Le fonti del diritto del lavoro
Per il diritto del lavoro, l’unica particolarità è l’art. 2078 del Codice Civile secondo il quale “gli usi prevalgono sulle norme dispositive di legge, se più favorevoli al prestatore di lavoro” (è un’integrazione e non una modifica). Il diritto del lavoro non deriva soltanto dal legislatore, ma anche dalla volontà politica: il diritto del lavoro ha una funzione solo ausiliaria della contrattazione collettiva. In certi ambiti, quali la legislazione di sostegno dell’attività sindacale, il diritto del lavoro ha, invece, una funzione promozionale (di incentivazione).
L’autonomia collettiva è il potere d’auto-regolamento delle collettività professionali, che influenza la fonte di produzione legislativa. Le tecniche tipiche della contrattazione collettiva sono:
- Recezione
- Consolidazione
- Estensione
Fasi storiche del diritto del lavoro
Esistono tre fasi storiche del diritto del lavoro:
- Legislazione sociale
- Incorporazione
- Costituzionalizzazione
La legislazione sociale
Si sviluppa dopo il 1750, con le rivoluzioni industriali, e prevede norme eccezionali rispetto al diritto privato. Già il Codice Civile del 1865 prevedeva una disciplina (solo) della “locazione delle opere e dei servizi”. Per esempio, sanciva il divieto di stipulare contratti di lavoro a vita, per evitare il ritorno alla servitù. La regolamentazione del lavoro industriale, invece, era lasciata all’autonomia privata, in conseguenza del liberalismo.
Alla fine del XIX secolo, si sviluppano disposizioni, in deroga al Codice Civile (diritto comune), per la tutela del lavoratore quale contraente più debole (definita dalla dottrina “legislazione di classe”). Al metodo legislativo si accompagnava il metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva. Traggono rilevanza le consuetudini in quanto applicazioni di accordi collettivi.
In Italia lo sviluppo dei sindacati portò all’elaborazione della disciplina del contratto di lavoro operaio, specie in seguito all’istituzione dei Collegi dei Probiviri del 1893 (tendenza liberale): collegi con la funzione di regolare le controversie tra le parti sociali, che, tuttavia, si limitavano a conciliarle sulla base delle regole dettate dalla prassi (formazione extralegislativa del diritto del lavoro).
L’incorporazione
La prima legge sull’impiego privato risale al 1919, sostituita poi dal più completo R.D.L. (regio decreto legge) del ’24, che separava il lavoro manuale da quello intellettuale. Un altro fenomeno fu quello della contrattazione collettiva corporativa, risalente al periodo fascista. Il corporativismo non era espressione dell’autonomia collettiva, ma della competenza del sindacato unico (fascista, appunto), che, di fatto, aveva negato la libertà sindacale. Vi era un decentramento delle competenze della legge ai contratti collettivi. Essi erano atti normativi (del s.u.f.) di efficacia imperativa erga omnes.
Le eventuali controversie avrebbero dovuto essere decise dalla Magistratura del Lavoro (che mai intervenne). Queste erano le premesse prima della redazione del Codice del ’42.
L’intervento del legislatore, con l’inserzione del diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato, fu realizzato soprattutto sul piano della tecnica legislativa. In particolare, venne generalizzata la tutela del lavoratore sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e della garanzia dell’inderogabilità ed indisponibilità di tali condizioni.
Si instaurava così, vedi anche l’art. 2077 del Codice Civile, il principio della prevalenza della norma più favorevole al lavoratore che, ad oggi, lascia, comunque, alle leggi speciali un ruolo preponderante.
La costituzionalizzazione
Il Codice Civile, del ’42, prevede 3 componenti fondamentali del diritto privato:
- Diritto civile
- Diritto commerciale
- Diritto del lavoro
La Costituzione entra in vigore il 1° Gennaio ’48. Essa vede il rapporto di lavoro come fonte di svantaggio per i prestatori (soggetti-contraenti più deboli), la cui tutela rappresenta la ratio legis (motivazione di una legge) negli artt.:
- Art. 1: Repubblica fondata sul lavoro
- Art. 3 : uguaglianza formale: pari dignità sociale
- Art. 3 : uguaglianza sostanziale: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, di fatto si limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini
- Art. 4: promozione delle condizioni di piena occupazione
- Art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
- Art. 36: retribuzione proporzionata e sufficiente
- Art. 37: parità retributiva tra uomini e donne e tutela del lavoro minorile e femminile
- Art. 38: previdenza e sicurezza sociale
- Art. 39 e 40: libertà sindacale, contratti collettivi, diritto di sciopero
- Art. 41: garantisce l’iniziativa privata non dimenticando di introdurre l’utilità sociale, la dignità, la libertà etc.
- Art. 42: garantisce la proprietà privata salvaguardandone la funzione sociale
Sintetizzando, possiamo affermare che non vi sia istituto del diritto del lavoro (che per questo sopravanza quello commerciale e civile) che non sia garantito costituzionalmente.
L’attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale
La Costituzione, del ’48, ha, tuttavia, introdotto degli elementi di contraddizione, determinati soprattutto dal mancato adeguamento della preesistente legislazione ordinaria, del ’42, ai principi fissati dalla Costituzione stessa. Si è per questo giunti ad una progressiva erosione dell’area della disciplina del lavoro nel Codice Civile ed alla sua sempre più larga sostituzione con le norme delle leggi speciali e dei contratti collettivi.
Durante la storia, si sono evolute due fasi:
- Nella prima fase si ha un’integrazione della disciplina codicistica, rivolta alla tutela minimale del lavoratore “come soggetto debole”
- La successiva vede una tutela più ampia del lavoratore come:
- Soggetto inserito in un rapporto di produzione
- Appartenente ad una classe sociale sottoprotetta
In tal modo si estende la tutela alla dignità sociale. Un primo intervento si ha con la disciplina dei licenziamenti individuali (Legge 1966, n° 604) che prevede:
- Giustificato motivo come limite al potere di recesso dell’imprenditore
- Nullità dei licenziamenti per motivi politici e sindacali
Sulla medesima linea troviamo la legge n° 300 del 1970: lo Statuto dei Lavoratori. Esso è altresì denominato legislazione promozionale, poiché promuove l’attività sindacale e la contrattazione collettiva, mirando ad attribuire efficacia immediata ai principi costituzionali ed a garantire il libero svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata
Per “diritto del lavoro della crisi” s’intendono quelle leggi che, a partire dal 1975, per affrontare la recessione, si sono poste in misura prevalente l’obiettivo di favorire la difesa e la crescita dell’occupazione (prevedendo contratti a tempo parziale, di formazione, contratti di solidarietà ed una c.d. politica dei redditi per la riduzione del tasso d’inflazione). La tutela dell’occupazione prevale sulla tutela della popolazione contrattuale debole del lavoratore, pur sempre nel rispetto della dignità sociale: è il cosiddetto garantismo flessibile, che assume una funzione di governo dell’economia.
Per “deregolamentazione del lavoro” s’intende l’evoluzione della disciplina mediante il rinvio al contratto collettivo. Per “legislazione contrattata” intendiamo la produzione legislativa originata dalle parti sociali.
Flessibilizzazione, riforma della P.A. e del lavoro pubblico, riforma del titolo V della Costituzione
Negli anni ’90 si ha lo sviluppo delle pratiche concertative tra Governo e parti sociali, il cui apice è il protocollo del ’93. Va segnalata la riforma del pubblico impiego, che ha comportato una modificazione dello status iuris dei pubblici dipendenti, il cui rapporto di lavoro è stato trasferito dall’area del diritto pubblico a quella del diritto civile, aperta alle negoziazioni private, dunque più razionale ed efficiente, secondo anche un criterio di adeguamento all’UE.
La riforma del Titolo V della Costituzione introdotta nel 2001 prevede una forma di federalismo legislativo e attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117 Cost.) le seguenti materie:
- Ordinamento civile
- Livelli essenziali di diritti civili e sociali
- Previdenza sociale
Affida, invece, alla competenza concorrente tra Stato e Regioni:
- Istruzione e formazione professionale
- Tutela e sicurezza del lavoro
- Previdenza complementare e integrativa
La riforma ha suscitato dubbi sull’ambigua espressione “tutela e sicurezza del lavoro”, che, secondo una certa dottrina, lascia alle Regioni l’intera regolamentazione del rapporto di lavoro. Secondo una lettura preferibile, invece, sarebbero loro affidate solo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il diritto comunitario ed i suoi rapporti con quello interno
Secondo il Tratto Istitutivo della CE di Roma del ’57, si possono adottare regolamenti e direttive nelle materia attribuite dalle norme del Trattato alla loro competenza. Esistono:
- Il regolamento: secondo la Corte di Giustizia ha portata generale, è obbligatorio e direttamente applicabile ed efficace negli Stati membri
- La direttiva: vincola il risultato da raggiungere, lasciando agli Stati la forma ed i mezzi per raggiungerlo, attraverso l’adozione di appositi atti di adattamento. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 la Corte ha precisato che, una volta scaduto il termine di recezione, la direttiva acquista effetti diretti.
Il Trattato di Roma ha subìto modifiche rilevanti per effetto dell’Atto Unico Europeo dell’87, del Trattato di Maastricht del ’92 e di quello di Amsterdam del ’97, attraverso l’attribuzione all’autonomia delle parti sociali di un ruolo nell’ambito delle fonti. Per alcuni settori, il Consiglio dell’UE può adottare direttive a maggioranza (es: parità uomini-donne), nel rispetto della procedura di codecisione con il Parlamento e la Commissione. Per altri settori (es. rappresentanza degli interessi collettivi), si prevede l’unanimità. È consentito agli Stati di affidare alle parti sociali il compito di mettere in atto una direttiva.
La cosiddetta legge “La Pergola” dell’89, ha introdotto la figura delle leggi comunitarie, la cui emanazione è prevista con cadenza annuale, eventualmente mediante delega legislativa al Governo.
La Corte Costituzionale ed il suo contributo all’adeguamento
Le sentenze della Corte rilevano possono essere atti produttivi dell’annullamento delle norme illegittime, attraverso il canale della c.d. interpretazione adeguatrice delle leggi ordinarie o interpretazione evolutiva. In molti casi essa ha pronunciato sentenze esclusivamente interpretative, dichiarando la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e chiarendone la motivazione. Questa attività, come da diritto pubblico, è vincolante a quo (per la sola fattispecie), ovvero non pone alcun vincolo d’osservanza. Diverso è il caso con cui la Corte dichiari l’illegittimità mediante la pronuncia di una sentenza interpretativa di accoglimento: essa dispone, così, l’annullamento della norma con efficacia erga omnes. Altri tipi di sentenze sono:
- Di accoglimento parziale
- Sostitutive
- Additive
La rilevanza costituzionale del diritto del lavoro non importa alcuna modificazione nella gerarchia delle fonti normative.
Il lavoro subordinato
Profili storici
Il libro V del Codice civile regola, dagli artt. 2094 in poi il rapporto di lavoro. L’unificazione del diritto civile con il diritto commerciale ha portato alla c.d. commercializzazione del diritto civile. Per quanto attiene al rapporto individuale di lavoro, il Codice vigente riafferma essenzialmente lo scambio tra retribuzione e prestazione intellettuale o manuale. Nello stesso libro V sono collocate al di fuori dell’impresa il lavoro autonomo o domestico, considerando il lavoro organizzato nell’impresa come modello normativo tipico del rapporto di lavoro.
Il Codice del 1865: la locazione delle opere
Nota che nella locazione delle opere erano compresi:
- Il lavoro subordinato = locatio operarum
- Il lavoro autonomo = locatio operis
L’art. 1570 definiva la locazione delle opere come: “contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede”. Questa definizione tralascia, quindi, la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo. Si occupava soprattutto del lavoro autonomo (anche perché il subordinato doveva ancora svilupparsi con rilevanza nel contesto sociale dell’epoca). L’unica norma riferibile al lavoro subordinato era l’art. 1628, dove si disponeva che “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa”, con ciò vietando la schiavitù. La locatio operarum era lasciata all’autonomia della volontà privata.
Rischi del lavoro (ricordiamo i principi di diritto privato)
- Il primo rischio è quello incidente sull’utilità prodotta dalla prestazione di lavoro (commodum obligationis): è l’alea (incertezza) che incide sul risultato produttivo. Il rischio, in poche parole, ricade sempre sul lavoratore autonomo (datore di lavoro o imprenditore), che si obbliga all’opus perfectum (lavoro finito), mai sul prestatore del lavoro subordinato, che si limita a sopportare soltanto il “periculum” della mancanza di lavoro.
- Il secondo è quello dell’impossibilità o mancanza del lavoro per caso fortuito o per forza maggiore (periculum obligationis): è l’alea incidente sulla perdita totale o parziale del corrispettivo. Il debitore è esonerato dall’obbligo di eseguire la prestazione divenuta impossibile, ma perde il diritto alla controprestazione.
Distinzione tra attività e risultato del lavoro; la subordinazione
- L’attività del lavoro è l’oggetto della locazione delle opere, cioè del lavoro subordinato.
- Il risultato del lavoro è l’oggetto della locazione dell’opera, cioè del lavoro autonomo.
Resta, tuttavia, una grave incertezza sotto il profilo oggettivo e funzionale. Si spiega così il successivo ricorso al criterio della subordinazione o dipendenza verso il conduttore, che, attraverso l’utilizzazione della categoria della locazione delle opere, fa maturare il distacco del contratto di lavoro subordinato dall’originario tronco comune.
La subordinazione come sottoposizione del lavoratore alla direzione ed al controllo del datore di lavoro nell’impresa. Il legislatore tende a far coincidere la figura del contratto di lavoro con la nozione di lavoro manuale salariato.
In passato (legge del 1893) si demandava alla competenza dei Collegi dei Probiviri tutte le controversie relative al contratto tra industriali e operai. La subordinazione veniva individuata dal collegamento tra la prestazione e l’azienda industriale. Era assente, tuttavia, nel periodo, una definizione positiva della subordinazione: si definiva operaio “chiunque […] occupato nel lavoro fuori della propria abitazione”.
Per la giurisprudenza, la subordinazione tendeva ad identificarsi con il comportamento dovuto dal lavoratore in attuazione della propria obbligazione, per tutto il tempo in cui è rimasto a disposizione dell’imprenditore.
La legge sull’impiego privato del ’24 e il Codice Civile del ‘42
La legge sul contratto di impiego (R.D.L. ’24, n° 1825) ha ravvisato nell’attività professionale e nell’esercizio di mansioni di collaborazione il connotato specifico della subordinazione dell’impiegato. Nel Codice Civile l’art. 2094 identifica la collaborazione con il risultato tecnico-funzionale reso dal lavoratore in cambio della retribuzione. L’elemento della collaborazione si può ritenere tutt’ora attuale.
La distinzione tra lavoro subordinato e autonomo
La definizione di lavoratore subordinato si ha in due modi:
- In positivo: l’art. 2094 definisce lavoratore subordinato “colui che si obbliga a collaborare all’impresa prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Troviamo una dipendenza o sottoposizione del debitore al potere del creditore del lavoro.
- In negativo: l’art. 2222 che rileva l’assenza della subordinazione, nel rapporto di lavoro autonomo.
Il lavoro come obbligazione di facere è comune a tutti i tipi di lavoro, ma è diverso l’oggetto della prestazione:
- Nei contratti d’opera è finalizzato al compimento dell’attività da parte del lavoratore
- Nel lavoro subordinato il facere è finalizzato alla collaborazione
Esempio: un sarto artigiano al quale venga commissionato un abito è autonomo, un altro che si obblighi a lavorare per una sartoria è subordinato.
I contratti di lavoro autonomo; il contratto d’opera
La finalizzazione al risultato dell’opera finita (opus perfectum) è il connotato tipico che contraddistingue la categoria dei contratti di lavoro autonomo. Essa comprende:
- L’appalto
- Il trasporto
- Il deposito
- Il mandato (cioè la gestione di affari nell’altrui interesse)
Vale la pena aggiungere che il committente (il cliente dell’impresa che richiede il lavoro) può stabilire le condizioni entro il quale il prestatore è tenuto a conformarsi, pensa il recesso per giusta causa ed il diritto al risarcimento del danno. Il lavoratore autonomo può...
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