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24/9/18

Diritto del lavoro = branca del diritto privato e del diritto civile.

Diritto privato ha delle caratteristiche:

principio di autonomia contrattuale

• autonomia delle parti nella definizione del contenuto del contratto posto in essere dalle parti.

Il diritto del lavoro fa nascere il modello di tutela del contraente debole, vi è una limitazione

dell'autonomia contrattuale delle parti perché nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato si

ritiene che il lavoratore sia in una situazione di debolezza contrattuale.

Sorgono norme che non sono derogabili in senso peggiorativo del lavoratore altrimenti il lavoratore

sarebbe sempre obbligato ad accettare condizioni peggiori di quelle previste dalla legge per avere

un posto di lavoro.

Le parti hanno un contenuto almeno parzialmente vincolato dalla legge.

Il diritto del lavoro è prevalentemente diritto del rapporto del lavoro subordinato, per i diritti di

lavoro autonomo torna ad essere applicabile il diritto privato puro. Vi sono norme imperative che

limitano l'autonomia contrattuale delle parti.

Il diritto del lavoro prende in esame anche i rapporti collettivi di lavoro (diritto sindacale) che

riguarda i rapporti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro o del

singolo datore di lavoro nel caso di un'azienda.

Il fenomeno sindacale:

Le organizzazioni sindacali nascono dai lavoratori che decidono di coalizzarsi e decidono di non

offrire la loro prestazione di lavoro al di sotto di un certo livello, ossia la retribuzione non deve

essere inferiore ad una certa cifra (=concordati di tariffa).

I sindacatori contrattano con i datori di lavoro.

contratto collettivo: regolamentazione di carattere generale che può incidere sui singoli

• rapporti individuali di lavoro;

sciopero.

Diritto del lavoro suddiviso in:

1. diritto sindacale

2. diritto della previdenza sociale

3. diritto dei contratti individuali di lavoro

Fonti internazionali del diritto del lavoro:

2 convenzioni internazionali ratificate:

1. n. 87 del 1948;

2. n. 98 del 1949 consentono la libertà sindacale.

carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

• 4 pilastri dell'UE:

1. libera circolazione di merci

2. servizi

3. capitali

4. lavoratori.

Per garantire la circolazione dei lavoratori l'UE ha fatto un regolamento, i regolamenti non

necessitano di essere ratificati o recepiti nell'ordinamento nazionale, sono immediatamente efficaci

e applicabili quindi i lavoratori cittadini dei paesi aderenti all'UE possono liberamente circolare nei

paesi stessi.

Esempio di norma che favorisce la libera circolazione: possibilità di far valere all'interno dei paesi

dell'UE i contribuiti previdenziali già versati in un altro paese dell'UE.

Fonti nazionali:

art.1 Costituzione: Repubblica fondata sul lavoro;

• art. 4 Costituzione: diritto/dovere di lavorare;

• parte prima titolo terzo: riguarda i rapporti economici;

• art. 35/36/37 riguardano rapporto individuale del lavoro;

• art. 38 riguarda la previdenza sociale;

• art. 39/40 diritto sindacale;

Dal 1948 al 2018 solo 3 interventi in materia di diritto sindacale:

1. legge 300 del 20 maggio 1970 → statuto dei lavoratori;

2. legge 146 del 1990 in materia di sciopero e di servizi pubblici essenziali;

3. articolo 8 legge 48 del 2011.

Astensionismo legislativo in materia sindacale= il legislatore si astiene dall'intervenire con norme

puntuali e questo determina il fatto che la giurisprudenza (di merito e di legittimità) sono chiamate a

decidere su questioni di diritto sindacale sulla base di principi di carattere generale e questo rende

più complessa l'individuazione della regola da applicare al singolo caso.

Distinzione tra piano giuridico e piano fattuale: in Italia si ritiene che il datore di lavoro abbia il

dovere di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, ma in realtà questo obbligo non

sussiste.

I rapporti di forza sono un elemento fondamentale. La diversa forza delle parti nei differenti

momenti storici spiega le ragioni di una determinata disciplina (legge 300/1970) che è stata

approvata dopo il biennio 68/69, momento di rivoluzione. Il diritto sindacale recepisce le istanze

che ci sono in un momento all'interno della società. Dopo la crisi finanziaria del 2008 le riforme si

spiegano con il tentativo del legislatore di rispondere alla perdita dei posti di lavoro con la

definizione di nuove regole del lavoro.

Perché il diritto sindacale è elemento fondamentale di quello del lavoro? Perché è la

➢ mediazione tra due interessi diversi (quello dell'impresa e quello dei lavoratori).

Il diritto sindacale conosce la mediazione del conflitto: il conflitto può essere fatto valere

tramite lo sciopero, ovvero rifiuto di esercitare la propria prestazione con lo scopo di

rivedere le condizioni lavorative. Allo stesso modo i datori di lavoro possono avvalersi della

serrata ovvero si rifiutano di far lavorare i lavoratori qualora le loro condizioni vengano

ritenute accettabili.

La contrattazione collettiva è un fenomeno bilaterale che vede da un lato l'organizzazione

sindacale e dall'altra l'organizzazione dei datori o singolo datore di lavoro.

Elementi tipici dell'organizzazione sindacale che non si traducono in effetto di carattere giuridico:

concertazione: nasce negli anni '90, è un confronto/consultazione che il potere politico

• (esecutivo) apre tradizionalmente con le due organizzazioni (quella dei lavoratori e quella

dei datori di lavoro) prima di dare corso ad una riforma legislativa che incida sul mercato del

lavoro. Non ha influenza sulle decisioni prese in materia del lavoro perché le leggi non

vengono approvate insieme a questi soggetti, ma seguono il loro corso.

Sia la contrattazione sia la concertazione portano al riconoscimento della legittimità delle parti

sociali, oppure detti corpi intermedi (organizzazioni di interessi che si pongono tra lo stato e il

singolo cittadino).

Nel 1889 viene emanato il codice Zanardelli che segna il passaggio da Stato Assoluto a Stato

Liberale. Lo sciopero e la serrata vengono individuati come libertà e quindi non più punibili

penalmente, ma non sono considerati “diritti” e quindi anche se dal punto di vista pubblico non

sono punibili, dal punto di vista privato risulta un inadempimento del contratto di lavoro. Verranno

riconosciuti come “diritti” solo con lo Stato Democratico.

25/09/2018

1. Il codice penale Sardo del 1859 vieta penalmente la coalizione sindacale dei lavoratori o dei

datori di lavoro;

2. il codice successivo Zanardelli introduce una sorta di mera libertà sindacale (non

incriminabili penalmente lo sciopero e la serrata), ma risultano come inadempimento

nell’ambito del contratto di lavoro;

3. l’avvento dello stato democratico lo riconosce come diritto;

4. con l’avvento al potere del fascismo si ha un regresso del fenomeno sindacale che viene

incluso nell'ambito del sistema pubblico. Lo stato fascista intervenne tramite la legge 563

del 1926 che rappresenta un intervento di regolazione con l’obbiettivo di inglobare il

fenomeno sindacale all’interno del potere pubblico e sottoporlo ad un rigido controllo da

parte dello stato.

Sono fondamentali gli articoli 4, 5 e 6.

L'art. 4: l'organizzazione sindacale deve passare al controllo del ministero dell'interno per

essere riconosciuta.

L'articolo 5: lavoratori e datori di lavoro sono rappresentati legalmente e obbligatoriamente

dalle associazioni sindacali riconosciute dallo Stato, non è più un’associazione volontaria la

base dell’iscrizione al sindacato.

Articolo 6 comma 3: “Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di

datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non

può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di

lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola

federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti,

di cui al comma precedente.”

! L’effetto pratico degli articoli 4,5,6 è quello di prevedere un unico sindacato, il sindacato

nazionale fascista (SNF) legalmente riconosciuto che rappresenta legalmente tutti i

lavoratori e datori di lavoro indipendentemente dal fatto che decidano o meno di iscriversi.

Queste norme conferiscono all'attività sindacale dell'unico sindacato riconosciuto una

efficacia giuridica “erga omnes”, ovvero verso tutti. Con conseguente obbligo di

applicazione della disciplina.

Vengono negati i corpi intermedi.

Il risultato di questa norma è:

riduzione all’unità delle associazioni sindacali, limitata nel suo agire e sottoposta a controllo

• pubblico.

Nel 1930 venne approvato il Nuovo Codice Penale. Il codice penale “Rocco” fa un passo indietro e

considera reato lo sciopero e la serrata, tornando a quello che indicava il precedente codice. Inoltre

sono sanzionabili dal diritto civile.

Legge 563/1926: quando viene emanato nel 1942 il Nuovo Codice Civile tra le norme corporative

venne incluso il contratto collettivo corporativo. Il contratto collettivo è fonte del diritto con

efficacia generalizzata.

Articoli dal 2067al 2081 del c.c.: vengono previste norme specifiche che regolano il contratto

collettivo corporativo. Nel 1944 alla caduta del fascismo i decreti luogotenenziali che

hanno previsto il passaggio graduale alla forma repubblicana hanno abolito il sistema corporativo e

dunque si ritengono inapplicabili le norme corporative ai contratti oggi stipulati.

Nel 1948 entra in vigore la carta costituzionale, con forte impronta legata al lavoro (art.1, 4, 30-45).

Nel passaggio da una dittatura ad uno stato democratico viene legittimata l’esistenza di una

pluralità di opinioni politiche ovvero sindacali.

Questa discontinuità con il sistema previgente trova in ambito sindacale la sua esemplificazione

nell’art. 39 comma 1: “l’organizzazione sindacale è libera”. La norma non necessita di ulteriori

interventi legislativi per essere applicata nel nostro ordinamento.

Da questo articolo derivano diverse conseguenze:

determina un diritto soggettivo pubblico di libertà nei confronti dello stato. Si fa un

• confronto con l'articolo 18 Cost. che prevede la libertà di associazione per fini non vietati

dalla legge. Una legge penale ordinaria può vietare l’associazione per fini contenuti contrari

dall’ordine pubblico o agli interessi tutelati dallo stato. Il fine sindacale dunque, ai sensi

dell’art 39, è un fine di per sé lecito e conseguentemente sarebbe incostituzionale una legge

penale che vietasse un’organizzazione sindacale;

l’attività sindacale non deve svolgersi per forza in forma associativa, ma anche in forma di

• semplici raggruppamenti di lavoratori purché l’obbiettivo sia la tutela di interessi di carattere

collettivo e non di carattere individuale;

la libertà sindacale ammette la pluralità di organizzazioni sindacali, quindi si parla di

• pluralismo sindacale.

La norma opera anche nei rapporti tra privati (lavoratori e datori), vi è però un problema di

come garantire l’effettività di questa libertà. L'attività sindacale è funzionale a riequilibrare

questa disparità di poteri.

Quando un'organizzazione è ritenuta “sindacale”? La giurisprudenza ha individuato 4

➢ essenziali caratteristiche:

1. di carattere soggettivo: è sindacale un’organizzazione di autotutela dei lavoratori e delle loro

rappresentanze. Deve tutelare gli interessi dei lavoratori;

2. profilo strumentale o modale: con quali mezzi svolge l'attività, si deve avvalere degli

strumenti del sindacato (ex. scioperare, stipulare contratti collettivi e fare assemblee);

3. aspetto teleologico, ossia quello dei fini perseguiti: deve avere come fine la tutela di

interessi collegati a rapporti di lavoro.

4. profilo strutturale: può essere definita sindacale un’organizzazione rivolta alla tutela di

interessi di carattere collettivo da parte di una pluralità di lavoratori. ! NO interessi di

carattere individuale. In casi estremi può essere fatta valere anche da un singolo: se sciopera

un singolo per un interesse collettivo.

Problema dell’individuazione dei soggetti titolari della libertà sindacale:

fino all'emanazione della Costituzione le organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori di

• lavoro sono sempre state tratte in modo eguale: sia con la legge 563/1926 che considerava

sciopero e serrata reati, sia il codice penale Zanardelli.

La libertà sindacale si applica o non si applica ai lavoratori? Sono titolari i lavoratori

• subordinati, questa libertà gli consente di organizzarsi.

Si applica agli imprenditori? Dottrina e giurisprudenza si dividono sulla titolarità di questa

• libertà per i datori di lavoro:

1. Un primo orientamento afferma che la Costituzione dà rilievo al lavoro (art. 1- 4), e nel

momento in cui si propone con l'articolo 3 comma 2 di promuovere l'uguaglianza sostanziale

deve esserci una maggiore tutela per la parte debole e quindi non va riconosciuta agli

imprenditori e ai datori di lavoro;

2. un secondo orientamento dice che la Costituzione è repubblicana e democratica e per questo

non prende le parti del lavoratore o del datore di lavoro, ma si limita a legittimare l'esistenza

di conflitti di interessi all’interno della società e dunque la libertà sindacale deve essere

garantita anche ai datori di lavoro e agli imprenditori.

Sono titolari anche altri lavoratori o solo quelli subordinati? Per i lavoratori autonomi non vi

• sono particolari forme di tutela quindi non sono titolari della libertà sindacale, ma della mera

libertà di associazione.

Negli anni '80 la situazione si complica quando iniziano ad emergere le co.co.co (collaborazioni

coordinate continuative), sono rapporti di lavoro autonomo che hanno una particolarità ovvero non

hanno una grande varietà di committenti, ma hanno uno o pochi committenti.

Ai co.co.co. si applicano le normative che si applicano per il lavoratore autonomo, ma la

giurisprudenza si chiede se il lavoratore co.co.co sia sullo stesso piano del committente e dunque se

si trova in una situazione di debolezza contrattuale e dunque diventa necessario concedergli la

libertà sindacale. La risposta è no, perché il committente è più forte. Vengono considerati lavoratori

“para-subordinati”, termine sociologico perché assimila questi lavoratori con quelli subordinati, ma

è un termine che non ha una valenza giuridica.

Dalla libertà di organizzazione sindacale deriva un divieto di intromissione da parte dei pubblici

poteri nell'organizzazione sindacale, ciò significa che l'organizzazione sindacale è oggetto di una

scelta libera e volontaria da parte dei lavoratori stessi. Dunque, è l’organizzazione a decidere quali

lavoratori tutelare e attraverso quali strumenti farlo.

Ne abbiamo diversi tipi:

1. federali: ovvero tutelano diverse tipologie di lavoratori;

2. altri decidono di tutelare una particolare tipologia di lavoratori (ex. la federazione autonoma

bancari italiani: FABI)

Quali obiettivi perseguire?

➢ Piattaforme sindacali: indicano ciò che il sindacato presuppone di ottenere.

Quali strumenti di lotta? Sciopero e assemblee.

Contrattazione: non esiste nel nostro ordinamento un obbligo a contrarre collettivamente. La scelta

se arrivare o meno alla stipulazione di un contratto collettivo viene lasciata al libero confronto tra le

opposte parti sindacali.

Problema 2: la previsione di una libertà sindacale non è direttamente in grado di essere effettiva.

Nel 1968/1969 l’Italia era nel suo momento di Boom Economico e massimo sviluppo economico.

Gran parte del rapporto di lavoro era disciplinata ancora dal codice civile del 1942.

Abrogata la legge 563 del 1926 l’unica norma rimasta in materia di libertà sindacale è l’art 39.

In questo biennio vi sono una serie di manifestazioni spontanee dei lavoratori che porta

all'approvazione della legge 300 del 1970, nota come statuto dei lavoratori.

Gli articoli da 1 a 13 (titolo primo) riguardano la tutela della libertà e dignità del lavoratore.

Le norme del titolo II hanno come titolo “della libertà sindacale” dall’art 15 al 18 danno attuazione

legislativa al principio di libertà sindacale. 26/9/2018

Legge 300/1970 fa riferimento alla libertà sindacale:

il titolo primo riguarda il rapporto individuale del lavoratore;

• il titolo secondo riguarda la libertà sindacale (art. 14-18).

Quali sono le previsioni del titolo II?

L'art. 18 non si tiene in considerazione perché doveva tutelare gli attivisti sindacali contro

• un licenziamento, prevedeva la reintegrazione del posto di lavoro dell'attivista sindacala che

era stato licenziato per il fatto stesso di essere un'attivista sindacale.

Questo articolo è stato modificato ed ha cambiato il suo contenuto originario.

L'art.14 prevede esplicitamente che all'interno dei luoghi di lavoro vi è il diritto di associarsi

• e organizzarsi sindacalmente, questa norma non consente di svolgere attività sindacale

durante l'orario di lavoro, ci dice solo che è lecito organizzarsi sindacalmente sul luogo di

lavoro, non ci dice come e quando.

L'art. 15 dello statuto dei lavoratori introduce nell'ordinamento italiano la prima norma

• contro le discriminazioni, la norma vieta le discriminazioni per motivi sindacali.

Questa norma prevede che la filiazione sindacale o meno del lavoratore deve e

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IreneDona di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.
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