Fonti del diritto del lavoro
Secondo l'art. 1 delle Preleggi, sono fonti del diritto la legge, i regolamenti, le norme corporative (dopo la caduta del fascismo sostituiti dai contratti di diritto comune) e gli usi.
I contratti collettivi di diritto comune sono una importante fonte nonostante abbiano una efficacia limitata tra le parti, anche se possono estendere i propri effetti al di là del loro ambito di applicazione soggettivo e sono comunque inderogabili in peius dalla volontà delle parti del contratto individuale. Il contratto collettivo ha l’anima della legge e il corpo del contratto.
Normativa internazionale
Riguardo alla normativa internazionale, l'Oil (Organizzazione internazionale del lavoro) svolge un’attività normativa in materia di lavoro attraverso raccomandazioni e la predisposizione di progetti di convenzioni. Tali atti hanno influenzato notevolmente l’evoluzione del diritto italiano.
In ambito comunitario, dopo l’Atto unico europeo e il Trattato di Maastricht e quello di Amsterdam, l'UE ha accresciuto la propria competenza ed autonomia in materia di tutela del lavoro, tutto recepito anche nel trattato di Lisbona del 2007. Gli atti emanati dall’UE dispiegano efficacia nell’ordinamento degli Stati membri: i regolamenti tendono ad uniformare le legislazioni nazionali, le decisioni sono riferite a situazioni specifiche, entrambi direttamente applicabili nei confronti degli Stati membri e degli individui e prevalgono sulle norme di diritto interno. Le direttive tendono ad armonizzare le legislazioni nazionali dei Paesi membri attraverso la previsione di determinati obiettivi, ma non incidono sui mezzi e la loro trasposizione è affidata ai Paesi membri.
Costituzione e legge statale
La Costituzione repubblicana, al suo 1° articolo, riconosce al lavoro un valore fondante della repubblica, garantisce ed assicura un sistema di tutela anche nei suoi articoli 36, 38, 35, 39, 40 e 117. La legge statale e le fonti ad essa equiparate (decreti legge e decreti legislativi) costituiscono il vero telaio della disciplina del rapporto di lavoro insieme al codice civile ed allo Statuto dei lavoratori.
Per quanto riguarda gli usi normativi, possono prevalere su norme dispositive se più favorevoli per il lavoratore ma non possono modificare la disciplina inderogabile del contratto individuale. Usi aziendali si concretano nella concessione generalizzata, durevole e costante di trattamenti non previsti da altre fonti e quindi integrano il contenuto del contratto individuale e possono essere modificati solo con il consenso del lavoratore che n’è il destinatario.
Tipi di contratti di lavoro
Il rapporto di lavoro è il rapporto che intercorre tra il lavoratore e il datore di lavoro, è regolato da un triplice ordine di fonti: la legge, il contratto collettivo e il contratto individuale. Lo spazio maggiore è occupato dalle disposizioni inderogabili della legge e dalle clausole inderogabili del contratto collettivo. Si definiscono fonti ma non lo sono in senso tecnico, sono in realtà fonti di disciplina.
Nella legge abbiamo gli articoli della Costituzione, codice civile e alcune norme di legge. Il contratto collettivo è un accordo, si tratta di autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali che danno luogo ad accordi che disciplinano il rapporto di lavoro. Il contratto individuale di lavoro è la fonte costitutiva del rapporto di lavoro, il trattamento più favorevole pattuito a livello individuale prevale sulle clausole del contratto collettivo. I trattamenti collettivi possono essere modificati.
Per il diritto del lavoro l’inderogabilità è un piedistallo sotto il quale non si può scendere, i contratti collettivi e quelli individuali non possono stare sotto ma devono stare sopra, possono migliorare le condizioni della legge. La legge stabilisce una tutela minima inderogabile che vale per qualsiasi lavoratore, i contratti collettivi stabiliscono per ciascun settore una tutela più favorevole della legge, infine il contratto individuale che ha uno spazio limitato può ulteriormente migliorare questo rapporto.
Diritto sindacale
Il diritto sindacale e la disciplina del rapporto di lavoro costituiscono due settori del diritto del lavoro. I primi accordi collettivi erano denominati concordati di tariffa perché determinavano la tariffa minima che il datore di lavoro si impegnava a corrispondere agli operai. Le prime coalizioni si formarono con il duplice scopo: di eludere la concorrenza tra gli appartenenti al gruppo e neutralizzare il diverso e minore potere contrattuale che l’operaio come singolo ha di fronte al datore di lavoro; e di ottenere miglioramenti retributivi attraverso la stipulazione di contratti collettivi.
Il sindacato assume quindi la forma giuridica dell’associazione e si contraddistingue dalle altre associazioni perché è portatore di un interesse collettivo e non solo comune. I sindacati sono associazioni volontarie di lavoratori dipendenti in cui gli stessi lavoratori decidono volontariamente di subordinare i loro interessi individuali all’interesse del gruppo.
Nel 1906, un accordo sindacale tra Fiom e la fabbrica di automobili Italia, successivamente il concordato di tariffa, diventò contratto collettivo perché non ha solo determinato il salario ma anche altre materie come mansioni, orario, sanzioni disciplinari. Con la proclamazione del codice Zanardelli viene depenalizzato lo sciopero. Nel 1892 nasce Cgil. Con l’avvento del fascismo vi fu la creazione delle corporazioni che erano enti di diritto pubblico che riunivano al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte, sotto la guida del Governo, ad una regolamentazione dell’attività economica. Il contratto collettivo corporativo stipulato dalle contrapposte associazioni sindacali di categoria riconosciute aveva efficacia erga omnes. Questo non si limitava a stabilire il minimo di trattamento economico ma come il contratto di diritto comune determinava un trattamento uniforme che poteva essere modificato solo in presenza di determinate qualità e caratteristiche della persona o del rapporto di lavoro. Lo sciopero e la serrata venivano considerati delitti contro l’economia pubblica. L’ordinamento corporativo fu soppresso nel 1943.
Con la promulgazione della Costituzione nel 1948 nasce lo stato sociale che riconosce spazio ai partiti e ai sindacati. L’art. 39 stabilisce il principio di libertà sindacale ed è il fondamento dell’autonomia collettiva e della contrattazione collettiva di diritto comune tra libere e contrapposte organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro, mentre nell’art. 40 lo sciopero è stato elevato a rango costituzionale.
Organizzazione sindacale
Accanto all’autonomia privata individuale, il nostro ordinamento riconosce spazio all’autonomia privata collettiva diretta a regolare non già gli interessi individuali degli appartenenti all’organizzazione sindacale ma l’interesse collettivo degli stessi, dove per interesse collettivo si intende la sintesi degli interessi individuali. Esaminando l’art. 39: “L'organizzazione sindacale è libera! Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
Il primo comma, considerato di importanza vitale, è stato attuato in maniera piena e sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale. I commi successivi sono rimasti inattuati: infatti, i sindacati sono considerati associazioni non riconosciute. La mancata attuazione dell’art. 39 Cost, commi 2,3 e 4, è dipesa in gran parte dalla ferma volontà dei sindacati di impedire qualsiasi interferenza del legislatore limitativa della loro autonomia. Nel sistema sindacale repubblicano, il sindacato è configurato come associazione privata non riconosciuta mentre la categoria non preesiste al sindacato ma è determinata dalle parti e quindi è un posterius rispetto al sindacato. Il sindacato ha scelto di aggregare i lavoratori in base al settore merceologico dove lavorano o in base al settore dove lavora l’impresa nella quale dipendono, ed è chiamato sindacato nazionale di categoria (Fiom, Fim, Ugl), e questa è un’associazione di primo livello.
La Cigl, la Cisl, la Uil e l’Ugl sono organizzazioni sindacali dette confederazioni sindacali, a cui si associano le associazioni di primo livello (i sindacati nazionali), e possono definirsi un'associazione di associazioni.
Le convenzioni 87 e 88 dell’Oil stabiliscono: in una che i lavoratori hanno il diritto di sostituire senza autorizzazione preventiva da parte dello Stato organizzazioni sindacali, nella seconda che i lavoratori hanno il diritto di essere garantiti contro qualsiasi discriminazione con la quale il datore di lavoro tenti di compromettere la libertà sindacale. Anche in ambito europeo i diritti del lavoro hanno trovato un progressivo riconoscimento.
La Costituzione italiana sancisce il principio fondamentale della libertà dell’organizzazione sindacale nell’art. 39 Cost rispetto al più generale diritto di associazione garantito dall’art. 18 in quanto l’organizzazione sindacale è più specifica e più ampia allo stesso tempo. L’art. 39 Cost primo comma riconosce ad ogni cittadino lavoratore il diritto di svolgere attività sindacale, ai sindacati viene riconosciuto il diritto di organizzarsi con strutture che hanno diversa forma giuridica, associativa e non associativa, e secondo criteri di aggregazione diversi.
I sindacati, per preservare la loro libertà di azione, si sono opposti all’attuazione di commi successivi al primo dell’art. 39 e hanno rinunciato alla personalità giuridica prevista dal comma 2 al fine di evitare interferenze e controlli da parte dell’autorità pubblica. L’art. 39 comma 2, sebbene non attuato, prevede quale unica condizione per il riconoscimento della personalità giuridica ai sindacati che lo statuto dell’associazione sia a base democratica. La libertà sindacale rileva quindi come libertà dell’organizzazione sindacale ed ha una dimensione individuale ed una collettiva. La libertà negoziale riconosciutagli dalla norma costituzionale, riconosce ai sindacati il potere di regolare da sé i propri interessi attraverso la stipula di contratti collettivi con il singolo datore di lavoro o con la contrapposta associazione di datori di lavoro.
La libertà sindacale collettiva riguarda la libertà di inquadramento sindacale. Un altro aspetto della libertà sindacale è la tutela dell’interesse del lavoratore a non subire discriminazioni per ragioni sindacali nell’ambito del rapporto individuale di lavoro. A tutela della libertà sindacale abbiamo anche l’art. 14 dello Statuto dei lavoratori: “il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”. Nel nostro ordinamento la garanzia della libertà sindacale si estende anche al lavoratore che non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale e che non esercita alcuna attività sindacale.
Sono titolari della libertà sindacale i lavoratori subordinati e i loro sindacati. Ai dipendenti pubblici è ormai riconosciuta sia la titolarità della libertà sindacale che l’esercizio del diritto di sciopero, anche se la legge, nei confronti dei militari e degli appartenenti alla polizia, pone precise limitazioni in ragione della particolare attività. Il principio della libertà sindacale è riferibile anche all’imprenditore e alle associazioni imprenditoriali, in sindacalismo degli imprenditori è un sindacalismo di risposta.
I lavoratori sono liberi di costituire strutture sindacali associative e non associative. Tra quelle associative capeggia il sindacato. In difetto all’attuazione della norma 39 sulla registrazione dei sindacati secondo la loro rappresentatività, le associazioni sindacali sono regolate dal diritto comune quali associazioni non riconosciute. Il sindacato ha una sua tipicità in virtù della natura collettiva dell’interesse perseguito. Il funzionamento interno dei sindacati, come per ogni associazione non riconosciuta, è regolato dalle disposizioni contenute negli atti costitutivi e nei relativi statuti. Questi di regola prevedono le condizioni di ammissione, i diritti e gli obblighi degli associati, la composizione degli organi attraverso i quali si esprime la volontà collettiva dell’associazione sindacale.
Il lavoratore che si iscrive al sindacato si obbliga ad osservare lo statuto, a pagare i contributi, e a uniformarsi alle deliberazioni sindacali, e tra queste, a quelle relative alla proclamazione degli scioperi e all’osservanza del contratto collettivo stipulato dall’associazione di appartenenza. Le associazioni degli imprenditori, per resistere alle rivendicazioni sindacali, hanno tendenzialmente replicato le caratteristiche costitutive del sindacato dei lavoratori, delineando un’organizzazione di livello categoriale (locale o nazionale) e intercategoriale anche europeo. A livello intercategoriale le associazioni si aggregano secondo tre grandi settori economici: industriale, agricolo e terziario. Sono esempi Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltori, Confcoltivatori, Coldiretti e ABI, la pubblica amministrazione viene rappresentata dall’ARAN.
Sindacati e rappresentanza
I grandi sindacati in Italia hanno una struttura confederale, sono cioè confederazioni, ossia associazioni intercategoriali che riuniscono a livello nazionale i rispettivi sindacati nazionali delle diverse categorie merceologiche, ad esse aderiscono i sindacati nazionali delle diverse categorie. I sindacati di categoria riuniscono i lavoratori per ramo d’industria prendendo come riferimento organizzativo lo specifico settore produttivo in cui opera l’impresa. I sindacati nazionali delle diverse categorie, a loro volta, sono associazioni di associazioni, cioè riuniscono al proprio interno i sindacati regionali, e questi a loro volta riuniscono i sindacati provinciali di una stessa categoria.
Sindacato di mestiere era un sindacato di categorie tipico delle prime forme di associazionismo operaio, utilizzato per particolari figure professionali che non faceva riferimento all’attività produttiva della singola impresa ma all’attività lavorativa prestata dai singoli lavoratori. Attuali esempi si hanno per i piloti, insegnanti e macchinisti delle ferrovie. Per il sindacato avere organismi nei luoghi di lavoro vuole dire essere più vicini ai lavoratori, alle loro esigenze ed interessi.
L’art. 19, legge 300 del 1970 dispone che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’art. 19 è individuato l’organismo sindacale interno a ciascuna unità produttiva che è la RSA, prima del 1970 si avevano le commissioni interne. Lo Statuto dei lavoratori è fondato su due pilastri, l’art. 19 e l’art. 28. Questi due pilastri sorreggono un insieme di diritti riconosciuti alle RSA.
Con l’art. 19 si individua il soggetto titolare dei diritti sindacali in azienda, con l’art. 28 si garantisce a quel soggetto di poter ricorrere ad un tribunale del lavoro per poter reprimere una contatta antisindacale del datore di lavoro. Questa norma stabilisce i requisiti minimi che si devono avere per costituire una RSA e ci fornisce una sorta di criterio selettivo al punto da aver sollevato questione di legittimità. La risposta della Corte Costituzionale è che non vi è violazione dell’art.3 Cost perché la legislazione di sostegno realizzata dallo Statuto dei lavoratori a favore dei sindacati più forti non si traduce in una violazione del principio di parità di trattamento perché sostenere i sindacati più forti rientra in una scelta discrezionale del legislatore. Così come non vi è violazione dell’art. 39 perché a tutti i sindacati viene riconosciuta la libertà di attività sindacale.
Nel 2013 la Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 19 dichiarando che è costituzionalmente legittima la scelta di non aprire a tutti i sindacati l’accesso alla rappresentanza in azienda, quello che è illegittimo è il criterio che è stato adottato dal legislatore. Il legislatore del 1970 nelle lettere a) e b) dell’art. 19 individuava il criterio selettivo nella maggiore rappresentatività delle confederazioni sindacali, quindi i sindacati di categoria che aderivano alle confederazioni maggiormente rappresentative potevano costituire RSA. La maggiore rappresentatività veniva identificata in capo alla confederazione. La giurisprudenza ha elaborato 3 criteri che la confederazione deve avere per essere considerata più rappresentativa:
- Criterio quantitativo. La confederazione è un'associazione di secondo grado ed è maggiormente rappresentativa in relazione al numero dei lavoratori che ad essa fanno indirettamente riferimento.
- Presenza della confederazione nelle varie attività produttive: una confederazione ha una rappresentatività maggiore quanto più è estesa la sua presenza nelle varie categorie produttive.
- Presenza sul territorio nazionale: deve essere una confederazione con diffusione a livello nazionale.
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