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2 parte: I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI RAPPORTI DI LAVORO

Il Decreto legislativo n-81 del 2015 ha fissato quelli che sono i rapporti di lavoro che fa parte della

JOB ACT di Renzi che ha contribuito ad riordinare i contratti di lavoro.

L’art 1 di questo decreto sancisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

(vediamo invece che oggi la forma come contrattuale di lavoro è una forma molto più flessibile di

mobilità dei lavoratori che non faranno mai lo stesso lavoro per tutta la vita).

I vari Rapporti di lavoro sono:

-CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO (oggi esiste anche

lo stesso contratto a tempo parziale che può derivare da una scelta del datore di lavoro o da una

preferenza dello stesso lavoratore)

-COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

-SOCI DI COOPERATIVE

-APPRENDISTATO: questi contratti si rivolgono a dei soggetti per fasce di età e si caratterizzano

perché consentono la possibilità al datore di lavoro di risparmiare sui costi sulla situazione

contributiva del lavoratore.

Il contratto si caratterizza oltre che per una finalità lavorativa anche per una finalità formativa.

-COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE (art 2 post 101/2019): in questa

tipologia ad esempio rientrano i cosiddetti “fattorini del cibo” come ad esempio just eat.

-CONTRATTI D’OPERA CON LAVORATORI AUTONOMI (L. 81/2017): quando viene conferito

un incarico (di consulenza ad esempio) di una prestazione di un lavoratore autonomo.

A seconda di queste tipologie la parte datoriale avrà un differente potere sul lavoratore in termini di

controllo.

Il Codice civile del 1865 individuava nel rapporto di subordinazione:

-LOCATIO OPERIS

-LOCATIO OPERARUM

L’alternativa del contratto di lavoro si è mossa dunque su due canali:

-contratto di lavoro subordinato

-contratto di lavoro autonomo.

Tra questa netta distinzione vi è un'altra distinzione intermedia che è quella del lavoro

PARASUBORDINATO che è una via di mezzo tra i due.

Sia le aziende che i lavoratori sono liberi di scegliere in quale categoria volessero appartenere.

Il rapporto tra datore e lavoratore è un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive.

Nel contratto di lavoro subordinato: troverà integrale applicazione la disciplina legale

dell’inderogabilità in pejus.

Nel caso del contratto di lavoro autonomo c’è invece una sostanziale libertà delle parti private nella

determinazione del contenuto negoziale del rapporto nell’ambito della durata e della modalità.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato ci sono dei vincoli molyto più forti tra datore e

lavoratore.

Il lavoro subordinato è disciplinato dall’art 2094 c.c.: “ è prestatore di lavoro subordinato chi si

obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o

manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

Il lavoratore subordinato rispetto al lavoratore autonomo si trova in una condizione di

“SOTTOPOSIZIONE” rispetto al suo datore di lavoro.

Come collabora il lavoratore subordinato all’interno dell’impresa?

Prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze (ovvero non decide ma deve

rispettare le decisioni degli altri) e sotto la direzione dell’imprenditore.

Il lavoratore subordinato dunque sta sia sotto le dipendenze economiche che direzionale del datore

di lavoro.

Il lavoro autonomo è disciplinato dall’art 2222 c.c.:” quando una persona si obbliga a compiere

verso un corrispettivo un obbligo o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo

di subordinazione nei confronti di un committente”.

Quali sono le differenze tra lavoro autonomo e subordinato?

-Il lavoratore subordinato riceve una retribuzione, mentre il lavoratore autonomo riceve un

corrispettivo.

-Nel lavoro autonomo non c’è un obbligo a collaborare in un’impresa o in un organigramma

gerarchico di un’azienda, ma c’è l’obbligo a compiere un’opera o un servizio. (ad esempio, un

avvocato che si obbliga a difendere un’azienda).

-Il lavoratore autonomo è libero di decidere come e quando rendere la prestazione.

Questa bipartizione non è sempre netta, e ci possono essere delle situazioni boarder line difficile da

distinguere e inquadrare.

Per esempio, caso dei fattorini dei cibo, in cui le aziende non davano l’obbligo di prestazione ma

richiedevano semplicemente la disponibilità, dunque questo non si poteva chiamare lavoro

subordinato, ma allo stesso tempo il fattorino non può decidere liberamente le modalità del proprio

lavoro in quanto vengono posti dei vincoli e dunque non si può nemmeno chiamare lavoro

autonomo ma è un caso boarder line difficile da inquadrare.

Perché ogni tipo di rapporto di lavoro deve essere inquadrato? Per un fattore economico, in quanto

il lavoro subordinato costa molto di più del lavoro autonomo, per gli adempimenti fiscali,

previdenziali e contributivi del lavoro subordinato.

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei

contraenti e , sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen iuris utilizzato dalle parti, il quale ,

tuttavia, non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì sul piano dell’interpretazione

della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla

conclusione del contratto.

Si cerca in tal contesto di difendere sempre la parte contrattuale più debole del lavoratore non

andando a fermarsi superficialmente sul nome del rapporto di lavoro ma dal comportamento delle

parti per evitare che il datore faccia un contratto di lavoro diverso rispetto alla fattispecie pratica del

rapporto di lavoro.

In una fase patologica del rapporto (nel caso ci sia un dubbio) la qualificazione del rapporto ovvero

il nome che le parti hanno dato al rapporto non incide.

In caso di contrasto tra i dati formali e i dati fattuali, questi assumono un rilievo prevalente

nell’indagine volta alla qualificazione di quel rapporto rilevata l’esecuzione del comportamento

delle parti nel rapporto di lavoro.

Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro

subordinato che di lavoro autonomo.

Il concetto di subordinazione determina la possibilità per il datpre di lavoro di esplicare tre tipi di

potere nei confronti del lavoratore subordinato:

-potere direttivo: potere di dare direttive al lavoratore

-potere sanzionatorio o disciplinare: quello di sanzionare un lavoratore che non ha fatto il lavoro

come è stato richiesto

-potere di controllo: potere di controllare che il lavoro sia stato svolto come richiesto

Queste forme di potere del datore di lavoro nel lavoro autonomo non sono presenti e nelle altre

forme di lavoro sono più blandi.

Questi poteri del datore di lavoro dunque possono essere esercitati solo sul lavoratore subordinato.

Il costo superiore del lavoratore subordinato rispetto al lavoro autonomo si identifica con il

cosiddetto cuneo fiscale che in Italia è molto elevato e per tale motivo in italia viene detto che “il

lavoro costa troppo”.

Vi sono due metodi che possono essere utilizzati per qualificazione del lavoro subordinato:

-METODO SUSSUNTIVO: designato dall’art 2094 c.c.

È un metodo molto rigoroso poiché consiste di riportare la fattispecie concreta che dovrà presentare

tutte le caratteristiche della fattispecie legale. (la fattispecie concreta dovrà dunque coincidere con

quella astratta).

In una società evoluta come quella moderna con tantissime peculiarità, un metodo del genere rischia

di tagliare fuori tantissimi rapporti lavorativi che assomigliano al lavoro subordinato ma hanno

qualche piccola differenza.

La nozione di ETERO-DIREZIONE= l’assoggettamento ad etero-direzione va considerato come

modo d’essere della prestazione lavorativa, cioè come carattere strutturale della relativa

obbligazione contrattuale.

-METODO TIPOLOGICO: metodo meno rigoroso che fa leva sulla distinzione tra tipo legale e

normativo.

In tal caso si parla di indici di subordinazione che se vengono considerati globalmente ci

consentono di considerare un rapporto che magari le parti hanno considerato come autonomo ma

nel concreto ha tutti i requisiti di essere un rapporto subordinato.

Quali sono questi indici che vanno considerati congiuntamente?

-l’inserimento nell’azienda

-orario di lavoro (se rispetta sempre lo stesso orario di lavoro e se deve giustificare o meno le

assenze)

-rischio d’impresa (se il lavoratore percepisce o meno il rischio di impresa)

-modalità di erogazione del compenso

-Etc.

Da soli questi indici non significano nulla, ma la loro somma ci permette di ricondurre la fattispecie

concreta a quella legale.

Il tipo normativo non individua un tipo legale determinato ma soltanto talune e non tutte le

caratteristiche di un tipo legale.

-L’applicazione del metodo tipologico consente al giudice di ricondurre la fattispecie concreta al

tipo normativo

-Il metodo tipologico è quello più idonea poiché nella nostra società in cui non è più tutto bianco o

nero bisogna utilizzare dei metodi meno rigorosi e pignoli e valutarne la fattispecie concreta e il

contesto.

I contratti di lavoro a progetto ad esempio erano delle collaborazioni che avevano un beneficio per i

datori di lavoro che potevano pagare un terzo dei contributi.

È successo dunque che molti operatori di call center erano stati individuati come lavoratori a

progetto e la giurisprudenza ha individuato invece il loro lavoro come lavoratori subordinati e non

come collaboratori.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di

lavoro ma non è la sola: il legislatore ha create tante altre forme per ridurre i costi previdenziali e

assistenziali in capo al datore di lavoro, diminuire le forme di lavoro precarie, favorire

l’occupazione ed evitare le forme di licenziamento illegittime.

Queste forme di occupazione sono:

-lavoro autonomo continuativo

-lavoro a tempo parziale

-lavoro con contratto di apprendistato

-telelavoro

-lavoro intermittente

- lavoro con contratto a tempo indeterminato.

Queste nuove forme di lavoro sono state introdotte dal legislatore al fine di tutelare e soddisfare più

interessi differenti e di migliorare il mercato del lavoro aumentando il livello di occupazione.

LE ORIGINI DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il codice del 1965 inquadrava l’attività di lavoro nello schema della locazione: ed in particolare l’art

1627 distingueva la locatio operarum dalla locatio operis precisando che nessuno può obbligare la

propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa.

Con il contratto di locazione delle opere il prestatore di lavoro metteva a disposizione del datore di

lavoro le proprie energie che costituivano l’oggetto del contratto stesso.

In questo contratto l’adempimento dell’obbligazione di lavorare è diretto a soddisfare un interesse

durevole del datore di lavoro perciò è continuativo, mentre quello d’opera non è continuativo in

quanto ha per oggetto la realizzazione dell’opera e dunque è un contratto di risultato.

Mentre nel contratto di lavoro l’interesse del datore di lavoro è soddisfatto quando il prestatore di

lavoro adempie alle prestazioni (contratto di mezzo), nel contratto d’opera, l’interesse del

committente è soddisfatto solo quando l’opera viene completata (contratto di risultato).

Si formarono dunque varie differenze tra queste tipologie contrattuali nella fattispecie che portarono

alla formulazione di due forme contrattuali distinte.

Nel 1901 Barassi, il fondatore del diritto del lavoro in Italia, nella sua formulazione del

CONTRATTO DI LAVORO individuò la subordinazione del locator operarum

(operario/lavoratore), cioè del lavoratore rispetto al datore di lavoro.

Questa individuazione della subordinazione portò dunque al rischio di accentramento del potere

nelle mani unicamente del datore di lavoro e non avendo un contesto normativo tale fattispecie non

aveva solo una considerazione giuridica dell’obbligazione lavorativa, ma anche economico-sociale.

La subordinazione non fu più tradotta anche come inferiorità economico-sociale solo con

l’introduzione dell’art 2094 del codice del 1942.

L’elaborazione di Barassi dunque ha avuto:

-un merito: è stato quello di trasformare, attraverso la subordinazione, il vincolo di dipendenza

personale in vincolo di dipendenza funzionale, collegato all’esecuzione della prestazione lavorativa.

-un limite: è stato quello di non prendere atto che lo schema di locazione, come del resto, quello

della vendita, se riferito allo svolgimento del lavoro, mal si presta a separare l’attività lavorativa

dalla persona del lavoratore, con il rischio quindi di considerare quest’ultimo oggetto anziché come

soggetto del contratto.

Furono applicate e introdotto poi anche le norme delle Camere di Commercio a tutela dei vari

interessi e dunque anche dei lavoratori che avevano però carattere non vincolante e venivano

applicate in maniera differente da azienda ad azienda poiché anche in tal contesto si lasciò ampia

libertà contrattuale alle parti.

Impedirono in questo contesto il disegno di legge Cocco-Ortu Baccelli del 1902 sul rapporto del

lavoro dunque che poteva invece chiarire quelli che erano i rapporti di lavoro, e le tutele ai

lavoratori.

Nel 1923 fu però emanato un decreto di regolamentazione dell’orario di lavoro per gli operai e

impiegati delle aziende di qualunque natura.

Nel 1924 invece fu emanato un nuovo decreto volto a regolamentare invece il lavoro intellettuale e

non quello manuale.

Nel 1942 con l’introduzione dell’articolo nel codice, fu chiarita quale fosse la tutela che doveva

essere garantita al lavoratore e quale dovesse essere il contratto di lavoro e dunque i rapporti di

lavoro.

In tale legge non compare la nozione di subordinazione, infatti viene affermata per la prima volta la

rilevanza giuridica del collegamento del contratto di impiego privato con l’azienda. (il contratto di

impiego privato viene dunque esteso alla costituzione dell’organizzazione aziendale e non solo allo

scambio di attività professionale con il singolo lavoratore).

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO NELL’IMPRESA A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO (CAP 21)

Nel codice civile non viene menzionato il contratto di lavoro ma la sezione seconda richiama i

collaboratori dell’imprenditore tra i quali si trova il prestatore di lavoro subordinato definito dall’art

2094 c.c.

L’art 2094 afferma: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a

collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto

la direzione dell'imprenditore [3, 2086, 2095, 2104, 2238, 2239; 36, 46 Cost.]”

In questa definizione di soggetto prestatore del lavoro subordinato, deriva l’origine contrattuale del

rapporto, e in particolare la natura del contratto a prestazioni corrispettive, quando la norma precisa

che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione.

La disciplina del lavoro subordinato coincide con l’area del contratto di scambio in cui rimane

impregiudicato il lato organizzativo dell’impresa poiché è un dato presupposto del contratto di

lavoro l’effetto di quest’ultimo.

L’art 2094 diversamente dalla legge sull’impiego privato ha introdotto la nozione di subordinazione

indentificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione

dell’imprenditore.

L’espressione “sotto la direzione” indica che l’imprenditore ha il potere di determinare al momento

di costituzione del rapporto, e di modificare unilateralmente in corso del rapporto, le modalità di

esecuzione della prestazione di lavoro, affinché la collaborazione del prestatore di lavoro alle

dipendenze dello stesso imprenditore, sia idonea a soddisfare l’interesse di quest’ultimo.

L’ART 2094 collegando il contratto di lavoro all’impresa riconosce al medesimo non soltanto

funzione di contratto di scambio ma anche funzione organizzativa: il collegamento e coordinamento

di due o più contratti di lavoro con gli altri fattori della produzione consente all’imprenditore la

realizzazione del risultato produttivo.

L’obbligo di collaborazione sancito dall’art 2094 c.c. consente di distinguere il contratto di lavoro

dagli altri contratti di scambio.

La dottrina, nel corso del tempo inoltre ha tentato di individuare un criterio che fosse solo

sufficiente ad identificare il vincolo di subordinazione: che serve inoltre anche a distinguere tale

fattispecie dal contratto d’opera e dal lavoro autonomo.

Non risulta un criterio decisivo ad identificare il vincolo di subordinazione e dunque criterio

distintivo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo:

-il criterio della soggezione della prestazione di lavoro alle direttive del datore di lavoro

-il criterio di distinzione tra obbligazione di mezzi o di attività e di risultato: poiché il lavoro

subordinato potrebbe atteggiarsi anche come obbligazione di attività. (avvocato)

-il criterio di inerenza del rapporto di lavoro all’impresa poiché il lavoro subordinato potrebbe

contrassegnare il rapporto di lavoro autonomo continuativo. (contratto di agenzia)

Sebbene il riconoscimento delle direttive non sia sempre il criterio decisivo, esso resta, rispetto ad

altri indici sussidiari come l’osservanza dell’orario di lavoro, la continuità

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteo.desabato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Lamberti Fabiola.
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