Diritto del lavoro
Introduzione al corso
Disciplina del rapporto di lavoro; rapporti di lavoro subordinato, e oggi bisogna parlare al plurale, infatti se una ventina di anni fa si poteva ancora pensare che il rapporto di lavoro subordinato fosse uno, o tendenzialmente uno, oggi accanto al rapporto di lavoro che definiremo ci sono standard, molti rapporti di lavoro che definiremo genericamente (contratto di lavoro a termine, non standard contratto di lavoro part-time, contratto di apprendistato, ecc.)
Affronteremo anche la disciplina di un segmento del lavoro autonomo, in particolare il lavoro autonomo parasubordinato, più simile al lavoro subordinato, in cui si evidenziano gli stessi caratteri di debolezza che si riscontrano nei rapporti di lavoro subordinato e che caratterizzano il lavoratore.
L’ultima parte del corso sarà dedicata a un problema che in questo momento rappresenta un tema scottante: la protezione dei lavoratori, in particolare dei lavoratori subordinati, nei processi di segmentazione del processo produttivo (c.d. decentramento produttivo). L’impresa si va componendo, negli ultimi decenni, in maniera diversa rispetto al passato, non abbiamo più l’impresa fordista monolitica, che accentra al suo interno tutte le fasi della produzione del lavoro, ma abbiamo un’impresa che si segmenta e si decentra e che dirige all’esterno fasi della lavorazione e servizi. Come devono essere protetti i lavoratori in questo nuovo modello d’impresa? Il legislatore è intervenuto per risolvere tali problemi.
La caratteristica che accomuna tutti questi diversi tipi di contratto di lavoro è il centro, il nucleo, che è caratterizzato dal lavoro umano contro un corrispettivo in denaro. Il lavoro umano è reso attraverso la persona del lavoratore, attraverso un’attività esclusivamente o prevalentemente personale. È proprio questo fatto che rende speciale e che giustifica un intervento legislativo ad hoc, distinguendolo da interventi legislativi sul contratto in generale, perché il diritto del lavoro nasce proprio per proteggere la persona del lavoratore, perché è impossibile distinguere il lavoro del lavoratore dalla persona che lo esegue (esigenze di tutela sulla salute, sulla sicurezza, sulla retribuzione). La merce che il lavoratore vende – l’attività del suo lavoro – è un merce-attività che coinvolge direttamente la persona del lavoratore. E con questo si spiega la ragione della specialità del diritto del lavoro.
Quadro di evoluzione storica del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è figlio della rivoluzione industriale, nasce quando si sviluppa la fabbrica. Infatti, prima nasce il “problema” - come regolare il lavoro reso dagli operai nella fabbrica industriale - e poi nascerà progressivamente il diritto del lavoro, che appunto regola questo fenomeno sociale.
Prima della nascita della fabbrica “fordista”, esisteva il lavoro umano ma non esisteva quel tipo di relazione lavorativa. Come si arriva a questo sistema di produzione? Questo sistema di produzione nasce tra il ‘500 e il ‘700 dalla trasformazione del lavoro artigianale. In origine il lavoro era reso nell’ambito della bottega artigiana, era l’artigiano che produceva il manufatto, essendo detentore dei segreti dell’arte e della professione. L’artigiano aveva collaboratori, i quali però offrivano il loro lavoro non per il compenso (salario) ma per imparare il mestiere e divenire a loro volta artigiani.
Il manufatto prodotto non era realizzato per il mercato, non esisteva la produzione di serie, perché c’era la produzione su commissione, soprattutto da parte della classe nobiliare; inoltre esisteva tutta una regolamentazione giuridica del lavoro artigiano, perché gli artigiani facevano parte di corporazioni, sistemi chiusi, alla quale si accedeva dopo aver superato la fase di apprendimento. Queste corporazioni emanavano delle regolamentazioni che fissavano dei tetti massimi alla produzione di ogni bottega artigiana (come metodo per limitare la concorrenza nel settore).
Questo sistema progressivamente si evolve grazie alla cumulazione di capitale per merito delle banche, alle origini soprattutto senesi e fiorentine, e il progressivo impoverimento degli artigiani. In questo periodo si è in uno stato intermedio in cui l’artigiano per procurarsi le materie prime chiede denaro al mercante. I mercanti facevano credito chiedendo una partecipazione agli utili, incaricandosi inoltre di commercializzare il prodotto finito. Il mercante incomincia così ad arricchirsi, rimanendo ancora esterno alla produzione vera e propria. Questo processo evolutivo si completa quando, in alcuni paesi europei, il mercante diventa anche imprenditore.
Il mercante - imprenditore incomincia a organizzare la produzione, a distribuire il lavoro tra le varie botteghe artigiane, decidendo cosa produrre, dando indicazione su cosa produrre. In alcuni casi si avvale di singoli artigiani impoveriti, che non hanno più la disponibilità di un loro laboratorio. Questo processo evolutivo, nel corso degli anni, si trasforma fino ad arrivare a concepire l’idea di fabbrica come luogo di concentramento del lavoro artigiano, dato dalle disponibilità economiche del mercante – imprenditore, che oramai è solo imprenditore. Egli è in grado di acquistare macchinari e le materie prime per produrre e la forza lavoro, che ormai non è più autonoma, ma alle sue dipendenze. Nasce in questo modo la fabbrica moderna.
Questo processo richiede anche altre condizioni, che si realizzeranno nel frattempo: la rivoluzione tecnologica e l’avvento delle macchine di cui si avvarrà la fabbrica (si pensi agli strumenti tecnici come i telai); nuove fonti di energia (vapore ed energia elettrica), condizioni di tipo politico e sociale – come le grandi rivoluzioni borghesi – che porteranno all’avvento di una nuova classe sociale; condizioni giuridiche, che sono figlie delle rivoluzioni borghesi, come le emanazioni di codici, il cui prototipo è costituito dal Codice civile francese del 1804, che romperanno il dominio e la chiusura delle corporazioni. Questo passaggio sancisce la libertà contrattuale e degli scambi e del libero mercato, caratterizzato dai rapporti di forza tra i soggetti che sono sul mercato.
Con la fabbrica nasce il lavoro remunerato, in un sistema che tuttavia è privo di regole ad hoc. Proprio per questa mancanza giuridica si creano situazioni di sfruttamento brutale dei lavoratori. Dato che il principio è quello del libero scambio, il contratto di lavoro non ha regole sue, ma vi si applicano quelle del contratto in generale. Vige anche il principio della libertà delle parti di stabilire le condizioni dello scambio, in questa situazione i lavoratori, che non hanno protezione e necessitano del lavoro per sopravvivere sono disposti ad accettare condizioni di vita terribili.
È in questo ambiente – a metà dell’800 – che inizia a porsi la c.d. questione sociale, ossia il problema di come proteggere questi lavoratori che vivono in condizioni assolutamente inumane. Il problema si pone sia sotto il profilo della forza-lavoro sia dal punto di vista del capitale. Il lavoratore che viene così sfruttato non è in grado di riprodursi, le indagini dell’epoca e le più recenti, hanno mostrato le soglie assolutamente basse sull’aspettativa di vita dell’operaio all’epoca (soprattutto le indagini sulla mortalità, sulla durata della vita, sulla mortalità infantile, sullo sviluppo fisico). Le norme giuridiche in materia quindi si impongono anche per proteggere il capitale umano e la perpetuazione e lo sviluppo di questo nuovo modello di produzione.
Il primo intervento legislativo arriva tra la metà dell’800 e l’inizio dello scorso secolo: la c.d. legislazione sociale. È un tipo di tutela che si rivolge soprattutto alle c.d. mezze forze, bambini e donne. In Italia la prima legge sul lavoro dei fanciulli è del 1886, mentre quella sulla tutela delle donne è del 1902 (che sostanzialmente mira a limitare la durata della prestazione lavorativa).
Seguiranno una serie di leggi che mirano a disciplinare settori specifici come ad esempio la legge del 1907 sul lavoro nelle risaie, quella del 1908 sul divieto del lavoro notturno nell’industria della panificazione – che prosperava nel più bieco sfruttamento dei lavoratori; molto importante è anche la legge di carattere generale del 1898 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Bisogna notare come gli interventi normativi non mirino a disciplinare la materia in generale ma siano mirati a singoli e specifici segmenti, particolare sofferenza dell’attività di lavoro.
Il codice civile del 1865 non contiene una disciplina del contratto di lavoro. La legislazione è separata dal codice, è settoriale e di intervento tampone. Il codice contiene una disciplina della locazione, e in quest’ambito, l’art. 1568 c.c. contiene una norma in materia di locazione di opere. Questo codice si limita a dire che la locazione può avere ad oggetto le cose ma anche le opere, ossia un’attività; l’art. 1570 c.c. specifica che il contratto di locazione di opere è il contratto con cui una parte si obbliga a fare per l’altra una cosa dietro un corrispettivo in denaro.
Ancora, l’art. 1627 specifica che ci sono tre principali ipotesi di locazione di opere o di industria:
- Quelle in cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio;
- (Prototipo di contratto di trasporto) obbligazione dei vetturini, sia per terra sia per acqua, che si incaricano del trasporto di persone o cose;
- (Prototipo del contratto di opera e di appalto) contratto di opera e di appalto;
In questo codice e in queste norme, sono accomunate cose anche molto differenti tra loro, dato che il codice non differenzia ancora il contratto di lavoro subordinato da altre forme di lavoro. Sarà la dottrina a distinguere, successivamente, queste figure.
Un altro aspetto interessante del codice del 1865 è la regola che predica a questo indistinto contratto di locazione di opere: l’art. 1628 – nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio se non a tempo determinato o per una determinata impresa (temporaneità del rapporto).
Perché il codice civile introduce questa regola? Il motivo è da ricercare nel passato e nei rapporti servili – rapporti a tempo indeterminato – che sono cessati con le rivoluzioni borghesi e con l’affermazione del principio di libertà degli individui.
Quali sono i problemi che si presentano con questa nuova forma di lavoro e di produzione?
- Il primo è un problema “definitorio”, di fattispecie: qual è il rapporto regolato? Quali sono i caratteri che contraddistinguono il rapporto che vogliamo proteggere? Qual è l’elemento che dobbiamo individuare per proteggere i lavoratori che necessitano di protezione nella fabbrica? Dato che il codice del 1865 non fa questa distinzione e non specifica la fattispecie.
- Il secondo problema è su come regolarlo: quali sono le regole da applicare a questi lavoratori emergenti? Che tipo di protezione è necessaria? Dato che la situazione alla metà dell’Ottocento è di assenza di regole precise, le poche esistenti sono speciali, frammentate e sparse, senza elementi che le accomunino tra loro.
Nel codice del 1865 il nucleo, il principio cardine che sorregge le norme, e quindi anche il contratto di locazione, è il principio di libertà delle parti, soggetti che il codice considera, formalmente, uguali fra loro. In una società di liberi e uguali, tutto deve essere rimesso alla libera determinazione delle parti, che con il contratto definiscono la convenienza per ognuno dello scambio.
Non esistono, quindi, vincoli per le parti, che possono fissare le regole come meglio ritengono opportuno. Tuttavia, nella sostanza dei rapporti economici, le parti non sono uguali – imprenditore economicamente forte (capitali, edifici, macchinari) vs lavoratore economicamente debole che ha bisogno di quell’impiego per mantenere sé e la famiglia. Appare chiaro che in tale situazione il lavoratore sarebbe disposto ad accettare qualunque situazione di lavoro pur di avere un salario. Il principio di uguaglianza formale, contenuto nel codice del 1865, nega la disparità di fatto, che portò a quelle situazioni di sfruttamento che poi la legislazione sociale cercherà di eliminare.
In questo panorama si inserisce la dottrina – tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Si inizia così a riflettere su delle soluzioni normative. La dottrina si polarizza in due grandi correnti: da una parte i novatori e dall’altra i “civilisti puri”. Secondo i primi bisogna costruire una fattispecie, un’idea di contratto di lavoro sulla scorta della legislazione sociale. La proposta di questi studiosi è di far leva su queste definizioni vaghe, individuando i lavoratori bisognosi di protezione in tutti i lavoratori socialmente deboli, individuati attraverso un dato pre-giuridico: l’operaio, lavoratore debole sotto il profilo socio-economico, senza mezzi. Questa dottrina non fa leva sul dato tecnico-giuridico. Ma non avrà successo.
Ad avere successo saranno i “civilisti puri”, che fondarono la loro teoria sul fatto che il contratto di lavoro dovrà essere costruito intorno a un dato tecnico. Essi individuano nel codice civile del 1865 la fattispecie di riferimento (che genererà un successivo dibattito poiché alcuni vorrebbero incentrare la fattispecie sul contratto di compravendita e altri sul contratto di locazione; la spunteranno quelli che sostengono la fattispecie fondata sul modello del contratto di locazione).
Ludovico Barassi (fondatore del diritto del lavoro) – il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano – sostiene che il contratto di lavoro dell’operaio che lavora nella fabbrica è un contratto di locazione in cui il lavoratore loca le proprie opere, la propria attività di lavoro mentre la controparte contrattuale acquisisce il diritto di godere delle energie lavorative del lavoratore. Lo schema del contratto di locazione, viene modificato e integrato dalla connotazione che il contratto di lavoro che intercorre tra le parti è caratterizzato dalla subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. Il lavoratore vende le proprie energie lavorative al datore di lavoro, che acquisisce il diritto di utilizzarle esercitando il potere direttivo per dirigere l’attività del lavoratore.
Questa costruzione ha due finalità:
- Per definire a chi si applica la legislazione sociale – Barassi unirà i due tronconi della disciplina del codice civile e della legislazione sociale;
- Per definire su chi grava il rischio del lavoro. Ad es. se manca l’energia elettrica in fabbrica il lavoratore dovrà essere pagato? (Barassi risolverà questo problema facendo ricadere il rischio – qualora si sia in presenza di un rapporto caratterizzato dalla subordinazione – sulla figura del datore di lavoro);
Il Barassi risolve così due problemi grazie alla sua costruzione, tracciando un’importante distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. La disciplina rimane tuttavia ancora scarsa. Occorre ricordare un’altra tappa nella creazione del diritto del lavoro. A fine secolo viene emanata un’altra legge importante: L. 295 del 15 giugno 1893 che istituiva i c.d. collegi dei probiviri. Questi collegi rappresentano una nuova magistratura, il presidente del collegio è un magistrato mentre gli altri membri, paritetici ed elettivi, sono rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori. Si tratta quindi di una magistratura tecnica. Questi organi giudicanti possono risolvere le controversie, non solo in base a regole inesistenti, ma soprattutto secondo gli usi e l’equità. Grazie alla produzione delle decisioni di questi collegi incominceranno a prodursi delle regole che costituiranno le successive norme della materia.
Durante il fascismo invece si assisterà a un periodo particolarmente produttivo di normative sul lavoro. Si tratta, tuttavia, di un attivismo legislativo di tipo paternalistico, il disequilibrio tra le due parti del lavoro non viene riequilibrata, il legislatore fascista emana una serie di norme di carattere generale, che vogliono sì tutelare il lavoratore subordinato, ma che non riconoscono la disparità del potere di fatto che intercorre tra le parti. In questo periodo viene completamente negata la libertà sindacale, viene negata la sindacato (che è unico e fascista) la possibilità di negoziare liberamente con la contro parte datoriale le condizioni del contratto, e viene penalmente represso lo sciopero.
Sul fronte del rapporto di lavoro vengono emanate leggi molto importanti:
- R.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562 contenente la disciplina del contratto di impiego privato – questa legge è importante perché rappresenta il primo nucleo di una disciplina generale, che affronta tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ma dettata solo per una parte del mondo del lavoro, in particolare per la parte impiegatizia. Questa disciplina ha l’obiettivo politico di privilegiare e tutelare l’elite del mondo lavorativo, proteggendolo di più rispetto al mondo operaio, e separandolo da quest’ultimo, rompendo il fronte unitario del lavoro.
Bisognerà aspettare il codice civile del 1942 per avere un’analoga tutela e disciplina per il lavoro in generale.
- R.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, disciplina di riferimento in materia di orario di lavoro (che rimarrà in vigore per ottant'anni!)
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