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DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO

Il diritto commerciale, insomma, disciplina l'attività imprenditoriale e l'esercizio

dell'impresa sotto vari aspetti, privatistici e pubblicistici, ponendo particolare

attenzione alla coesistenza di diversi interessi in gioco. Non solo vengono in

rilievo gli interessi del singolo imprenditore, ma anche quelli concernenti il

progresso sociale, il benessere collettivo, la competitività.

Il diritto commerciale nasce perciò come diritto rispondente alle esigenze

operative dei mercatores, che rappresentano la nuova classe emergente. È

sostanzialmente un diritto consuetudinario e statutario, che inizialmente

regolamenta gli scambi commerciali marittimi.

Nel 1865, viene emanato così il primo Codice del Commercio dell’Italia post-

unitaria, che insieme agli altri codici delinea il c.d. “Risorgimento giuridico”.

Antenato dell’odierno codice civile, esso nasce come Codice del Commercio del

Regno di Sardegna, successivamente esteso all’intero territorio del Regno

d’Italia. A differenza dei codici civili, che di solito dedicano la propria attenzione

al diritto di proprietà e alla ricchezza immobiliare, i codici commerciali sono

dedicati a disciplinare la ricchezza mobiliare.

Si intraprese così un lungo processo di unificazione del diritto privato che portò

all’assorbimento dei dettami del vecchio codice di commercio nel Codice Civile

italiano del 1942.

Tuttavia, volendo indagare l’ordinamento oggi vigente in Italia, questo si ispira

a un modello formale, seppure sui generis, in quanto, come detto, il punto di

riferimento principale è un unico codice di diritto privato (il Codice civile del 21

Aprile 1942) e non esiste più alcuna distinzione tra atti civili

e atti commerciali. Una parte di quest’ultimo è dedicata alla disciplina di

attività economiche, norme riservate agli imprenditori commerciali.

In particolare sono da considerare di fondamentale importanza:

il Libro IV, nel quale troviamo la disciplina di contratti e titoli di credito.

 il Libro V (“Del lavoro”), che contiene alcune norme iniziali dedicate alla

 disciplina delle attività professionali. Qui nel titolo II è delineata la figura

dell’imprenditore commerciale

L’imprenditore è definito all’art. 2082 c.c. come colui che «esercita

professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni o di servizi». Ne discende che l’elemento caratterizzante

l’impresa è l’attività, ossia lo svolgimento di un complesso di atti, che, seppure

singolarmente soggetti a una disciplina generale prevista per ciascuno di essi,

vengono in rilievo come insieme, ossia come impresa.

L’imprenditore agricolo è contemplato e definito all’art. 2135 c.c., modificato

dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che così recita: «È imprenditore agricolo chi

esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può appartenere anche alle

persone giuridiche nel rispetto dei requisiti imposti dalla normativa.

DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO

L’imprenditore commerciale trova, invece, disciplina all’art. 2195 c.c., che

così recita:

«Sono soggetti all'obbligo [2194, 2200] dell'iscrizione, nel registro delle

imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori

[2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];

3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];

5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese

commerciali [320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non

risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle

imprese che le esercitano [836]».

Per l’imprenditore commerciale si detta una rigorosa disciplina che impone

determinati obblighi: obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, obbligo di

regolare tenuta delle scritture contabili,

assoggettabilità, in ipotesi di insolvenza o in ipotesi di crisi di impresa, alle

procedure fallimentari e alle altre procedure concorsuali.

Il piccolo imprenditore

Esiste una specifica definizione normativa del piccolo imprenditore. È l’art.

2083 a occuparsene, esprimendosi come segue: «Sono piccoli imprenditori i

coltivatori diretti del fondo [1647, 2139, 2221], gli artigiani (1), i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata

prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [1330,

1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.]».

La caratteristica che contraddistingue tale categoria di imprenditori è che

l’esercizio dell’attività di impresa venga svolto con prevalenza del lavoro

proprio o della propria famiglia sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al

capitale investito nell’impresa. Il piccolo imprenditore non può essere

sottoposto alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali,

qualora sia in possesso

dei requisiti di «non fallibilità» previsti dall’art. 1 L.F.

Sono, quindi esclusi dal fallimento gli imprenditori individuali o collettivi che

dimostrino:

che, per ciascun anno dell’ultimo triennio anteriore alla data dell’istanza

 di fallimento, non abbiano avuto un attivo patrimoniale di valore

superiore a trecentomila euro;

che, nello stesso periodo, non abbiano realizzato ricavi lordi di

 ammontare complessivo annuo superiore a duecentomila euro;

che la loro esposizione debitoria non superi l’importo di cinquecentomila

 euro. DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO

Il codice civile contempla una specifica e generale disciplina applicabile a

qualsiasi attività di impresa. Questa si riferisce al complesso di norme e

disposizioni concernenti l’azienda, i segni distintivi e la concorrenza, tematiche

che andremo ad approfondire più avanti. Tali disposizioni sono

statuto generale dell’imprenditore.

meglio conosciute con il nome Accanto a

siffatta normativa, esiste, poi, uno specifico regime giuridico applicabile, più

precisamente all’imprenditore commerciale, perciò identificato con

l’espressione statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Tale

specifico statuto non va a sostituirsi al primo, ma lo integra dettando una serie

di previsioni più particolareggiate in ragione del maggior rischio che implica

l’esercizio di un’impresa commerciale e,

dunque, delle maggiori e più puntuali tutele da predisporre nei confronti dei

terzi, che con l’impresa entrano in contatto.

Il Registro delle imprese è previsto dall’art. 2188 del codice civile, quindi già

dal 1942. Recita:

«1. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

2. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza

di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

3. Il registro è pubblico».

Soggetti tenuti all’iscrizione. Oltre agli imprenditori individuali, sono anche:

• le società di persone: società semplici, in nome collettivo, in accomandita

semplice;

• le società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata,

società in accomandita per azioni;

• le società cooperative e di mutuo soccorso;

• le società consortili e i consorzi

• i gruppi europei di interesse economico;

• le società estere aventi sede secondaria in Italia;

• gli enti pubblici economici, cioè gli enti pubblici che hanno come oggetto

esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;

• le società tra avvocati.

REA. Ogni impresa che s’iscrive al Registro è iscritta automaticamente anche

al REA (Repertorio Economico Amministrativo), un registro nel quale sono

rintracciabili tutte le attività economiche esercitate nella provincia.

Le due sezioni del Registro delle imprese.

Nella sua attuale configurazione il Registro comprende due sezioni:

- Una sezione ordinaria, con effetti di pubblicità legale generalmente

dichiarativa - l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto

del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla presa di conoscenza

di terzi; con essa, dunque, si trasforma la conoscibilità

del fatto in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi.

DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO

- Sezioni speciali, destinate a: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori,

imprese artigiane già iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, società che

esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette,

organizzazioni con qualifica di impresa sociale.

La pubblicità ha qui limitati effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità

notizia.

Le scritture contabili:

L’imprenditore deve tenere:

- Il libro giornale operazioni relative

(art. 2216 c.c.), da cui si rilevano le

all’attività di impresa secondo un ordine cronologico;

- Il libro degli inventari (art. 2217 c.c.), che va redatto all’inizio dell’esercizio

dell’impresa e, successivamente, ogni anno. Esso include la descrizione e la

valutazione delle attività e delle passività dell’impresa e dell’imprenditore

- Le altre scritture contabili , richieste di volta in volta dalla natura e dalle

dimensioni dell’impresa (libro di cassa, libro magazzino, libro mastro, ecc.).

Le scritture contabili vanno conservate per 10 anni dalla data dell’ultima

registrazione.

Assumono efficacia probatoria:

_fanno sempre prova contro l’imprenditore (costituiscono un mezzo di prova

contro l’imprenditore);

_possono essere utilizzate dall’imprenditore, se regolarmente tenute, come

prova nei rapporti con altri imprenditori nell’esercizio dell’attività d’impresa

(costituiscono un mezzo di prova in favore dell’imprenditore)

Le procedure concorsuali costituiscono gli strumenti giudiziali attraverso cui

viene regolato il rapporto tra imprenditore insolvente e creditori mediante la

liquidazione del patrimonio del

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A.A. 2024-2025
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlocatanese di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Ridolfo Loredana.