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DIRITTO DEL LAVORO
Prof. ALBERTO PIZZOFERRATO
INTRODUZIONE
Il diritto del lavoro è l’insieme delle regole che riguardano lo svolgimenti dei rapporti di lavoro,
soprattutto rapporti di lavoro subordinato, con parziale allargamento al lavoro autonomo
subordinato. Queste regole non si applicano ad altre fattispecie di negoziati che pure hanno il
lavoro come oggetto dell’obbligazione (es. contratto d’agenzia, contratto di mediazione).
Le caratteristiche di queste regole delineano il sistema del diritto di lavoro.
Il diritto del lavoro è un diritto di formazione extra-‐legislativa, cioè la maggior parte delle regole,
dei principi, dei diritti scaturenti dal contratto, trovano la loro fonte regolamentale non nella legge
o in fonti equiparate alla legge, ma in accordi, collettivi o individuali, quindi in fonti non legislative,
ma in prodotti dell’autonomia negoziale. Larga parte delle regole lavoristiche non trova fonte di
disciplina nella legge, ma è definita in fonti negoziali, in particolare nel contratto collettivo. Altre
fonti non legislative possono essere le consuetudini locali e l’ambito dell’equità. Questa
caratteristica è un connotato che si porta dalla sua genesi, perché in origine (fine ‘800 – inizio
‘900) le regole legislative lavoristiche erano limitate ad alcuni aspetti essenzialissimi, legati alla
tutela della sicurezza sul lavoro e all’attivazione di meccanismi di casse mutue assicuratrici contro
il rischio malattia e infortuni del dipendente e quindi, in assenza pressoché totale di norme
legislative dedicate al fenomeno lavoro, sono sorte regole/norme di fonte arbitrale, cioè collegi
arbitrali chiamati in sostituzione del giudice nazionale a regolare i conflitti di lavoro intervenuti. I
collegi decidevano secondo un senso di giustizia loro, tenendo conto di quelle che erano le
modalità di gestione del rapporto e tenendo conto delle consuetudini sviluppate su quei territori,
in quel determinato ambito merceologico. Quindi, la nascita stessa del lavoro è una nascita extra-‐
legislativa realizzata tramite decisioni, prese secondo equità da parte dei collegi. Questa
caratteristica rimane poi anche successivamente, anche quando il diritto del lavoro inizia ad essere
modificato e iniziano le prime forme di disciplina del contratto, cioè a partire dal codice civile 1942
per poi arrivare alla legislazione speciale attuativa applicativa dagli anni ‘50 in poi. Da qui c’è una
svolta importante: incomincia la giuridificazione delle regole lavoristiche, regolate su un secondo
carattere fondamentale, che colliderà con il primo. Questo secondo carattere è quello
dell’inderogabilità delle norme, processo ispirato ad un principio ben preciso: la regola posta dal
legislatore è inderogabile all’autonomia privata. Quindi, la norma costituisce lo scenario regolativo
minimo di riferimento che tutti i datori di lavoro devono rispettare. Questo nella logica che il
rapporto di lavoro sia squilibrato, dove una parte si trova in situazione di precostituita debolezza
contrattuale per un’evidente sproporzione di mezzi e di forze in campo. Questo connotato, che
muove dallo squilibrio dei contraenti, cioè quei soggetti che stipulano il contratto subordinato, è
una caratteristica che rimarrà costante per i successivi 70 anni. Come fanno queste due
caratteristiche, cioè diritto di formazione extra-‐legislativa e inderogabilità delle norme, a
convivere? Convivono nella misura in cui il legislatore adotta un sistema di relative ristrettezze
dell’intervento, rinviando ampia parte della disciplina dei rapporti a fonti negoziali, cioè alla
contrattazione collettiva. Dunque, il sistema è basato sulla regola per cui la legge pone principi e
regole invalicabili, che costituiscono prescrizioni minime indispensabili da applicare in tutti i luoghi
di lavoro, che possono inoltre essere declinate in osservanza della legge da prassi secondarie,
come la contrattazione collettiva. Come corollario del principio d’inderogabilità, vi è quello di
relativa indisponibilità dei diritti derivanti da queste norme inderogabili. Significa che il lavoratore
non può rinunciare ad limitum a diritti che derivano dalla legge, a meno che non lo faccia in sedi
protette, ovvero in contesti in cui sia garantita la genuinità della prestazione del proprio consenso.
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Questo significa che il lavoratore, per rinunciare a diritti acquisiti, deve essere messo in condizioni
di comprendere l’oggetto della sua rinuncia, ossia deve avere piena cognizione dei diritti, ai quali
rinuncia, per avere una manifestazione di consenso consapevole. Affinché ciò accada, deve esserci
un soggetto conciliatore terzo che spieghi al dipendente la natura e l’oggetto delle rinunce
esercitate. Ci sono commissioni di conciliazioni costituite presso le direzioni territoriali del lavoro,
ove si provano questi tentativi di conciliazione. Perché si richiede questo? Perché accanto alla
seconda caratteristica si affianca questo corollario? Perché se non ci fosse, sarebbe troppo
semplice eludere il principio attraverso rinunce fatte e reiterate fra le parti contraenti.
Esempio: La legge impone, agli articoli 2118 e 2119 c.c., che il licenziamento sia giustificato.
Laddove il licenziamento non sia giustificato, dev’essere garantito un periodo di preavviso al
lavoratore. Questo diritto al preavviso è valutato da una regola inderogabile, ossia dall’art 2118
c.c. Non potrà essere vanificato dal contratto collettivo o da quello individuale. Se si consentisse
una libera disponibilità di quel diritto da parte del lavoratore interessato, quella regola sarebbe
svuotata di sostanza, di modo che non si potrebbe rinunciare a monte a quel diritto, nonostante la
norma inderogabile lo preveda. Tuttavia potrei a valle, una volta svolto il rapporto e una volta
acquisito il licenziamento, rinunciarvi, chiedendo di fatto che non si applichi quella regola
inderogabile. Sarebbe troppo semplice aggirare il significato protettivo della norma inderogabile.
Quindi si affianca a questo principio, che consente di dire “non solo il lavoratore e i sindacati non
possono rinunciare a monte a quel diritto, che nasce dalla regola inderogabile, ma non posso
nemmeno rinunciarvi a valle, a meno che non ci sia una certa consapevolezza, da parte del
dipendente, di rinunciarvi”. Cosi, se io rinuncio al preavviso innanzi al giudice, posso farlo; se lo
faccio in forma privata, attraverso una scrittura privata, quella rinuncia sarà priva di efficacia e
potrò sempre ripensarci e chiedere la monetizzazione del preavviso non concesso dal datore di
lavoro, giacché quell’atto di disposizione sul preavviso non è stato reso in forma lecita. Se si
realizza in sede protetta, con l’ausilio del soggetto terzo che spiega bene il tutto, questa potrà
essere valida, perché il dipendente potrà decidere di accettare il preavviso per essere poi assunto
in un’altra impresa. Questo nuovo assetto d’interessi, determinato dall’accordo, dev’essere
rettificato dalla commissione di conciliazione, per rendersi conto se c’è un assetto di interessi
nuovo soddisfacente per rilevarlo o se è una distorsione sulla parte debole del rapporto.
La quarta caratteristica riguarda il carattere multilivello delle fonti del diritto del lavoro. Perché le
sedi di regolamentazione, vuoi legislativa vuoi extra-‐legislativa, si muovono su tanti piani; e questa
è la complessità del diritto di lavoro, che non ha pari con altre branche del diritto. Questo perché
vi è stata una forte tendenza all’unificazione a livello europeo delle regole sociali e lavoristiche. È
stato voluto questo processo di standardizzazione e uniformazione per dare attuazione al mercato
unico europeo e per evitare fenomeni deprecabili dal punto di vista sociale e anticoncorrenziali
sul versante commerciale, per il cosiddetto del dumping sociale, cioè quelle pratiche di
delocalizzazione delle imprese che determinano un ribasso dei costi sociali e che si svolgono sul
presupposto di localizzare le attività produttive nelle regioni europee dove il costo del lavoro è più
basso, soprattutto dove ci sono meno tutele normative e contrattuali. L’impulso ad adottare
regole uniformi nasce da questa duplice esigenza: creazione dello spazio comune e creazione di
barriere che consentono una concorrenza leale, cioè a parità di costi di partenza. Perciò si è
sviluppata questa normativa molto
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