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qpresentativo. Secondo il prof la corte ha fatto un altra cosa ha detto che a fronte di

una trattativa non si può escludere un sindacato che ha una rappresentatività. Esiste

un concetto diverso che non è tanto il diritto a trattare quanto il divieto che

emergerebbe a discriminare un sindacato nella trattativa. !

Uno studioso diceva che la condotta antisindacale è la condotta del datore di lavoro

che si sottrae al conflitto, un datore di lavoro che non si misura, non si contrappone.!

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Con l’art. 28 è stato fatto di tutto, perché il sindacato è riuscito in epoche più

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Fonti: lex ! ! contratto collettivo! ! contratti individuali!

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! ! Lavoratore__________________datore di lavoro!

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! ! ! ! Rapporto giuridico (di lavoro)

lontane da oggi è riuscito per esempio a far riaprire fabbriche che erano state

chiuse (Smalterie venete) o nel caso vicino Roma . L’arma dell’art. 28 viene

1

utilizzata anche nelle condotte chiamate plurioffensive. Immaginiamo un

lavoratore licenziato per motivi sindacali o un dirigente di una RSA che venga

trasferito da un unità produttiva all’altra, in questo caso posso agire ex art. 28

per la condotta antisindacale? Direi di si perché qui c’è una lesione della

attività sindacale e una lesione del diritto del singolo a non essere trasferito e

così via.!

Sentenza della Cassazione che affronta questo problema, c’è un art. 28 nel

quale il sindacato lamenta l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro

che viene individuata nel licenziamento di un dirigente. Succede che il

dirigente sindacale licenziato raggiunge una transazione con il datore di

lavoro e quindi stipulano una transazione. Il datore di lavoro prende la

transazione, va davanti al giudice del lavoro e dice io ho transato la

controversia quindi giudice della condotta antisindacale dichiara estinta la

controversia perché il licenziamento è stato definito. La Cassazione sostiene

che la causa non si è estinta perché questa controversia è plurioffensiva, era

1 Azienda Maccarese che era di proprietà dell’IRI (Istituto Ricostruzione Industriale), l’IRI decide di vendere

questa azienda agricola a degli imprenditori per accordi che aveva stipulato con il sindacato prima di fare

questa operazione avrebbe dovuto dare delle informazioni al sindacato, aprire un confronto con il sindacato.

Secondo quello che viene accertato dal giudice del lavoro l’IRI non da queste informazioni. Il giudice del

lavoro dice che il fatto che il datore di lavoro si sia sottratto al confronto sindacale non dando quelle

informazioni che era obbligato a dare costituisce una condotta antisindacale perché avendo negato quelle

informazioni al sindacato non ha consentito al sindacato di svolgere la sua attività nella pienezza della forza

che il sindacato avrebbe potuto esercitare avendo conoscenza di certe informazioni. Non solo afferma

l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro, ma afferma che gli effetti devono essere rimossi e per

rimuovere gli effetti ordina la restituzione di questa azienda che era stata ceduta dall’IRI .

1

un unica condotta ma che colpiva due tipi di interessi, quello individuale del

lavoratore e la lesione dell’attività del sindacato, quindi il lavoratore aveva

concluso con una transazione ma il sindacato no quindi ben può coltivare un

azione giudiziaria per far valere la condotta antisindacale del datore di lavoro.

Venendo meno il licenziamento è la posizione individuale del lavoratore a non

essere più controversa, ma resta la lesione dell’attività sindacale e quindi la

cassazione dice che il giudizio deve proseguire, sicuramente il giudice non

potrà rimuovere gli effetti come reintegrare il lavoratore perché ormai il

contratto di lavoro si è estinto a seguito della transazione però l’affermazione

della condotta antisindacale resta.!

L’utilizzo dell’art. 28 costituisce, secondo una valutazione molto fondata, la

spia della debolezza del sindacato. Guardando le statistiche si evidenzia che

chi è che utilizza l’art. 28? È il sindacato debole, perché il sindacato forte non

ha bisogno di ricorre al giudice per far valere i propri interessi, un sindacato

forte di fronte ad un datore di lavoro che non ammette la trattativa si presenta

al datore di lavoro minacciando uno sciopero. Un sindacato forte che ha

dietro di se i lavoratori che sostengono l’azione del sindacato non ricorre al

giudice per essere tutelato, anzi un sindacato che ricorre al giudice dimostra

una debolezza tale da indurre a porsi la domanda: se questo sindacato va dal

giudice per difendersi come fa a difendere i lavoratori? Si dice che non solo

l’art. 28 è strumento utilizzato dai sindacati piccoli che non hanno forza, ma i

sindacati grandi lo utilizzano quando si trovano in un momento di difficoltà e

non hanno la capacità, la forza che un sindacato dovrebbe avere di

autotutelarsi, resta fermo il principio dell’efficacia dell’art. 28 però bisogna

fare queste considerazioni.!

Detto ciò è più facile capire il motivo per la legittimazione a ricorrere al

giudice del lavoro è stata dal legislatore attribuita al sindacato esterno e non

al sindacato esterno all’azienda, proprio perché l’utilizzo di questo strumento

in modo affrettato, sotto la pressione delle tensioni che si vivono all’interno

della fabbrica potrebbe indubbiamente avere una conseguenza negativa per

il sindacato perché potrebbe dimostrarne la debolezza e la cosa più grave è

che se un sindacato che è debole ricorre all’art. 28 e perde l’art. 28 a quel

punto scompare dalla scena sindacale perché non solo è debole, va dal

giudice e il giudice respinge il ricorso per condotta antisindacale a quel punto

la situazione di debolezza viene accentuata. La selezione che fa il legislatore

diventa molto più comprensibile, quindi le questioni di costituzionalità che

sono stata poste sulla limitazione, sulla asserita illegittimità della limitazione

al solo sindacato territoriale e non alla RSA, RSU che sono state superate

dalla Corte cost.!

C’è un problema che rimane quanto alla legittimazione del sindacato a

proporre l’art. 28 perché c’è stata ad un certo punto una smagliatura, perché

l’art. 28 dice che chi può agire è il sindacato nazionale e più puntalmente gli

2

organismo locali del sindacato nazionale, se un sindacato non è nazionale

non può ricorrere all’art. 28. Tutto questo andava bene finché i diritti sindacali

dello Statuto dei lavoratori erano riconosciuti alle organizzazioni sindacali

firmatarie dei contratti nazionali, provinciali o di categoria aderenti alle

confederazioni maggiormente rappresentative, quindi fino al 1995. Dal 1995

in poi con la modifica dell’art. 19 succede che il sindacato che può costituire

la RSA è anche il sindacato che ha una dimensione solo aziendale che è un

sindacato molto forte e che è in grado di firmare i contratti collettivi. Se ho un

sindacato aziendale che può costituire un RSA in quanto firmatario di un

contratto collettivo e a questo sindacato viene rifiutata dal datore di lavoro la

costituzione della RSA e i diritti ad esse collegati, questo sindacato può

ricorrere per condotta antisindacale? Questo prima non si poneva oggi invece

si. Questa smagliatura c’è e determina illegittimità dell’art. 28 perché il

sindacato pure titolare di diritti è però privato della possibilità di ricorrere a

questo strumento forte. Problema su quale riflettere, c’è o no problema di

costituzionalità? Art. 24 cost chiunque ha diritto ad agire per la tutela dei

diritti. La soluzione è che non c’è una lesione, una violazione art. 24 perché la

tutela giurisdizionale attraverso strumenti diversi ma ugualmente efficaci

come il ricorso in via d’urgenza garantisce al sindacato una tutela ex art 700.

cpc. Non c’è incostituzionalità proprio perché si può ricorrere ad altri

strumenti che garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti quanto alla

tempestività e anche se forse l’incisività dell’art. 28 resta maggiore.!

Altra questione è quello di capire che vuol dire sindacato nazionale, è

semplice dire un sindacato che ha una struttura a livello nazionale, quindi un

sindacato che dallo statuto, dall’atto costitutivo dimostra di essere un

sindacato che opera non già nell’azienda o nel territorio X ma opera su tutto il

territorio nazionale. Si è posto un contenzioso articolato con esiti controversi

perché ci sono alcune organizzazioni sindacali che non hanno per scelta una

struttura nazionale, es. alcuni sindacati di base come i COBAS, ma questi si

federano a livello nazionale per cui il sindacato nazionale è un soggetto

diverso da quello che ha subito la lesione. Si è posta la questione se questo

è o no un sindacato nazionale. Alcuni giudici hanno affermato che in base ai

principi della libertà di organizzazione sindacale che sono garantiti dall’art.

39 primo comma della cost, la scelta organizzativa del sindacato di strutturarti

pur sempre a livello nazionale ma con forme giuridiche diverse non

impedirebbe la legittimazione a ricorrere ex art. 28.!

Altri giudici sostengono che invece non possono ricorrere all’art. 28!

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17-02-2014!

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Contratto collettivo!

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Nel diritto del lavoro le regole che governano le condizioni di lavoro sono

stabilite non solo dalla legge ma prevalentemente dalla contrattazione

collettiva, quindi il punto di riferimento del diritto del lavoro vede nella

2

contrattazione collettiva la fonte . La contrattazione collettiva è qualcosa che

serve a produrre regole che governano nelle categorie, nelle aziende i

rapporti di lavoro.!

Proviamo a raffigurare il sistema della contrattazione collettiva e

successivamente vediamo la costruzione giuridica.!

2 nel senso di fonte di produzione di regole che ha un importanza enorme

4

Partendo dal fenomeno, la contrattazione collettiva nel nostro paese è

regolata non dalla legge ma è regolata da accordi tra le parti e l’ultimo

accordo che è intervenuto, quello del 10 gennaio 2014 è un accordo di

fondamentale importanza perché detta delle regole sistematiche che rendono

possibile lo svolgimento della contrattazione collettiva.!

Noi abbiamo due livelli di contrattazione collettiva.!

I. la contrattazione di primo livello è quella che riguarda i contratti collettivi

nazionali di categoria. Cosa sono i contratti collettivi nazionali di

categoria? Sono quei contratti collettivi che regolano le condizioni di

lavoro dei dipendenti appartenenti alle imprese di un certo settore

3

merciologico . Il contratto nazionale di categoria è fondamentale perché

è la contrattazione che riguarda tutti i dipendenti che appartengono ad

imprese di un certo settore, chi lo fissa? Chi individua quel certo settore,

la categoria alla quale si applica il contratto collettivo? La categoria alla

quale si applica il contratto collettivo è individuata dallo stesso contratto

collettivo, è il contratto collettivo che individua l’ambito di applicazione e

dice: il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese che

operano nel settore ...

Questi contratti collettivi nazionali di categoria sono stipulati dalle

associazioni imprenditoriali che rappresentano le imprese

(federmeccanica, ferderchimica, ferlegno ...) e le organizzazioni sindacali

di categoria (sono le associazioni di primo grado che associano i

lavoratori e che a loro volta aderiscono alle confederazioni). In ogni

categoria noi abbiamo una pluralità di organizzazioni sindacali di

categoria e qui si pone il problema. Essendoci una pluralità di

organizzazioni sindacali, quali organizzazioni sindacali dei lavoratori

stipulano il contratto collettivo nazionale di categoria? Qual è la regola

che governa il contratto collettivo nazionale di categoria? A questi

interrogativi l’ordinamento statuale e la Cost dà una risposta molto chiara,

perché l’art. 39 della Cost dopo aver detto al primo comma che

l’organizzazione sindacale è libera dice che i sindacati nazionali di

categoria si sarebbero dovuti registrare così avrebbero ottenuto la

personalità giuridica, tutti i sindacati registrati che ottenevano la

personalità giuridica avrebbero stipulato il contratto collettivo nazionale di

categoria con efficacia erga ormes. L’art. 39 Cost disciplinava in modo

perfetto i sindacati titolari della contrattazione collettiva e gli effetti del

contratto collettivo dicendo che quel contratto avrebbe avuto efficacia per

tutti i lavoratori della categoria. Ma accade che il sindacato non ritiene di

andare nella direzione indicata dal costituente quindi il sindacato non si

registra scegliendo la strada della associazione non riconosciuta.

3 in Italia abbiamo circa 400 contratti collettivi nazionali di categoria di cui circa 70 nel sistema confindustria e

gli altri sparsi negli altri settori 5

Scegliendo questa strada accade che essendo associazione non

riconosciuta può stipulare contratti collettivi, questi contratti che stipula li

può stipulare in base all’autonomia privata collettiva che il codice civile

riconosce a ciascun soggetto. Il problema è che questi contratti collettivi

4

che il sindacato stipula sono contratti collettivi di diritto comune , quindi

quel contratto collettivo che le nostre organizzazioni sindacali stipulano

sono contratti collettivi che non hanno e che non possono avere efficacia

generale ma riguarda soltanto i lavoratori iscritti alle organizzazioni

sindacali e i datori di lavoro iscritti alle associazioni imprenditoriali, hanno

un efficacia limitata. Che cosa accade a seguito di ciò? Accade che la

tutela che si realizza attraverso i contratti collettivi, la prima tutela è

quella economica, la dove dove non si applica il contratto collettivo il

lavoratore non ha una retribuzione determinata collettivamente, ciò

comporta che la sua retribuzione è fissata a libello individuale. La

retribuzione che il singolo lavoratore può negoziare con datore di lavoro è

una retribuzione che sicuramente non ha quelle caratteristiche della

proporzionalità, della sufficienza che sono invece quelle che un sindacato

può negoziare con le associazioni imprenditoriali. Noi abbiamo avuto un

periodo nel quale larga parte dei lavoratori non era tutelata dai contratti

collettivi. Cosa fa il legislatore alla fine degli anni 50 per risolvere questo

problema? Avverte la necessità di individuare condizioni minime di

trattamento che si applichi a tutti i lavoratori, abbiamo quindi un

legislatore che approva una legge delega 741 del 1959 (legge vigorelli),

con la quale il parlamento delegava il governo ad emanare condizioni

economiche e normative minime di tutela per i lavoratori dipendenti. La

legge delega non solo fissava l’obiettivo ma fissava anche il modo

attraverso il quale il governo doveva esercitare la delega, il legislatore

delegante diceva, il governo opererà recependo nei decreti legislativi i

contratti collettivi di diritto comune che sono stati stipulati fino alla data del

.... Noi abbiamo avuto questa legge delega 741 del 1959 che ha risolto il

problema, in quel momento, sull’efficacia generale del contratto collettivo,

ma attraverso questo escamotage il contratto collettivo recepito nel

decreto legislativo assumeva una forza che era quella della legge, non

aveva contenuto contrattuale, ma sul piano formale quel contratto non era

più un contratto ma era diventato una legge. La soluzione all’epoca fu

molto efficace perché i lavoratori potevano far valere i loro diritti e lo loro

tutele in base ai decreti legislativi che contenevano i contratti collettivi, il

meccanismo funzionò abbastanza bene, i sindacati depositavo i contratti

collettivi presso il ministero del lavoro, il quale li recepiva in un decreto

legislativo il quale veniva emanato dal governo. Accade però che arriva il

4 vale a dire che sono regolati dalle regole in materia di contratto, e la prima regola dice che il contratto ha

forza tra le parti. 6

termine di operatività del termine fissato dalla legge delega e quindi

difronte al venire meno della delega il parlamento si pone il problema di

come poter continuare ad operare con questo sistema che era molto

efficace. Il Parlamento decide di prorogare la legge 741 del 1959 e quindi

differisce il termine prima fissato per consentire che questo meccanismo

di recepimento dei contratti collettivi continui a funzionare. Accade che

viene sollevata una questione di costituzionalità perché si dice la legge

delega e la sua proroga sono incostituzionali, la Corte Costituzionale si

pronuncia sulla questione di costituzionalità con una sentenza importante

che sostanzialmente dice mentre la legge delega è legittima perché invia

transitoria, temporanea ha trovato un meccanismo per estendere erga

omnes i contratti collettivi per tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori e

quindi è legittima attesa la sua transitorietà. La Corte dichiara

incostituzionale la proroga perché dice che mentre si può ammettere in

via del tutto eccezionale che per la tutela degli interessi collettivi in via

transitoria si utilizzi uno strumento che non è quello dell’art. 39 non si può

ammettere che ci sia un contratto colle

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VAFI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Maresca Arturo.
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