema di regole che interviene per ordinare i rapporti tra stato ed organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ed anche tra le organizzazioni stesse.
Dovremmo dire che il diritto sindacale, se guardato in ottica degli altri paesi, si occupa di regolare l’organizzazione dei soggetti collettivi, regolare il conflitto collettivo e intervenire sul principale prodotto del sistema di relazione sindacale, il contratto collettivo. In particolare, cercando di stabilire quali sono gli effetti che il contratto collettivo ha su soggetti che non sono immediatamente e direttamente coinvolti. Pensiamo ai datori di lavoro che non sono iscritti ad associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo, stesso per i lavoratori.
I rapporti tra questi due soggetti sono regolati dal diritto sindacale e sono definiti in particolare dai sociologi e dagli economisti che si occupano di relazioni industriali, come sistemi di relazioni sindacali o industriali. Il diritto sindacale regola i rapporti tra questi tre soggetti, non solo nel settore industriale, sarebbe più opportuno chiamarlo sindacale.
Spunti di riflessioni
Evoluzioni del diritto sindacale in Italia
Diciamo che possiamo partire da una prima fase in cui la libertà di organizzazione sindacale sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, veniva negata. Lo Stato nel rapporto con questi soggetti collettivi, che rappresentavano gli interessi delle imprese e dei lavoratori, aveva un atteggiamento repressivo. Il Codice penale sardo del 1859 considerava reato ogni forma di coalizione dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Perché questo atteggiamento repressivo nei confronti delle coalizioni? Perché il problema principale, che in quella fase tutti gli Stati europei affrontano, è quello della caduta del sistema corporativo. L’industrializzazione che da metà del 700 in avanti si diffonde in Europa, porta al superamento dei sistemi di produzione che si erano consolidati nel corso dei secoli precedenti, in particolare nel metodo di produzione artigiano, questi metodi di produzione avevano governato i rapporti tra imprenditori e lavoratori all’interno dei sistemi corporativi.
Sistema corporativo, significa un sistema dove non potevi esercitare una determinata professione se non facevi parte di una corporazione. Per entrare si faceva un apprendistato, alla fine del quale se si dava prova di essere in possesso delle competenze per quelle attività, si diventava operaio. Chi eccelleva e voleva diventare un soggetto autonomo d’impresa, poteva, attraverso un difficile percorso dove spesso doveva spostarsi in Europa ad apprendere le tecniche, fare un capolavoro che veniva dedicato a coloro che guidavano la corporazione. Se avessi dimostrato il tuo lavoro, saresti entrato a far parte di quella parte di corporazione denominata “Maestri” e potevi creare la tua bottega.
In un modello di questo tipo, i rapporti tra imprenditore e dipendenti erano racchiusi in un sistema che aveva un unico fine, ovvero la produzione del bene o del servizio. Quindi c’era lo Stato da un lato e dall’altro le Corporazioni, che erano molto potenti, pensiamo che a Bruxelles, nella piazza centrale, ci sono ancora le case delle corporazioni, per renderci conto della loro potenza. Interesse era quello di produrre al meglio e produrre i migliori risultati economici.
Questo fa sì che ci fosse un sistema previdenziale, nel sistema corporativo, non banale. Alcune cose che noi abbiamo c’erano anche allora. Per esempio, se il lavoratore si infortunava, la corporazione pagava alla famiglia una somma per le giornate in cui il lavoratore non poteva lavorare, oppure in caso di morte del lavoratore, la corporazione dava una somma ai famigliari. Insomma, c’erano forme di protezione sociale che ci dimostrano come ci fosse questa idea di una unità di interesse tra imprenditori e lavoratori all’interno delle corporazioni. Lo Stato dialogava con le corporazioni, ci furono anche degli scontri.
Con la Rivoluzione Industriale, questa unità di intenti tra imprenditori e lavoratori viene superata dall’introduzione di macchinari che producono e che sostituiscono l’attività dell’operaio. Esso, non è che non serve più, ma è un’appendice della macchina stessa. Questo determina una divaricazione degli interessi di chi è proprietario delle macchine, dei mezzi di produzione, e quelli dei lavoratori. Nasce una contrapposizione di interessi che porta, oltre che a conflitti importanti (come il luddismo, ovvero la distruzione delle macchine da parte dei lavoratori), al fenomeno della organizzazione delle associazioni dei datori di lavoro e delle associazioni dei lavoratori non si è più dentro lo stesso sistema, che è la corporazione. Adesso ci sono gli imprenditori ed i lavoratori, divisi e contrapposti.
Il legislatore, alla metà degli anni dell’800, dopo aver sciolto le corporazioni, in tutta Europa si diffondono delle leggi che impongono lo scioglimento delle corporazioni, non vuole dare adito alla nascita di nuove forme di organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori. Così si spiega il Codice penale sardo del 1859 è reato ogni forma di coalizione, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Noi possiamo prendere atto di una evoluzione nel corso dell’800 verso principi di tipo liberale. Lo Stato, da repressivo nei confronti del fenomeno sindacale, assume un atteggiamento di indifferenza. Ricordiamo che il principio dell’economia liberale è “lasciare che l’economia si sviluppo e lo Stato si intrometta il meno possibile”. Il Codice Zanardelli del 1889 affronta lo stesso fenomeno e notiamo l’evoluzione esso afferma l’astensione dello Stato da ogni intervento in materia sindacale. Quindi vi è libertà di organizzazione per le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, vi è libertà di sciopero e di serrata.
Il limite di questa impostazione è che i rapporti tra i datori di lavoro ed i lavoratori sono inquadrati nell’ambito dei principi civilistici classici. Pensiamo allo sciopero, noi abbiamo due soggetti, un datore di lavoro ed un lavoratore, che hanno firmato un contratto di lavoro dove il lavoratore si impegna a lavorare per il datore. Se il lavoratore sciopera, viene meno agli obblighi che ha assunto, quindi è inadempiente. Questo è nel Codice Zanardelli, il quadro che viene offerto, dove lo Stato accetta le organizzazioni, accetta anche il conflitto, ma lo inquadra con le regole ordinarie di tipo civilistico. Inadempimento contrattuale che può comportare sanzioni o addirittura il licenziamento.
Se proseguiamo nell’analisi dell’evoluzione del diritto sindacale, possiamo incontrare una fase totalmente diversa nel nostro paese, la fase del “Periodo Corporativo”, che corrisponde al periodo fascista (da non confondere con le corporazioni sopra citate). Qui abbiamo una inversione di tendenza dell’atteggiamento dello Stato nei confronti delle parti sociali e nelle regolazioni del fenomeno sindacale.
Nel periodo fascista vi è una forte attenzione al fenomeno sindacale. Se lo Stato liberale contrassegnava indifferenza nei confronti del fenomeno sindacale, lo Stato fascista invece vi pone attenzione, perché lo pone come fondamentale per gli sviluppi dell’economia nazionale. Se imprenditori e lavoratori, associati in organizzazioni, contrastano con i loro comportamenti le scelte del governo per lo sviluppo dell’economia nazionale quindi bisogna mettere sotto controllo il fenomeno sindacale. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere inquadrate in un sistema pubblicistico, che attribuisce a queste organizzazioni un rilievo fondamentale per la vita economico e sociale del paese, con un regolamento ed un controllo stringente.
Ci sono due leggi, una del ’26 ed una del ’34, che portano al riconoscimento di UN SOLO sindacato per gli imprenditori ed UN SOLO sindacato per i lavoratori. L’effetto del riconoscimento è l’acquisizione del sindacato della personalità giuridica di diritto pubblico. Il sindacato riconosciuto ha la rappresentanza giuridica di tutti gli imprenditori o dei lavoratori, appartenenti a quella categoria, a quel settore. Per cui, quando vengono stipulati dei contratti collettivi tra questi soggetti, si applicatori a tutti gli imprenditori e a tutti i lavoratori. Come fa lo Stato ad essere sicuro di controllare queste organizzazioni che ottengono riconoscimento? Se formalmente vi è libertà nel pluralismo sindacale? Il sistema è brutale, ma semplice, è il governo che sceglie quale sindacato riconoscere, tra tutti quelli che hanno almeno il 5% degli iscritti tra gli appartenenti alla categoria. Se è lui a scegliere, sceglierà quello politicamente più vicino, quindi quello fascista. Da il riconoscimento ai sindacati fascista degli imprenditori, che firmeranno un contratto collettivo con i sindacati fascista dei lavoratori, in questo modo si ha un controllo.
Questo sistema si afferma in molti paesi nei primi del 900. Ovvero l’idea che il sistema sindacale debba essere strettamente controllato per favorire lo sviluppo economico sociale del paese, è un’idea che si diffonde ed ottiene tanto consenso, pensiamo alla Germania, alla Russia, alla Spagna, all’America Latina, che adottavano la stessa idea. L’idea che lo sviluppo può essere impresso con tecniche autoritarie è un’idea che si diffonde e piace.
La fase successiva è quella della caduta del sistema corporativo fascista, che si ha con un regio decreto-legge del 1943. La caduta è prudentemente accompagnata da norme che mantengono in vigore i contratti collettivi corporativi “salvo successive modifiche”, quindi aprono ad interventi. La fase tra il ’43 e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, è una fase di transizione, dove si affermano le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori che si sono ricostituite dopo il ’43, che operano liberamente e firmano contratti collettivi di lavoro. La novità rilevante è l’articolo 39 della Costituzione.
Notiamo il primo comma “L’organizzazione sindacale è libera” l’impostazione di un rapporto tra Stato e parti sociali, completamente opposto a quello del periodo fascista. L’idea è in aperto contrasto perché prima alla fine risultava un singolo sindacato con orientamento politico di stampo fascista, scelto dal governo.
Se il primo comma è chiaramente una dichiarazione di inversione di tendenza nel rapporto tra Stato e parti sociali, gli altri commi sono segnali più timidi, per non dire che c’è qualche elemento di continuità.
Nel secondo comma, da notare sopra, notiamo che qui riappare l’idea della “registrazione dei sindacati”. Sindacato registrato, assomiglia a “sindacato riconosciuto” del periodo fascista. Il punto di discontinuità, il costituente dice che ci sarà una legislazione ordinaria dove viene rinviata la norma. Non c’era accordo, quindi si trova un compromesso. C’è un rinvio sostanzialmente.
Al terzo comma, per essere registrato devi dimostrare di avere uno statuto, che gli iscritti devono poter contare su regole democratiche. Se leggiamo attentamente, la valutazione della democraticità di una organizzazione, deve essere fatta da qualcuno, che è lo Stato, questo comma consente allo Stato di valutare il grado di democraticità delle diverse organizzazioni. Se tu diffidi dell’intervento dello Stato in materie sindacali, in particolare della valutazione da parte dello Stato, non sei sereno di fronte alla possibile attuazione di questo comma, hai un timore che questo comma possa essere utilizzato in chiave discriminatoria, perché conferisce allo Stato un potere di valutazione.
Il quarto comma, i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Anche qui c’è legame col passato. Abbiamo dei sindacati, che in quanto registrati, acquisiscono un potere rilevante, che è quello di partecipare, in proporzione agli iscritti, alla stipulazione di contratti collettivi che hanno efficacia obbligatoria per gli appartenenti a tutta la categoria a cui si riferisce il contratto collettivo (N.B.). Anche qui abbiamo quindi dei contratti collettivi con efficacia generale, come nel periodo fascista. Si applicano a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata categoria, che siano iscritti o meno alle associazioni sindacali quindi chi stipula il contratto ha un potere fortissimo, perché coinvolge tutti gli appartenenti alla categoria.
Quindi, il rapporto tra Stato e parti sociali nell’articolo 39, è un rapporto basato su una ambivalenza, sulla mediazione tra diversi orientamenti dell’Assemblea costituente, di cui il comma prima e gli altri commi sono l’emblema. Il primo, libertà sindacale, gli altri commi reinterpretano in chiave post periodo corporativo fascista, alcune soluzioni che vengono dall’idea che ci sia qualcuno titolato a stipulare contratti collettivi con efficacia generale. Questo per un verso è l’affermazione di una volontà di tutela dei lavoratori, tutti i lavoratori devono avere questa protezione del contratto collettivo, non deve esserci un lavoratore che è escluso, dall’altro lato tutela anche gli imprenditori, che consente loro di difendersi da imprenditori che fanno concorrenza sleale. Quindi c’è un elemento positivo che noi possiamo rivenire nella scelta del costituente. Attenzione, però, si pongono dei problemi. Il problema della registrazione subordinata allo statuto. Poi possono essere rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, ma c’è un’anagrafe nazionale degli iscritti? No, non c’è. Allora come si fa a decidere questa proporzione? Io che voglio iscrivermi ad un sindacato, devo dichiarare ad una pubblica amministrazione che sono iscritto a quel sindacato? Andrebbe a minare la mia libertà, sarebbe come dichiarare il mio voto.
Oggi si potrebbe più facilmente gestire un sistema che conteggia gli iscritti alle associazioni, allora andava fatto a mano, ammesso che si volesse fare l’anagrafe. Ad oggi non abbiamo dati ufficiali, dichiarati da una organizzazione pubblica, ma ci sono autodichiarazioni delle associazioni sindacali. Ci sono problemi tecnici, come abbiamo visti e politici. Quello politico più rilevante, un sindacato che avesse il 51% degli iscritti del settore, avrebbe il monopolio della contrattazione collettiva, gli altri dovrebbero accettare il contratto collettivo stipulato da quel sindacato, quindi non facile da accettare.
In questo clima conflittuale, l’idea che qualcuno potesse avere una sorta di monopolio è vista con grande timore.
Il primo comma è considerato direttamente ricettivo, quindi si applica senza bisogno di nulla. È un principio uniforme all’ordinamento sindacale. Dal secondo comma in avanti, quello che dobbiamo registrare è la mancata attuazione, mediante una legislazione specifica. In Parlamento italiano non ha mai trovato una maggioranza parlamentare che avesse la forza di dare attuazione ai commi successivi ai primi. Non c’è mai stata questa maggioranza talmente forte. Quindi noi affronteremo nel corso di diritto sindacale, molte questioni che nascono dalla mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione.
L’art. 39 ha una norma gemella che l’art. 40 della Costituzione, che riguarda il diritto di sciopero, dove vedremo che anche lì il costituente non ha la forza di legiferare in maniera diretta e quindi anche lì rinvia alla legislazione ordinaria. Si dice che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Gli articoli 39 e 40, sono norme che NON possiamo ignorare, ma sono norme che non regolano la vita sindacale. Ci troviamo di fronte, già a metà degli anni ’50, alla constatazione della crisi del modello costituzionale, dove a parte il primo comma, il resto non ci aiuta ad individuare le regole che regolano il sistema sindacale. Abbiamo quindi un orientamento dottrinale che in mancanza di attuazione della seconda parte dell’art. 39, spinge verso la privatizzazione dell’ordinamento sindacale. Dice l’art. 39 che i sindacati dovrebbero avere personalità giuridica, siccome non è stata data una norma, le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, sono nel nostro ordinamento considerate associazioni NON riconosciute, ma sono un gruppo di persone che sono disciplinate da articoli 36 e seguenti del Codice civile.
Il Contratto Collettivo, avrebbe dovuto essere un contratto avente efficacia generale, ma se non viene stipulato...
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