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SOTTOSCRIVERE, MA E' NECESSARIO- BISOGNA ANCHE CHE PRIMA VI SIA STATA UNA TRATTATIVA. cgil non è

ex art 19 firmatario, pk non ha partecipato alle trattative, quindi non può costituire rsa. Sentenza 231/2013 ->

non è necessario sottoscrivere al contratto collettivo, ma basta solo partecipare attivamente alle trattative.

siamo di fronte ad una contraddizione pk dire che basta partecipare alle trattative è un problema soprattutto

per il datore di lavoro-> impresa di medie dimensioni e bisogna stipulare un contratto collettivo aziendale, si

applica il 19, non si applica l'accordo sulle rsu. si apre la trattativa e 2 o 3 soggetti sindacali partecipano alla

trattativa. il datore ha obbligo di contrattare anche se non sottoscrive, quindi si può costituire l'rsa. si rischia di

alzare l'asta di conflittualità.

protocollo del 31.5.2013 -> tappa importante nella regolamentazione delle nazioni industriali. costituzionalità

del 19 nella parte in cui permette di costituire rsa anche se si è partecipato alle trattative. il protocollo

fornisce dei dati che non incidono sulla legittimità costituzionale, ma ci da la risposta circa l'ordinamento

intersindacale, di prassi che gino giugni ha elaborato con la teoria di santi romano. è un accordo

interconfederale- testo che esprime l'autonomia collettiva che esplicitano le regole dei rapporti, sono

espressione dell'ordinamento intersindacale- autonomo che si fonda sul mutuo riconoscimento delle parti sulle

prassi che si manifestano attraverso norme che sono vincolanti tra le parti. pur essendo un contratto ha una

sua rilevanza che è superiore ai normali contratti tipici. ordinamento è una delle più ampie espressioni del

potere autonomo delle parti nelle relazioni industriali, potrebbe essere anche l'espressione di una probabile

indifferenza dell'ordinamento intersindacale rispetto alle vicende dell'art 19, attraverso questo modello si

decidono delle regole proprie che prescindono dall'art 19, in materia di rappresentanza nei luoghi di lavoro. il

protocollo del 31 maggio 2013 si inserisce in un processo di rinnovamento del sistema della contrattazione

collettiva, che è destinato a modificare il protocollo del 93-> variamente modificato dagli accordi

interconfederali. nella prima parte si pone in una logica di continuità e di applicazione dell'accordo

interconfederale del 2011 e dice che le disposizioni si applicano ai firmatari. il protocollo del 2013 affronta temi,

si riferisce ai meccanismi di funzionamento e di esercizio dell'autonomia sindacal, individuazione dei criteri di

selezione dei sindacati che sono legittimati a partecipare alle trattative e abilitati alla sottoscrizione del

contratto collettivo nazionale. protocollo del 93, del 2009 avevano a che fare con i sistemi di contrattazione

collettiva, qui si lavora sull'individuazione di quali siano i soggetti abilitati a sottoscrivere un contratto collettivo,

e quando il contratto ha efficacia. qualcuno parla di una valenza costituzionale di questo protocollo, perchè

regolando questi aspetti si pone come una norma sulle fonti di produzione normativa. l'accordo del 2011 aveva

individuato la rappresentatività del 5% per la partecipazione alla negoziazione del contratto collettivo. si era

detto che si stabiliva il 5% ma non si diceva chi firma il contratto collettivo, infatti c'era una decisione di non

decidere, questa decisione si prende nel protocollo del 2013, dicendo che c'è una volontà di risolvere questo

problema con un accordo a formazione progressiva. la logica nel 2009 si sindacati abilitati alla negoziazione

sono quelli che hanno il 5% di rappresentatività, il 2013 dice anche chi firmerà il contratto collettivo ->

1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale Ie Federazioni delle

Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell'ambito di

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentativita non

inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il data associativo

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni

Sindacali che rappresentino almena il 50% +1 della rappresentanza, come sopra

determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a

maggioranza semplice saranno efficaci ed esigibili.

si passa dalla decisione di non decidere alla decisione vera e propria. il protocollo di divide in due parti,

inscindibili, una alla misurazione della rappresentatività e una titolarità ed efficacia della contrattazione-

misurazione della rappresentazione in linea col 2011, ma chi vincola questo accordo? solo le parti che l'hanno

sottoscritto. ci sono stati altri due accordi nel 2013 che sono stati estesi anche ad altri sindacati. per come la

struttura ci dice che non è da considerarsi aperto come invece quello del 93, quindi sembra che sia necessario

un nuovo protocollo per eventuali altre parti che vogliono aderire. il punto 6 dice ->

Ie organizzazioni sindacali aderenti aile Confederazioni firmatarie della presente intesa,

o che comunque ad essa aderiscano- sembra che vi sia una possibilità di ederire, diversamente da

quello del 93 che era chiaro. non a schema aperto ma chiuso. ai fini

tecniche di misurazione -> l'accordo del 2013 riprende quello del 2011, dato di riferimento al punto 1 -

della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione

collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi | I dati così raccolti

e certificati saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle

rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni.

rispetto all'accordo confederale viene specificato meglio che il numero delle deleghe viene certificato mediante

sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens),

una per quanto riguarda l'espressione dei voti si

deve tener conto dei dati trasmessi al CNEL. si fa riferimento ai voti espressi per le elezioni delle rsu. in caso in

cui non vi siano state delle elezioni, si deve far riferimento alle rsu in carica nei 36 mesi precedenti. in caso di

rsa, e quindi non vi sono rsu l'unico elemento è il dato degli iscritti, dato associativo. accordo interconfederale

del 2011 altro elemento è la media ponderata del 5% tra il dato associativo e quello elettivo, il protocollo ci

dice che è media semplice e ciascun elemento associativo ed elettivo ha un peso del 50%. poi si delinea il

sistema di tenuta, come nel 93, dice che viene confermato il principio x cui chi aderisce rinuncia a costituire rsa,

e quindi si stabilisce un meccanismo forte del sistema, altri aspetti relativi alla scadenza delle rsu, le rsu scadute

alla data di sottoscrizione di intesa sono rinnovate di 6 mesi, devono essere elette in voto proporzionale

(salto notevole). l'accordo prevede lipotesi in cui un membro cambi casacca sindacale, esponente di un'altra

associazione sindacale- comporta la decadenza della carica. logica di continuazione del perfezionamento

dell'accordo del 2011, ci diceva abbiamo bisogno per partecipare il 5%, interviene il protocollo dicendo che non

basta.

titolarità ed efficacia della contrattazione -> seconda parte del protocollo nel quale si individua una

procedimentalizzazione del negoziato, in primo luogo, poi gli effetti conseguenti all'accordo- il procedimento di

negoziato si articola in 3 fasi -> 1. ammissione alla contrattazione; 2. definizione della piattaforma e

individuazione della delegazione trattante; 3. conclusione dell'accordo. seconda parte con due sottoparti. sono

ammesse alla contrattazione le federazioni delle organizzazioni che abbiano una rappresentatività non

inferiore del 5%. nel rispetto della libertà d'autonomia di ogni organizzazione sindacale le federazioni di

categoria per ogni ccnl definiranno le modalità di piattaforma e le attribuzioni con regolamento. 5% come base,

ma l'accordo prevede che ciascuna federazione prevederà una modalità di definizione della presentazione delle

piattaforme e della individuazione della delegazione trattante. non è chiaro se ciascun sindacato debba

presentare x ogni ccnl un regolamento oppure debba essere unitario, ma sulle piattaforme si dice che le

orgnizzazioni sindacali favoriranno la presentazione di piattaforme unitarie, in assenza si avrà una negoziazione

in riferimento alla piattaforma presentata dall'organizzazione che abbiano almeno il 50%+1 di rappresentatività.

2 -> soggetto particolare, qualcuno vede un modello simile al 39 seconda parte, modello costituzionale, si

occupa della negoziazione, poi si passa all'approvazione- 3. occorre il voto di lavoratrici e lavoratori, se c'è deve

essere approvato dal 50%+1 dei sindacati- dato 50%+1 non più alla categoria ma della rappresentanza (di quelli

che hanno il 5%). poi il ccnl è efficace ed esigibile -> se l'accordo interconfederale dice questo, è erga omnes? si

applica anche a lavoratori non iscritti? dipende dal datore di lavoro, se è iscritto si. questo doppio livello

potrebbe generare fenomeni in cui un sindacato non è d'accordo, ma se c'è il voto dei lavoratori potrebbe

sottoscrivere al contratto collettivo pk è vincolato dall'accordo interconfederale- se il testo è approvato dal 5%

dei lavoratori, iscritti o non, sarà efficace ed esigibile.

protocollo 2011 -due elementi importanti -> 1. intreccio fra il tema della rappresentanza sindacale dei luoghi

di lavoro ed il tema della contrattazione collettiva, rappresentato dal protocollo del 2011, contartto collettivo

nazionale che pone il problema della rappresentanza e della rappresentatività- criterio elettivo e associativo; 2.

si tratta di una disciplina convenzionale, voluta dalle parti sociali, non è una fonte normativa, non può risolvere

il problema dell'erga omnes, ma non ha kla strumentazione giuridica eper risolvere un problema così delicato.

3. complessiva visuale- elemento nuovo, il fatto di avere procedimentalizzato le fasi attraverso le quali si snoda

la contrattazione, mediante un accordo consente di porre la parola fine su alcune vicende che hanno

caratterizzato le relazioni sindacali negli ultimi anni- se si partecipa a quel sistema del protocollo del 2013 non

può poi dire che si è stati esclusi dalle trattative o affermare che il datore di lavoro vuole respingere i sindacati

solo perchè il risultato sarà del 50% + 1. se il soggetto sindacale si inserisce iin quel sistema non può lamentarsi

dall'essere escuso. con il protocollo 2013 nessun sindacato del datore di lavoro può rifiutarsi dal trattare altri,

grazie alle operazioni es. alla marchionne che non vuole trattare con cgil non è possibile dopo il protocollo 2013,

non può rifiutarsi, fiat è uscita da confindustria. il dissenso c'è sia

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nikolai92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Albi Pasqualino.