Articolazione programma d’esame
per studenti frequentanti* il corso di
Diritto del lavoro - Imperia (A.A. 2003/2004)
prof. G. De Simone
* Il programma d’esame per studenti frequentanti deve essere integrato con tutti gli
approfondimenti e gli aggiornamenti della disciplina svolti in aula dal docente (disciplina del
rapporto di lavoro e del mercato del lavoro); per quanto concerne il diritto sindacale, la
preparazione dovrà concentrarsi sui temi affrontati a lezione, con l’ausilio della lettura delle parti
del manuale di Giugni indicate. Nello studio dovranno essere utilizzate le fonti disponibili nella
pagina web DI.D.E.I. dedicata all’insegnamento; i testi normativi messi a disposizione (così come
qualsiasi altro testo normativo non commentato) potranno essere consultati dagli studenti durante
lo svolgimento delle prove intermedie.
I prova (6 novembre 2003)
A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,
Milano, Giuffrè, 2003:
- Cap. I; Cap. II, §§ 1 e 2
B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:
- Cap. I (studiare); Cap. II (leggere); Cap. III (studiare); Cap. XI, sezz. A e D (leggere)
II prova (18 dicembre 2003)
A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,
Milano, Giuffrè, 2003:
- Cap. II, § 3; Cap. III; Cap. X
B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:
- Cap. IV, sez. C, §§ 22, 23, 24 (leggere); Cap. VI (leggere); Cap. XI, sezz. B e C
III prova (8 gennaio 2004)
A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,
Milano, Giuffrè, 2003:
- Cap. IV; Cap. V; Cap. VI; Cap. VII, Cap. VIII, § 1
B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:
- Cap. IV, sezz. A e B, sez. C, §§ 25, 26, 27, 28
Esame finale (orale):
A) Ballestrero - De Simone, Diritto del lavoro. Domande e percorsi di risposta, II edizione,
Milano, Giuffrè, 2003:
- Cap. VIII, § 2; Cap. IX; Cap. XI
B) Ghera, Diritto del lavoro. Compendio, Bari, Cacucci, 2003:
- Cap. VII, sez. A (studiare); Cap. VIII (studiare); Cap. X (studiare); Cap. XII, sez. A (studiare) +
sezz. B e C (leggere)
C) Giugni, Diritto sindacale, Bari, Cacucci, 2001, pp. 25-41, 41-60, 61-77, 79-94, 123-176
Saranno altresì oggetto dell’esame orale finale le parti del programma per le quali 1) non sono
state svolte le relative prove; 2) non è stata riportata una votazione sufficiente in ciascuna di tali
prove; 3) lo studente non intende avvalersi della votazione riportata nelle medesime prove. 1
Come indicato già all’inizio del corso, gli studenti potranno avvalersi del loro status di
frequentanti e delle votazioni riportate nelle prove intermedie entro la sessione di esami di
settembre 2004 (o di novembre per gli studenti “fuori corso” a quella data).
Legge 14 febbraio 2003, n. 30
"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" 2
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003
Art. 1. l’impiego,
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per
nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del
lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di
disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento,
pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di
renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno
al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di
autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla
lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio,
con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di
legge; 4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle
controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in
non appartenenti all’Unione
materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori
europea, all’autorizzazione per attività lavorative all’estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori
pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province; all’incontro tra domanda e
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi
offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri
aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme
di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli
3
operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all’affiliazione sindacale o politica,
al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di
gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto
divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;
coordinamento delle disposizioni sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro con la
h)
disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in
modo da prevenire l’adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine
di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di
i) eliminazione
prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i
soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le
società già autorizzate;
l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari
pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti
giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi
di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell’intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o
organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di
secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto
dall’articolo 7 della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del
salvo quanto previsto 181, ratificata dall’Italia in data 1º febbraio 2000;
Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n.
m) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova
disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo,
individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo
contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove
manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi
la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di
lavoro; 4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui; lavoratori coinvolti nell’attività di somministrazione di
5) trattamento assicurato ai
manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa
utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di
violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì
specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata
nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile; 4
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici
di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica
della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da
parte dell’appaltatore;
attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del
n)
codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo
svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società
capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle
lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo; 18, che ha modificato l’articolo
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
2112 del codice civile in tema di trasferimento d’azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina
contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche
alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il
recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti;
2) previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda nel
momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei
limiti di cui all’articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia
connesso ad una cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli
affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in
materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla
occupazione;
attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, comma 5, della
b)
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi, così da valorizzare l’attività formativa svolta in azienda, confermando
l’apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione
superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
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formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel contempo agli
enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia,
e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il
specializzando il contratto di formazione
reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di
impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro,
mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento
convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità
coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i
soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività
lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in
base alla natura della menomazione e all’incidenza della stessa sull’allungamento dei tempi
di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo
altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle
misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di
nel senso di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro
cui alle lettere b), c) e d), mercato del lavoro per l’adempimento di
delle donne, particolarmente di quelle uscite dal
compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale
tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione
degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di
occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione
in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile e
dei risultati conseguiti, anche
sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al
presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che
saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di
determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale,
anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle
regioni, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratt
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