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RSA

Quindi: nel rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, l'accordo del 28/6/2011 prova a superare (accordo di carattere meramente privatistico) le difficoltà in materia sia di efficacia soggettiva, sia di derogabilità in senso peggiorativo rispetto al contratto nazionale. Se non che queste regole di carattere privatistico vengono recepite e in qualche misura superate da un intervento legislativo che nemmeno due mesi dopo l'accordo del 28/6/2011 viene posto in essere con il decreto legge 138/2011 convertito in legge 148 del 2011.

Quali sono gli elementi più rilevanti di questa norma? "Stabilisce che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e negli accordi interconfederali vigenti compreso"

l'accordo 28/6/2011 possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di...". Si tratta di una norma di legge che in quanto tale non ha problema di essere un accordo di tipo privatistico. Questa norma afferma che i contratti decifrati che possono essere aziendali o territoriali, sono efficaci per tutti i lavoratori dell'azienda ovvero del territorio se siglati sulla base di un principio di carattere maggioritario che per quanto riguarda il contratto aziendale prende a riferimento l'accordo del 28/6/2011 appena visto. Il primo elemento rilevante è il fatto che siamo in presenza di una norma di legge che dà efficacia erga omnes al contratto aziendale o territoriale purché questo contratto sia stipulato sulla base di un criterio maggioritario. La regola dice: se il contratto aziendale o territoriale è firmato in modo maggioritario dalle RSU o dalle RSA.

oppure a livello territoriale daisindacati è un contratto efficace per tutti i lavoratori siano essi iscritti o non ai sindacati chehanno firmato o quelli che non hanno firmato.Su questa norma ci sono state due opinioni divergenti:

  1. questa norma deve ritenersi incostituzionale perché dà efficacia erga omnes ai contratticollettivi senza che sia stata ancora attuazione all'articolo 39 Cost. seconda parte.
  2. questa norma non è incostituzionale perché l'art 39 commi 2, 3 e 4 si riferisce solo alcontratto collettivo nazionale di lavoro e quindi l'unica efficace impeditiva riguarda quellacontrattazione collettiva, detto in altri termini secondo i sostenitori di questa tesi illegislatore può tranquillamente dare efficacia generalizzata al contratto collettivo aziendaleo territoriale con una norma di legge anche se non è stato ancora attuato l'articolo 39.

Questa norma è stata oggetto di fortissimi contrasti.

2 bis introdotto con la legge di conversione del decreto legge: fermo restando il rispetto della Costituzione non che i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1, operano anche in deroga... Questo è l'aspetto che maggiormente ha fatto discutere perché, mentre nell'accordo del 28/6/2011 c'è la possibilità del contratto aziendale di derogare rispetto al contratto nazionale, nel comma 2bis dell'articolo 8 c'è la possibilità la possibilità di derogare non solo al contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche alle disposizioni di legge salvo il rispetto della Costituzione non che i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Questa norma ha avuto applicazione scarsa perché determina numerosi problemi di carattere interpretativo: la parte derogabile dal contratto.collettivo aziendale può migliorare ulteriormente le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale. Tuttavia, con l'articolo 8 della legge 148/2011, si introduce la possibilità di derogare alle norme del contratto collettivo nazionale e anche alle norme di legge tramite la contrattazione decentrata. Questa norma amplia quindi la portata della contrattazione collettiva, consentendo la stipula di accordi territoriali oltre a quelli aziendali e conferendo loro efficacia generalizzata. In pratica, la contrattazione decentrata può derogare in modo più ampio rispetto al contratto collettivo nazionale e alle norme di legge. Prima dell'articolo 8 della legge del 2011, il rapporto tra legge, contratto collettivo e contratto individuale prevedeva che la legge stabilisse il minimo, il contratto collettivo nazionale potesse solo migliorare le condizioni e il contratto collettivo aziendale potesse a sua volta migliorare ulteriormente le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale.

Aziendale può migliorare ed anche quello individuale. Con l'articolo 8 c'è un parziale mutamento di questo rapporto: la legge non fissa più necessariamente un trattamento minimo perché un contratto territoriale o aziendale potrebbe intervenire in deroga anche al trattamento previsto dalla legge.

16/10/2018

La clausola 1 dell'accordo 28/6/2011 ora confluito nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014 prevede che a sedersi al tavolo delle trattative per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sul lato dei lavoratori debbano esserci le organizzazioni sindacali che abbiano almeno il 5% di rappresentatività (=media tra dato associativo e dato elettorale).

Ciò significa che si possono sedere al tavolo delle trattative quei sindacati che abbiano come media tra il numero degli iscritti in quel settore e il numero di voti ottenuti nell'elezione delle RSU almeno il 5%. La rappresentatività media ponderata

è data dalla media tra il dato associativo e il datoelettorale.Per cercare di selezionare i soggetti che possono partecipare alla trattativa, Confindustria, CGIL,CISL e UIL hanno previsto un criterio numerico, fino a quel momento la controparte sindacalepoteva essere scelta liberamente dai datori di lavoro (il cosiddetto mutuo riconoscimento oreciproco riconoscimento).Essere ammessi al tavolo delle trattative (dopo la sentenza 231/2013) significa poter nominare RSU.Il criterio del 5% è stato fissato sulla base di un criterio di carattere legislativo. Nel 2011 hannocopiato il modello del pubblico impiego.Contrattazione collettiva e rappresentanze sindacali nel settore pubblico:il settore pubblico per quanto riguarda le due discipline ha un regime specifico perché per la• contrattazione collettiva si spendono risorse pubbliche e quindi ci sono regimi di controlloaffidate alla corte dei conti, dall'altro lato entra in rilievo l'articolo 97 della

Costituzione che assicura l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Nel settore pubblico tanto la contrattazione pubblica quanto le rappresentanze sindacali sono oggetto di disciplina da parte di un decreto legislativo, il 165/2001.

Articolo 43 Costituzione comma 1: le soglie di rappresentatività sono differenti. Quella del 5% viene definita "sufficiente" ed è la soglia di rappresentatività che consente di sedersi al tavolo delle trattative del contratto collettivo nazionale del comparto (ex. comparto sanità).

Chi sono i soggetti che si siedono al tavolo? Dal lato delle organizzazioni sindacali è l'agenzia delle organizzazioni sindacali, dal lato del settore pubblico è l'ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) che ha la rappresentanza legale ed obbligatoria delle pubbliche amministrazioni. È una agenzia tecnica, la Costituzione affida il compito

Ad un soggetto differente dalle pubbliche amministrazioni serve a limitare le possibilità di pressioni e a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.

Come avviene la fase di contrattazione? Dato che si tratta di spendere soldi pubblici, implica delle procedure a loro volta ampiamente formalizzate dalla legge.

Nello specifico se ne parla agli articoli 41 e 47 del decreto legislativo 165/2001.

Prima di avviare la fase di contrattazione, vi è una fase di indirizzo, l'articolo 41 infatti parla del potere di indirizzo da parte dell'ARAN.

Vengono costituiti i cosiddetti "comitati di settore" (ex. enti locali, viene istituito un comitato formato dai rappresentanti del potere politico dei comuni e delle regioni che non contrattano direttamente con le organizzazioni sindacali, ma prima che inizi la fase di contrattazione possono essere soggetti a direttive da parte dell'ARAN). Danno linee guida della contrattazione.

È una fase preventiva rispetto a quella della contrattazione, si fissano ipaletti di tale contrattazione. Se la trattativa va in porto è possibile siglare una cosiddetta "ipotesi di accordo", è una mera ipotesi di accordo che deve essere trasmessa alla Corte dei Conti (=magistratura contabile) che deve verificare che tale ipotesi sia compatibile con le risorse a disposizione per il positivo adempimento del contratto collettivo eventualmente una volta stipulato. Il secondo passaggio è la valutazione da parte del Comitato di Settore e del Governo del contenuto dell'ipotesi verificando se abbia o meno rispettato le direttive che gli erano state date. Se si ottiene un risultato positivo è possibile arrivare alla sottoscrizione del contratto, ma il perfezionamento del contratto può avvenire solo se a firmare il contratto collettivo stesso sono soggetti sindacali dotati della cosiddetta rappresentatività complessiva che è.fissatadall'articolo 43 comma 3: tutti i sindacati dotati di rappresentatività sufficiente si siedono al tavolo e trattano, se si ottiene il vaglio positivo della corte dei conti e del comitato di settore, l'agenzia deve fare firmare solo se le organizzazioni sindacali disponibili a firmare sono dotate della rappresentatività complessiva ossia rappresentano almeno il 51% della media del dato associativo e elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. Contratto collettivo del pubblico impiego = contratto collettivo di diritto comune che non ha di per sé efficacia erga omnes, ma l'articolo 97 della Costituzione influenza il rapporto di pubblico impiego perché impone alle pubbliche amministrazioni di garantire la loro imparzialità e il buon andamento. Il decreto 165/2001 non è quindi attuazione dell'articolo 39 della Costituzione perché altrimenti le norme sarebbero illegittime. L'articolo 45 comma 2 del decreto

Il decreto legislativo 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni garantiscono ai loro dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque non inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

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Publisher
A.A. 2018-2019
89 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IreneDona di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.