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OBBLIGHI CHE SCATURISCONO DAL RAPPORTO DI LAVORO

Un'altra emanazione del rapporto che si instaura è l'obbligo di sicurezza cioè garantire un ambiente

salubre e sicuro che sorge in capo al datore nel momento in cui si costituisce il rapporto di lavoro e

si stipula il contratto di lavoro.

Noi abbiamo un contratto che si stipula tra datore e lavoratore e da questo momento cominciano a

derivare il potere direttivo, il potere di controllo, il potere disciplinare, il potere di mutare le

mansioni o ius variandi. È una sorta di esplosione di questo contratto nei poteri che sorgono in capo

al datore. A questi poteri sorgono gli obblighi che sorgono invece in capo al lavoratore come

MARTINA DEL VECCHIO 256

l'obbligo di diligenza e fedeltà. Ma esplodono anche obblighi e diritti del lavoratore come l'obbligo

di sicurezza, l'obbligo di retribuire il lavoratore. Dove c'è un obbligo c'è anche un diritto di lavorare

in una ambiente salubre e sicuro. Qui la fonte di questi obblighi è il contratto. Mentre nel momento

in cui non c'è ancora un contratto ma solo un rapporto, ad esempio il rapporto di lavoro a nero,

sorgono in capo del datore tutti gli obblighi in modo automatico e previdenziale, la fonte di questi

obblighi qui è la legge.

L'articolo 2126 c.c. sulla prestazione di fatto si vede che anche qui se si instaura un rapporto di fatto

ci sono delle conseguenze di obblighi e diritti che scaturiscono in capo al datore e lavoratore.

Quando si crea il rapporto esplodono una serie di poteri che come risultato danno l'assetto del

rapporto di forza fra datore e lavoratore. L'obbligo di sicurezza si vede non solo da quando si

stipula il contratto di lavoro ma questo è un obbligo che ha una tendenza ad espandersi e questo

obbligo sorge automaticamente.

La cornice delle fonti a questo obbligo:

Articolo 32 della Costituzione : “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

• dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite e indigenti”. Questo è

un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività quindi anche

dell'individuo in quanto lavoratore. La proiezione di questa norma costituzionale l'abbiamo

sul rapporto di lavoro.

Articolo 41 della Costituzione : al comma 1 proclama la liberà di iniziativa economica e

• privata e al comma 2 prevede dei limiti e dice che “questa libertà di iniziativa economica

non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla

sicurezza, alla libertà e alla dignità del lavoratore. A noi interessano i limiti della sicurezza

e della dignità della persona. Quando parliamo di sicurezza parliamo di un obbligo di

garantire un ambiente salubre e sicuro ma un ambiente anche nel quale si rispetta la dignità

della persona garantendo un contesto lavorativo nel quale la persona viene garantita e

tutelata nella sua dignità. In questo discorso non ci sta solo la tutela della salute fisica o

psichica del lavoratore ma ci sta anche la tutela della sua dignità contro comportamenti del

datore o lavoratori che offendono la persona detto mobbing (comportamenti offensivi della

persona e della sua dignità).

Il diritto alla salute lo troviamo anche nell'articolo 31 della Carta di Nizza dei diritti

• fondamentali che sancisce la salute come un diritto fondamentale. A questo diritto

costituzionalmente garantito, fa da contraltare l'obbligo del lavoratore che questo diritto sia

effettivo cioè che la salute sia garantita, quindi l'obbligo di assicurare ai propri lavoratori un

ambiente salubre, sano e sicuro nel quale non si corrono rischi di incorrere in infortuni e

avere dei danni alla persona. MARTINA DEL VECCHIO 257

Questo obbligo è sancito anche dal codice civile quindi la prima enunciazione di questo

• obbligo la troviamo nel codice e successivamente la costituzione ha dato un respiro diverso

a questo diritto alla salute proclamandolo fondamentale. Ma la prima enunciazione di

obbligo di sicurezza che sorge in capo al datore è nel codice all'articolo 2087 ed è intesa

come norma di chiusura e definitoria. Tutte le volte che manca una regolazione specifica di

un aspetto della tutela della salute e sicurezza, lì troviamo l'enunciazione di un obbligo

generale e pervasivo che dilata la responsabilità del datore al punto che ad ogni infortunio

che si verifica sul luogo di lavoro è tendenzialmente riportabile alla responsabilità del

datore. Il 2087 dice che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le

misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Integrità fisica

(salute del lavoratore) e personalità morale (dignità della persona) sono l'oggetto della tutela.

Personalità morale è stato interpretato come locuzione dalla giurisprudenza e dalla dottrina

come una traduzione del concetto di dignità umana che troviamo nell'articolo 41 comma 2.

Questa norma già dall'oggetto ha una portata vasta e non si limita a tutelare la salute e

sicurezza fisica del lavoratore ma si dilata fino a comprendere la tutela della sua dignità

umana. Quindi all'interno di questa norma ricadono tutti i comportamenti che in vario modo

possono ledere la persona del lavoratore, quindi anche comportamenti di tipo vessatorio.

Quindi tutti quei comportamenti che riguardando altri aspetti del rapporto di lavoro, hanno

una ricaduta sulla persona fisica o personalità morale del lavoratore.

Pensiamo al potere di controllo, un controllo invasivo, vessatorio, occulto, lede la riservatezza del

lavoratore ma questa riservatezza è una espressione della dignità della persona. Quando un controllo

trova la sua legittimità nell'esercizio di un potere datoriale, diventa lesivo della dignità della persona

e ricadiamo nella responsabilità datoriale che scaturisce da questa norma. Lo stesso per il

demansionamento, se io attribuisco ad un lavoratore una mansione inferiore, si lede la dignità

professionale del lavoratore e io posso ai fini della tutela, ricavare questo concetto di personalità

morale ma se io adotto modo vessatori posso ricomprendere questa lesione nel concetto di

personalità morale e c'è una tendenza espansiva e per questo si parla di norma di chiusura. Tutte le

volte che non abbiamo una norma specifica che tutela un valore della persona possiamo ricorrere al

2087 c.c., oltre che poter ricorrere all'articolo 41 cost. che sancisce quei limiti, salva la possibilità di

invocare direttamente davanti ad un giudice la violazione di una norma costituzionale. Avendo il

2087 è più facile il percorso per cui se io vedo lesi quegli interessi sanciti dall'articolo 41, attraverso

il 2087 li posso azionare in giudizio. Ci sono dei casi che escono da queste norme, per esempio, è

stato invocato direttamente l'articolo 41 a tutela del lavoratore nel caso del licenziamento ingiurioso

nei conforti della persona. È più facile passare da una norma che direttamente sancisce il diritto

MARTINA DEL VECCHIO 258

della legislazione positiva, in questo caso il 2087. L'oggetto della tutela che viene sancita dal 2087 è

l'integrità fisica e personalità morale dei lavoratori. Il soggetto è il datore di lavoro e l'oggetto della

obbligazione è adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro e

l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale. Quindi si

ha una adozione di misure volte a tutelare. La tutela qui è da intendersi di due tipi: una tutela

preventiva e una tutela riparatoria.

Per lungo tempo è stata intesa solo come una norma di chiusura nel senso di riconoscere solo una

responsabilità in capo al datore per i danni intervenuti, ma l'evoluzione della interpretazione di

questa norma si è ricavato un obbligo di prevenzione. Quindi un obbligo di porre in essere tutte

quelle misure idonee a evitare un infortunio sul lavoro, l'insorgere di una malattia professionale,

comportamenti di tipo vessatorio lesivi della personalità morale del lavoratore. È difficile

circostanziare questo obbligo preventivo perchè è difficile per un imprenditore individuare tutti gli

eventi di rischio e poi allestire tutte le misure di prevenzione. Non solo, questo obbligo è ancor più

difficile da circoscrivere perchè la norma dice che queste misure devono essere misurate sulla base

della particolarità del lavoro quindi non è possibile standardizzare le misure preventive perchè

dobbiamo riferirci alla particolarità del lavoro svolto dal singolo lavoratore e non il lavoro svolto

nella unità produttiva e basta ma in generale il lavoro svolto dal singolo. Bisogna pensare di

prevenire i rischi del singolo lavoratore in relazione alla particolare attività lavorativa che sta

svolgendo. Ma non basta perchè queste misure devono essere anche calibrate e progettate sulla base

di ciò che l'esperienza e la tecnica offrono come soluzione adeguata a prevenire quel rischio.

L'interpretazione che è stata data di questa locuzione della norma, quella per cui l'obbligo di

sicurezza si espande fino all'obbligo di garantire la massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

Vuol dire che il datore deve predisporre tutte le misure di prevenzione che siano conosciute a livello

tecnologico ovvero ad esempio se un macchinario a un sistema di sicurezza di bloccaggio e di

frenata per evitare che la lama scorra quando il lavoratore deve prendere un pezzo e io datore ho

sistemato la macchina, se viene ideato un sistema di bloccaggio più sicuro, io datore per adempiere

correttamente a questo obbligo devo sostituire il sistema di bloccaggio di fermata della lama. Solo

in quel momento sarò in regola con questa norma e si potrà discutere a chi è imputabile la

responsabilità per infortunio, per esempio perchè il lavoratore si è esposto in modo imprudente o

non ha attivato il servizio di bloccaggio. L'oggetto della obbligazione è predisporre e allestire le

misure più avanzate da un punto di vista tecnologico il che presuppone un contino aggiornamento

quindi occorre che il datore continuamente sia informato sui nuovi ritrovati tecnologici. Per il

datore questo non è semplice perchè occorre una attenzione continua non solo a ciò che avviene

all'interno dei luoghi di lavoro ma anche ad essere aggiornati ed in linea con i sistemi di

prevenzione. MARTINA DEL VECCHIO 259

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
413 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.pop di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Vallauri Maria Luisa.