Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Se non ci fosse l’accordo del 15 aprile 2009 avrei potuto o no fare un
contratto aziendale in deroga al contratto nazionale? In assenza di una
previsione della contrattazione collettiva? La risposta è sicuramente si perché
questa operazione la potevo fare già prima che fossero tracciate queste leggi
perché l’impianto legale me lo consentiva, perché l’inderogabilità non
operava, oggi lo posso fare anche su materie non previste dall’accordo
interconfederale.!
Questo accordo è così importante perché quando si parla di diritto sindacale
bisogna fare un ragionamento rigorosissimo sul piano normativo e anche sul
17
piano delle relazioni, se prima del 2009 andavamo da un sindacato e gli
chiedevamo di firmare un contratto in deroga quello diceva che non si poteva
derogare il contratto nazionale questo perché il contratto nazionale è uno
straordinario strumento di tutela generale se incominciamo a toccare il
contratto nazionale frana un sistema. Gli accordi in deroga venivano fatti
esclusivamente quando il datore di lavoro doveva licenziare delle persone e
quindi si cercava di fare un contratto in deroga per mantenere quelle persone
con orari di lavoro magari diversi o salari più bassi. Quindi non si facevano e
se si facevano non si diceva e comunque veniva sempre fatti per salvare
l’occupazione altrimenti il contratto nazionale era granitico nella mente di chi
fa le relazioni sindacali e ancora oggi è così solo che oggi si apprezza di più
quella che è la adattabilità cioè la possibilità di adattare il contratto collettivo
nazionale a realtà aziendali che impongono non solo per la crisi ma anche
perché vogliono investire o altro tipo la fiat ha tagliato le pause.!
!
Accordo 10 gennaio 2014!
Le regole della contrattazione collettiva sono date dall’autonomia collettiva
quindi abbiamo un fenomeno che è particolarissimo perché è l’autonomia
13
collettiva che si autoregola . Abbiamo un accordo interconfederale che
riscrive le regole che servono a produrre i contratti collettivi, per questo per
noi è fondamentale, perché in mancanza di una legge la regolamentazione
della contrattazione collettiva è affidata agli accordi interconfederali. Dal
punto di vista tecnico vuol dire che non abbiamo una fonte sovra ordinata alla
legge che disciplina la contrattazione collettiva ma abbiamo una fonte
collettiva che regola il modo di fare i contratti collettivi. Questo vuol dire che
se un contratto collettivo dovesse essere stipulato in difformità delle regole
scritte sul piano giuridico noi non avremmo conseguenze. Questo passaggio
è importante. L’accordo del 1o gennaio 2014 disciplina il contratto collettivo
nazionale di categoria e il contratto collettivo aziendale e disciplina anche il
meccanismo delle RSU. Per quanto riguarda le RSU a dire la verità questo
accordo modifica il precedente accordo del 20 dicembre del 1993. Oggi ci
interessiamo alla disciplina della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione collettiva aziendale. C’è una prima parte dell’accordo del 10
gennaio 2014 che riguarda l’individuazione della rappresentatività dei
sindacati, questo è per noi straordinario perché per la prima volta abbiamo un
accordo che dice che i sindacati verranno pesati per la loro rappresentatività.
Come si fa a pesare un sindacato? Si utilizza un meccanismo che dice che
bisogna contare il numero delle deleghe che ciascun sindacato riceve dai
lavoratori. Le deleghe sono l’iscrizione di un lavoratore al sindacato, si
chiamo delega perché con l’iscrizione non solo si contrae un vincolo
associativo ma faccio anche un operazione ulteriore che è quella di
13 diritto costituzionale norme sulla produzione, norme che regolano la produzione delle norme
18
contribuire al finanziamento del sindacato, verso i contributi al sindacato per
mezzo del datore di lavoro. Avremmo un sistema nel quale i datori di lavoro
comunicheranno all’Inps che in quella azienda 100 lavoratori hanno dato la
delega al sindacato Fiom, 90 al sindacato Fim 80 al UILM ecc. Queste
deleghe per i contributi, come dice l’accordo, sono sempre revocabili, tanto è
vero che nelle imprese italiane abbiamo una sindacalizzazione più tosto
bassa. Un secondo dato che viene rilevato che è quello dei voti che i
sindacati ricevono nelle elezioni della RSU, quindi i voti che i lavoratori danno
iscritti e non iscritti ai sindacati vengono non solo finalizzati ad eleggere la
RSU ma anche costituiscono il dato elettorale. Abbiamo quindi due dati, il
dato associativo e il dato elettorale, quanti iscritti ha il sindacato e quanti voti
ha preso il sindacato nelle elezioni delle RSU. Tutti questi dati affluiscono
all’Inps che poi li manda al CNEL e quest’ultimo dirà, entro la fine di
quest’anno, qual è la rappresentatività dei vari sindacati. Quello che è
interessante è che questo accordo riguarda sicuramente le organizzazioni
sindacali che hanno firmato l’accordo (6 confederazioni CIGL, CISL, UIL,
UGIL, CISAL E CONFSAL) questo sistema di rilevazione è aperto a tutti i
sindacati che però rispettino l’accordo interconfederale.!
Che facciamo con questa rilevazione della rappresentatività? Viene costruito
un procedimento di negoziazione del contratto collettivo nazionale di
categoria. I sindacati che raggiungono il 5% (noi non rileviamo la
rappresentatività dei sindacati, ma la rappresentatività dei sindacati in
riferimento a quel contratto collettivo)...!
Il contratto collettivo nazionale di categoria è stipulato prima del 2014 era
stipulato in base al principio codicistico della libertà contrattuale le
associazioni imprenditoriali e i sindacati stipulavano il contratto collettivo
nazionale di categoria in base al principio del reciproco riconoscimento.
Questo principio viene messo in discussione dalle regole poste dall’accordo
del 2014. Queste regole dicono che accedono al procedimento di
negoziazione del contratto collettivo nazionale i sindacati che hanno il 5% di
rappresentatività. Questo vuol dire che all’interno di quella categoria quel
sindacato per deleghe e per voti ha il 5% del risultato di quel settore.
Vengono censiti naturalmente i lavoratori delle aziende associate al sistema
confindustria. Questo procedimento inizia con l’elaborazione della
14
piattaforma , questa piattaforma viene elaborata dai sindacati del nuovo
modello ammessi alla trattativa (quelli che hanno superato il 5%). La
piattaforma dice l’accordo interconferale, le organizzazioni sindacali
favoriranno la piattaforma unitaria, tutti i sindacati ammessi dovranno favorire
una piattaforma unitaria perché è evidente che se le richieste sono unitarie è
più semplice negoziare, l’accordo naturalmente non può imporre la
piattaforma unitaria però dice che i sindacati devono tendere a questo.
14 è l’insieme delle richieste che il sindacato formula e trasmette al datore di lavoro per avviare le trattative.
19
Quando la piattaforma è unitaria? Quando è firmata da tutte le organizzazioni
sindacali che hanno raggiunto il 5%, se non è unitaria accade che la
piattaforma che raccoglie il 50%+1 dei sindacati rappresentativi, quella
piattaforma sarà favorita nella negoziazione. Quando si inizierà a trattare si
inizia a trattare nel caso di più piattaforma da quella che ha un 50%+1 di
sindacati che la propongono. La piattaforma è la proposta, poi si apre la fase
della trattativa, qui l’accordo interconfederale dice che ci sarà una
delegazione trattante, un organismo tecnico composto dai sindacati ammessi
al procedimento, questo organismo tecnico farà la trattativa con
l’associazione imprenditoriale. Arrivati ad un certo punto la trattativa si
esaurisce, ed esaurendosi accade che il sindacato acquisisce l’esito della
trattativa e i sindacati portano ai lavoratori l’esito della trattativa, fanno quello
15
che l’accordo chiama la consultazione certificata (referendum). Se la
consultazione da esito positivo i sindacati concludono il contratto, per
concludere il contratto occorre non solo che i lavoratori abbiamo votato
positivamente ma anche che i sindacati disponibili a firmare l’accordo siano il
50%+1 dei sindacati rappresentativi. È preferibile che la firma dei sindacati
sia unitaria ma dove non dovesse esserlo l’associazione imprenditoriale può
firmare il contratto solo se dall’altra parte è rispettata la regola del 50%+1%.
Questo vuol dire che il procedimento di negoziazione non si concluda con la
firma del contratto, i lavoratori hanno votato negativamente o non si
raggiunge il 50+1% dei sindacati disponibili o si conclude positivamente. La
cosa importante sono queste regole perché prima di gennaio è poteva
accadere che si potesse firmare un contratto collettivo senza la firma del
sindacato più numeroso di iscritti di quella categoria.!
Queste sono regole che sostituiscono alla libertà contrattuale dei vincoli alle
quali le parti si sono sottoposte per cui la proposta, la trattativa la piattaforma
si fa secondo le regole che esse organizzazioni sindacali e datoriali hanno
concordato. A fronte di tutto questo accade che il contratto collettivo
nazionale di categoria concluso dal 50+1% dei sindacati impegna anche i
sindacati che non lo hanno sottoscritto. Questo perché poiché il sindacato è
stato parte del procedimento ha convenuto che essere parte di questo
procedimento è sufficiente non a farlo diventare parte del contratto ma a farlo
diventare soggetto obbligato a rispettare un contratto fatto da altri.!
Questo è un risultato eccezionale abbiamo regolato la contrattazione
collettiva con un modello molto simile a quello dell’art. 39.!
!
25-02-2014!
!
15 si va dai lavoratori si dice questo è l’esito della trattativa vi va bene o no? I lavoratori votano e se c’è una
maggioranza di lavoratori a favore dell’esito delle trattative i sindacati firmano il contratto.
20
Fino ad oggi abbiamo utilizzato la contrattazione collettiva che si fonda sulle
regole dell’autonomia privata collettiva e quindi alla domanda chi stipula,
quali sindacati stipulano i contratti collettivi? La risposta oggi è che tutti i
sindacati sono legittimanti a stipulare contratti nazionali di categoria, non vi
sono norme che selezionano i sindacati legittimanti a stipulare contratti
collettivi. Cosa diversa è essere parte della trattativa (trattare) ed essere
parte del contratto (concludere il contratto e quindi essere parte di esso).
L&rsq