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Benefici del Fondo di Integrazione Salariale

CIGSCommerciali con più di 200 dipendenti

Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti

Appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione

Editoriali

Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi

Cooperative di produzione e lavoro

Appaltatrici di servizi di pulizia

Vigilanza con più di 15 dipendenti

La sua funzione è sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti in situazioni più gravi e durature quali:

a) Crisi aziendale, compresa la cessazione dell'attività

b) Ristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversioni aziendali

c) Procedure concorsuali

Per queste ragioni è richiesta la predisposizione di un programma di intervento che indichi le prospettive di superamento delle difficoltà aziendali.

La durata massima è di 36 mesi nell'arco di un quinquennio, ma esistono limiti specifici:

I. 12 mesi per crisi aziendale

II. 24 mesi per ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione, prorogabili a 48 mesi in caso di

particolare complessità del programma12 mesi per procedure concorsuali, prorogabili a 18 mesi

III. L'importo erogato è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali od il minore orario contrattuale previsto al netto del contributo del 5,84%. Vige lo stesso massimale per le CIGO.

Il pagamento diretto ai lavoratori delle prestazioni da parte dell'INPS, con esonero del datore di lavoro dall'obbligo dell'anticipazione, è disposto all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario.

Presupposto per la concessione di essa è l'espletamento di una procedura sindacale-amministrativa che precede l'inizio delle sospensioni o riduzione d'orario; l'imprenditore se intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale ne dà comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie, ed in mancanza di queste,

alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori. Entro 3 giorni da tale comunicazione, deve essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale che si svolge presso il competente ufficio individuato dalla Regione. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il meccanismo della rotazione che consiste nell'alternare i lavoratori oggetto della sospensione o riduzione d'orario, al fine di ripartire il sacrificio tra tutti i lavoratori che svolgono le stesse mansioni nell'unità produttiva. Qualora non volesse adottare questo meccanismo, egli deve fornirne le motivazioni. La domanda per l'ottenimento va presentata al competente ufficio del Ministero del Lavoro; il termine per la presentazione è di 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione d'orario, se l'impresa chiede il pagamento diretto dell'integrazione salariale a carico dell'INPS, oppure di 25 giorni dalla fine del periodo di

Paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. È finanziata dai datori di lavoro allo 0,60% e dai lavoratori allo 0,30% della retribuzione lorda; grava inoltre un contributo addizionale del 3% delle integrazioni salariali anticipate per le imprese fino a 50 dipendenti e del 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti; è previsto un aumento del 150% se il trattamento di integrazione si protrae oltre i 24 mesi.

Le quote giornaliere di TFR che maturano durante la sospensione per CIG non si computano nella retribuzione integrabile e sono a carico del datore di lavoro.

I periodi di CIG sono utili sia per l'accreditamento dei contributi ai fini pensionistici, sia ai fini dell'anzianità di servizio.

L'integrazione salariale è totalmente in cumulabile con altri redditi da lavoro ed il cassaintegrato che svolga attività di lavoro subordinato o autonomo perde il

diritto all'integrazione per le giornate di lavoro effettuate; se il cassaintegrato non assolve all'onere di informare l'INPS dell'occupazione in corso, scatta la sanzione della decadenza dal diritto all'intero trattamento di integrazione salariale.

È un contratto collettivo aziendale che dispone una riduzione Contratto di solidarietà generalizzata dell'orario di lavoro, al fine di evitare una riduzione di personale (contratto "difensivo") o di consentire nuove assunzioni personale (contratto "espansivo od offensivo").

Quello difensivo è un contratto collettivo aziendale stipulato dall'impresa con le rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che dispone la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione di personale; si applica a tutti lavoratori, anche a quelli non aderenti.

alleorganizzazioni sindacali che hanno manifestato dissenso.
Si prevede che l’accordo aziendale sopra menzionato giustifichi di per sé, l’interventodell’integrazione salariale straordinaria, per un periodo massimo di 24 mesi prorogabili diulteriori 24. La misura dell’integrazione salariale è del 60% della retribuzione persa a seguitodella riduzione dell’orario di lavoro.
La disciplina è limitata alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS. A favoredelle imprese che non rientrano nel campo di applicazione, è riconosciuto, per un periodomassimo continuativo di 24 mesi, un contributo del 50% della monte retributivo da esse nondovuto a seguito della riduzione d’orario.
Le nuove forme di protezione destinate ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali sono:
Riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori, sospesi per crisiaziendali o occupazionali, dipendenti da aziende nondestinatarie di trattamenti di integrazione salariale. L'indennità è riconosciuta per un periodo massimo di 90 giornate all'anno. Riconoscimento in via sperimentale dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o di licenziamento. L'indennità è riconosciuta per un periodo massimo di 90 giornate all'anno. Riconoscimento in via sperimentale ai collaboratori coordinati e continuativi in possesso di particolari requisiti di una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente. I requisiti sono: - Devono operare in regime di monocommittenza - Devono aver conseguito nell'anno precedente un reddito non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 20.000 - Risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi. Il Ministero del Lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi

nonsuperiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

Le proroghe delle norme in scadenza, fatte per periodi non superiori a 12 mesi sono:

È prorogata fino al 31.12.2011 la normativa che consente l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività.

È prorogata la normativa che consente l'accesso alla CIGS ai dipendenti delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti e delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti.

È rifinanziata la norma che consente la proroga a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività.

È prorogata la possibilità di

ricorso al contratto di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS al fine di evitare la riduzione dell'eccedenza di personale. L'INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda dell'impresa. Sono previste agevolazioni al reinserimento lavorativo dei lavoratori beneficiari dell'intervento. Sono previsti incentivi ai datori di lavoro disposti ad assumerli, sia mediante incentivi ai datori di lavoro, sia mediante sostegni diretti all'autoimpiego. Tra gli incentivi ai datori di lavoro abbiamo:
  • Il contributo mensile pari al 50% dell'indennità di integrazione salariale e lo sgravio contributivo, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che abbiano usufruito del trattamento di CIGS per almeno 3 mesi e che siano alle dipendenze di imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dall'intervento.
  • Lo sgravio triennale pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori in
ICGS da almeno 24 mesi Il sostegno all'autoimpiego è attuato con l'attribuzione del diritto alla corresponsione anticipata dell'integrazione salariale in un'unica soluzione, da parte di un lavoratore collocato in cassa integrazione in deroga. 25° Capitolo: IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE Secondo la regola generale, si può recedere da un contratto a tempo indeterminato in ogni momento dando un preavviso. Bisogna distinguere però tra: a) Dimissioni: sono libere e richiedono che il lavoratore dia un preavviso al datore di lavoro, la cui durata è stabilita dal contratto; in mancanza di questo preavviso, il lavoratore è obbligato a corrispondere al datore di lavoro un'indennità sostitutiva commisurata alle retribuzioni che il datore stesso avrebbe dovuto corrispondergli durante il periodo di preavviso; è il datore di lavoro a doverla corrispondere al lavoratore se le dimissioni sono state date per giusta causa.

Licenziamento: ci sono 3 aree a seconda del regime giuridico applicabile:

  1. Tutela obbligatoria: opera a favore dei lavoratori occupati in unità produttive con più di 16 dipendenti; il licenziamento non è legittimo se non è giustificato; il lavoratore licenziato senza motivo ha il diritto di scegliere tra la riassunzione o al risarcimento del danno che vanno da 2,5 a 6 mensilità.
  2. Tutela reale: opera a favore dei lavoratori occupati in unità produttive con più di 15 dipendenti; il licenziamento non è legittimo se non è giustificato; il lavoratore deve essere reintegrato e verrà corrisposto il risarcimento delle retribuzioni spettanti dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione e con un minimo comunque di 5 mensilità. Inoltre, spetta al lavoratore la scelta tra la reintegrazione e la corresponsione, in aggiunta al risarcimento, di un'indennità pari a 15 mensilità.
  3. Licenziamento ad
le annullare l'ordine entro 14 giorni dalla data di consegna. Per farlo, è sufficiente inviare una comunicazione scritta al nostro servizio clienti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
75 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessicabondi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Boscati Alessandro.