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Diritto del lavoro

Introduzione al diritto sindacale

Il corso di diritto del lavoro si divide in due parti: diritto sindacale e rapporto individuale di lavoro. In questa seconda parte si fa riferimento agli individui, ossia a quei due soggetti privati che entrano in contatto stipulando il contratto individuale di lavoro; dunque qui si fa riferimento al lavoro subordinato: alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro.

Sullo sfondo di questa vicenda che riguarda i due soggetti privati, soggetti che autonomamente accedono ai contratti di lavoro, si svolge la vicenda del diritto sindacale. Il diritto sindacale è una parte della disciplina del diritto del lavoro che attiene prevalentemente ai rapporti instaurati fra gruppi organizzati, quindi per esempio il gruppo organizzato che si vuole chiamare "sindacato" che tutela gli interessi dei lavoratori; o il gruppo organizzato che vuole essere la "Confindustria" o altri soggetti che rappresentano gli interessi dei datori di lavori, in questo caso datori di lavoro privati.

Quindi si muove sullo sfondo del rapporto individuale, che intercorre fra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro, una vicenda molto complessa che ha visto questi due soggetti (datore di lavoro e lavoratore) spesso rappresentati in istanze organizzative molto incisive sulla realtà economica e istituzionale del paese.

Interessi collettivi e individuali

Qui si parla di interessi collettivi dalla parte dei lavoratori e dalla parte dei datori di lavoro, dunque si parla di una dinamica di nuclei organizzati che sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali che si incontrano per definire condizioni di lavoro, definire degli standard normativi e spesso standard economici. Il diritto sindacale si basa sulla definizione e sulla tutela di interessi collettivi portati avanti da gruppi organizzati.

Nella esperienza italiana il diritto sindacale è molto solido perché si fonda su norme costituzionali di grande rilievo. La costituzione del 1948, intervenuta dopo la parentesi del fascismo in cui fra libertà fondamentali vi era legata la libertà sindacale, riconosce nell'articolo 39 comma 1 il principio fondamentale della libertà di organizzazione sindacale: la libertà per i singoli di entrare o costituire una organizzazione sindacale che li rappresenti.

Nell'articolo 40, che segue, la costituzione repubblicana riconosce il diritto di sciopero. Quindi insiste sull'esercizio di un diritto che è a titolarità individuale nell'esperienza italiana, e dunque fa capo a ciascun lavoratore subordinato, ma che si esercita collettivamente, ossia insieme agli altri lavoratori subordinati.

Libertà sindacale e diritto di sciopero

Anche questa è una libertà individuale che però si riflette in una tutela di un interesse collettivo, quindi è collettiva mentre è anche individuale la libertà sindacale e collettivo mentre è anche individuale il diritto di sciopero. Il singolo è dentro i gruppi organizzati il titolare di posizioni giuridiche, ed è in grado di determinare per sua scelta libera l'organizzazione del gruppo, e quindi incidere sul gruppo organizzato che poi lo rappresenta.

Quindi è un tutt'altro che oscurare la posizione del singolo, il singolo determina la tutela che poi gli viene riservata. Dunque il diritto sindacale è un diritto, che pur guardando all'evoluzione dei rapporti c.d. collettivi di lavoro non può non tenere conto dei rapporti individuali. Per esempio il contratto nazionale collettivo di lavoro, che spesso è il frutto dell'incontro/scontro tra i gruppi organizzati, sindacati e associazioni imprenditoriali, determina le condizioni di lavoro dei singoli che stipulano i contratti individuali. Dunque l'intreccio tra collettivo e individuale è costante e perenne nel diritto del lavoro.

Caratteristiche storiche del diritto sindacale

La caratteristica del diritto sindacale è quella di essere molto legato alla storia di ciascun paese: il diritto sindacale è molto legato alle tradizioni nazionali perché i sindacati dei lavoratori e anche le associazioni che rappresentano i datori di lavoro si calano in un preciso contesto storico, e addirittura talvolta in un contesto geografico.

Per esempio in Italia c'è sempre stata una divisione tra sud che è più caratterizzato dall'attività agricola e un nord che si è industrializzato prima e in maniera più massiccia rispetto al sud. È lì dentro che il momento sindacale dei braccianti del sud ha inciso significatamente nelle caratteristiche delle organizzazioni sindacali italiane.

Non a caso c'è stato uno dei primi dei grandi leader del sindacato unitario che allora si chiamava CGL era un bracciante pugliese, Giuseppe Di Vittorio. Quindi venivano anche da quelle esperienze le prime importanti esperienze di leadership sindacali.

Influenze culturali e religiose

Inoltre non vi è dubbio che paesi come l'Italia in cui è molto forte la presenza e la cultura cattolica, questo dato cattolico si riflette nelle organizzazioni sindacali: quindi il lavoratore può essere rappresentato da organizzazioni sindacali che meglio identificano la sua tendenza o la sua scelta religiosa. Anche questo è un dato tipico dell'Italia.

Dunque i movimenti sindacali nazionali riflettono le culture. Questo dato consente di ripercorrere la storia del diritto sindacale avendo a mente la storia dell'Italia: come piano piano si sono solidificate certe culture e certe tendenze e come questo ha avuto un riflesso sulla organizzazione degli interessi collettivi dei grandi gruppi organizzati.

Diversità sindacale in Italia

Noi in Italia non riusciamo a tutt'oggi a raggiungere quella che si chiama la unità sindacale: non abbiamo un unico sindacato unitario, in Italia abbiamo più di una organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori. Recentemente abbiamo assistito ad un fenomeno molto rischioso di conflittualità fra sindacati, cioè di sindacati che ciascuno pretende di rappresentare meglio i lavoratori con una scelta difforme da quella degli altri.

Molto spesso alcune organizzazioni sindacali rifiutano la firma di un accordo: questo vuol dire che la libertà sindacale comporta che in presenza di più sindacati un sindacato si orienta in un senso e un altro in un altro senso con una grande complicazione del diritto sindacale. Dunque vi sono casi di dissenso sindacale, ossia casi di rottura di un fronte unitario fra le organizzazioni dei lavoratori.

Episodio Fiat e libertà di organizzazione

Negli ultimi anni si è verificato l'episodio dell'uscita di una grande impresa come la Fiat dalla principale organizzazione di rappresentanza che è la Confindustria. Un tempo si dava per scontato che i grandi datori di lavoro privati fossero rappresentati da Confindustria, quindi fossero dentro l'associazione e vi restassero, invece la Fiat di Marchionne ha fatto questa scelta clamorosa di uscire da Confindustria. Si può fare questo perché appunto vige un principio di libertà di organizzazione.

Il nostro è un ordinamento particolare perché il diritto sindacale italiano si basa su questi importantissimi articoli della costituzione (art. 39 comma 1 e art. 40). Sono norme sociali, di diritti sociali fondamentali di un certo calibro. Però il legislatore costituente in quello che avrebbe dovuto dare attuazione da un lato al secondo comma e seguenti dell'art. 39 che prevede un sistema particolare di registrazione delle organizzazioni sindacali affinché ottengano la personalità giuridica e dall'altro lato il legislatore che avrebbe dovuto completare in dettaglio l'articolo 40; questo legislatore costituente sia nel 39 comma 2 sia nel 40 per molti anni era stato silente, e per l'art. 39 comma 2 è ancora silente.

Quindi nel nostro ordinamento ci sono importanti principi fondamentali nella costituzione che però hanno visto una lacuna del diritto, cioè una lacuna dell'intervento del legislatore costituzionale che avrebbe dovuto completare quei precetti con delle leggi costituzionali. Nel caso del diritto di sciopero un intervento c'è stato molto tardivo nel 1990 che riguarda lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: quindi la disciplina del diritto di sciopero in quei particolari servizi (trasporto, sanità) che riguardano i diritti fondamentali del cittadino consumatore.

Sistema anomalo del diritto sindacale

Qua siamo in presenza di un'anomalia, cioè siamo in presenza del silenzio del legislatore costituente, però il primo comma dell'art. 39 cost. dice che il diritto sindacale è libero. Il nostro quindi è un sistema anomalo perché il diritto sindacale si è formato piuttosto nella prassi messa in piedi dai grandi gruppi organizzati.

Nel diritto sindacale ci confrontiamo con un diritto che molto spesso è poco regolamentato dalla legge ma è molto regolamentato dagli stessi gruppi organizzati che agiscono in funzione per esempio del 1 comma art. 39, l'organizzazione sindacale è libera, e questa libertà comporta che i gruppi si autodeterminino nelle forme delle manifestazioni collettive dell'organizzazione sindacale, e quindi diventino, i gruppi organizzati, essi stessi produttori di norme.

Norme e contrattazione collettiva

Può succedere che le norme nascano dai fatti, siano determinate dai gruppi organizzati, ed è soprattutto la funzione che svolge l'Italia e in altri paesi la c.d. contrattazione collettiva. Tutto è collettivo nel diritto sindacale, tutto è nei poteri di soggetti collettivi che si sono guadagnati la rappresentanza dei lavoratori, si sono imposti come soggetti rappresentativi dei lavoratori. C'è pochissima legge che regola il diritto sindacale, ci sono più fatti che legge, e dunque l'ottica è quella di una grande flessibilità nell'interpretazione, non c'è sempre un dato normativo da interpretare.

Molto spesso ci sono realtà mutevoli. Non c'è una disciplina del contratto collettivo: in Italia il contratto collettivo non è disciplinato dalla legge ma dal c.d. diritto comune. La dottrina del diritto sindacale è inevitabilmente una dottrina divisa, è una dottrina che affronta il dato testuale e il dato fattuale in una cognizione di totale libertà di giudizio. La dottrina si è divisa soprattutto sul caso Fiat: una parte della dottrina ha ritenuto di valorizzare al massimo le scelte organizzative della Fiat, che venivano interpretate come scelte significative per la ripresa dell'economia italiana; dall'altro la dottrina si è divisa anche all'interno delle interpretazioni che hanno assunto le organizzazioni dei lavoratori perché sul caso Fiat è successo che alcuni giuristi hanno condiviso la posizione dei sindacati, tra questi la CILS e la WILL, che hanno accondisceso alla posizione della Fiat e quindi hanno accolto le proposte, e altri invece hanno difeso la posizione del sindacato dissenziente che è stata la FIOM, che ha rifiutato in pieno questa soluzione uscendo quindi dalla contrattazione collettiva.

Dissenso e conflitto sindacale

Quindi il diritto sindacale si basa su dati di fatto non sempre sulla legge, su questi dati non sempre si raggiunge il consenso: l'obiettivo è il raggiungimento del consenso però nel diritto sindacale esiste anche, ed è formalizzato nell'art. 40, il dissenso, cioè esiste il traumatico momento del conflitto sindacale (il diritto di sciopero).

In Italia c'è solo il diritto di sciopero, non c'è il c.d. diritto di serrata, cioè non c'è la contro misura del datore di lavoro. La costituzione prevede soltanto il diritto di sciopero, cioè il diritto che fa capo ai lavoratori di fare ricorso ad un legittimo strumento di contrasto alle posizioni datoriali, imprenditoriali, secondo modalità che sono state definite dalla giurisprudenza, e in qualche caso dalla legge; ma non c'è il diritto del datore di lavoro di serrare i cancelli.

Complessità del diritto del lavoro

È una materia complessa quella del diritto del lavoro perché si fonda su fonti costituzionali, al codice civile del 1942, c'è una massiccia legislazione speciale e naturalmente poi c'è questa parte aggiuntiva che è la contrattazione collettiva, ossia dai contratti collettivi di lavoro che a tutti gli effetti sono delle fonti del diritto sindacale. Quindi la materia è complessa proprio per questa vastità e pluralità di fonti a cui si deve fare riferimento.

Si parla di interessi collettivi, e dunque è una materia che viene regolamentata da soggetti collettivi, gruppi organizzati che rappresentano vasti numeri di lavoratori o di imprese, le associazioni datoriali e le associazioni di sindacati che rappresentano i lavoratori.

Teoria del diritto sindacale

Il Giugni cita una terminologia che fu presa in prestito da un linguaggio diverso da quello giuridico e in particolare da un economista americano che negli anni '50 ha scritto un libro sul sistema di relazioni industriali. Giugni aveva un po' assorbito questo linguaggio interdisciplinare, non propriamente tecnico per i giuristi del lavoro, e lo aveva adottato anche nella costituzione della sua teoria che riguarda il diritto sindacale.

Quell'economista che si chiamava Dunlop aveva immaginato che il sistema della corte di collettivi era un sistema onnicomprensivo, ossia i soggetti collettivi (datori di lavoro e lavoratori) che entravano in contatto attraverso la contrattazione collettiva, attraverso forme di avvicinamento delle posizioni del consenso oppure che si allontanavano l'una dall'altra nel momento in cui il consenso non era raggiungibile ma interveniva il conflitto, questi soggetti potevano essere descritti come sistema, perché erano autonomi rispetto all'ordinamento dello Stato, si muovevano seguendo delle logiche di mercato.

A questo economista interessava capire quando il rapporto tra soggetti collettivi potesse essere utile al mercato perché questo rapporto frequentemente concluso con la stipulazione di un contratto collettivo, poteva servire per predeterminare alcuni costi (per es. il costo del salario). Quindi le tendenze del sistema di relazioni industriali, per es. la negoziazione sui salari, sono rilevanti secondo Dunlop per il sistema economico nel suo complesso.

Influenza del sistema di relazioni industriali

Oggi spesso si parla di come le variabili del lavoro (e non solo le variabili salariali) interessano fortemente il mercato e addirittura condizionano l'andamento di quest'ultimo incidendo in termini negativi o positivi. Allora il Giugni assolve questa teoria, appunto che il sistema di relazioni industriali che è parte integrante del sistema economico nel suo complesso e la rielabora in un contesto molto diverso che è quello italiano dell'inizio degli anni '60 dello scorso secolo e prova a vedere come questo sistema di relazioni industriali entra invece in contatto con l'ordinamento giuridico.

Il Giugni si preoccupa di costruire un ordinamento giuridico assestante che lui chiama ordinamento intersindacale. Questa teoria fu estremamente innovativa in quegli anni e questa teoria è nel solco di una tradizione italiana per cui esiste una pluralità di ordinamenti che si collocano dentro l'ordinamento generale dello stato.

L'ordinamento intersindacale, per intersindacale si intende fra soggetti collettivi (i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro), secondo la teoria di Giugni che via via si consolida e viene confermata dai fatti in quegli anni, questo ordinamento intersindacale ha una sua autonomia giuridicità, Giugni dice una giuridicità spontanea: ci sono alcuni fatti che nascono da soli, emergono dalla realtà dei rapporti collettivi, però questi fatti si trasformano poi in norme vincolanti tra i soggetti collettivi.

Effettività delle norme

Si parla di effettività della norma: molto spesso nel diritto sindacale la nozione di effettività della norma ha una sua connotazione proprio perché si riferisce alla mutevolezza dei rapporti di forza che si instaurano fra i soggetti collettivi. Ci possono essere sindacati molto forti, e dunque molto rappresentativi dei lavoratori, che sono in grado di determinare nel processo della negoziazione delle condizioni di lavoro. Quindi rendere effettive le norme, ma questo può anche non succedere se i sindacati sono molto deboli, viceversa possiamo trovarci di fronte un datore di lavoro molto intraprendente e molto efficiente nel determinare lui alcune condizioni di lavoro e rendere effettive in quel modo le norme che poi regoleranno i rapporti individuali di lavoro.

Alcune norme pur essendo scritte nella costituzione (art. 39 comma 2) non sono effettive perché non sono mai state attuate con legge costituzionale. Allora la effettività del primo comma dell'art. 39 (l'organizzazione sindacale è libera) la ricaveremo da altre norme e non dal comma 2 del 39 e seguenti, ma da un altro universo di norme che nel frattempo si sono generate da se proprio attraverso questo rapporto continuo di scambi che intercorrono tra soggetti collettivi.

Conclusioni

Giugni eleva a sistema questa realtà di fatti che osserva molto attentamente ed essendo le relazioni industriali. Per esempio Giugni lavora nei primi anni '60 come consulente delle grandi imprese a partecipazione statale per esempio Leni dove c'era un uomo molto importante che in quegli anni ha segnato la storia d'Italia e che si chiamava Mattei, ma anche nelle industrie a partecipazione statale, cioè in quelle imprese che a quel tempo erano in parte di proprietà dello stato. Giugni lavora negli studi di queste grandi imprese conosce l'andamento delle realtà fattuali che determinano le condizioni di lavoro dei lavoratori e quindi segnano anche lo stile manageriale di quelle imprese in quegli anni.

Sono anni fondativi per l'Italia perché dopo la fine del secondo conflitto mondiale l'Italia, come molti altri paesi, era letteralmente in ginocchio, l'economia era distrutta c'era da ricostruire dalle macerie della guerra: l'industria era distrutta, e molto spesso nei periodi di guerra ci sono le conversioni soprattutto dell'industria bellica, tutte le risorse sono impegnate nell'industria bellica.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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