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LE FASI DELL’AEROMOBILE
L’aeromobile è un bene rispetto a cui l’o.g. sviluppa un’attenzione, data non tanto dal
suo valore economico, quanto dall’attività che è possibile svolgere con essi.
Infatti le attività dei beni mobili registrati generano contatti con i terzi.
Queste attività generano sempre contatti, ed a volte creano anche responsabilità.
L’attenzione statale circa gli aeromobili deriva allora dal fatto che la loro attività genera
possibili contatti con cose e persone e possibili responsabilità.
L’ingerenza statale si manifesta con il controllo sotto vari profili dalla “nascita” alla
“morte” dell’aeromobile.
L’interesse dello stato sul bene-aeromobile è presente ancor prima della “nascita” del
bene, infatti i soggetti abilitati a costruire un aeromobile dovranno notificare la loro
intenzione di iniziare la sua fabbricazione al Ministero dei trasporti; è questa la c.d.
preventiva comunicazione, che dovrà indicare:
Data di inizio costruzione aeromobile
o Tipo di aeromobile
o Stabilimento in cui verrà prodotto
o
Una volta iniziata la costruzione va fornita, entro 10 giorni, una seconda comunicazione
questa volta ad ENAC che potrà così iniziare a suo piacimento a svolgere indagini e
controlli sull’aereo che verrà.
Questa seconda comunicazione viene inserita nel Registro degli aeromobili in costruzione
a fini certativi e per consentire il controllo statale ed ordinare in modo noto i fatti
relativi a quell’aeromobile.
Si apre qui una sorta di “periodo di limbo” della sorte dell’aeromobile che va dal
momento in cui è stato inserito nel Registro degli aeromobili in costruzione fino a che
non venga iscritto nel Registro aeronautico nazionale.
Per essere iscritto nel Registro aeronautico nazionale, l’aeromobile deve essere
identificato.
Nel momento in cui il proprietario si presenta, ENAC rilascia 2 marche di identificazione:
Marche di nazionalità: nel caso di un aeromobile italiano, queste
▪ saranno contraddistinte dalla lettera (I).
Può essere italiano l’aeromobile appartenente ad enti pubblici,
persone fisiche o giuridiche italiani o di altro paese dell’UE. Le
società devono avere sede nel territorio dell’UE e, qualora venga
chiesta la registrazione in Italia, il presidente del c.d.a. e la
maggioranza dei suoi componenti, dovrà essere di nazionalità
italiana.
Marche di immatricolazione: queste sono 4 lettere.
▪
Queste informazioni saranno inserite nel “certificato di immatricolazione” rilasciato al
momento dell’iscrizione nel registro aeronautico nazionale.
Il “certificato di immatricolazione” di un aeromobile contiene:
Marche di nazionalità e marche di immatricolazione
• Soggetto proprietario
• Tipo di aeromobile
•
Successivamente alla sua iscrizione, tutti gli atti modificativi inerenti all’aeromobile
andranno annotati nel certificato di immatricolazione.
L’ingerenza statale non si esaurisce nella registrazione dell’aeromobile ma procede
attraverso un’ulteriore attività: si attua infatti una continua verifica della navigabilità
dell’aeromobile, ossia la sua capacità di compiere in sicurezza la navigazione per cui è
stato costruito e per cui è impiegato.
Questa verifica viene effettuata accertandosi:
- Della rispondenza dell’aeromobile al modello di costruzione
- Della corretta costruzione del singolo aeromobile rispetto al tipo
- Delle attività, o c.d. missioni, che l’aeromobile potrà compiere: si noti ad
esempio che lo stesso aeromobile può essere a volte suscettibile di diverse
configurazioni, ad esempio troviamo Boeing 777-ER e Boeing 777-F, ossia variante
passeggeri e variante cargo.
Se vengono soddisfatti tutti i requisiti necessari, allora sarà emesso il “certificato di
navigabilità”, che è il secondo documento obbligatorio all’interno dell’aeromobile.
Ovviamente le verifiche sull’aeromobile non si fermano ma continuano durante tutta la
vita del mezzo mediante repentini controlli.
Il requisito della destinazione alla navigazione ed il requisito di navigabilità sono diversi
ma strettamente interconnessi.
Il requisito della destinazione alla navigazione viene manifestato nel momento in cui si
richiede l’iscrizione dell’aeromobile sul Registro aeronautico nazionale. Ad esempio un
aeromobile presente in un museo come oggetto d’epoca non è, almeno formalmente e
giuridicamente, un aeromobile in quanto non destinato alla navigazione.
Vi sono poi altri libri oltre al certificato di immatricolazione ed al certificato di
navigabilità:
i) Libri che assolvono a fini assicurativi
ii) Libri della fusoliera, del motore ecc.: si riferiscono al loro stato
iii) Giornale di bordo: su di esso vengono annotate tutte le attività rispetto alle
quali il comandante assume le funzioni di pubblico ufficiale (nascite,
matrimoni, fermi, morti)
iv) Quaderno tecnico di bordo: indica tutte quelle attività che si riferiscono
all’esercizio dell’aeromobile (personale per quel volo, luogo di partenza ed
arrivo di ogni volo, ora di partenza ed arrivo). Il quaderno tecnico di bordo è
la prova che l’aeromobile è stato usato, come è stato usato e per quanto ha
volato.
Per queste ragioni il quaderno tecnico di bordo è il libro più importante per la
funzionalità dell’aeromobile.
L’ultima fase della vita di un aeromobile può riguardare:
- Il singolo ordinamento giuridico: quando ad esempio si ha un cambio di soggetto
nella proprietà e viene meno il requisito della nazionalità si ha l’automatica
cancellazione dal registro aeronautico nazionale e l’aeromobile cessa
giuridicamente di esistere per quel determinato stato.
Questo non significa affatto che però l’aeromobile venga meno.
- Fine fisica dell’aeromobile: la demolizione può derivare da usura, danni
irreparabili o perdita della destinazione alla navigazione.
La demolizione dev’essere anch’essa preceduta da una comunicazione al fine di
iniziare una procedura che parte con una pubblicazione da parte di ENAC della
durata di 90 giorni in cui i soggetti terzi possono opporsi al fine di rivendicare
eventuali diritti sull’aeromobile e responsabilità del proprietario.
Trascorso il termine dei 90 giorni si potrà procedere alla demolizione.
I SERVIZI AEREI
I servizi aerei attengono all’attività di navigazione aerea internazionale.
Come detto in precedenza, la Convenzione di Chicago sancì le 5 libertà dell’aria:
2 libertà tecniche:
▪ libertà di sorvolo
• libertà di atterraggio per motivi non commerciali
•
Queste due libertà vennero mutualmente riconosciute dagli stati
partecipanti alla Convenzione.
3 libertà commerciali: queste furono invece lasciate alla
▪ contrattazione tra stati, e quindi sarebbero state disciplinate dagli
stessi mediante accordi bilaterali.
Al fine di favorire la conclusione degli accordi bilaterali venne fornito da ICAO un
formulario, mai però utilizzato.
Gli stati invece decisero di stipulare i loro accordi mediante il c.d. modello USA-UK,
principali potenze aeree del dopoguerra.
Gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito stipularono nel 1946 l’accordo BERMUDA 1.
Il BERMUDA 1 era un accordo di natura tradizionale che prevedeva le 3 libertà
commerciali sulla base di una rigida predefinizione dei soggetti, dei punti verso cui
sarebbero potuti essere svolti i servizi, le frequenze ed i corrispettivi.
Tale accordo era estremamente dettagliato e non consentiva “clausole extra”, ma, in un
clima ancora segnato dal conflitto mondiale da poco terminato, tassativamente solo
quello che riportava nelle sue disposizioni.
Sulla base del BERMUDA 1 vennero stipulati tutti gli accordi bilaterali posti in essere
dagli stati.
L’accordo BERMUDA 1, in vigore dal 1946 al 1977, ha portato gli USA a crescere
esponenzialmente, mentre la crescita dell’UK fu nettamente inferiore.
Si decise allora di richiederne la revisione.
Nel 1977 venne allora stipulato il BERMUDA 2, anch’esso accordo di natura tradizionale
che però ebbe vita breve: durò infatti solo 1 anno.
Dal 1978 gli USA decisero di instaurare una nuova politica in materia aeronautica,
attuata con l’emanazione dell’Airline deregulation Act nel 1978.
L’Airline deregulation Act rimette in discussione tutti gli accordi di scambio dei servizi
aerei passando ad una modalità liberistica e concorrenziale che ricade sotto la
terminologia dei
c.d. accordi open skies.
Secondo gli accordi open skies, molto meno rigidi degli accordi di natura tradizionale,
tutti i vettori americani potevano raggiungere ogni punto degli altri paesi con cui
stipulavano l’accordo.
Anche i paesi dell’UE iniziarono a regolare lo scambio dei loro servizi aerei in un’ottica
incentrata sulla concorrenza, che però comportò problemi di safety e non manifestò
sempre vantaggi per l’utente finale (i prezzi a volte erano tutt’altro che vantaggiosi).
A causa di queste problematiche si è provveduto ad una liberalizzazione con più
interventi, attuata con strumenti normativi iniziati negli anni 80 e terminati con i c.d.
“3 pacchetti” del 1992:
1) Regolamento UE 2407/1992: rilascio licenza di vettore aereo comunitario
2) Regolamento UE 2408/1992: libero accesso alle rotte comunitarie
3) Regolamento UE 2409/1992: libera tariffazione, c.d. free pricing
Il Regolamento UE 1006/2008 riprende e raggruppa oggi i principi stabiliti all’interno dei
3 regolamenti UE del 1992.
Con i c.d. 3 pacchetti ebbe fine quel processo di liberalizzazione europea dei servizi
aerei che fa da contraltare a quella effettuata dagli USA.
Nel 1998 la Corte di Giustizia UE valuta il fatto che in molti accordi bilaterali conclusi
fra stati dell’Unione ed USA sono presenti c.d. clausole di nazionalità che
contravvengono ai principi dei trattati.
Dal 2002 in poi vennero emesse pronunzie che colpirono con l’invalidità alcuni accordi
fra 10 Stati UE e gli USA.
In questi anni infatti le istituzioni UE capirono che dovevano necessariamente ingerirsi
anche negli accordi bilaterali; si decise di dare mandato alla Commissione UE di trovare
un accordo nell’interesse di tutti.
Nel 2007 si arrivò alla conclusione dell’accordo c.d. open skies plus secondo cui ogni
vettore di qualsiasi paese dell’UE può raggiungere ogni punto degli USA e viceversa.
Dett