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Estratto del documento

Se non ci fosse l’accordo del 15 aprile 2009 avrei potuto o no fare un

contratto aziendale in deroga al contratto nazionale? In assenza di una

previsione della contrattazione collettiva? La risposta è sicuramente si perché

questa operazione la potevo fare già prima che fossero tracciate queste leggi

perché l’impianto legale me lo consentiva, perché l’inderogabilità non

operava, oggi lo posso fare anche su materie non previste dall’accordo

interconfederale.!

Questo accordo è così importante perché quando si parla di diritto sindacale

bisogna fare un ragionamento rigorosissimo sul piano normativo e anche sul

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piano delle relazioni, se prima del 2009 andavamo da un sindacato e gli

chiedevamo di firmare un contratto in deroga quello diceva che non si poteva

derogare il contratto nazionale questo perché il contratto nazionale è uno

straordinario strumento di tutela generale se incominciamo a toccare il

contratto nazionale frana un sistema. Gli accordi in deroga venivano fatti

esclusivamente quando il datore di lavoro doveva licenziare delle persone e

quindi si cercava di fare un contratto in deroga per mantenere quelle persone

con orari di lavoro magari diversi o salari più bassi. Quindi non si facevano e

se si facevano non si diceva e comunque veniva sempre fatti per salvare

l’occupazione altrimenti il contratto nazionale era granitico nella mente di chi

fa le relazioni sindacali e ancora oggi è così solo che oggi si apprezza di più

quella che è la adattabilità cioè la possibilità di adattare il contratto collettivo

nazionale a realtà aziendali che impongono non solo per la crisi ma anche

perché vogliono investire o altro tipo la fiat ha tagliato le pause.!

!

Accordo 10 gennaio 2014!

Le regole della contrattazione collettiva sono date dall’autonomia collettiva

quindi abbiamo un fenomeno che è particolarissimo perché è l’autonomia

13

collettiva che si autoregola . Abbiamo un accordo interconfederale che

riscrive le regole che servono a produrre i contratti collettivi, per questo per

noi è fondamentale, perché in mancanza di una legge la regolamentazione

della contrattazione collettiva è affidata agli accordi interconfederali. Dal

punto di vista tecnico vuol dire che non abbiamo una fonte sovra ordinata alla

legge che disciplina la contrattazione collettiva ma abbiamo una fonte

collettiva che regola il modo di fare i contratti collettivi. Questo vuol dire che

se un contratto collettivo dovesse essere stipulato in difformità delle regole

scritte sul piano giuridico noi non avremmo conseguenze. Questo passaggio

è importante. L’accordo del 1o gennaio 2014 disciplina il contratto collettivo

nazionale di categoria e il contratto collettivo aziendale e disciplina anche il

meccanismo delle RSU. Per quanto riguarda le RSU a dire la verità questo

accordo modifica il precedente accordo del 20 dicembre del 1993. Oggi ci

interessiamo alla disciplina della contrattazione collettiva nazionale e della

contrattazione collettiva aziendale. C’è una prima parte dell’accordo del 10

gennaio 2014 che riguarda l’individuazione della rappresentatività dei

sindacati, questo è per noi straordinario perché per la prima volta abbiamo un

accordo che dice che i sindacati verranno pesati per la loro rappresentatività.

Come si fa a pesare un sindacato? Si utilizza un meccanismo che dice che

bisogna contare il numero delle deleghe che ciascun sindacato riceve dai

lavoratori. Le deleghe sono l’iscrizione di un lavoratore al sindacato, si

chiamo delega perché con l’iscrizione non solo si contrae un vincolo

associativo ma faccio anche un operazione ulteriore che è quella di

13 diritto costituzionale norme sulla produzione, norme che regolano la produzione delle norme

18

contribuire al finanziamento del sindacato, verso i contributi al sindacato per

mezzo del datore di lavoro. Avremmo un sistema nel quale i datori di lavoro

comunicheranno all’Inps che in quella azienda 100 lavoratori hanno dato la

delega al sindacato Fiom, 90 al sindacato Fim 80 al UILM ecc. Queste

deleghe per i contributi, come dice l’accordo, sono sempre revocabili, tanto è

vero che nelle imprese italiane abbiamo una sindacalizzazione più tosto

bassa. Un secondo dato che viene rilevato che è quello dei voti che i

sindacati ricevono nelle elezioni della RSU, quindi i voti che i lavoratori danno

iscritti e non iscritti ai sindacati vengono non solo finalizzati ad eleggere la

RSU ma anche costituiscono il dato elettorale. Abbiamo quindi due dati, il

dato associativo e il dato elettorale, quanti iscritti ha il sindacato e quanti voti

ha preso il sindacato nelle elezioni delle RSU. Tutti questi dati affluiscono

all’Inps che poi li manda al CNEL e quest’ultimo dirà, entro la fine di

quest’anno, qual è la rappresentatività dei vari sindacati. Quello che è

interessante è che questo accordo riguarda sicuramente le organizzazioni

sindacali che hanno firmato l’accordo (6 confederazioni CIGL, CISL, UIL,

UGIL, CISAL E CONFSAL) questo sistema di rilevazione è aperto a tutti i

sindacati che però rispettino l’accordo interconfederale.!

Che facciamo con questa rilevazione della rappresentatività? Viene costruito

un procedimento di negoziazione del contratto collettivo nazionale di

categoria. I sindacati che raggiungono il 5% (noi non rileviamo la

rappresentatività dei sindacati, ma la rappresentatività dei sindacati in

riferimento a quel contratto collettivo)...!

Il contratto collettivo nazionale di categoria è stipulato prima del 2014 era

stipulato in base al principio codicistico della libertà contrattuale le

associazioni imprenditoriali e i sindacati stipulavano il contratto collettivo

nazionale di categoria in base al principio del reciproco riconoscimento.

Questo principio viene messo in discussione dalle regole poste dall’accordo

del 2014. Queste regole dicono che accedono al procedimento di

negoziazione del contratto collettivo nazionale i sindacati che hanno il 5% di

rappresentatività. Questo vuol dire che all’interno di quella categoria quel

sindacato per deleghe e per voti ha il 5% del risultato di quel settore.

Vengono censiti naturalmente i lavoratori delle aziende associate al sistema

confindustria. Questo procedimento inizia con l’elaborazione della

14

piattaforma , questa piattaforma viene elaborata dai sindacati del nuovo

modello ammessi alla trattativa (quelli che hanno superato il 5%). La

piattaforma dice l’accordo interconferale, le organizzazioni sindacali

favoriranno la piattaforma unitaria, tutti i sindacati ammessi dovranno favorire

una piattaforma unitaria perché è evidente che se le richieste sono unitarie è

più semplice negoziare, l’accordo naturalmente non può imporre la

piattaforma unitaria però dice che i sindacati devono tendere a questo.

14 è l’insieme delle richieste che il sindacato formula e trasmette al datore di lavoro per avviare le trattative.

19

Quando la piattaforma è unitaria? Quando è firmata da tutte le organizzazioni

sindacali che hanno raggiunto il 5%, se non è unitaria accade che la

piattaforma che raccoglie il 50%+1 dei sindacati rappresentativi, quella

piattaforma sarà favorita nella negoziazione. Quando si inizierà a trattare si

inizia a trattare nel caso di più piattaforma da quella che ha un 50%+1 di

sindacati che la propongono. La piattaforma è la proposta, poi si apre la fase

della trattativa, qui l’accordo interconfederale dice che ci sarà una

delegazione trattante, un organismo tecnico composto dai sindacati ammessi

al procedimento, questo organismo tecnico farà la trattativa con

l’associazione imprenditoriale. Arrivati ad un certo punto la trattativa si

esaurisce, ed esaurendosi accade che il sindacato acquisisce l’esito della

trattativa e i sindacati portano ai lavoratori l’esito della trattativa, fanno quello

15

che l’accordo chiama la consultazione certificata (referendum). Se la

consultazione da esito positivo i sindacati concludono il contratto, per

concludere il contratto occorre non solo che i lavoratori abbiamo votato

positivamente ma anche che i sindacati disponibili a firmare l’accordo siano il

50%+1 dei sindacati rappresentativi. È preferibile che la firma dei sindacati

sia unitaria ma dove non dovesse esserlo l’associazione imprenditoriale può

firmare il contratto solo se dall’altra parte è rispettata la regola del 50%+1%.

Questo vuol dire che il procedimento di negoziazione non si concluda con la

firma del contratto, i lavoratori hanno votato negativamente o non si

raggiunge il 50+1% dei sindacati disponibili o si conclude positivamente. La

cosa importante sono queste regole perché prima di gennaio è poteva

accadere che si potesse firmare un contratto collettivo senza la firma del

sindacato più numeroso di iscritti di quella categoria.!

Queste sono regole che sostituiscono alla libertà contrattuale dei vincoli alle

quali le parti si sono sottoposte per cui la proposta, la trattativa la piattaforma

si fa secondo le regole che esse organizzazioni sindacali e datoriali hanno

concordato. A fronte di tutto questo accade che il contratto collettivo

nazionale di categoria concluso dal 50+1% dei sindacati impegna anche i

sindacati che non lo hanno sottoscritto. Questo perché poiché il sindacato è

stato parte del procedimento ha convenuto che essere parte di questo

procedimento è sufficiente non a farlo diventare parte del contratto ma a farlo

diventare soggetto obbligato a rispettare un contratto fatto da altri.!

Questo è un risultato eccezionale abbiamo regolato la contrattazione

collettiva con un modello molto simile a quello dell’art. 39.!

!

25-02-2014!

!

15 si va dai lavoratori si dice questo è l’esito della trattativa vi va bene o no? I lavoratori votano e se c’è una

maggioranza di lavoratori a favore dell’esito delle trattative i sindacati firmano il contratto.

20

Fino ad oggi abbiamo utilizzato la contrattazione collettiva che si fonda sulle

regole dell’autonomia privata collettiva e quindi alla domanda chi stipula,

quali sindacati stipulano i contratti collettivi? La risposta oggi è che tutti i

sindacati sono legittimanti a stipulare contratti nazionali di categoria, non vi

sono norme che selezionano i sindacati legittimanti a stipulare contratti

collettivi. Cosa diversa è essere parte della trattativa (trattare) ed essere

parte del contratto (concludere il contratto e quindi essere parte di esso).

L&rsq

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VAFI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Maresca Arturo.