Estratto del documento

Diritto del lavoro e sistema di norme sindacale

Il diritto sindacale concerne il sistema di norme strumentali, poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto di interessi derivante dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. Il diritto sindacale è parallelo nel suo svolgimento alla storia del movimento operaio e riflette quella contrapposizione tra capitale e lavoro che fu una delle più specifiche conseguenze della rivoluzione industriale e che permane anche nell'attuale società dei servizi.

Esso è venuto sviluppandosi, a partire dalla metà del secolo XIX, a un tempo come manifestazione e come regolamentazione della autonomia dei gruppi professionali.

Conflitto industriale

Elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, è obbligato a cedere ai primi la propria forza-lavoro. Dottrine più recenti hanno ampliato la portata del concetto, ricomprendendovi tutte le ipotesi di conflitto con l'autorità che viene esercitata nell'organizzazione del lavoro, qualunque sia il fine produttivo della stessa e indipendentemente dal titolo di proprietà, pubblica o privata.

Relazioni industriali

Gli studi di diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un'altra disciplina che, sorta e sviluppatasi nei paesi anglosassoni, ha preso il nome di relazioni industriali. In questa disciplina, centrale è la nozione di “sistema di relazioni industriali”; si tratta di uno sottosistema del sistema sociale più complessivo e con esso si indica l'insieme delle interrelazioni tra tre soggetti - gli imprenditori, i prestatori di lavoro organizzati e gli organi pubblici - che agiscono in un contesto ampio e articolato di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative il cui risultato è, a sua volta, un complesso di norme dirette a regolare il sistema produttivo.

Ordinamento intersindacale

Può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell'ordinamento statale, sia da norma dell'ordinamento intersindacale. Finché le due valutazioni normative coincidono, il problema non c'è; quando ciò non accade, però, può crearsi un conflitto che rende ineffettiva la norma dell'uno o dell'altro ordinamento, nonostante la sua validità per l'ordinamento cui appartiene. Può infine accadere che le due valutazioni normative, ancorché diverse, non siano in conflitto: ciò che per un ordinamento è un comportamento obbligato, per un altro può rientrare nella mera sfera di libertà.

Così, ad esempio, il contratto collettivo è, per l'ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato dal codice civile. Nell'ambito delle relazioni industriali e dell'ordinamento intersindacale è qualcosa di più importante: è l'atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve alla stessa funzione di normazione astratta e generale che la legge svolge nell'ordinamento statuale.

Fondamento del diritto sindacale

Fondamento del diritto sindacale è l'effettività della norma cioè la costanza del consenso sociale e dell'opera di mediazione politica che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità. Le nuove leggi, infatti, sono spesso il frutto di negoziazione tra i soggetti del sistema di relazioni industriali. Ciò avviene quando si ritenga che solo un ampio consenso sociale possa garantire alla legge un tasso sufficientemente elevato di osservanza spontanea, ovvero quando l'autorità politica stessa vuole garantirsi un preventivo consenso, mediato dalle organizzazioni sociali.

Intervento della dottrina e della giurisprudenza

Grande rilievo nella costruzione del sistema di diritto sindacale ha avuto la dottrina e la giurisprudenza (c.d. Politica del diritto); in Italia il legislatore ordinario si è astenuto per lungo tempo dall’intervenire in materia di rapporti sindacali. Dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo e l'emanazione della costituzione del 1948 il legislatore ordinario è intervenuto solo con la legge 300/1970 recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e sono trascorsi ulteriori vent'anni per arrivare alla legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La giurisprudenza ha colmato molte lacune legislative (nozione di contratto collettivo di diritto comune, principio della giusta retribuzione, diritto di sciopero).

Crisi e trasformazioni economiche

A partire dalla crisi petrolifera dei primi anni 70, si mise in moto un meccanismo che modificò profondamente il modo di produrre. E così, mentre prima lo Stato svolgeva un ruolo essenziale come centro regolatore dell'attività economica, oggi il ruolo dello Stato nazionale è sempre più limitato dalla liberalizzazione degli scambi e dei flussi finanziari (c.d. globalizzazione dell'economia) e dalla creazione di autorità sovrastatuali regionali (UE); mentre prima il cuore del processo produttivo era nell'industria manifatturiera, oggi il baricentro, nei paesi più sviluppati, va cercato nei servizi (c.d. terziarizzazione dell'economia); mentre prima l'attività manifatturiera era svolta prevalentemente in unità produttive di vaste dimensioni che occupavano grandi numeri di lavoratori dipendenti, oggi il propellente più dinamico è dato da imprese di minori dimensioni, in gran parte collegate in reti di scambio di servizi; mentre prima vi era una divisione netta tra i lavoratori occupati all'interno delle grandi imprese e quelli esterni alle stesse oggi il confine che separa l'impresa dal suo esterno diventa sempre più evanescente.

Intervento delle istituzioni pubbliche

Il tentativo di governare queste epocali trasformazioni ha indotto le istituzioni pubbliche a intervenire in campi fino ad allora occupati dal libero gioco delle contrapposte forze sociali. Il legislatore ha fatto sì che per tali interventi si cercasse, per quanto possibile, il consenso delle maggiori organizzazioni sociali.

Tutto ciò ha posto in secondo piano l'intervento della giurisprudenza alla cui influenza è soprattutto affidata ai tempi lunghi del lento consolidarsi di orientamenti univoci. La ribalta è stata, invece, assunta da una connessione tra azione dei pubblici poteri e azioni delle parti sociali via via più stretta e più complessa, che, in Italia, ha assunto le forme della concertazione sociale.

Statuto dei lavoratori e contropotere sindacale

Lo statuto dei lavoratori consolidò il contropotere sindacale nelle imprese, con ciò promuovendo la contrattazione collettiva anche a questo livello. Questo maggior potere sindacale e il progressivo rafforzamento della tutela legislativa della parte debole nel rapporto individuale di lavoro, vincolando i poteri imprenditoriali di gestione del rapporto, hanno prodotto l'effetto di una notevole rigidità nell'uso della forza lavoro e ciò si è posto come un forte ostacolo ai processi di ristrutturazione delle imprese, reso indispensabile dalle modificazioni del sistema produttivo.

Flessibilità e deregulation

È apparso quindi necessario introdurre nella regolamentazione giuridica dei rapporti sindacali e del lavoro elementi di flessibilità. Le politiche tese a soddisfare questa esigenza (deregulation) sono state orientate da scelte di fondo diverse e contrastanti: da una parte si sono poste le politiche, di stampo liberistico, tendenti ad abolire le regole e a restituire la disciplina dei rapporti di lavoro al governo del mercato; dall'altra le politiche tendenti a favorire la sostituzione delle regole di fonte legislativa con una disciplina collettiva. Con la sola esclusione della Gran Bretagna, nei paesi europei è la seconda che ha sostanzialmente prevalso, in coerenza con la scelta di conservare la struttura dello Stato sociale consolidatasi a partire dalla fine della seconda guerra mondiale.

Politiche del diritto italiano

Anche la linea di politica del diritto fatta propria dal legislatore italiano è stata quella del passaggio dal garantismo individuale al cosiddetto garantismo collettivo: la legge continua a garantire ai lavoratori alcune tutele, ma contemporaneamente, attribuisce alle parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva, la possibilità di apportarvi deroghe, quando ciò sia ritenuto dalle stesse necessario per consentire alle imprese di mantenere la propria competitività sui mercati sempre più concorrenziali e difendere così i livelli occupazionali; la legge si limita a regolare una materia in linea di principio, attribuendo al contratto collettivo il compito di integrarla.

Questa modificazione del rapporto tra legge e contratto collettivo ha posto problemi in ordine alla fonte di legittimazione del potere del sindacato di stipulare accordi che, derogando alla norma di legge, incidono anche negativamente su posizioni giuridiche individuali. L'esperienza storica, ha messo in evidenza la carenza di un sistema di regole certe per la individuazione dei soggetti legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie, alla proclamazione e allo svolgimento degli scioperi.

Tale carenza non era avvertita quando il sistema delle relazioni sindacali era fondato e garantito dalla posizione egemonica delle tre grandi confederazioni dei lavoratori. Il potere di mediazione e di controllo esercitato da queste ultime garantiva da solo il rispetto del nucleo essenziale di regole che sono proprie di ogni sistema di relazioni industriali.

Mutamenti economici e sindacali

I profondi mutamenti del sistema economico e produttivo hanno prodotto un indebolimento di tale posizione egemonica, insidiata dall'insorgere di sindacati “autonomi”, nonché di gruppi spontanei molto attivi e animati da una forte volontà di affermazione dell'interesse del gruppo rappresentato, anche in contrasto con gli interessi delle altre categorie di lavoratori (cosiddetti COBAS): la consapevolezza di questo mutamento ha generato la diffusa domanda di una esplicita formalizzazione delle regole del gioco.

Le stesse grandi confederazioni appaiono sempre meno diverse tra loro, ma ciascuna all'interno si presenta sempre meno come comunità di interessi omogenei e sempre più quale centro di mediazione tra interessi di gruppi diversi e talvolta competitivi.

Sindacalismo italiano e posizioni di principio

Il sindacalismo italiano presenta, poi, due posizioni di principio che tendono a collidere tra loro. Mentre nella Cgil è forte la tendenza a privilegiare l'autonomia di base (sindacato-movimento) e a interpretare come base non solo quella composta dagli aderenti, ma l'intero gruppo professionale di riferimento, la Cisl è più orientata a privilegiare il momento organizzativo (sindacato-associazione o istituzione). Per la Cisl, democrazia sindacale e democrazia nell'associazione sono sinonimi, per cui la prima si garantisce attraverso l'effettiva partecipazione degli iscritti alle determinazioni dell'associazione stessa. Per la Cgil, invece, il problema della democrazia sindacale è relativo ai rapporti tra le organizzazioni e i lavoratori destinatari della loro azione, a prescindere dall'adesione formale alle prime: di qui la tendenza a valorizzare strutture rappresentative elette da tutti i lavoratori, o di democrazia diretta, come le assemblee e i referendum, che coinvolgano parimenti tutti i lavoratori anche quelli non sindacalizzati.

Accordo del 23 luglio 1993

Un importante contributo viene dall'accordo del 23 luglio 1993 che ha individuato con precisione i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza e l'architettura del sistema di contrattazione collettiva.

Principio costituzionale della libertà sindacale

Il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il nostro sistema di diritto sindacale è quello contenuto nel primo comma dell'articolo 39 della costituzione, ove si stabilisce che "l'organizzazione sindacale è libera".

Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del sistema corporativo fascista il quale, inquadrando le organizzazioni sindacali dello Stato e sottoponendole ad un penetrante controllo, prevedeva un sistema di composizione degli interessi collettivi estraneo ad una libera, diretta e attiva partecipazione dei soggetti interessati.

Ordinamento corporativo e sindacato unico

L'ordinamento corporativo fu istituito nel 1926 e prevedeva sindacato unico. Il sindacato con il riconoscimento diveniva persona giuridica di diritto pubblico e ciò consentiva un penetrante controllo dello Stato; ad esso erano riconosciuti poteri nei confronti non solo degli iscritti, ma anche dei non iscritti. Il sindacato riconosciuto aveva la rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria e da ciò discendeva l'efficacia erga omnes del contratto collettivo. Se il contratto collettivo non veniva concluso tra le parti, la legge attribuiva alla corte d'appello nella funzione di magistratura del lavoro il potere di definire con sentenza le nuove condizioni di lavoro secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori; e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione. Per garantire l'effettività di questo strumento di definizione delle controversie collettive, il legislatore fascista configurò come reato lo sciopero e la serrata. Coronamento del sistema fu l'istituzione nel 1934 delle corporazioni, enti di diritto pubblico di rango superiore, che, riunendo al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte, avrebbero dovuto realizzare l'armonica composizione dei conflitti tra i fattori della produzione; a tal fine erano investite di poteri di regolamentazione in materia economica e di rapporti di lavoro (ordinanze corporative). L'ordinamento corporativo fu soppresso con il regio decreto n. 72 del 1943.

Ordinamento democratico e libertà sindacale

Nel nostro ordinamento democratico, invece, la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi che nascono dal lavoratore in favore di un'organizzazione altrui viene attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori, come esplicazione della loro posizione di libertà.

  1. Il diritto di organizzarsi liberamente, sancito dall'articolo 39 cost., si esplica in primo luogo come diritto soggettivo pubblico di libertà. Il più evidente effetto è cioè quello di inibire allo stato di compiere atti che risultino lesivi di tale libertà.

  2. Ma la norma in esame opera in secondo luogo nei rapporti intersoggettivi privati. Proprio al fine di garantire l’effettività della norma costituzionale sotto questo profilo, il legislatore ordinario avvertì la necessità, nel 1970 di consolidare il principio di libertà sindacale con riferimento specifico ai rapporti interprivati.

Art. 39 cost.

Art. 39 cost.: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".

Libertà di organizzazione sindacale (Art. 18 cost.)

Art. 18 cost.: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".

Il riconoscimento della libertà di associazione contenuto nell'articolo 18 non è incondizionato; esso viene meno quando l'associazione persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale. Invece il fine sindacale è tipizzato e riconosciuto come lecito dall'articolo 39 e, perciò, non può essere vietato da una legge penale ordinaria.

Organizzazione sindacale

Una marcata differenza rispetto all'articolo 18, emerge inoltre dall'impiego del termine "organizzazione" in luogo di quello di associazione utilizzato nell'articolo 18; esso implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere anche forme organizzative diverse da quella associativa, purché idonee a ricevere la qualificazione di sindacali. Ad esempio, i consigli di fabbrica o le nuove rappresentanze sindacali unitarie sono sindacali dal punto di vista funzionale, e ciò è sufficiente a includerli nell'ambito della libertà sindacale, anche se non hanno una struttura associativa; il discorso deve estendersi a tutte quelle forme di organizzazione dell'attività sindacale diverse dall'associazione, che si sono presentate e si presentano all'esperienza storica.

Al termine organizzazione fa seguito il predicato "sindacale". Il significato di questo non può essere ricavato né da un'analisi lessicale né dal linguaggio costituzionale. Sotto il profilo teleologico, è sindacale un atto o un'attività diretti all'autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro; tale connessione deve essere intesa in senso ampio, risultando quasi sempre decisiva la qualificazione data dallo stesso soggetto collettivo.

Sotto il profilo strutturale, la qualificazione sindacale presuppone una delegazione di soggetti, almeno potenziale. Su questo punto le opinioni sono divise: per alcuni anche un singolo può svolgere un'attività sindacale; per altri, è sempre necessaria una forma solidale. La fattispecie sindacale contemplata della costituzione è quella che si esprime in forma organizzata e coinvolge una pluralità di soggetti organizzati in una coalizione. Non significa, tuttavia, che il tit

Anteprima
Vedrai una selezione di 28 pagine su 135
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 1 Diritto del lavoro - Appunti Pag. 2
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 6
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 11
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 16
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 21
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 26
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 31
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 36
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 41
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 46
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 51
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 56
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 61
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 66
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 71
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 76
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 81
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 86
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 91
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 96
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 101
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 106
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 111
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 116
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 121
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 126
Anteprima di 28 pagg. su 135.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 131
1 su 135
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Gargiulo Umberto.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community