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LICENZIAMENTO PER CIRCOSTANZE ESTERNE
La nozione di giusta causa data dalla giurisprudenza: è un gravissimo inadempimento contrattuale,
ma può essere anche un fatto esterno. La Corte d’Appello di Ancona ha sentenziato che sussiste la
giusta causa di licenziamento nel caso in cui il lavoratore abbia trascorso il tempo destinato al
lavoro e come tale retribuito, a collegarsi per scopi personali ad internet.
CASO LOMBOSCIATALGIA ACUTA (anche se il fatto è accaduto al di fuori del sinallagma
contrattuale è comunque riconducibile alla nozione di inadempimento).
FATTI INERENTI ALLA VITA PRIVATA DEL LAVORATORE
CASO ASSISTENTE DI VOLO. Anche i fatti collegati alla vita personale del lavoratore
possono avere delle ripercussioni perché possono essere indizi di inaffidabilità all’interno del
rapporto di fiducia. Nel caso di giusta causa di licenziamento, la valutazione relativa deve essere
operata agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, al grado di
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affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alle circostanze del suo verificarsi e
ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto. Si parla di annullabilità
quando qualcosa è affetta da un vizio e questo necessita che venga dichiarato. In assenza di ciò, il
vizio si sana. Si ha un tempo per impugnare il licenziamento.
Lezione Licenziamento Disciplinare nelle Pubbliche Amministrazioni (e nel
lavoro Privato) (Prof Mainardi)
I poteri della P.A. datore di lavoro (art. 5, c. 2 d.lgs. n. 165/2001)
“Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro..”.
Gli obiettivi della riforma (art. 67 D.Lgs. n. 150/2009):
Potenziare il livello di efficienza degli uffici;
Contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
L’art. 2106 c.c. nelle P.A.
Le sanzioni disciplinari si applicano per inadempimento contrattuale del prestatore rispetto agli
obblighi descritti:
2104 c.c. diligenza nella prestazione / obbedienza (regole di esecuzione e organizzazione)
2105 c.c. obbligo di fedeltà (riservatezza/non concorrenza)
Corte di cassazione (1. giugno 1987, n. 4823)
Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, il licenziamento motivato da una condotta colposa o
comunque manchevole del lavoratore, deve essere considerato di natura disciplinare, e, quindi, deve
ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dai commi 1 e 3 della citata
norma, circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa, nonché, per il caso in cui le parti si
siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino
l'indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal comma 1 del medesimo art. 7,
circa l'onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni.
Giusta causa/Giustificato motivo soggettivo
Si può individuare come giusta causa sia nella sfera di obblighi contrattuali, sia nella sfera fatti
esterni al rapporto di lavoro. Mentre il giustificato motivo soggettivo rientra nella sfera obblighi
contrattuali.
Il principio di proporzionalità Art. 2106 c.c.: la sanzione deve essere proporzionata alla gravità
della infrazione.
Criteri generali di proporzionalità dei contratti collettivi:
Intenzionalità;
grado di disservizio o pericolo provocato;
aggravanti o attenuanti;
responsabilità della posizione di lavoro;
concorso di lavoratori nell’infrazione;
comportamento complessivo del lavoratore con riguardo ai comportamenti verso clienti e
fornitori precedenti;
La questione della «recidiva» biennale solo nei CCNL.
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D.lgs. n. 165/2001
Art 63: Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il
giudice può rideterminare la sanzione, tenendo conto della gravità del comportamento e dello
specifico interesse pubblico violato:
Art. 55: Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi...
Licenziamento e CCNL
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica:
Con preavviso per:
le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, del D. Lgs. n. 165/ 2001;
recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato
l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
la violazione degli obblighi di comportamento;
violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento
Senza preavviso per:
le ipotesi considerate nell’art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001;
commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare;
condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
violazione intenzionali degli obblighi, di gravità tale che, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Licenziamento e codici di comportamento
La violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento delle p.a. compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare oltre
che civile, amministrativa e contabile. Licenziamento per:
Costrizione di dipendenti a partecipare ad associazioni per trarne vantaggi;
Conclusione di contratti di appalto in situazioni di incompatibilità;
Incarichi o collaborazioni da soggetti che abbiano interessi rilevanti con l’ufficio (recidiva);
Violazione dell’obbligo di astensione per interessi personali o di altri (recidiva);
Diffusione da parte del dirigente di notizie o informazioni mendaci sull’amministrazione e
dipendenti (recidiva).
La legge determina la tipologia di infrazioni che conducono «comunque» al licenziamento
disciplinare (art. 55 quater D. Lgs. n. 165/2001):
24 Falsa attestazione di presenza in servizio o giustificazione di assenza mediante certificazione
medica falsa (giusta causa);
Assenze ingiustificate in arco temporale previsto dalla legge;
Falsità ai fini dell’assunzione o delle progressioni (giusta causa);
Reiterate condotte aggressive (giusta causa);
Condanna definitiva per gravi reati (giusta causa).
Non è ammesso alcun automatismo verso il licenziamento disciplinare nelle ipotesi di cui all’art. 55
quater D. Lgs. n. 165/2001. Nei casi in cui i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto,
l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di
sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento
disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.
La norma «antifannulloni» (D. Lgs. n. 165/2001)
Licenziamento per insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa.
Corte costituzionale 23 giugno 2020, n. 123: in caso di falsa attestazione della presenza in servizio
del pubblico dipendente, (c.d. furbetti del cartellino), la sanzione disciplinare del licenziamento si
applichi "comunque".
La norma “anti-furbetti del cartellino” (D. Lgs. n.116/2016)
La fattispecie Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità
fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o
trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il
rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la
propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. La norma anti-furbetti si applica:
La fattispecie dal punto di vista oggettivo (qualunque modalità) così da ricomprendere tutti i
casi di assenteismo o di mancato rispetto dell’orario di lavoro, a prescindere dalla concreta
modalità di realizzazione della condotta;
Omessa timbratura; alterazione di documentazione cartacea; consegna del badge a persona
diversa dal titolare.
Solo in caso di flagranza o accertamento mediante videosorveglianza dell’illecito:
La misura cautelare della sospensione entro 48 ore da parte del Dirigente di struttura;
Un procedimento disciplinare speciale;
La responsabilità erariale per danno all’immagine.
Obbligatorietà vs. Discrezionalità
Art. 55 sexies D. Lgs. n. 165/2001 «Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare,
dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un
massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui
all’articolo 55-quater.
Il rimedio ai vizi procedurali
Art. 55 bis:
La violazione dei termini e delle disposizioni previste dal presente articolo non determina la
decadenza dall’azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché
25 non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di
esercizio dell’azione disciplinare;
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, sono da considerarsi perentori il termine
per la contestazione dell'addebito [30 gg.] e il termine per la c