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DURATA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO

L’orario è il limite di ore dentro le 24 che permette di dire al lavoratore, dentro quel numero ore che

devono essere collocate dall’ora x all’ora y, di svolgere le mansioni assegnatele. Al di fuori è

considerato riposo. L’orario (il luogo no) è stato disciplinato insieme al rapporto di lavoro

subordinato; se non fosse stato introdotto il lavoratore dovrebbe obbedire al datore 24H su 24.

Nel 1866 si lavorava anche 16 ore al giorno ma successivamente si promossero le 8 ore di lavoro

massimo, la cui disciplina entrò in vigore il 1 maggio del 67 con l’intento di limitare la durata

massima dell’orario, a tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore.

La durata costituisce la misura della prestazione dovuta dal lavoratore. La quantità effettiva di

prestazione normalmente dovuta è segnata dalla disciplina dell’orario di lavoro inteso in senso

ampio, cioè non solo come orario giornaliero, ma come tempo complessivo di lavoro nella giornata,

nella settimana, nell’anno, con esclusione delle pause periodiche (ferie, riposi giornalieri o

settimanali). Con l’intervento legislativo del decreto del 2003, il legislatore è intervenuto con

l’obiettivo della flessibilità in chiave di maggiore competitività per l’impresa. Infatti è caratterizzata

da una rilevante apertura verso la flessibilità nella gestione degli orari di lavoro in relazione alle

mutevoli esigenze produttive ed organizzative, accompagnata da una altrettanto massiccia apertura

alla contrattazione collettiva. Per cui la flessibilità dei tempi si associa una flessibilità del rapporto

tra fonte negoziale e legale. Il decreto del 2003 ha provveduto all’integrale abrogazione delle

pregresse disposizioni legislative e regolamentari non espressamente richiamate dallo stesso

decreto. Oltre a fissare nuovamente l’orario massimo normale in 40 ore settimanali, ha riproposto la

facoltà a favore dei contratti collettivi di stabilire una durata minore rispetto a quella legale e di

riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative per periodi ultrasettimanali

non superiori all’anno. Viene così legittimata la richiesta del datore di una settimana lavorativa che

può spingersi ben oltre le 40 ore, seguita da un’altra al di sotto di tale soglia e così via per tutto il

periodo scelto come riferimento per il calcolo della media oraria (multi periodo).

Per tutti quelli che non vivono sull’orario effettivo (le classiche 8 ore) e di reperibilità, questo sarà

considerato orario o riposo? Saranno pagate queste ore o no? È un problema di retribuzione e non

centra con l’orario che stiamo trattando ora. Adesso ci interessa se sono considerate orario di lavoro

o riposo e se si possono far coincidere l’orario di lavoro con quello di riposo. Ciò può portare

stanchezza anche se il lavoratore reperibile non viene chiamato perché deve stare sempre allerta.

La soluzione è stata data dalla Corte di Giustizia dell’UE. Se la reperibilità è data dall’obbligo di

permanenza sul luogo di lavoro è considerata come “lavoro” e dopo verrà mandato a casa a

riposare, invece se è a casa ma con l’obbligo di raggiungere il luogo di lavoro entro un certo tempo

(di solito 30 o 60 minuti), questo è considerato “riposo”; se viene chiamato ovviamente scatta

l’orario di lavoro e verrà pagato. Queste cose verranno riprese nelle lezioni + avanti (contratto a

chiamata).

Differenza tra part-time a full-time. Il riposo non cambia da part-time a full-time ed è uguale a

prescindere dall’orario

FULL TIME ci interesserà il massimo di orario e quanto minimo c’è di riposo. Il massimo di ore

di lavoro è frutto di una serie di modifiche legislative che non sarà uguale per tutte le imprese,

perché esse sono diverse le une dalle altre. una volta si diceva che tutti dovevano lavorare massimo

8 ore al giorno, massimo 2 ore al giorno di straordinario, massimo 6 giorni alla settimana, fissando

le ore di lavoro massimo. Il riposo giornaliero era quindi di 14 ore, ma ovviamente non esisteva una

legge che fissava le ore di riposo perché esisteva quella sul tetto massimo di lavoro. Questa legge è

durata fino al 1997 dopo avviene una rivoluzione della gestione dell’orario perché si sono

diffuse le imprese di servizi (call center), le lavorazioni a ciclo continuo (8+8+8)…

Adesso o una impresa cerca di fare lavorare di + (ma questo stava stretto al datore che aveva

bisogno di + ore di lavoro) o di meno (part-time). La flessibilità di cui si parla è una flessibilità che

parte dalle imprese, le quali hanno chiesto + apertura sull’orario di lavoro e che l’orario fosse una

questione di media e non + un riferimento massimo assoluto, ma massimo medio. Se lavoro 10 ore

domani ne lavoro 6, e se lavoro in + non è straordinario, ma sarà straordinaria l’ora aggiuntiva

rispetto alla media massima; se supero la media massima dello straordinario sfocio nell’illecito.

Si è scelto di non indicare il numero delle ore al giorno, ma alla settimana 40 numero ore

massime medie che si possono fare alla settimana; 48 quelle compreso lo straordinario; tra la media

del 40 e 48 ci sono le ore straordinarie lecite pagate di +, oltre tale numero c’è una sanzione

amministrativa molto pesante perché è come se pagassi in nero il mio lavoratore. Nel computo della

media oraria complessiva si esclude i periodi di ferie annue e periodi di assenza per malattia, ore

straordinarie. Ci sono situazioni in cui il lavoro straordinario può essere richiesto, anche

prescindendo dal consenso del lavoratore, per esigenze tassativamente determinate:

- eccezionali esigenze tecnico-produttive, impossibili da fronteggiare attraverso l’assunzione

di altri lavoratori,

- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro

straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato o un danno alle persone o

alla produzione;

- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva.

Problema è su quante settimane calcolo la media e quanto tempo le imprese possono recuperare tale

media bisogna tenere in considerazione gli imprenditori di tutti e 3 i settori (primario, secondario

e terziario):

- primario è legato alla stagione

- secondario legato alla settimana

- terziario: in questo sono saltati i meccanismi delle 8 ore esempio supermercati avevano

bisogno delle 12 ore, mentre i call center anche solo 4 perché dopo la quarta ora i lavoratori

rispondono male al telefono. Faccio un full-time sempre di 40 ore con 12 ore venerdì sabato

e domenica, e 4 ore sparse negli altri 4 giorni della settimana. Oppure posso far lavorare i

miei lavoratori 30 ore alla settimana nei periodi di magra, così da poter sfruttare le 10 ore

rimaste facendoli lavorare 50 ore settimanali, in quelle dove c’è + lavoro. Conti si fanno a

fine anno che dipende dal giorno dell’assunzione (mio anno di lavoro per tornare in

media)

generalmente quando ho un lavoro a squadre che lavorano ognuna 8 ore è difficile chiedere lo

straordinario perché ogni lavoratore è coperto da quello del turno successivo. Quindi il valore

dell’ora di straordinario va da un minimo legale del 10% o grazie ai contratti collettivi di

determinati settore si può raggiungere anche il 20,25,30%

se uno va in media non posso farlo lavorare 24 ore al giorno e poi dopo lo lascio libero fino a fine

anno? No perché c’è un problema di salute. Devo dare un orario di riposo minimo invalicabile che

sono dei periodi di assenza dal lavoro. È l’unico confine che non può variare e che non si dimezza

con il part-time perché è a tutela della salute del lavoratore. Tali limiti si riferiscono al lavoro

effettivamente svolto, da intendersi come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a

disposizione del datore e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni con l’esclusione dei

riposi intermedi (es. per i pasti), delle soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti non

recuperati e del tempo occorrente per raggiungere il posto di lavoro.

1- la “pausa” 10 minuti dopo le prime 6 ore consecutive di lavoro. Per questo molte imprese

assumono lavoratori a 6 ore perché non hanno il problema della pausa. È anche vero che,

spesso, nell’azienda, le pause aumentano e trovo tranquillamente la pausa di 1 ora, mezz’ora

sempre se l’imprenditore riesce a far quadrare i conti. In mancanza di una disciplina

collettiva, è la stessa legge ad imporre tale pausa.

2- Riposo “giornaliero” 11 ore di riposo sulle 24 (massimo di ore è 12 ore e 50 minuti).

Normalmente in emergenza si può lavorare anche 13/14 ore, così come anche meno di 12

ore: è derogabile per alcune categorie professionali come i dirigenti, personale direttivo

delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo, lavoratori nel settore

liturgico, lavoratori a domicilio

3- Riposo “settimanale” una volta era il sabato (ebrei con il riposo sabbatico che hanno

ottenuto una legge dello stato italiano) per poi passare alla domenica. Questa dovrebbe

essere la norma: riposo di 24 ore ogni 7 giorni, intorno alla domenica. Il principio però

consente ampie eccezioni.: è così concesso un riposo di 24 ore in un giorno diverso dalla

domenica. Questo va bene nel settore secondario, ma se andiamo nel primario o terziario la

storia della domenica cambia: la domenica è giorno festivo ma in particolari situazioni si

può lavorare anche in questo giorno, frutto di un accordo. Stai però lavorando in un giorno

festivo e pertanto verrà corrisposta la maggiorazione. La maggiorazione del lavoro

domenicale va dal 15% al 55%. Il contratto collettivo ha però stabilità che c’è anche la

maggiorazione del lavoro straordinario domenicale che sarà sui 60/65%. In mancanza di

apposita previsione negoziale, spetterà al giudice la determinazione equa del compenso.

4- Riposo “festivo” festività in + rispetto alla domenica che derivano da legge dello Stato

con giorni precisi, differentemente dal metodo anglosassone, dove le festività cadono o di

venerdì o lunedì; per noi sono invece festività storiche e pertanto cadranno sempre negli

stessi giorni. Prima c’erano tante festività perché si lavorava sempre 6 giorni alla settimana e

quindi era necessario introdurle; intorno agli anni 50 si &eg

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Publisher
A.A. 2013-2014
100 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theonizuka di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Occhino Antonella.