Diritto del lavoro
Introduzione al corso
Diritto del lavoro, Corso Mediazione linguistica e culturale, Università degli studi di Padova
MANUELA SALVALAIO 2018-2019
Contenuti del corso
- Nascita del diritto del lavoro
- Fonti del diritto del lavoro
- Fonti internazionali
- Fonti nazionali
- Il rapporto di lavoro
- Lavoro accessorio
- Libretto di famiglia
- Prestazione occasionale
- Sanzioni
- Smart working
- Telelavoro
- Il contratto di lavoro
- Soggetti
- La forma
- Oggetto
- Causa
- La condizione
- Il termine
- Come si accede al mercato del lavoro?
- Contratto a tempo determinato
- Contratto di apprendistato
- Contratto a tempo parziale
- Lavoro a chiamata
- Contratto di somministrazione
Nascita del diritto del lavoro
Il mercato del lavoro è aperto a:
- Globalizzazione: non siamo più considerati un paese chiuso.
- Nuove tecnologie: dipende l'uso che se ne fa. - Impresa 4.0 -
Tutto ciò porta a una nuova visione del lavoro. Il diritto del lavoro, che fa parte del diritto civile, ha conosciuto solo da poco una propria identità e una propria organicità. Già con Cicerone, come si legge nel Pro Archia, esistevano il diritto civile e penale. Il diritto del lavoro è una materia recente. Nasce come risposta feroce, in un momento in cui emerge una precisa esigenza. Anche se il lavoro c’è sempre stato, non è invece sempre esistita la sua regolamentazione, che è nata con la rivoluzione industriale, in uno spirito di globalizzazione.
Nasce come un’esigenza, come lotta e assume dei connotati diversi rispetto ad altre discipline. Il diritto del lavoro è figlio di vicissitudini di carattere economico e che comportano delle inevitabili deviazioni, motivo per cui sono presenti innumerevoli deroghe. Nasce come “diritto di protesta”, da una situazione di protesta, di richiesta data dalle aggregazioni di lavoratori, i quali hanno uno scontro e un confronto con i loro datori di lavoro. Da queste richieste si formeranno le prime associazioni sindacali e i primi comitati di fabbrica.
Il Codice Civile del periodo Albertino 1865 era l’unico appiglio che avevamo del diritto del lavoro. L’Italia all’inizio del XIX era ricca di agricoltura e poca industria (c’era la Fiat che fabbrica auto). La forte richiesta di manodopera che ha chiamato numerose persone delle campagne, ha comportato una visione delle precarie condizioni lavorative con conseguente nascita di problemi. La risposta non è immediata a queste proteste. Il diritto del lavoro si interseca sempre con l’aspetto politico e l’aspetto economico. Quindi non è un diritto di mediazione ma un diritto di compromesso.
Le prime sofferenze sono:
- La principale è la salvaguardia della propria salute. Le prime norme 1898 a tutela del lavoro minorile mettono un tetto all’orario di lavoro. Si arrivava a lavorare più di 48 alla settimana.
- Un'altra norma è sugli infortuni sul lavoro: assicurazioni del lavoro
Si creano delle unioni di lavoratori che danno vita ai primi comitati di fabbrica e a organizzazioni sindacali (CGIL). Abbiamo una tutela del pubblico impiego del 1925 decreto 124 tutela nel settore privato. Categorie: operai, impiegati, quadri, dirigenti. Non ha senso fare la distinzione tra lavoratori e impiegati. Forse le categorie non hanno più necessità di esistere.
Nel 1924, abbiamo le promulgazioni di leggi che introducono un sistema corporativo nel sistema del lavoro. Primi decenni del XX sec. l’Italia vive un periodo corporativo: il periodo fascista e il suo ruolo nelle corporazioni: organizzazioni dei lavoratori suddivisi per mestiere. Il soggetto deve iscriversi per forza a delle corporazioni per lavorare. Non c’è una gestione libera del rapporto del lavoro. Deve passare per forza per delle assunzioni, ufficio del lavoro e della massima occupazione. L’idea del diritto corporativo era quella di inserire il diritto dell’ordine.
L’ordinamento fascista era incentrato nella creazione di un ordine che si rispecchiasse nel diritto del lavoro. Con la caduta del regime corporativo, abbiamo avuto una nascita di libertà.
Codice civile del 1942
Il codice è diviso in 6 libri. Nel titolo V è contenuta la disciplina del diritto del lavoro. Il lavoro è uno dei motori fondamentali delle imprese, dell’economia. In questo libro abbiamo la disciplina che definisce lavoratore e lavoratore subordinato.
ART. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato) “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.”
(Tutela delle condizioni di lavoro) ART. 2087 è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, “L'imprenditore l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Carta costituzionale del 1948
La Carta Costituzionale tutela anch’essa la posizione e la libertà del lavoratore.
- Art 1. “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”.
- Art. 3 2° comma pone la tutela della dignità umana (Art 3 sancisce i principi di uguaglianza formale e sostanziale, nell’art 3 si pone l’accento non solo sulla persona umana individuale, ma si pone l’accento anche sui lavoratori che comprendono le varie categorie di lavoratori autonomi e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica sociale del Paese.
- Art 4. Riconosce diritto del lavoro. La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
- Art. 35
- Art. 36 Tutela della retribuzione e tutela del diritto alle ferie e orario. Riguarda la retribuzione contiene anche la disciplina delle ferie. Tutela degli istituti fondamentali che riguardano il tipo di rapporto subordinato. Si dice che le ferie costituiscono un diritto fondamentale perché si riferisce alla salute e al recupero delle energie psico-fisiche.
- Art. 39 Libertà sindacale, tutela aspetto sindacale; riguarda l’organizzazione sindacale
- Art. 40 Diritto di sciopero; in specifico riguarda il sindacato
- Art. 41 Norma a tutela del diritto di libertà economica dell’imprenditore; che tutela l’esercizio di iniziativa economica da parte di tutti i soggetti. Viene invocata ogni volta che bisogna contemperare gli interessi del lavoratore e dell’economia.
Lavoro: norma all’interno del motore produttivo della nazione.
Dal 1950 in poi
Origine del diritto del lavoro e regolamentazione (Tutela del lavoratore)
Strumento di lotta per raggiungere tutele per il lavoratore.
Tappa importante: le prime norme degli anni 60 di norme forti a tutela dei lavoratori.
Legge 604/1966 prima normativa per il licenziamento che prima era libero.
Contratto di lavoro assimilato al contratto di locazione: locata la prima prestazione lavorativa, volontà di avere una fine del contratto assoluto favore.
Quota cento
Articolo sulla Quota cento sono i contributi della pensione. È stata fatta su una misura d’anni minore. C’è solo se ci sono dei giovani che lavorano. Il sistema pensionistico attinge anche dall’INPS. Nell’INPS ci entra la quota versata dalle imprese e i contributi. Ne esce invece la pensione, l’indennità della pensione, della maternità, paternità, per malattia, la cassa d’integrazione straordinaria ordinaria e quella straordinaria per cessione dell’attività. Ci sono poche entrate.
1948 Il diritto del lavoro è in qualche modo in crescita perché si vuole una conquista di tutele. Il lavoratore subordinato cerca tutele, nel momento in cui entra nel momento di lavoro, nella fase di disoccupazione, di malattia, ma ha anche bisogno di tutele nella fase di uscita, nella dimissione. È una fase del lavoro pari di tutele 0. Ogni diritto è contestato grazie a lotte, scioperi avanzati dalla classe operaia.
Da una totale liberalizzazione passiamo a stabilire dei paletti, delle norme. C’è una limitazione dell’orario di lavoro.
Le norme che ci interessano sono negli anni 60, storicamente questo periodo che culmina nel 1969, c’era il connubio di lotte tra classe operaia e studenti, tanto è vero che ha partorito una legge importante che rimane tutt’oggi.
L.1369/1960 Richiama il caporalato, era conosciuto come fenomeno da vietare nel 1960. Legge importante che vieta l’interposizione di manodopera, fenomeno vietato dall’ordinamento, nel quale chi utilizza la prestazione lavorativa non è il datore di lavoro formale, chi ha assunto il lavoratore, ma è un altro soggetto che gode della prestazione. Una delle poche eccezioni era il facchinaggio.
L. 604/1966 prima legge di tutela contro il licenziamento prima normativa che limita il datore di lavoro nella fase di lavoro. Sono richieste delle motivazioni per il licenziamento.
L. 300/1970 Statuto dei lavoratori. Nasce da un professore Gino Giugni di Roma che ha subito una “gambizzazione”. Esiste ancor oggi, anche se modificata, ma ancor oggi moderna. Parlava di sistemi autovisivi. Sono delle norme che guardano al futuro.
Assieme al 39 e al 40 costituisce l’insieme di relazioni di sindacali in Italia. Il sindacato negli stati uniti è azionista. Se è azionista, può porre un veto. Come fa essere azionista? Lo è sulla base di un dato chiaro. Il sistema pensionistico è fatto sulla base di fondi pensione, che sono partecipati dal sindacato e quindi ha un peso (Fondi pensione sono delle finanziarie e quindi finanziano grandi società: es, FIAT). Lo statuto dei lavoratori in una prima parte introduce la definizione di diritti sindacali dei lavoratori.
Art. 14 dello statuto dei lavoratori sulla discriminazione. Il lavoratore non può essere discriminato per il suo credo, la politica.
Cenni storici
Nasce con la rivoluzione industriale
- Masse di lavoratori che vivono solo del proprio lavoro nelle fabbriche
- Pauperismo diffuso
- Alta disoccupazione
- Lavoratori costretti ad accettare condizioni disumane e spropositato disequilibrio tra le parti
- Coalizioni dei lavoratori e nascita del movimento sindacale (contropotere collettivo) (forti contrasti sociali)
Diritto del lavoratore che nasce come diritto operaio nelle fabbriche (prima contratto collettivo poi legge) Lavoratore/retribuzione sono delle sinallagmaticità, Cioè con reciprocità della prestazione. Prestazioni corrispettive. Art.18 Norma che parla del licenziamento legittimo. Cosa c’entra la sua collocazione? È una norma forte. È visibile e ha un’importanza fondamentale per la difesa dei lavoratori. Troviamo le sanzioni per un licenziamento illegittimo che si verifica in un’impresa di grandi dimensioni. Sanzioni, somme che possono far chiudere anche l’azienda.
Anni 80
C’è una forte normativa. Si capisce che si deve considerare non solo il lavoro subordinato indeterminato, ma diverse forme, come il contratto parziale, determinato, di apprendistato. Anni 80 bufera economica.
Anni 90
L. 223/1991 la prima norma in materia di licenziamento collettivo, cioè di un gran numero di dipendenti.
L. 196/1997 “Pacchetto Treu” (ministro del lavoro e professore all’Università Cattolica di Milano.) Disciplina gli stage, tirocini apprendista introducendo una disciplina importante, l’interposizione di manodopera viene considerato lecito il modo di vedere il diritto del lavoro diverso rispetto alle categorie che si erano formate.
Si ammette che ci può essere una differenza tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale.
2001 -> norma superata—> contratto a tempo determinato—> un punto fermo viene acquistato con D.lgs.368/2001 superato dal Jobact. Si impongono delle limitazioni alla possibilità di dare un contratto a tempo determinato. L. 276/2003 norma molto importante perché ridisegna e modifica i nuovi contratti che tendono a ragionare in modo diverso—> emergenza flessibilità.
-Introduzione tempo determinato, apprendistato e stage.
Il diritto del lavoro—> acronimo ADR a domanda risposta. Per la prima volta quello che era abbozzato nel 1997 (L. 196/1997 “Pacchetto Treu”) viene attuato, cominciano infatti a sfilacciarsi le categorie che erano rigide con un’introduzione e modifica dell’apprendistato.
- Job sharing condivisione della prestazione oggi non posso andare al lavoro-ci vai tu. Porta più svantaggi che vantaggi.
-Rapporto di lavoro a chiamata o intermittente (2003).
-Lavoro accessorio—> voucher—> ad intermittenza/fisarmonica.
L.96/2018 “Decreto dignità” ha modificato il d.lgs. 81/2015 e molte disposizioni del Jobs Act- Collaborazione coordinate COCOPRO (L276/2003) Legge Fornero L.92/2012
- Sistemi previdenziali: sistema pensionistico e disoccupazione
- Disciplina dei contratti (cocopro, modifiche contratti…) + modifiche dei licenziamenti, spallata al contratto a tempo determinato (paletti, es. le causali che devono essere specificate). Abbattuto il paletto delle causali. Durata massimo 12 mesi.
Licenziamenti: a seconda di ogni vizio una sanzione, rimodulazione delle sanzioni.
2014 -> allungato il periodo di casualità nel contratto a tempo determinato. Poletti promulga in Parlamento la legge delega 183 che fa nascere i decreti del Job Act che rivoluziona il diritto del lavoro.
2015 -> 6 decreti legislativi che hanno toccato tutte le materie licenziamenti e sanzioni diverse. Graduazioni delle sanzioni e riducendole in caso di licenziamento.
Rimodifica il sistema degli ammortizzati sociali introdotta la NASPI (indennità di disoccupazione) per due anni con una serie di requisiti da rispettare.
Ulteriore norma che ingloba la disciplina delle fattispecie contrattuali del lavoro riuniti nel d.lgs. 81 del 2015; lavoro accessorio, contratto di lavoro intermittente sono inglobati qui.
Giugno 2015: decreti che riguardano i contratti. Settembre: altri decreti sistemazione di ammortizzatori sociali, cassa integrazione straordinaria- la cassa d’integrazione deve essere un ponte che traghetta la società.
Disciplina che riguarda la riorganizzazione degli spettorati del lavoro ma una parte del decreto 881 conosce delle sorti particolari: a seguito di un decreto si è abrogato queste norme per introdurle nel 2017.
L.96/2016: serie di riforme per il lavoro autonomo, smartworking, il lavoro agile, modalità di lavoro diversa nel lavoro subordinato: per un periodo di tempo posso lavorare in luogo diverso dall’azienda, sotto accordo.
2018: la L. 96 nata da un decreto-legge, convertito in agosto, entrato in vigore nel 13 agosto. Ha modificato:
- Disciplina del lavoro accessorio
- Reintrodotte le causali, i paletti dove il lavoratore non ha più bisogno di quelle tutele. Senza causale il contratto a tempo determinato ha una durata massimo di 12 mesi.
Da ricordare:
- Decreto Dignità
- Cassa integrazione
- Illegittimità articolo 2 d.lgs. 2015 che parlava del licenziamento
Recap
Da diritto del lavoro pari a 0 fino al 2003 con d.lgs. 276/2003 Legge 92/2012—> Fornero.
Legge delega 183/2014 più tutti i decreti delegati del Jobs Act—> decreto L96/2018 dignità che modifica molte disposizioni del Job Act in particolare il d.lgs. 81/2015.
Sono entrate in vigore altre due norme in questi giorni:
- Una non è una norma ma una Pronuncia della corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art 3 del decreto 23/2015, ovvero la disciplina che riguarda le sanzioni del licenziamento.
- Il decreto-legge che riguarda le infrastrutture del ponte di Genova. È stata reintrodotta la cassa di integrazione straordinaria.
Fonti del diritto del lavoro
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Fonti di produzione—> strumenti attraverso cui le norme vengono emanate. Fonti di cognizione—> conoscenza della normativa. Il diritto del lavoro ha delle deviazioni rispetto ad altre materie. Ha conosciuto un rallentamento nella produzione di normativa.
Fonti internazionali
Le fonti più importanti sono quelle di carattere internazionale: l’Art 10 della nostra Costituzione dice infatti che il diritto interno deve conformarsi con le fonti di carattere internazionale che sono riconosciute, e anche alle convenzioni. Le prime fonti sono di carattere internazionale, noi le ritroviamo nelle cosiddette convenzioni.
Uno dei primi organismi di carattere internazionale dedicati al lavoro è l’OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’organizzazione è stata fondata nel 1919 a seguito del Trattato di Versailles che pose fine al primo conflitto mondiale, ed è associata alle Nazioni Unite dal 1946. Ha come obiettivo il perseguimento della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro, attraverso la promozione di un lavoro dignitoso – il cosiddetto decent work – in condizioni di libertà, uguaglianza e sicurezza per tutte le donne e gli uomini.
La prima convenzione, che in realtà è una dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell’OIL è la dichiarazione di Philadelphia del 1944 con la quale vengono affermati dei principi importanti:
- Il lavoro non è una merce: non posso trattare una persona come un bene
- La povertà ovunque esista è pericolosa per la prosperità di tutti.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.