Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA SUBORDINAZIONE
Il lavoro subordinato, rappresentato dall’art.2094, è poco descritto, ha dei caratteri minimali. La
giurisprudenza ha elaborato dei criteri di riconduzione alla fattispecie del lavoro subordinato che
la identificano e la idealizzano. Questi criteri danno consistenza alla nozione legale, che in sé è
stringata. Anche
l’art.2222 è poco descrittivo e qualificante.
Come si ricostruisce lo schema negoziale? Quali sono gli indici individuati dalla giurisprudenza?
Retribuzione: il fatto di versare un corrispettivo che ha determinate modalità di determinazione
che non sono tipiche di altri rapporti di lavoro, perché lasciato alla libera determinazione delle
parti contraenti. È un corrispettivo versato con modalità definite dal contratto o dalla legge.
Dipendenza e sovra-‐direzione: soggezione del dipendente al potere gerarchico, direttivo,
disciplinare del datore di lavoro. Non vi è una libertà nella definizione delle modalità di
svolgimento della prestazione, ma queste modalità sono determinate dal datore di lavoro e
incanalate all’interno dell’organizzazione di lavoro d’impresa.
I criteri elaborati dalla giurisprudenza hanno riempito la nozione legale di subordinazione e
servono per avere parametri, a monte, per la definizione di lavoratore e, a valle, in sede
applicativa quando dobbiamo riconoscere il tipo di lavoro.
Alla categoria di lavoratori dipendenti fanno parte lavoratori autonomi e tutti quei lavoratori che
non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato. Il loro rapporto di lavoro è caratterizzato da
indipendenza e autonomia nella prestazione del lavoro.
Esiste un principio generale d’indisponibilità del tipo lavoro subordinato. Questo significa che le
parti non si possono liberamente mettere d’accordo per qualificare il rapporto instaurato in
maniera difforme dalla sua effettiva realtà esplicativa. Ciò vuol dire che non possono scegliere a
piacimento formule contrattuali diverse da quelle del lavoro subordinato se il rapporto presenta le
caratteristiche proprio del lavoro subordinato (indici). Questo principio esiste per salvaguardare la
parte debole del rapporto; è un corollario necessario del principio d’inderogabilità delle norme
lavoristiche, citato nella prima lezione. È un corollario perché se non posso derogare alle norme di
legge in senso peggiorativo per il lavoratore, se una volta che ho maturato quei diritti non posso
disporne in sede protetta, potrei bruciare questi due principi stabilendo che le parti possono
liberamente, senza limiti, accedere ad una diversa tipologia contrattuale. Questa è una deroga
importante, perché nell’ambito del diritto dei contratti vale la libertà negoziale, che si estrinseca
nella scelta del tipo negoziale cui io voglio dare vita. Se le parti danno una qualificazione diversa al
rapporto di lavoro (nomen iuris), sono costretti ad applicare la disciplina tipica, affinchè il giudice,
in fase di esecuzione del rapporto, possa verificare la sussistenza delle caratteristiche tipiche del
rapporto subordinato di lavoro (indici). È un principio che influenza pesantemente l’operatività
aziendale. Conseguentemente, se il rapporto segue e si conforma alla sua formalizzazione in senso
autonomo, tutto bene, se simula un rapporto di lavoro subordinato la sostanza dissimulata prevale
su quella simulata e il lavoratore può fare causa all’azienda e chiedere la conversione del rapporto.
Qualunque attività può essere lesa in qualunque forma e quindi sotto qualunque tipologia
negoziale, ciò che conta è vedere come l’attività è stata svolta. A questo principio fanno eccezione
le ipotesi di attività professionale a bassissimo contenuto, attività totalmente ripetitive che non
implicano alcun tipo di conoscenze. Per queste la giurisprudenza ha posto una presunzione nella
subordinazione, che non esclude la prova contraria da parte del datore di lavoro, ma rende
estremamente difficile la prova di lavoro.
8
LA CERTIFICAZIONE
Le imprese certe volte hanno bisogno di certezze giuridiche, perché facilitano il compito degli
amministratori della società di pianificare i costi d’esercizio. Il legislatore, con la legge 183/2010
(legge Sacconi), ha introdotto l’istituto della certificazione dei rapporti, cioè la previsione che un
soggetto terzo certifichi la correttezza formale della qualificazione operata dalle parti, e quindi
certifichi di fatto la genuinità del rapporto come posto dalle parte ab origine del contratto. Si può
fare la certificazione imprimendole un valore di visto del contratto, ma questo visto di conformità,
rispetto alle parte, che ha soltanto il valore di indicazione iniziale. In breve, il contratto è
formalmente ineccepibile ab origine, ma non da garanzie di intangibilità se il proseguimento non è
conforme. La certificazione ha anche il compito di impegnare gli organismi di vigilanza a
mantenere ferma quella qualificazione fino a che non intervenga un provvedimento del giudice
che qualifichi diversamente il rapporto. La certificazione serve a dare maggiore stabilità