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Cenni sul contratto a termine

Contratto a termine: sino al 2001 era possibile assumere con contratto a termine i lavoratori per:

  • Ragioni produttive
  • Picchi artigianali o industriali
  • Cause eccezionali
  • Cause definite poi nel corso del tempo

Direttiva Europea 1999 e modifiche successive

Con la Direttiva Europea 1999, a partire dal 368/2001 che l'ha recepita, è cambiata la modalità di assunzione e la disciplina del contratto a termine. Questa ha trovato anche riscontri di modifica nella legge 92/2012 Fornero e nel 76/2013 Letta. Da tale disciplina, in sintonia con il V titolo della direttiva, è necessario ai fini della validità del contratto che i contenuti abbiano:

  • Durata massima (stabilita in massimo 36 mesi)
  • Massimo di rinnovi del contratto
  • Giustificazione del contratto:
    • Per ragioni tecniche
    • Per ragioni produttive
    • Per ragioni organizzative

Il rispetto del titolo VIII della stessa sanciva il mantenere inalterato il rango di tutela datore/lavoratore.

Intervento della legge Fornero

La legge Fornero è intervenuta introducendo per il primo contratto concluso tra datore e lavoratore la c.d. giustificazione acausale, ossia la non presenza di una giustificazione a spiegazione della conclusione del contratto, che in ogni caso avrebbe avuto una durata massima di 12 mesi. Se il rapporto diventa successivo al primo, saranno introdotte le giustificazioni secondo la legge.

Proroga e continuazione del contratto

La proroga del contratto e quindi la continuazione dello svolgimento dell’attività lavorativa è possibile nel momento in cui la durata del contratto fosse compresa in 3 anni e per ragioni oggettive comprovate, magari anche in riferimento alle ragioni che hanno spinto inizialmente alla conclusione di quel contratto. Non esiste per quelli acausali, l'istituto della proroga: tale divieto è stato rimosso dal 76/13.

Per quanto concerne la continuazione del contratto, ossia la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il termine di questo, è possibile con una maggiorazione pari al:

  • 20% per i primi dieci giorni
  • 40% per i giorni ulteriori ai dieci

Conversione del contratto

Al secondo comma, invece, ai fini della conversione del contratto viene definita la soglia limite dei sei mesi. Nel momento in cui il durato fosse stato minore di 6 mesi, la continuazione vale per 30 giorni e al 31 si assimila a indeterminato. Quando il contratto è maggiore di 6 mesi, la trasformazione si ha nei 50 giorni a seguire.

Andrea Sestino, UniBa

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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