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OMICIDIO E LESIONI.
Si tratta degli unici reati di evento come conseguenza della condotta svolta sul luogo di lavoro.
Lesioni.
Art. 582 Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale(1), dalla quale deriva
una malattia nel corpo o nella mente(2), è punito, a querela della persona offesa, con
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la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151](3). Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre
taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma
dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni
quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità(4) (5) lesione
lieve.
La condotta può essere omissiva (soggetto con obbligo dalla propria posizione di garanzia) o
attiva. Per malattia si intende una alterazione anatomica o funzionale dell’organismo e
l’evento della malattia non è fine a sé stesso ma decorre per un certo periodo di tempo.
Art. 583 a lesione personale è GRAVE e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore ai quaranta giorni;
se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
-
- se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]
La lesione personale è GRAVISSIMA, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto
deriva: irreversibile
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
o la perdita di un senso;
o la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita
o dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];
o l'aborto della persona offesa.
o
Art. 590 comma 3: Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Omicidio doloso e colposo.
Art. 575: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad
anni ventuno.
- Condotta attiva (chiunque) e omissiva (posizione di garanzia) dolosa.
Art. 589 cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .
- Si allarga la rilevanza penale anche per colpa
↓↓↓↓↓
Due sono i profili problematici dal punto di vista oggettivo. Sia nelle lesioni che nell’omicidio in
ambito di lavoro le condotte saranno maggiormente omissive: quindi una volta verificato
l’evento bisogna provare l’esistenza della condotta (omissiva) da cui derivano gli obblighi
omessi del soggetto con posizione di garanzia e ovviamente l’individuazione di questi ultimi
dato che c’è una pluralità di soggetti potenzialmente coinvolgibili ed evitare che risponda
sempre il vertice a prescindere da una sua effettiva responsabilità.
I problemi si vedono da due aspetti:
Diacronico: avvicendamento di figure su una stessa carica es. valutazione non fatta sia da
quello precedente che successivo e quindi rileva capire se tuti possano essere coinvolti nel
tempo. 23
Sincronico: pluralità di soggetti che hanno un ruolo sovraordinato, il problema è capire se il
soggetto fosse idoneo o meno per essergli ascritta la responsabilità.
Il problema è raggiungere la prova:
Causalità. L’evento morte o malattia devono essere collegati alla condotta MA questi
eventi possono verificarsi con incidenti (diretti e immediati) quindi anche la causa è
immediata quindi il problema della causalità è ridotto. Se invece l’evento (malattia o morte)
deriva da malattia professionale si trova in rapporto causale all’ambiente lavorativo MA ha
efficacia graduale nel tempo: art. 590 (lesione grave) o art. 575 (morte). La malattia
professionale ultimamente viene tabellata a livello civilistico MA non tutte le malattie sono
tabellate.
Diventa complicato quando il periodo di tempo sia troppo dilatato.
o Eziopatogenesi: individuazione del fattore nocivo e malattia
o Multifattorialità: ci sono più fattori che cagionano l’evento, diventa difficile
o determinare l’incidenza dell’’ambito lavorativo (es. fumatore)
Elemento soggettivo: dolo e colpa. Non si raggiunge l’ipotesi volontaria quindi si parla
principalmente di art. 589 e 590. Difficile è individuare le caratteristiche della colpa che non
può essere presunta ma provata. Quindi bisogna promuovere una riconoscibilità del rischio
ex ante e una prevedibilità dell’evento ex ante. Bisogna invidiare i soggetti con posizione di
garanzia anche tra una pluralità di soggetti.
La possibilità di coinvolgimento dei soggetti può essere diacronica o sincronica.
Sincronica: il problema si ha nella individuazione dei ruoli dei vari soggetti.
Diacronica: il problema si interseca con il rapporto di causalità es. nella malattia
professionale. Il problema sta quando il decorso del tempo ha avuto ad oggetto anche il
successione diacronica
cambiamento dei soggetti in posizione di garanzia es. Eternit cd. e
capire la rilevanza dell’omissione precedente con quella susseguente. Quindi bisognerà provare
CONDICIO SINE QUA NON.
la rilevanza della La teoria che viene seguita è una:
Legge di copertura (legge scientifica, universale): una legge che determina al verificarsi
giudizio bifasico.
di A anche B ovvero un Una legge che di fronte a un determinato
comportamento ne deriverà un altro. La legge di copertura potrà essere universale (certa) o
statistica. La legge di copertura si verificherà escludendo le varie alternative. La questione
si complica quando c’è una pluralità di soggetti e multifattorialità di eventi che si sono
verificati nel tempo.
Es. datori di lavoro che si susseguono nel tempo. Il primo omette per 5 anni. Il
o secondo omette per 3 anni. Nel caso concreto la condicio sine qua prende in
considerazione l’insieme delle omissioni o solo la prima\seconda? Si parla a
proposito di un effetto sinergico: la condotta di uno di per sé potrebbe non essere
sufficiente ma ha fatto da sinergia\accelerazione alla susseguente provocando il
danno e quindi sotto il profilo della causalità sono entrambe rilevanti.
Sotto il profilo della causalità omissiva: grado di probabilità da raggiungere per
o determinare che l’omissione provochi l’evento: ciò che si verifica spesso:
multifattorialità (fattori alternativi e multipli es. fumo per cui la giurisprudenza
concausa).
determina una Il problema è che la difficoltà di certezza nella prova che
l’evento non si sarebbe verificato senza l’omissione trova invece grande incertezza.
Si potrà dire generalmente che senza l’omissione si sarebbe RIDOTTA o
PROBABILMENTE si sarebbe ridotta la possibilità di verifica dell’evento, non è mai
certo al 100%.
Bisognerebbe quindi creare una legge di copertura relativa al caso concreto cd.
o causalità deformata. 24\11\2023
Anche l’individuazione della legge scientifica è difficile data la pluralità delle stesse e quindi
individuare la legge maggiormente affidabile. Talvolta manca la legge scientifica di copertura.
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Si tratta di un settore per il quale non è stata ancora creata la legge di riferimento. L’ulteriore
aspetto è che si pone un problema con riferimento al ricorso di teorie epistemologiche. Bisogna
fare riferimento a dei modelli epistemologici: ovvero studi che non avendo una legge certa
vengono fatti su un determinato gruppo di persone per capire la corrispondenza. Questi studi
raggiungono a capire se ci sia stato o meno un maggior rischio verso i soggetti esposti e gli
altri. Anche qui non c’è una certezza al 100% ma si può capire solo se c’è una maggiore o
minore rischiosità, quindi questi studi danno solo una valutazione sull’aumento o meno della
rischiosità.
LA COLPA.
Art. 43: è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica),
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).
Il soggetto non vuole l’evento.
Si violano generalmente delle regole cautelari quindi tendenzialmente la giurisprudenza
individua una violazione di una regola cautelare scritta o rientrante nelle regole di colpa
generica. La cui violazione determina la realizzazione di un evento. Non si esclude però una
violazione intesa come colpa generica.
Art. 2087: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Componenti: profilo oggettivo
comportamento in violazione di una regola cautelare ( ) individuata e
legata alla realizzazione dell’evento.
Causalità della colpa: riguarda la connessione della regola cautelare violata e l’evento
realizzatosi. C’è il rischio che manchi il legame all’evento. Bisogna provare che il rispetto della
regola cautelare avrebbe impedito la realizzazione dell’evento, cd. evitabilità dell’evento: il
comportamento alternativo lecito nel rispetto della regola cautelare avrebbe dovuto evitare
l’evento. Quindi bisogna anche accertare il tipo di regola cautelare violata. L’evitabilità può
essere considerata come:
diminuzione del rischio: quindi il rispetto della regola cautelare diminuisce il rischio;
aumenta la probabilità di evitare l’evento.
La posizione della giurisprudenza è di mezzo e richiede l’accertamento dell’evitabilità
SIGNIFICATIVA
dell’evento e per evitabilità richiede una probabile. Il rispetto della regola
cautelare avrebbe significativamente diminuito il rischio di veri