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Estratto del documento

“I

individuali non possono delegare in peggio ai contratti collettivi: art. 2077 del Codice Civile

contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto

collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti

individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del

contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.

Il rapporto tra i due contratti deve quindi essere regolato sulla base del principio del favor,

riconosciuto dall’ordinamento: il lavoratore stipula un contratto individuale con il datore di lavoro

che ben può contenere clausole migliorative rispetto a quelle del contratto collettivo, ma non è

ammesso che il contratto individuale contenga condizioni peggiorative rispetto a quelle del

contratto collettivo e nel caso ci siano vengono sostituite di diritto con quelle del contratto

collettivo. (secondo cui c’è il contratto collettivo che

Sommando le due argomentazioni, quella nominalistica

1

il datore e il lavoratore applicano) e quella impegnante (i contratti collettivi di diritto comune sono

disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile in materia dei contratti, che lo pone quindi come

all’applicazione

suo punto di riferimento), la giurisprudenza non ha visto nessuna contraddizione

dell’art. 2077 quest’articolo

ai contratti di diritto comune, nonostante fosse previsto per i contratti

anni ’70)

corporativi. Abbiamo da tempo (a partire dagli sentenze della cassazione che applicano

l’art. 2077. La dottrina è stata sempre più prudente all’applicazione di questo articolo, ma anch’essa

ha trovato una norma che ha acconsentito di dare soluzione al problema con un inquadramento

soddisfacente. Ha preferito utilizzare, invece che l’art. 2077, l’art.

giuridico 2113 Codice Civile così

come modificato dalla legge 533/1973 sul processo del lavoro: le rinunce e le transazioni possono

essere riferite a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei

contratti o accordi collettivi. Da questo riferimento la dottrina ha ritenuto che le disposizioni del

contratto collettivo non derogate dalle parti avessero la stessa forza nel disciplinare il rapporto di

lavoro delle disposizioni di legge. Da entrambi i versanti (art. 2077 e 2113) la conclusione è la

stessa: il contratto individuale di lavoro non può derogare in peggio al contratto collettivo applicato.

Nel caso di miglioramenti rispetto al contratto collettivo, il 2077 dà risposta esplicita di

ammissione. Per capire quando una disciplina è migliorativa o peggiorativa del trattamento

economico lavorativo del lavoratore, in astratto può essere fatto il confronto in due modi: confronto

tra due contratti nel loro insieme (criterio del conglobamento) oppure un confronto

analitico/puntuale/specifico clausola per clausola. Entrambe le modalità sono stati criticate, la prima

perché sostanzialmente impraticabile, mette a confronto due discipline talmente ampie e anche

diverse, che diventa molto difficile confrontarle; la seconda perché abbiamo un risultato

insoddisfacente sotto il principio della razionalità, perché applico sempre le clausole migliorative,

non c’è mai compensazione, nonostante i contratti collettivi siano frutto di confronti e mediazioni

Si è arrivati all’individuazione

che cercano di trovare punti di equilibrio tra gli interessi in gioco.

del criterio che si basa sul confronto istituto per istituto. Gli istituti sono un insieme di disposizioni

la retribuzione è l’istituto

che riguardano la stessa materia; più complicato e con più controversie,

ma va comunque valutata nel suo insieme, essendo un istituto unico. Questa impostazione ha avuto

un effetto rilevante in relazione alle controversie nate in merito al riassorbimento dei super-minimi

(riconoscimenti che vengono dati al lavoratore in aggiunta a quello che è il minimo previsto dal

contratto collettivo). Le controversie riguardavano se i super-minimi venissero riassorbiti o meno in

caso di aumento dei minimi dei contratti collettivi. La soluzione che ha dato la giurisprudenza è che

il super-minimo è riassorbibile in linea di principio, salvo che nel contratto individuale non venga

definito esplicitamente come super-minimo non assorbibile.

Problemi derivanti dalla successione dei contratti collettivi nel tempo, in particolare il problema dei

cosiddetti diritti quesiti: nel caso di nuovi contratti collettivi, questi possono modificare in peggio

per il lavoratore il trattamento economico normativo previsto dal precedente contratto collettivo?

Che efficacia hanno le nuove disposizioni peggiorative sulla disciplina dei rapporti individuali di

1 Non sono sicuro sia corretto

lavoro? L’autonomia collettiva può regolare i contratti di lavoro come meglio ritiene, quindi può

peggiorare le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli effetti della

modifica sul trattamento che si applica al lavoratore, la dottrina e la giurisprudenza sono arrivate

con fatica a una conclusione: il contratto collettivo può modificare tranquillamente anche in senso

peggiorativo la disciplina che si applica al lavoratore per il futuro (da qui in avanti); però molti

lavoratori hanno sostenuto di avere un diritto quesito/acquisito a vedere ferma nel tempo la

disciplina del loro contratto individuale e che soltanto i nuovi assunti dovevano veder applicate le

nuove disposizioni della contrattazione collettiva. La giurisprudenza e la dottrina ritengono che

possiamo parlare di diritti acquisiti o quesiti solo con riferimento a quei diritti che hanno già

maturato e sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, non a tutte le disposizioni del

contratto individuale.

[es. un lavoratore si è visto applicare nel tempo una disposizione che prevedeva un massimo di dieci

scatti biennali di anzianità (aumenti retribuitivi automatici nel tempo, dovuti al miglioramento del

saper svolgere il proprio lavoro) e il nuovo contratto ne prevede un massimo di cinque. Nel caso in

cui uno ne abbia già maturati da uno a cinque, li mantiene e, nel caso non sia già al quinto, avrà

diritto alla maturazione di altri scatti, fino al suo raggiungimento; nel caso invece di un lavoratore

che ha maturato da sei a dieci scatti di anzianità, questi gli saranno riconosciuti, anche se non ne

potrà più maturarne altri].

Il rapporto tra legge e contratto collettivo è un tema delicato e che sostanzialmente può essere così

riassunto:

------- Contratto individuale

----------- Contratto collettivo

------------------ Legge

Il trattamento che applichiamo a un lavoratore è regolato innanzitutto dalla legge (inderogabile in

pejus dalla contrattazione collettiva), la contrattazione collettiva può andare oltre e migliorare

quanto previsto dalla legge e il contratto individuale può andare ancora oltre e migliorare il

contratto collettivo. Questo avviene in linea di principio, ci sono delle eccezioni e situazioni

particolari.

DIRITTO DEL LAVORO AVANZATO (Lezione del 17/03)

all’idea base del nostro ordinamento sui rapporti tra legge e

Eccezioni contratti (fine lezione

precedente):

1. Dal secondo dopoguerra in avanti, in certi periodi, il legislatore ha ritenuto opportuno

di derogare in peggio. Quest’atteggiamento

consentire ai contratti collettivi ha avuto grande

diffusione negli anni ’80, quando il legislatore, dovendo introdurre elementi di flessibilità

nella disciplina dei rapporti di lavoro, ha ritenuto fosse opportuno affidare alla

contrattazione collettiva il potere di derogare in pejus a quanto previsto dalla legge.

2. Divieto di deroga sia in meglio sia in peggio da parte della contrattazione collettiva su alcuni

riguardava l’indennità di contingenza

istituti/materie, (sistema di adeguamento delle

variazioni del costo della vita; in alcuni settori, dove le organizzazioni sindacali dei

lavoratori erano più forti, era emersa la tendenza a contrattare forme di recupero automatico

dell’incremento del costo della vita, mentre in altri settori questo non avveniva, creando

disparità). Questa indennità non esiste più ed è conglobata nel minimo contrattuale.

L’art. 8

3. Decreto legislativo 138/2011, trasformato nella legge 148/2011, che consente alla

contrattazione di prossimità (contratti collettivi aziendali/territoriali) di derogare in peggio ai

contratti collettivi di livello superiore (in particolare ai contratti collettivi nazionali di

categoria) su alcune tematiche.

Si è discusso attorno al tema dell’inderogabilità in meglio (consentendo quella in peggio), perché se

non ci poniamo il problema della funzione della contrattazione collettiva ed essa non può

con l’art. 39 I comma: l’organizzazione

contrattare né in meglio né in peggio, stiamo interferendo

sindacale è libera, poiché in determinate materie potrei contrattare solo quello che è già previsto

dalla legge. La corte costituzionale è intervenuta con due sentenze, in una è sembrata

sostanzialmente accondiscendente rispetto al disegno del legislatore senza motivazioni forti, in

un’altra più approfondita (1991), ribadisce che è legittimo costituzionalmente che il legislatore

ponga su alcuni temi dei tetti massimi, superiori a quelli minimi che danno quindi uno spazio alla

contrattazione collettiva, e dice “interventi coercitivi (che stabiliscano limiti/tetti massimi ai

benefici che può prevedere la contrattazione collettiva) da parte della legge sono ammessi solo in

situazioni eccezionali”. Questa seconda sentenza fa capire che con il tempo la Corte Costituzionale

è riuscita a elaborare un approccio più equilibrato, a differenza della prima che rischiava di

annullare gli effetti della contrattazione collettiva.

Paragrafo 9: Accordi di concertazione e il dialogo sociale (forma tradizionale con cui le istituzioni

comunitarie si rapportano alle banche sociali). Non sono la stessa cosa. Negli anni ’80 in Italia si è

visto nascere e svilupparsi, sul modello di altri stati europei, la concertazione sociale: forma

d’intesa/impegno triangolare tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, le organizzazioni

sindacali dei lavoratori e il governo, in rappresentanza della pubblica amministrazione (la

contrattazione collettiva è bilaterale perché è tra associazioni dei datori e dei lavoratori). Il governo

dialoga con le parti sociali al punto da giungere a delle intese che non riguardano solo la materia del

lavoro, ma anche la vita economica e sociale del paese (es. in materia fi

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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher c17909 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Varesi Pietro Antonio.