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Articolazione programma d’esame

per studenti frequentanti* il corso di

Diritto del lavoro - Imperia (A.A. 2003/2004)

prof. G. De Simone

* Il programma d’esame per studenti frequentanti deve essere integrato con tutti gli

approfondimenti e gli aggiornamenti della disciplina svolti in aula dal docente (disciplina del

rapporto di lavoro e del mercato del lavoro); per quanto concerne il diritto sindacale, la

preparazione dovrà concentrarsi sui temi affrontati a lezione, con l’ausilio della lettura delle parti

del manuale di Giugni indicate. Nello studio dovranno essere utilizzate le fonti disponibili nella

pagina web DI.D.E.I. dedicata all’insegnamento; i testi normativi messi a disposizione (così come

qualsiasi altro testo normativo non commentato) potranno essere consultati dagli studenti durante

lo svolgimento delle prove intermedie.

I prova (6 novembre 2003)

A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,

Milano, Giuffrè, 2003:

- Cap. I; Cap. II, §§ 1 e 2

B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:

- Cap. I (studiare); Cap. II (leggere); Cap. III (studiare); Cap. XI, sezz. A e D (leggere)

II prova (18 dicembre 2003)

A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,

Milano, Giuffrè, 2003:

- Cap. II, § 3; Cap. III; Cap. X

B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:

- Cap. IV, sez. C, §§ 22, 23, 24 (leggere); Cap. VI (leggere); Cap. XI, sezz. B e C

III prova (8 gennaio 2004)

A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,

Milano, Giuffrè, 2003:

- Cap. IV; Cap. V; Cap. VI; Cap. VII, Cap. VIII, § 1

B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:

- Cap. IV, sezz. A e B, sez. C, §§ 25, 26, 27, 28

Esame finale (orale):

A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,

Milano, Giuffrè, 2003:

- Cap. VIII, § 2; Cap. IX; Cap. XI

B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:

- Cap. VII, sez. A (studiare); Cap. VIII (studiare); Cap. X (studiare); Cap. XII, sez. A (studiare) +

sezz. B e C (leggere)

C) Giugni, Diritto sindacale, Bari, Cacucci, 2001, pp. 25-41, 41-60, 61-77, 79-94, 123-176

Saranno altresì oggetto dell’esame orale finale le parti del programma per le quali 1) non sono

state svolte le relative prove; 2) non è stata riportata una votazione sufficiente in ciascuna di tali

prove; 3) lo studente non intende avvalersi della votazione riportata nelle medesime prove. 1

Come indicato già all’inizio del corso, gli studenti potranno avvalersi del loro status di

frequentanti e delle votazioni riportate nelle prove intermedie entro la sessione di esami di

settembre 2004 (o di novembre per gli studenti “fuori corso” a quella data).

Legge 14 febbraio 2003, n. 30

"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" 2

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003

Art. 1. l’impiego,

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per

nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire

trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento

professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare

riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a

stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del

lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti

annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di

disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento,

pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di

lavoro;

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di

renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:

1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e di Bolzano;

2) sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno

al reinserimento dei lavoratori anziani;

3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del

collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di

autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla

lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio,

con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di

legge; 4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione

coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;

c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla

conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle

controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in

non appartenenti all’Unione

materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori

europea, all’autorizzazione per attività lavorative all’estero;

e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori

pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle

competenze delle regioni e delle province; all’incontro tra domanda e

g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi

offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri

aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme

di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli

3

operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di

preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all’affiliazione sindacale o politica,

al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di

gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto

divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano

strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;

coordinamento delle disposizioni sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro con la

h)

disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in

modo da prevenire l’adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine

di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di

i) eliminazione

prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i

soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e

successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le

società già autorizzate;

l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari

pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti

giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi

di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica

dell’intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o

organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di

cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di

secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto

dall’articolo 7 della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del

salvo quanto previsto 181, ratificata dall’Italia in data 1º febbraio 2000;

Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n.

m) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova

disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti

identificati ai sensi della lettera l);

2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo

indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo,

individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo

contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove

manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi

la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di

lavoro; 4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di

somministrazione di lavoro altrui; lavoratori coinvolti nell’attività di somministrazione di

5) trattamento assicurato ai

manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa

utilizzatrice;

6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di

violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì

specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata

nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile; 4

7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo 5 ai fini della

distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici

di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica

della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da

parte dell’appaltatore;

attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del

n)

codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo

svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società

capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle

obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;

o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle

lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi

emanati ai sensi del presente articolo; 18, che ha modificato l’articolo

p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.

2112 del codice civile in tema di trasferimento d’azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina

contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:

1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche

alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il

recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei

lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di

stabilimenti;

2) previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda nel

momento del suo trasferimento;

3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei

limiti di cui all’articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia

connesso ad una cessione di ramo di azienda;

q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di

uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e

incontro tra domanda e offerta di lavoro. Art. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione

pubblica, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli

affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno

o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in

materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli

obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione, la

revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei

seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla

occupazione;

attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, comma 5, della

b)

legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con

contenuti formativi, così da valorizzare l’attività formativa svolta in azienda, confermando

l’apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione

superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della

5

formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel contempo agli

enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia,

e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il

specializzando il contratto di formazione

reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di

impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro,

mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento

convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità

coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,

prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i

soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività

lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in

base alla natura della menomazione e all’incidenza della stessa sull’allungamento dei tempi

di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo

altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle

misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;

e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di

nel senso di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro

cui alle lettere b), c) e d), mercato del lavoro per l’adempimento di

delle donne, particolarmente di quelle uscite dal

compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale

tra uomini e donne;

f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione

degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di

occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;

g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione

in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile e

dei risultati conseguiti, anche

sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al

presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che

saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di

determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale,

anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle

regioni, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

i) rinvio ai contratt

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Simone Gisella.
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