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CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Uno dei più antichi contratti di lavoro, è un contratto risalente nel tempo perché lo troviamo nelle antiche
botteghe risale al 1955, dove i lavoratori andavano ad apprendere il mestiere nella bottega dell’artigiano,
dove avevamo una fase di apprendimento. Ha conosciuto diverse modifiche nel tempo.
1997 196–> oltre a trattare del contratto di somministrazione (interposizione) prevedeva anche la disciplina
del contratto di apprendistato e per la 1 volta la disciplina del tirocinio.
Nel 2003 abbiamo il d.lgs. 276/2003, troviamo una serie di fattispecie contrattuali che vengono riconosciute
nel mondo del lavoro.
Job sharing—> lavoro condiviso. Un unico lavoro faceva riferimento a 2 soggetti, se uno dei due non avesse
potuto lavorare in quel momento, sarebbe subentrato l’altro.
In questa norma abbiamo una piena codificazione della somministrazione del lavoro. (si faceva riferimento
al 1955).
Nel 2011 si arriva ad un restyling dell’apprendistato con un testo unico. Viene abrogata la disciplina del 276
ma viene trasfusa nella legge 167/2011.
21 Nel 2015 una norma del Jobs Act 81/2015 prevede una disciplina organica che modifica molte fattispecie
contrattuali.
L’apprendistato trova la propria disciplina negli articoli 41 e seguenti del d.lgs. 81/2015. Ci sono delle
fattispecie normative che sono semplicemente state riportate senza alterarne i contenuti.
Capire il contratto di apprendistato:
Rapporto di lavoro subordinato e inoltre è a tempo indeterminato. Le finalità —>formazione e occupazione
dei giovani. Oggi è unico ma possiamo avere 3 diverse tipologie:
1. Qualifica e diploma professionale
2. Apprendistato professionalizzante
3. Apprendistato alta formazione e ricerca
Nel momento conclusivo si deve scegliere tra i 3. Al di la delle diverse caratteristiche, c’è una disciplina che
li accomuna. In ogni caso il contratto deve avere una forma scritta ai fini della prova. Deve contenere una
specificazione di quella che è l’attività formativa. Deve esserci l’indicazione del Piano formativo individuale,
prevede per ogni anno il raggiungimento di determinati obbiettivi e specifiche indicazioni. Ciò che ha una
durata è la formazione. Nel piano formativo ho un’indicazione di tutte le attività che si andrà a fare, degli anni,
e addirittura dovrà frequentare anche dei corsi di formazione
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(art 117 della costituzione la regione interviene attraverso dei corsi a favore degli apprendisti). L’apprendista
deve avere anche un tutor che è una figura mentore, colui che si occupa della sua formazione.
Può essere un dipendente, un soggetto estraneo deve essere indicato nel contratto di lavoro.
Può essere Inquadrato sino a 2 livelli inferiori all’esito e al termine dell’apprendistato. Si può arrivare anche
al 4 livello di assunzione. Viene pagato meno non solo perché il sotto inquadro, ma un ulteriore risparmio c’è
l’ho a livello previdenziale. Le agevolazioni previdenziali le mantengo anche successivamente dopo
l’apprendistato, il quale può essere confermato e viene riconvertito in un ordinario contratto.
I benefici vengono conservati anche fino un anno dopo.
Non può essere pagato a cottimo, e non può svolgere orario notturno.
E soggetto alle medesime norme. L’apprendistato per la rimanente disciplina non viene modificato. Cosa
succede nel momento della cessazione?
Possiamo avere diverse fattispecie contrattuali.
Qualifica e diploma professionale—> può essere utilizzato da tutti i giovani che vogliono alternare la scuola
al lavoro da chi ha compiuto 15 anni di età fino ai 25. Può essere consentita per i lavoratori che non sono
maggiorenni. (il lavoratore ha la capacità speciale). La durata sarà determinata in ragione della qualifica e
del diploma non può essere superiore a 3 o a 4 anni nel caso di diploma professionalizzante.
Non può avere una durata minore a 6 mesi.
L’apprendistato professionalizzante —>è il più utilizzato che non può essere superiore a 3 anni. Si parla di 5
quando ci sono figure altamente specializzate. Vi si possono accedere chi ha compiuto 17 anni di età ma
non possono avere età superiore ai 29 anni.
Alta formazione e ricerca—> serve per il conseguimento i titoli di studio universitari, compresi i dottorati di
ricerca.
Quando finisce? In questo caso prevede che il lavoratore possa decidere di continuare o recedere una volta
raggiunto il termine finale della formazione.
Entrambe le parti possono recedere per giusta causa o giusto motivo. Il lavoratore potrebbe arrivare sempre
in ritardo. Posso fare una contestazione.
Una volta che siamo arrivati al termine, cioè i 3 anni, il datore di lavoro che non è contento o non ha fiducia
e non vuole continuare il rapporto di lavoro, può procedere a fornire una comunicazione di cessazione del
contratto di apprendistato. La comunicazione deve essere data nel rispetto del termine di preavviso. Ha
recato problemi nel testo del 2011. (la legge non dava indicazioni). I datori davano un preavviso durante il
contratto di apprendistato. Oggi invece la legge ha fatto chiarezza dicendo che il recesso del periodo di
preavviso viene comunicato dal momento di cessazione in modo tale che sia un periodo successivo.
Oggi il contratto di apprendistato è un contratto poco studiato.
Abbiamo Sanzioni amministrative.
Se il rapporto di lavoro è avvenuto come un normale rapporto di lavoro subordinato, allora si converte il
lavoro subordinato. Altrimenti la legge dice di versare la differenza di contributi che avrebbe versato se
avesse lavorato come contratto subordinato.
Se io recedo durante un contratto a tempo determinato, posso solo per giusta causa. In un contratto a tempo
indeterminato possono solo con preavviso. Le parti possono recedere senza preavviso ma con giusta causa.
Se converto il lavoratore il datore ha diritto a benefici. La legge ci dice che il numero complessivo di
apprendisti che si possono assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto a quelle qualificate e
specializzate. Ogni 2 lavoratori specializzati posso avere 6 apprendisti. La norma dice che se il datore che
ha più di 50 dipendenti non ha confermato nei 36 mesi precedenti gli apprendisti, non può assumere altri
apprendisti.
Si vuole evitare che il datore abusi dello strumento dell’apprendistato.
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CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Questa disciplina può intersecarsi con tutte le altre fattispecie.
Significa orario di lavoro ridotto rispetto l’orario normale.
Posso assumere un lavoratore con un contratto di apprendistato a tempo parziale?
Posso avere un apprendistato assunto con contratto parziale, ma non posso ridurre eccessivamente l’orario,
perché devono essere sufficienti per l’apprendimento. E il contratto collettivo che indica l’orario minimo.
Abbiamo una sovrapposizione di requisiti.
1. Oggi il contratto di lavoro parziale viene disciplinato nel d.lgs. 81/2015 nell’ art. 4 e seguenti. E un
contratto già noto perché abbiamo un d.lgs. 61/2000 che conteneva la disciplina del lavoro a tempo
parziale che è stata modificata e restata in vita fino al 2015
2. Orario di lavoro ridotto e bisogna considerare l’articolazione – (orizzontale o verticale)
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
l’orario è limitato rispetto all’orario normale. Art 4 e seguenti del d.lgs. 81/2015.
66/2003–> viene disciplinata la materia dell’orario di lavoro. L’orario può essere ridotto sia rispetto l’orario
normale settimanale, sia rispetto l’orario giornaliero. Possiamo avere 3 tipologie:
➢ Verticale—> è prevista la riduzione delle giornate lavorate. Lavoro in determinati giorni della
settimana, mese, anno. Mense scolastiche è aperta da lunedì al venerdì per 9 mesi all’anno, per cui
i lavoratori assunti lavoreranno con un contratto a tempo parziale verticale. Quando si incrocia con il
contratto a tempo orizzontale si ha il contratto a tempo parziale misto
➢ Misto—> lavoro per un orario ridotto e per un periodo ridotto dell’anno.
➢ Orizzontale—> orario ridotto all’interno della giornata lavorativa. Posso lavorare 2 3 5 ore al giorno.
Quando si conclude un contratto.
Deve essere in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto deve essere indicata la durata dell’attività e
anche la collocazione dell’orario di riferimento. Non solo vedo l’orario complessivo, perché devo avere anche
i periodi durante la giornata. Non solo devo avere la quantità di ore ma devo sapere da quando a quando. È
importante per distinguere l’orario di lavoro dall’orario di vita. Il datore può cambiare l’orario? ((La trasferta
rientra sempre nel potere direttivo.) non ho necessità di un consenso del lavoratore. Differente il caso in cui
il lavoratore approva il trasferimento, poiché se non sussiste un’esigenza di carattere produttivo organizzativo
ci deve essere il consenso che è prestato in quel momento.
Lo ius variandi lo prevede la legge, quindi anche in questo caso è possibile una modifica nei limiti del 2103.
con il nuovo 2103- da la possibilità di Retrocedere ad un certo tipo di mansione inferiore grazie al consenso)
Se non è indicato nel contratto l’orario, e il datore vuole cambiare l’orario può farlo. Se c’è il contratto
l’indicazione, ci deve essere un accordo. Ogni modifica deve avere il consenso delle parti. Se nel contratto
non c’è né il collocamento dell’orario, né la quantità di ore di lavoro, in quel caso può essere il giudice a
determinare la collocazione oraria, per quello che normalmente succede nel settore. Se manca la quantità
di ore da prestare nel giorno, settimana, anno, qui la mancanza di forma scritta comporta o che il datore
riesce a provare che il lavoratore svolgeva la prestazione a tempo parziale, o avremo la trasformazione a
tempo di lavoro pieno.
La mancanza di forma scritta il rapporto di lavoro si considera a tempo pieno a meno che il datore non lo
riesca a dimostrare. Se ci sono i turni, è chiaro che è complicato indicare i giorni. Le indicazioni avvengono
mediante rinvii a turni programmati a fasce orarie stabilite. Se io lavoro 5 ore al giorno, la fascia oraria può a
settimane alterne dalle 6 di mattina alle 11. Poi dalle 11 alle 16.
Si rinvia la turnazione.
Per quanto riguarda l’orario, può dare la possibilità al datore di chiedere entro i limiti lo svolgimento di ore
supplementari, svolte oltre l’orario di lavoro concordate. L’orario di lavoro supplementare è sempre quello
inferiore alle 40 ore settimanali. Altrimenti siamo nell