Diritto del Lavoro
Le fonti
L’insieme delle norme giuridiche che regolano il lavoro subordinato, costituisce il
Diritto del Lavoro. Al suo interno si distinguono settori più specifici come il diritto
sindacale, la legislazione sociale, ecc. Le fonti di tale diritto sono:
La Costituzione;
Il codice civile (libro V e le leggi speciali);
I contratti collettivi;
Gli usi e le consuetudini.
Queste fonti dette “interne” si distinguono da quelle “esterne”, che sono:
Le fonti comunitarie (trattato istitutivo della CEE; trattato di Maastricht;
regolamento e direttive comunitarie);
I trattati di lavoro internazionali (tra cui le convenzioni dell’OIL; l’atto
Unico Europeo, ecc.).
Nella trattazione delle fonti di diritto del lavoro, l’unica particolarità degna di nota è
offerta dall’art. 2078 c.c. – efficacia degli usi - “in mancanza di disposizioni di
legge e di contratto collettivo, si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai
prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non
prevalgono sui contratti individuali di lavoro”. Di conseguenza, l’efficacia degli usi
resta “dispositiva” e, quindi, derogabile in ogni caso dall’autonomia privata
(individuale o collettiva). Ed è proprio il comma primo dell’art. 2078 c.c. a
contrastare con l’art. 8 disp. prel. c.c. “nelle materie regolate dalle leggi e dai
regolamenti, gli usi hanno efficacia, solo in quanto sono da essi richiamati”. La
Legislazione del Lavoro nei confronti della contrattazione collettiva, può svolgere
la funzione: o ausiliaria (si pensi, ad es., a quelle norme dello Statuto dei lavoratori
che tutelano le libertà sindacali che, fino alla sua entrata in vigore, erano riconosciute
solo a settori sindacali più forti); o di sostegno o promozionale (si pensi, ad es., alla
legge n. 146 rimessa in misura paritaria alla contrattazione collettiva).
Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, si possono distinguere tra fasi:
Fase della legislazione sociale in cui le leggi in materia di lavoro hanno
1. carattere “eccezionale”, rispetto al diritto privato comune;
Fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato;
2. Fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro.
3.
Per legislazione sociale s’intende l’insieme delle norme e degli istituti giuridici
diretti alla protezione di coloro che si trovano in particolari condizioni di bisogno
(lavoratori, cittadini nobili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari alla
sopravvivenza). Prima del codice vigente, da un lato si collocava il diritto civile
del 1865, e dell’altro vi erano delle norme “eccezionali”, rispetto a questo, che
tutelavano i lavoratori; esse formavano proprio la legislazione sociale, nata in
seguito alla rivoluzione industriale. Allora comunque, non era prevista, però, una
specifica disciplina né per il contratto di lavoro, né per il lavoro industriale
(subordinato solo all’autonomia privata); faceva eccezione solo la “locazione di
opere e servizi” che era a tempo determinato, per evitare la costituzione di rapporti
simili alla servitù della gleba, o peggio, della schiavitù. A partire dal XIX secolo
lo Stato decise d’intervenire, dettando una serie di disposizioni di legge, dettate in
deroga ai principi del codice civile, al fine di proteggere il lavoro i cosiddetti
collegi dei probiviri istituiti con decreto reale e composti da un presidente (scelto
tra i magistrati) e, in numero pari, da rappresentanti degli industriali e degli operai.
In ogni collegio erano, poi, costituiti un ufficio di conciliazione ed una giuria,
con funzione giurisdizionale, di decisione nella controversia di lavoro tra operai
ed industriali, qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in sede di
conciliazione; si decideva in base al criterio della ragionevolezza.
Nella fase dell’incorporazione dei principi e della disciplina del lavoro nel diritto
privato, si ottenne un’unificazione tra diritto civile, del lavoro e commerciale, che
nonostante, tutto, però, rimasero della disciplina dotate di una propria autonomia
didattica e scientifica. Questa fase vide l’introduzione della cosiddetta
“corporazione che stabiliva le norme relative alla disciplina della produzione,
sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, mentre le eventuali
controversie erano decise dalla Magistratura del lavoro. In tale sistema i
sindacati erano trasformati in organi burocratici privi di rappresentatività e spinta
conflittuale.
Nella Costituzione il rapporto di lavoro è inteso come un “rapporto di
produzione” fonte di vantaggio, per il datore di lavoro, e di svantaggio per il
lavoratore, tutelato e disciplinato dallo Stato e dall’autonomia privata (cioè dai
singoli organizzati in sindacati). Anche la Corte costituzionale ha avuto un ruolo
fondamentale nel processo di adeguamento del codice civile e delle leggi speciali,
al dettato della Costituzione, mediante la pronuncia di sentenze: interpretative di
rigetto o di accoglimento con le quali dichiarava la legittimità o l’illegittimità di
una o più interpretazioni possibili di una disposizione legislativa sottoposta al suo
giudizio; sostitutive che eliminano una parte del teso, sostituendola con un
enunciato normativo, conforme alla Costituzione; additive che integravano non
solo la disposizione, ma anche la norma di legge, al fine di porre rimedio ad
un’omissione del legislatore, senza, però, variare il testo.
A partire dal 1975 si afferma la fase del lavoro della crisi, caratterizzata da
interventi legislativi più o meno originali, tendenti a raggiungere particolari obiettivi
quali: la stabilità dell’occupazione e continuità del reddito dei lavoratori;
l’introduzione delle forme d’impiego flessibile della forza-lavoro; la riduzione del
tasso d’inflazione, ecc. Gli anni ’80 sono caratterizzati dalla legislazione
contrattata, cioè la produzione legislativa era originata dalla partecipazione delle
parti sociali. Negli anni ’90, invece, vi furono gli accordi triangolari (Protocollo del
23-07-93; Patto per il lavoro del 24-9-96 e Patto Sociale per lo sviluppo e
l’occupazione del 22-12-98), che portarono all’unificazione normativa dei dipendenti
pubblici e privati, al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione
amministrativa. Le fonti possono essere “di produzione” (cioè modi di formazione
delle norme, tutti quei fatti ed atti idonei a creare, modificare ed estinguere le norme
giuridiche) e “di cognizione” (cioè mezzi per conoscere le norme giuridiche già
esistenti; ad es. la raccolta Ufficiale degli Atti della Repubblica italiana, ecc.). Le
fonti Atto sono le norme scritte, o i testi normativi, in cui si manifesta la volontà dello
Stato; le fonti Fatto, invece, sono tutti quei comportamenti che scaturiscono dalla
volontà collettiva.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, che rappresenta il punto di
riferimento di tutto il sistema normativo. È entrata in vigore il 1-1-’48; è Votata
(approvata da un’assemblea costituente, eletta dal popolo) e Rigida (per
modificarla sono necessarie delle leggi di revisione costituzionale, formate con un
procedimento complesso. È costituita da 139 artt. più 18 disposizioni transitorie e
finali e si divide in tre parti: i principi fondamentali; i diritti e i doveri dei
cittadini; l’ordinamento della Repubblica. Gli artt. più rilevanti in materia di
lavoro sono: l’art. 1 (in cui è riconosciuto un nesso tra democrazia e lavoro);
l’art. 3 (in cui è proclamata l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini);
l’art. 4 (per cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto); l’art. 36 (che riconosce
il diritto alla retribuzione e al riposo dei lavoratori); l’art. 37 (che riconosce la
parità di retribuzione per i minori e le donne, rispetto a quello dell’uomo); l’art.
38 (che riconosce il diritto all’assistenza sociale e alla previdenza per i lavoratori);
gli artt. 39-40 (che riconoscono i diritti sindacali: associazione e sciopero); l’art.
46 (che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare all’impresa).
Il codice civile attuale fu approvato con decreto regio il 16-3-’42; è formato di
2969 artt. ed è diviso in 6 LIBRI: I° delle persone; II° delle successioni; III°della
proprietà; IV° delle obbligazioni; V° del lavoro; VI° della tutela dei diritti. I primi
quattro titoli del LIBRO I° sono intitolati:
Della disciplina delle attività professionale;
Del lavoro nell’impresa;
Del lavoro autonomo;
Del lavoro subordinato i particolari rapporti.
Gli usi e le consuetudini sono fonti-fatto, cioè l’espressione di un certo
comportamento da parte di una collettività, tenuto per un periodo prolungato, con
la convinzione di seguire un obbligo giuridico. Sono fonti subordinate sia alle
leggi, sia ai regolamenti e, nei confronti della legge, la consuetudine può essere:
CONTRA (contraria alla legge); SECUNDUM (integra il contenuto della legge);
PRAETER (disciplina una materia non regolata dalla legge). L’uso consta di un
elemento “soggettivo”, cioè la convinzione della giuridica necessità del
comportamento; un elemento “oggettivo”, cioè il ripetersi di un comportamento
costante ed uniforme per un dato periodo di tempo. È prevista la redazione scritta
delle norme consuetudinarie (in Italia, ad es. la raccolta degli Usi), affidata alle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, che sottopongono
questa a revisione periodica, per inserirvi usi nuovi, o eliminarne quelli non più
vigenti.
Il diritto comunitario è l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano le
relazioni tra i cittadini e gli Stati dell’U.E. La sua caratteristica consiste nel fatto
che non solo regola i rapporti interni all’U.E. , ma che è attuato nel sistema
giuridico di ciascuno Stato membro. Sono praticamente emanate, oltre che dagli
organi abilitati dalla CEE, anche da quelli della CEEA (comunità europea
dell’energia atomica) e dalla CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio).
I regolamenti hanno portata generale, cioè producono i loro effetti nei confronti
di un numero indeterminato di destinatari (Stati membri, persone fisiche e
giuridiche operanti negli Stati stessi), e le loro prescrizioni sono astratte; con
carattere obbligatorio, in tutti i suoi elementi ed, infine, hanno diretta
applicabilità in ciascuno Stato membro; producono automaticamente i loro effetti
negli Stati al pari delle leggi nazionali e sono idonei a conferire diritti ed imporre
obblighi ai singoli Stati, ai loro organi ed ai privati. Di solito, entrano in vigore 20
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della CE. Esse
prevalgono sulla legge nazionale e, in caso di contrasto con una legge nazionale e,
in caso di contrasto con una legge interna, questa dev’esser disapplicata dal
giudice, senza difendere la dichiarazione d’incostituzionalità.
Le direttive contengono delle norme di scopo perché riguardano il risultato da
raggiungere, lasciando lo Stato libero di attuarla con mezzi ritenuti più idonei a
realizzarle. Hanno portata particolare e non sono immediatamente vincolanti,
quindi, non direttamente applicabili all’interno degli Stati membri, ma hanno
un’efficacia mediata da provvedimenti di attuazione che gli stati ritengono più
opportuni adottare. Di solito, contengono un “termine” entro il quale lo Stato
membro ha l’obbligo di conformarsi. Nel caso di contrasto tra una norma interna
ed una direttiva, la Corte costituzionale ha previsto che il giudice possa sollevare
la questione di legittimità di essa.
La CEE è nata con il trattato di Roma (1957) le cui principali disposizioni sociali
riguardano la libera circolazione dei lavoratori e la parità di retribuzione fra i
lavoratori. Le disposizioni furono modificate con l’Atto unico europeo (1986) che
proponeva il cosiddetto “dialogo sociale” che potesse sfociare in relazioni
convenzionali per favorire l’abolizione delle barriere socio-economiche; la libertà di
decidere, da parte dei cittadini, dove vivere, lavorare, trasferire i propri capitali, ecc.
Con il Trattato di Maastricht (1992) fu istituita l’U.E. con l’obiettivo di attuare un
processo di unificazione economica monetaria degli Stati membri. Gli Stati
s’impegnano ad avviare un’azione comune per il perseguimento di obiettivi sociali
quali: la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, il dialogo sociale. A tali obiettivi comunitari non aderì, inizialmente, il Regno
Unito, che, però, cambiò idea nel 1997, in seguito al Trattato di Amsterdam.
Il lavoro subordinato
Il LIBRO V disciplina non solo il lavoro nell’impresa, ma anche quello che si svolge
al di fuori di essa. La locazione di opere e servizi, disciplinata dal codice civile del
1865, (comprendente tanto il lavoro subordinato, quanto quello autonomo) era intesa
come “contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa,
mediante la pattuita mercede”. Le principali specie di locazioni di opere erano: 1)
quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2) quella per
cui le persone s’incaricano del trasporto di persone o cose; 3) quella degli
imprenditori di opere ad appalto o cottimo. La locatio operarum (= attività di
lavoro) è il lavoro subordinato, caratterizzato dalla temporaneità o durata
dell’utilizzazione delle opere, da parte del datore di lavoro, che si vede assegnare dal
lavoratore la propria attività lavorativa, intesa come somma di energie erogate (si
pensi, ad es., ad un sarta che si obbliga a lavorare per una sartoria, dalla quale viene
retribuita, in base al tempo in cui resta a disposizione di questa e non in base agli abiti
confezionati per questa). La locatio operis (=risultato del lavoratore) è il lavoro
autonomo, caratterizzato da un dare aliquid faciendum (qualcosa da fare) al
lavoratore che si obbliga al compimento dell’opera pattuita: può trattarsi sia di una
cosa materiale, sia di un servizio (come la custodia o il trasporto). Viene considerato
il risultato della prestazione di lavoro (si pensi, ad es., ad un sarto che si obbliga a
lavorare per un cliente che gli commissiona uno o più abiti per i quali verrà
retribuito). I rischi inerenti alla realizzazione della prestazione lavorativa sono:
il rischio dell’utilità del lavoro, che incide sul risultato prodotto
dall’erogazione delle energie lavorative, ed è dipendente dalla difficoltà
tecnico-economica del risultato medesimo. Nella locatio operis è integralmente
a carico del lavoratore autonomo che si obbliga a prestare l’opera finita,
indipendentemente dal costo sostenuto per realizzarla;
il rischio dell’impossibilità (o mancanza) di lavoro sopravvenuta per effetto
del caso fortuito o forza maggiore, che si oppongano nell’esecuzione della
prestazione. Tale rischio può ravvisarsi in tutte le ipotesi d’impedimento del
lavoratore a prestare il proprio lavoro, sia per “cause soggettive” (gravidanza,
malattia, infortunio, ecc.) sia per “cause oggettive” (mancanza di materie prime
o la pioggia che impedisce l’esecuzione di lavori agricoli o edili, ecc.). La
prestazione e la retribuzione si estinguono, quindi, è un rischio a carico sia del
lavoratore sia del datore di lavoro.
E’ stata progressivamente la giurisprudenza ad introdurre e ad utilizzare il concetto di
subordinazione intesa come “sottoposizione del debitore-locatore delle opere, alla
direzione o al controllo del creditore-conduttore”. Quindi, un comportamento dovuto
dal lavoratore, al datore di lavoro, per ottenere in cambio da quest’ultimo, una
retribuzione per tutto il tempo per cui rimane a sua disposizione. L’art. 2094, anziché
fornire la definizione del contratto di lavoro, prevede, invece, quella del prestatore
di lavoro subordinato, per cui: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga,
mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro
(intellettuale o manuale) alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Da
tale disposizione deriva la concezione della subordinazione come “tecnico-
funzionale”, cioè dipendenza del lavoratore, alla direzione del datore, nell’esecuzione
della sua prestazione. Secondo un diverso indirizzo dottrinale, essa si configura,
invece, come “presupposto economico-sociale” del contratto di lavoro,
caratterizzato dalla condizione di debolezza ed inferiorità economica del lavoratore,
nei confronti del debitore) che è necessitato dalle esigenze di vita ad affaire la propria
forza-lavoro. Si tratta, quindi, di una posizione di soggezione economica estranea al
risultato, all’organizzazione e ai mezzi di produzione dell’imprenditore. Tale dottrina
non può essere, però, accolta perché situazioni d’inferiorità socio-economica
potrebbe presentarsi anche in altri ambiti (come quello agricolo) e non
necessariamente in quello del lavoro subordinato. Nel codice civile, il legislatore era
inteso precisare il concetto della subordinazione, collegandola al momento prevalente
della collaborazione che s’identifica proprio come “risultato tecnico-funzionale”
della prestazione di lavoro, resa dal lavoratore, in cambio della retribuzione.
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