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Diritto del lavoro - Argomento sull'agricoltura Pag. 1
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MEZZI DI TRASPORTO E ALTRE INDENNITÀ

La contrattazione stabilisce anche che il datore di lavoro è tenuto a fornire all'impiegato un mezzo di trasporto in quanto il lavoratore può essere chiamato a recarsi in fondi lontani tra loro; anche in caso di utilizzo di mezzo proprio deve essere corrisposto al lavoratore un rimborso spese. Sono previsti anche rimborsi spese per trasferte e dunque in caso di trasferta spetta al lavoratore una diaria giornaliera calcolata così: - 1,50% dello stipendio base + indennità di contingenza per trasferte che superano le 8 ore - 2% dello stipendio base + indennità di contingenza per trasferte che superano le 8 ore e prevedono il pernottamento ENPAIA Per impiegati, quadri e dirigenti di aziende agricole oltre all'assicurazione obbligatoria all'INPS è prevista specifiche forme di tutela previdenziale presso ENPAIA. L'ENPAIA è la cassa nazionale di assistenza per impiegati agricoli e forestali alla quale devono
  1. Infortuni professionali
  2. Tfr
  3. Previdenza integrativa (per morte, inval permanente e raggiungimento 65 anni di età)

Il datore di lavoro deve ogni mese denunciare le retribuzioni effettivamente corrisposte a ciascun lavoratore e calcolare i contributi dovuti all'ente. La denuncia deve essere inoltrata telematicamente entro il 25 del mese successivo a quello di competenza e deve essere fatto versamento dei contributi tramite MAV.

I datori sono inoltre tenuti a versare all'inps, IVS, Aspi e cigs.

Va precisato che i contributi versati all'Enpaia concorrono a formare reddito imponibile ai fini fiscali.

AGEVOLAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Per i datori di lavoro agricolo operanti in zone montane svantaggiate sono previste agevolazioni per rideterminare i contributi.

previdenziali e assistenziali. Così determinati:

  1. Il 75% dei contributi nei territori montani svantaggiati
  2. 68% zone agricole svantaggiate

INFORTUNIO

Tale trattamento è a carico dell'enpaia mentre rimane a carico del datore il trattamento per malattia.

In caso di infortunio il lavoratore è tenuto a dare notizia al datore non oltre 5 giorni dall'evento fornendo tutta la documentazione e notizie per effettuare la denuncia.

Il datore invia la denuncia corredata da certificato medico mediante modello enpaia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni.

Stabilito così:

  • Per i 3 giorni di carenza è a carico del datore di lavoro
  • Dal 4 al 90 giorni di assenza è a carico dell'enpaia:
  • un'indennità pari al 80% e il restante 20% a carico del datore
  • l'intero trattamento è anticipato dal datore con successivo recupero delle somme al momento in cui il lavoratore riceve l'assegno dall'enpaia.

LA MALATTIA

Varia in base all

Anzianità di servizio e alla durata dell'assenza. Per la maternità è tutto previsto come per la generalità dei lavoratori.

GLI OPERAI AGRICOLI

In riferimento agli operai agricoli si affronta la questione relativa alla contrattazione a termine con garanzia minima: garanzia di 100 giornate per un periodo mobile di 12 mesi e garanzia di 180 giornate per periodo continuativo.

La retribuzione degli operai agricoli è costituita da:

  1. Salario contrattuale
  2. Generi in natura
  3. Terzo elemento

Essa sarà mensilizzata per operai agricoli a tempo indeterminato e oraria per florovivaisti e operai a tempo determinato.

In riferimento alla 13 questa spetterà solo per OTD mentre gli scatti di anzianità per gli OTI vengono aumentati ogni due anni di servizio presso la stessa azienda.

In merito all'inquadramento previdenziale e assicurativo le forme assicurative INPs riguardano:

  1. IVS
  2. NASPI
  3. TFR
  4. ANF

Nei casi di avvio di attività con assunzione

di manodopera importante è anche la domanda di iscrizione all'INPS attraverso il servizio telematico comunica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività indicando l'attività agricola esercitata. CASSA INTEGRAZIONE (CISOA) Possono beneficiare di questa integrazione salariale:
  1. Quadri, impiegati e operai agricoli oltre 180 ore di effettivo lavoro
  2. Soci di cooperative agricole
  3. Braccianti
Tale integrazione viene corrisposta in seguito a intemperie oppure altre cause non imputabili al datore di lavoro. L'istanza va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro. La misura del trattamento è pari all'80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel periodo di paga precedente. Non può superare un periodo superiore a 90 giorni in un anno. Il trattamento di cassa integrazione è corrisposto dal datore di lavoro e portato a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Vige l'obbligo di anticipare il trattamento di cassa integrazione.

Per ottenere il recupero delle somme, il datore deve aver ricevuto dall'INPS una comunicazione di accoglimento domanda che sarà sottoposta all'esame di un'apposita commissione provinciale. È previsto il pagamento diretto nei casi di crisi finanziaria oppure cessazione ditta.

TRASMISSIONE UNIEMENS

Fino al 2019, le aziende agricole dovevano presentare all'INPS per il calcolo dei contributi il DMAG UNICO riferito al trimestre di lavoro. Dal 1 gennaio 2020, invece, si procede mediante uniemens. Dunque, le aziende agricole dovranno inoltrare la denuncia dei lavoratori agricoli occupati:

  • tramite sistema uniemens
  • termini di versamento specifici con scadenze prestabilite
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A.A. 2022-2023
5 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marzia_da di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giurisprudenza Prof..