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DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
Il diritto commerciale, insomma, disciplina l'attività imprenditoriale e l'esercizio
dell'impresa sotto vari aspetti, privatistici e pubblicistici, ponendo particolare
attenzione alla coesistenza di diversi interessi in gioco. Non solo vengono in
rilievo gli interessi del singolo imprenditore, ma anche quelli concernenti il
progresso sociale, il benessere collettivo, la competitività.
Il diritto commerciale nasce perciò come diritto rispondente alle esigenze
operative dei mercatores, che rappresentano la nuova classe emergente. È
sostanzialmente un diritto consuetudinario e statutario, che inizialmente
regolamenta gli scambi commerciali marittimi.
Nel 1865, viene emanato così il primo Codice del Commercio dell’Italia post-
unitaria, che insieme agli altri codici delinea il c.d. “Risorgimento giuridico”.
Antenato dell’odierno codice civile, esso nasce come Codice del Commercio del
Regno di Sardegna, successivamente esteso all’intero territorio del Regno
d’Italia. A differenza dei codici civili, che di solito dedicano la propria attenzione
al diritto di proprietà e alla ricchezza immobiliare, i codici commerciali sono
dedicati a disciplinare la ricchezza mobiliare.
Si intraprese così un lungo processo di unificazione del diritto privato che portò
all’assorbimento dei dettami del vecchio codice di commercio nel Codice Civile
italiano del 1942.
Tuttavia, volendo indagare l’ordinamento oggi vigente in Italia, questo si ispira
a un modello formale, seppure sui generis, in quanto, come detto, il punto di
riferimento principale è un unico codice di diritto privato (il Codice civile del 21
Aprile 1942) e non esiste più alcuna distinzione tra atti civili
e atti commerciali. Una parte di quest’ultimo è dedicata alla disciplina di
attività economiche, norme riservate agli imprenditori commerciali.
In particolare sono da considerare di fondamentale importanza:
il Libro IV, nel quale troviamo la disciplina di contratti e titoli di credito.
il Libro V (“Del lavoro”), che contiene alcune norme iniziali dedicate alla
disciplina delle attività professionali. Qui nel titolo II è delineata la figura
dell’imprenditore commerciale
L’imprenditore è definito all’art. 2082 c.c. come colui che «esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi». Ne discende che l’elemento caratterizzante
l’impresa è l’attività, ossia lo svolgimento di un complesso di atti, che, seppure
singolarmente soggetti a una disciplina generale prevista per ciascuno di essi,
vengono in rilievo come insieme, ossia come impresa.
L’imprenditore agricolo è contemplato e definito all’art. 2135 c.c., modificato
dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che così recita: «È imprenditore agricolo chi
esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può appartenere anche alle
persone giuridiche nel rispetto dei requisiti imposti dalla normativa.
DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
L’imprenditore commerciale trova, invece, disciplina all’art. 2195 c.c., che
così recita:
«Sono soggetti all'obbligo [2194, 2200] dell'iscrizione, nel registro delle
imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori
[2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];
3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese
commerciali [320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle
imprese che le esercitano [836]».
Per l’imprenditore commerciale si detta una rigorosa disciplina che impone
determinati obblighi: obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, obbligo di
regolare tenuta delle scritture contabili,
assoggettabilità, in ipotesi di insolvenza o in ipotesi di crisi di impresa, alle
procedure fallimentari e alle altre procedure concorsuali.
Il piccolo imprenditore
Esiste una specifica definizione normativa del piccolo imprenditore. È l’art.
2083 a occuparsene, esprimendosi come segue: «Sono piccoli imprenditori i
coltivatori diretti del fondo [1647, 2139, 2221], gli artigiani (1), i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [1330,
1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.]».
La caratteristica che contraddistingue tale categoria di imprenditori è che
l’esercizio dell’attività di impresa venga svolto con prevalenza del lavoro
proprio o della propria famiglia sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al
capitale investito nell’impresa. Il piccolo imprenditore non può essere
sottoposto alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali,
qualora sia in possesso
dei requisiti di «non fallibilità» previsti dall’art. 1 L.F.
Sono, quindi esclusi dal fallimento gli imprenditori individuali o collettivi che
dimostrino:
che, per ciascun anno dell’ultimo triennio anteriore alla data dell’istanza
di fallimento, non abbiano avuto un attivo patrimoniale di valore
superiore a trecentomila euro;
che, nello stesso periodo, non abbiano realizzato ricavi lordi di
ammontare complessivo annuo superiore a duecentomila euro;
che la loro esposizione debitoria non superi l’importo di cinquecentomila
euro. DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
Il codice civile contempla una specifica e generale disciplina applicabile a
qualsiasi attività di impresa. Questa si riferisce al complesso di norme e
disposizioni concernenti l’azienda, i segni distintivi e la concorrenza, tematiche
che andremo ad approfondire più avanti. Tali disposizioni sono
statuto generale dell’imprenditore.
meglio conosciute con il nome Accanto a
siffatta normativa, esiste, poi, uno specifico regime giuridico applicabile, più
precisamente all’imprenditore commerciale, perciò identificato con
l’espressione statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Tale
specifico statuto non va a sostituirsi al primo, ma lo integra dettando una serie
di previsioni più particolareggiate in ragione del maggior rischio che implica
l’esercizio di un’impresa commerciale e,
dunque, delle maggiori e più puntuali tutele da predisporre nei confronti dei
terzi, che con l’impresa entrano in contatto.
Il Registro delle imprese è previsto dall’art. 2188 del codice civile, quindi già
dal 1942. Recita:
«1. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
2. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza
di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
3. Il registro è pubblico».
Soggetti tenuti all’iscrizione. Oltre agli imprenditori individuali, sono anche:
• le società di persone: società semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice;
• le società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata,
società in accomandita per azioni;
• le società cooperative e di mutuo soccorso;
• le società consortili e i consorzi
• i gruppi europei di interesse economico;
• le società estere aventi sede secondaria in Italia;
• gli enti pubblici economici, cioè gli enti pubblici che hanno come oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
• le società tra avvocati.
REA. Ogni impresa che s’iscrive al Registro è iscritta automaticamente anche
al REA (Repertorio Economico Amministrativo), un registro nel quale sono
rintracciabili tutte le attività economiche esercitate nella provincia.
Le due sezioni del Registro delle imprese.
Nella sua attuale configurazione il Registro comprende due sezioni:
- Una sezione ordinaria, con effetti di pubblicità legale generalmente
dichiarativa - l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto
del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla presa di conoscenza
di terzi; con essa, dunque, si trasforma la conoscibilità
del fatto in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi.
DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
- Sezioni speciali, destinate a: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori,
imprese artigiane già iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, società che
esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette,
organizzazioni con qualifica di impresa sociale.
La pubblicità ha qui limitati effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità
notizia.
Le scritture contabili:
L’imprenditore deve tenere:
- Il libro giornale operazioni relative
(art. 2216 c.c.), da cui si rilevano le
all’attività di impresa secondo un ordine cronologico;
- Il libro degli inventari (art. 2217 c.c.), che va redatto all’inizio dell’esercizio
dell’impresa e, successivamente, ogni anno. Esso include la descrizione e la
valutazione delle attività e delle passività dell’impresa e dell’imprenditore
- Le altre scritture contabili , richieste di volta in volta dalla natura e dalle
dimensioni dell’impresa (libro di cassa, libro magazzino, libro mastro, ecc.).
Le scritture contabili vanno conservate per 10 anni dalla data dell’ultima
registrazione.
Assumono efficacia probatoria:
_fanno sempre prova contro l’imprenditore (costituiscono un mezzo di prova
contro l’imprenditore);
_possono essere utilizzate dall’imprenditore, se regolarmente tenute, come
prova nei rapporti con altri imprenditori nell’esercizio dell’attività d’impresa
(costituiscono un mezzo di prova in favore dell’imprenditore)
Le procedure concorsuali costituiscono gli strumenti giudiziali attraverso cui
viene regolato il rapporto tra imprenditore insolvente e creditori mediante la
liquidazione del patrimonio del