Diritto del lavoro: l'evoluzione storica, tendenze attuali e fonti
L'origine del diritto del lavoro
L'origine del diritto del lavoro si fa risalire alla Rivoluzione Industriale (‘700), con il passaggio da artigianato/agricoltura a industria e le relative trasformazioni: inurbamento, trasformazione dei modelli familiari, nuovi modi di produrre e lavorare. Proprio questi nuovi modi di lavoro e produzione fanno emergere nuovi casi di infortuni e di sfruttamento per la mancanza di tutela e per la presenza di alti tassi di rischio. Questo determina una diffusa condizione di bisogno per la nuova classe operaia.
Prime espressioni di coalizione sindacale
La diffusa condizione di bisogno porta alla ricerca di nuove forme di autotutela. Nascono così le società di mutuo soccorso, che sono associazioni di lavoratori per l'aiuto reciproco rispetto alle conseguenze negative prodotte dai nuovi modelli di lavoro.
- Funzioni delle società di mutuo soccorso: tutelare la sicurezza con sostegno economico, possibile con sistema di autotassazione; sostenere chi non riesce a lavorare per infortunio o i parenti di chi è morto sul lavoro. Il sostegno economico che riescono a offrire è comunque molto limitato.
- Declino delle società di mutuo soccorso per:
- Progressivo impoverimento della classe operaia, quindi impossibile destinare fondi.
- Diffusa preoccupazione che le società di mutuo soccorso possano portare istanze rivoluzionarie, perché al loro interno si maturava una sensibilità di classe.
- Dilagante necessità di sostegno e tutela derivante dal cambiamento dei modi di lavoro.
Al posto delle società di mutuo soccorso si sostituisce lo stato, anche per disaggregare i lavoratori e per attenuarne le richieste. Nel XIX secolo si assiste all’emanazione di disposizioni che colmano anche un vuoto legislativo verso la tutela lavoristica (c’era una codificazione privatistica, ma era assente una specifica considerazione dei rapporti di lavoro), non era ancora stata colta la diseguaglianza sostanziale nel rapporto di lavoro.
Legislazione sociale
La prima espressione di legislazione sociale riguarda la legislazione antinfortunistica: assicurazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono attività pericolose a favore dei lavoratori.
Intervento legislativo durante il fascismo
In Italia, con l’avvento del fascismo si assiste ad un intervento legislativo sociale molto rilevante:
- Sviluppo tutela della maternità.
- Avvio del sistema pensionistico (che rimarrà frammentario ed espressivo di interessi particolari).
- Leggi razziali (espulsione ebrei da luoghi di lavoro, divieto assistenza sociale, estromissione istruzione pubblica, divieto di matrimonio con altri).
- Nel codice Rocco lo sciopero è reato. Osteggiate le attività rivendicative dei lavoratori.
- Codificazione civilistica del '42 dedica specifiche disposizioni sul lavoro, che viene comunque visto in modo da non tener molto conto delle disparità contrattuali fra datore e lavoratore.
La svolta legislativa del dopoguerra
Con la fine della 2a GM assistiamo ad una svolta legislativa con le nuove costituzioni e con la rifondazione dei valori e dei principi, in particolare quella italiana. Apertura a nuovi diritti (diritti sociali: diritto al lavoro, salute, istruzione, abitazione…) che preservano l’umanità e evitano il degrado della persona, considerando imprescindibili i bisogni di ognuno. I due principi guida che innervano la struttura concettuale dei diritti sociali sono l’inviolabilità della dignità della persona e l’uguaglianza, che li rendono diritti universali.
Norme della costituzione italiana
- Art. 1: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro (e non sui lavoratori).
- Art. 4: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Con il termine cittadino, si intendono anche gli stranieri purché regolari. Garantire il diritto al lavoro non significa trovare lavoro a tutti i cittadini, ma favorire le condizioni per l’occupabilità.
- Titolo III (rapporti economici), art. 35: la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Come sottotraccia di questo articolo vi è il rapporto di lavoro socialmente egemone (lavoro dipendente subordinato), ma la norma riesce a ricomprendere ulteriori forme di lavoro, in particolare quelle prive di tutela lavoristica. Quindi ricomprende anche il lavoro autonomo.
- Art. 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il rapporto di lavoro crea uno scambio, la controprestazione è la retribuzione. Con questo articolo si sancisce il diritto alla retribuzione e i criteri di determinazione. È incorporato anche un criterio redistributivo di ricchezza. La retribuzione viene vista come elemento di garanzia per la libertà di esistenza dignitosa.
- Art. 37: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
- Art. 38: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Articolo che presenta un minimo di continuità storica, fonda il moderno diritto di sicurezza sociale (assistenza I comma; e previdenza sociale II comma). Tende alla realizzazione di un’esistenza libera dal bisogno e quindi dignitosa anche per chi non può realizzare un reddito da lavoro o per chi non ha un lavoro e rispetto a specifici accadimenti si trova nella condizione di dover essere aiutato (infortuni, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria)
- Infortunio e malattia possono dipendere o meno dall’attività e possono essere o meno permanenti. Danno luogo a specifici versamenti da parte dell’INAIL.
- Con la vecchiaia viene meno la possibilità di svolgere attività lavorative -> tutela pensionistica.
- La disoccupazione involontaria è la condizione di non occupazione che non dipende dalla propria volontà. Da luogo a tutela previdenziale in primis rispetto ai licenziamenti per ragioni oggettive (fallimento, cambio sede…), mentre non vale per le dimissioni. Se le dimissioni sono dovute da giusta causa, con la legge Fornero questo aspetto è in dubbio.
Ambito di applicazione soggettiva
- Assistenza sociale: ai cittadini, fiscalità generale. Anche agli stranieri (regolari, in Italia da tot anni). Necessaria assistenza sociale agli stranieri in tempi di crisi? Sì.
- Previdenza sociale: rapporto di lavoro, lavoratori. Di fronte a pluralità di forme contrattuali, chi sono i lavoratori che ne hanno diritto? Sicuramente quelli dipendenti e autonomi (art. 35), per i dipendenti atipici si vedrà. Per quelli stranieri, sì ma con la legge Bossi-Fini per gli stranieri non comunitari sono previste differenze restrittive in tema pensionistico.
L’assistenza privata è libera. È il fondamento della tutela previdenziale privata integrativa. Oggi la previdenza pubblica è costretta a limitare sempre più i suoi interventi e non riuscirà più a garantire più che soglie minime (anche per quanto riguarda tutela sanitaria -> abolizione IRAP = riduzione fondi sanità).
- Art. 39: l’organizzazione sindacale è libera. Condizione per la registrazione è che gli statuti dei sindacati sanciscano ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. In proporzione al numero dei loro iscritti possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Diritto costituzionale volto a realizzare forme di coalizione sindacale in forte contrapposizione col passato. Le aggregazioni in funzione di autotutela. È un diritto soggettivo pubblico di libertà.
Ambito di applicazione soggettiva
- Avendo riguardo anche all’art.40 (sul diritto di sciopero) si preferisce considerare l’art. 39 come applicabile solamente ai lavoratori, e in questo modo solo alle organizzazioni sindacali viene fornita una legittimazione ex ante, senza necessità di ulteriori condizioni di liceità.
- Per le altre forme di aggregazione (tra datori di lavoro o tra lavoratori al di fuori dell’ambito sindacale) è preferibile fare riferimento all’art.18, con la necessità dunque di rispettare ulteriori requisiti di liceità, come per quanto previsto per la normale libertà di associazione.
- Organizzazione significa che vi possono confluire tutte le forme di aggregazione sociale.
- Libertà è intesa anche in senso negativo, ovvero ci si può rifiutare di aderire alle organizzazioni sindacali così come ci si può liberamente aggregare e darvi impulso. In tal senso anche specifico riferimento nello statuto dei lavoratori (art.15 l.300/70).
- Sindacale è l’attività che muove da specifici interessi che hanno attinenza con il rapporto di lavoro. Vi possono rientrare varie attività perché vari sono gli interessi che ruotano intorno al rapporto.
Dal secondo comma in poi è trattato il tema della contrattazione collettiva (condizioni e requisiti con cui un CCNL assume efficacia generale).
Condizioni in capo ai sindacati per produrre effetti erga omnes dalla loro contrattazione
- Registrazione.
- Condizioni per la registrazione: statuto a base democratica.
- Il soggetto deve assumere personalità giuridica.
In realtà, il legislatore ordinario avrebbe dovuto dare attuazione specifica allo schema del contratto collettivo, ma questo non è successo e quindi i CCNL non hanno realmente efficacia erga omnes. Ragioni per cui ciò non è successo sono:
- Storiche: le organizzazioni sindacali hanno contrastato questa norma perché la sua attuazione rischiava di creare uno strumento di forte ingerenza dello stato nell’organizzazione sindacale.
- Contingenti: l’efficacia dei contratti è pesata anche in base alla consistenza numerica delle organizzazioni. All’epoca in cui era necessario dare attuazione a questa disposizione, l’organizzazione sindacale più forte (CGIL) era portatrice di interessi della forza politica minoritaria, mentre l’organizzazione più debole (CISL) di quella maggioritaria. Creando così un conflitto di interesse per il governo del tempo.
Siccome il modello costituzionale non ha avuto attuazione, alla contrattazione collettiva si associano altre varie forme, come per esempio quella post-costituzionale o di diritto comune in assenza di attuazione dell’art.39.
Art. 40: il diritto di sciopero
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Non esisteva nel periodo precedente anche perché lo sciopero era considerato fattispecie di reato. È espressione di attività rivendicativa che ha assunto legittimazione costituzionale. Diritto soggettivo pubblico di libertà. Non è necessario che si colleghi ad una legislazione regolativa, il diritto costituzionale allo sciopero è garantito di per sé da questo articolo. È un diritto personale ma ad esercizio collettivo. Comunque ha dato luogo ad una serie di leggi attuative, in particolare per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (l’attività rivendicativa se esercitata senza limiti può compromettere interessi più importanti).
- Art. 41: l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L’attività imprenditoriale può essere subordinata al rispetto della tutela della dignità e della sicurezza dei lavoratori. È la norma retrostante rispetto alle altre norme prevenzionistiche, come quelle sulla sicurezza del lavoro in cui l’interesse proprio del datore di lavoro viene subordinato rispetto alla prevenzione e alla sicurezza.
- Art. 46: la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Rinvio a forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, mediante le proprie rappresentanze. Per esempio la legislazione in materia di tutela e sicurezza del lavoro prevede forme di co-decisione tra rappresentanti dei lavoratori e gestori dell’impresa.
Conclusione
La costituzione ha conferito al diritto del lavoro una piena legittimità nell’ambito dell’ordinamento giuridico, influenzando in maniera decisiva i successivi sviluppi della legislazione del lavoro, che assume la caratteristica di diritto di attuazione costituzionale. È comunque una legislazione folta e non coordinata. Tentativo di semplificazione con il Job Act.
Il diritto del lavoro post-costituzionale ha iniziato a delinearsi all’inizio degli anni '60, prima di allora gli interventi sono rimasti molto limitati. Per esempio la l. 264/49 che istituisce un sistema di collocamento pubblico o la l. 860/50 che disciplina la tutela delle lavoratrici madri.
Anni '60: trasformazioni sociali ed economiche
Il diritto di lavoro riflette più di altri gli effetti. Alla fine del decennio sboccia lo statuto dei lavoratori.
- L. 604/66: disciplina del licenziamento individuale.
- L. 1369/60: divieto di interposizione nell’impiego di manodopera, abrogato dalla l. Biagi.
- L. 230/62: disciplina del contratto a termine, eccezione rispetto al contratto standard nella misura in cui considera l’apposizione del termine legittima solo in presenza di alcuni presupposti (esigenze sostitutive). Abrogato su impulso del legislatore europeo con nuovo schema legislativo rovesciato (d. lgs. 368/01) per cui è possibile accedere al contratto a termine in presenza di una causale generale nel momento in cui si verifichino esigenze organizzative, produttive ecc, tali da realizzare esigenze temporanee anche se legate all’attività ordinaria.
Anni '70: si apre con lo statuto dei lavoratori
Segue l’autunno caldo, ossatura del diritto sindacale e tutele che incidono sul mondo del lavoro. Diritti fondamentali dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Statuto dei lavoratori
- Tit. 1: diritto alla riservatezza (art. 8), anticipa provvedimenti come per es. l. privacy.
- Tit. 2: libertà sindacale (14-18), libertà che rischia di essere maggiormente compressa, contrasto al sindacalismo giallo (espressione non genuina del diritto sindacale, organizzazioni formalmente a favore dei sindacati ma che in realtà erano espressioni di interessi imprenditoriali).
- Art. 18: introduceva principio x cui in imprese con specifiche dimensioni (medio-grandi) in casi di licenziamenti individuali illegittimi la sanzione era la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro + risarcimento non inferiore ad almeno 5 mensilità (come se il rapporto di lavoro non si fosse mai interrotto), anche se il lavoratore poteva scegliere 15 mensilità aggiuntive invece della reintegrazione
- X imprese > 15 lavoratori, tutela economica da 2,5 a 6 mensilità con vari criteri, ma si può optare per riassunzione (scelta del datore di lavoro, il rapporto cmq si interrompe)
- L. Fornero modifica l’art. 18: tutela reintegratoria non + in via generale ma risposta sanzionatoria applicata solo x specifiche ipotesi (es, licenziamento discriminatorio). L. Fornero ha dato problemi interpretativi
- Titolo 3: tutela attività sindacale. Art. 19,20,22
- Titolo 4: art. 28, sanzioni vs datore che ostacola attività sindacale e diritto di sciopero
- L. 533/77: istituito il rito processuale speciale per le controversie di lavoro. Prima di allora le controversie lavorative confluivano nel processo di cognizione ordinario. Esigenza di delineare un rito processuale nel quale ricondurre le controversie lavorative per esigenze particolari:
- Celerità del procedimento. Il diritto leso non può andare contro le esigenze fondamentali della persona lesa
- Oralità del procedimento
L. 903/77
Abrogata, rivive nel d.lgs 151/2001, disciplina la maternità e in parte paternità, legge di attuazione costituzionale dell’art. 37. Previste due astensioni al lavoro (pre e post parto) per qualsiasi attività di lavoro, obbligatoria per 5 mesi + facoltativa di 6. I diritti riservati al padre sono derivati, può usufruirne solo se la madre non può usufruire dei diritti che le spettano
- Oggi: astensione obbligatoria = congedo di maternità (paternità) e facoltativa = congedo parentale. Novità:
- Il congedo di maternità resta di 5 mesi ma è possibile flessibilizzare l’astensione anteparto, è possibile scegliere di usare solo un mese prima e 4 dopo, però un medico deve accertare che la modifica non produca effetti lesivi al nascituro e alla donna
- Il padre come per la normativa precedente
- Congedo parentale, a entrambi in genitori titolarità di astensione facoltativa
- Prima della l. Fornero ai padri non veniva riconosciuto congedo obbligatorio, dopo la legge sì ma è pari ad un giorno preso entro i primi 5 mesi di vita del bambino (quindi sceglierà quello del parto). Ulteriore congedo facoltativo di 2 giorni entro i primi 5 mesi in sostituzione della madre, che quindi rientra 2 giorni prima al lavoro.
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