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SOTTOSCRIVERE, MA E' NECESSARIO- BISOGNA ANCHE CHE PRIMA VI SIA STATA UNA TRATTATIVA. cgil non è
ex art 19 firmatario, pk non ha partecipato alle trattative, quindi non può costituire rsa. Sentenza 231/2013 ->
non è necessario sottoscrivere al contratto collettivo, ma basta solo partecipare attivamente alle trattative.
siamo di fronte ad una contraddizione pk dire che basta partecipare alle trattative è un problema soprattutto
per il datore di lavoro-> impresa di medie dimensioni e bisogna stipulare un contratto collettivo aziendale, si
applica il 19, non si applica l'accordo sulle rsu. si apre la trattativa e 2 o 3 soggetti sindacali partecipano alla
trattativa. il datore ha obbligo di contrattare anche se non sottoscrive, quindi si può costituire l'rsa. si rischia di
alzare l'asta di conflittualità.
protocollo del 31.5.2013 -> tappa importante nella regolamentazione delle nazioni industriali. costituzionalità
del 19 nella parte in cui permette di costituire rsa anche se si è partecipato alle trattative. il protocollo
fornisce dei dati che non incidono sulla legittimità costituzionale, ma ci da la risposta circa l'ordinamento
intersindacale, di prassi che gino giugni ha elaborato con la teoria di santi romano. è un accordo
interconfederale- testo che esprime l'autonomia collettiva che esplicitano le regole dei rapporti, sono
espressione dell'ordinamento intersindacale- autonomo che si fonda sul mutuo riconoscimento delle parti sulle
prassi che si manifestano attraverso norme che sono vincolanti tra le parti. pur essendo un contratto ha una
sua rilevanza che è superiore ai normali contratti tipici. ordinamento è una delle più ampie espressioni del
potere autonomo delle parti nelle relazioni industriali, potrebbe essere anche l'espressione di una probabile
indifferenza dell'ordinamento intersindacale rispetto alle vicende dell'art 19, attraverso questo modello si
decidono delle regole proprie che prescindono dall'art 19, in materia di rappresentanza nei luoghi di lavoro. il
protocollo del 31 maggio 2013 si inserisce in un processo di rinnovamento del sistema della contrattazione
collettiva, che è destinato a modificare il protocollo del 93-> variamente modificato dagli accordi
interconfederali. nella prima parte si pone in una logica di continuità e di applicazione dell'accordo
interconfederale del 2011 e dice che le disposizioni si applicano ai firmatari. il protocollo del 2013 affronta temi,
si riferisce ai meccanismi di funzionamento e di esercizio dell'autonomia sindacal, individuazione dei criteri di
selezione dei sindacati che sono legittimati a partecipare alle trattative e abilitati alla sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale. protocollo del 93, del 2009 avevano a che fare con i sistemi di contrattazione
collettiva, qui si lavora sull'individuazione di quali siano i soggetti abilitati a sottoscrivere un contratto collettivo,
e quando il contratto ha efficacia. qualcuno parla di una valenza costituzionale di questo protocollo, perchè
regolando questi aspetti si pone come una norma sulle fonti di produzione normativa. l'accordo del 2011 aveva
individuato la rappresentatività del 5% per la partecipazione alla negoziazione del contratto collettivo. si era
detto che si stabiliva il 5% ma non si diceva chi firma il contratto collettivo, infatti c'era una decisione di non
decidere, questa decisione si prende nel protocollo del 2013, dicendo che c'è una volontà di risolvere questo
problema con un accordo a formazione progressiva. la logica nel 2009 si sindacati abilitati alla negoziazione
sono quelli che hanno il 5% di rappresentatività, il 2013 dice anche chi firmerà il contratto collettivo ->
1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale Ie Federazioni delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell'ambito di
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentativita non
inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il data associativo
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni
Sindacali che rappresentino almena il 50% +1 della rappresentanza, come sopra
determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a
maggioranza semplice saranno efficaci ed esigibili.
si passa dalla decisione di non decidere alla decisione vera e propria. il protocollo di divide in due parti,
inscindibili, una alla misurazione della rappresentatività e una titolarità ed efficacia della contrattazione-
misurazione della rappresentazione in linea col 2011, ma chi vincola questo accordo? solo le parti che l'hanno
sottoscritto. ci sono stati altri due accordi nel 2013 che sono stati estesi anche ad altri sindacati. per come la
struttura ci dice che non è da considerarsi aperto come invece quello del 93, quindi sembra che sia necessario
un nuovo protocollo per eventuali altre parti che vogliono aderire. il punto 6 dice ->
Ie organizzazioni sindacali aderenti aile Confederazioni firmatarie della presente intesa,
o che comunque ad essa aderiscano- sembra che vi sia una possibilità di ederire, diversamente da
quello del 93 che era chiaro. non a schema aperto ma chiuso. ai fini
tecniche di misurazione -> l'accordo del 2013 riprende quello del 2011, dato di riferimento al punto 1 -
della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione
collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi | I dati così raccolti
e certificati saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle
rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni.
rispetto all'accordo confederale viene specificato meglio che il numero delle deleghe viene certificato mediante
sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens),
una per quanto riguarda l'espressione dei voti si
deve tener conto dei dati trasmessi al CNEL. si fa riferimento ai voti espressi per le elezioni delle rsu. in caso in
cui non vi siano state delle elezioni, si deve far riferimento alle rsu in carica nei 36 mesi precedenti. in caso di
rsa, e quindi non vi sono rsu l'unico elemento è il dato degli iscritti, dato associativo. accordo interconfederale
del 2011 altro elemento è la media ponderata del 5% tra il dato associativo e quello elettivo, il protocollo ci
dice che è media semplice e ciascun elemento associativo ed elettivo ha un peso del 50%. poi si delinea il
sistema di tenuta, come nel 93, dice che viene confermato il principio x cui chi aderisce rinuncia a costituire rsa,
e quindi si stabilisce un meccanismo forte del sistema, altri aspetti relativi alla scadenza delle rsu, le rsu scadute
alla data di sottoscrizione di intesa sono rinnovate di 6 mesi, devono essere elette in voto proporzionale
(salto notevole). l'accordo prevede lipotesi in cui un membro cambi casacca sindacale, esponente di un'altra
associazione sindacale- comporta la decadenza della carica. logica di continuazione del perfezionamento
dell'accordo del 2011, ci diceva abbiamo bisogno per partecipare il 5%, interviene il protocollo dicendo che non
basta.
titolarità ed efficacia della contrattazione -> seconda parte del protocollo nel quale si individua una
procedimentalizzazione del negoziato, in primo luogo, poi gli effetti conseguenti all'accordo- il procedimento di
negoziato si articola in 3 fasi -> 1. ammissione alla contrattazione; 2. definizione della piattaforma e
individuazione della delegazione trattante; 3. conclusione dell'accordo. seconda parte con due sottoparti. sono
ammesse alla contrattazione le federazioni delle organizzazioni che abbiano una rappresentatività non
inferiore del 5%. nel rispetto della libertà d'autonomia di ogni organizzazione sindacale le federazioni di
categoria per ogni ccnl definiranno le modalità di piattaforma e le attribuzioni con regolamento. 5% come base,
ma l'accordo prevede che ciascuna federazione prevederà una modalità di definizione della presentazione delle
piattaforme e della individuazione della delegazione trattante. non è chiaro se ciascun sindacato debba
presentare x ogni ccnl un regolamento oppure debba essere unitario, ma sulle piattaforme si dice che le
orgnizzazioni sindacali favoriranno la presentazione di piattaforme unitarie, in assenza si avrà una negoziazione
in riferimento alla piattaforma presentata dall'organizzazione che abbiano almeno il 50%+1 di rappresentatività.
2 -> soggetto particolare, qualcuno vede un modello simile al 39 seconda parte, modello costituzionale, si
occupa della negoziazione, poi si passa all'approvazione- 3. occorre il voto di lavoratrici e lavoratori, se c'è deve
essere approvato dal 50%+1 dei sindacati- dato 50%+1 non più alla categoria ma della rappresentanza (di quelli
che hanno il 5%). poi il ccnl è efficace ed esigibile -> se l'accordo interconfederale dice questo, è erga omnes? si
applica anche a lavoratori non iscritti? dipende dal datore di lavoro, se è iscritto si. questo doppio livello
potrebbe generare fenomeni in cui un sindacato non è d'accordo, ma se c'è il voto dei lavoratori potrebbe
sottoscrivere al contratto collettivo pk è vincolato dall'accordo interconfederale- se il testo è approvato dal 5%
dei lavoratori, iscritti o non, sarà efficace ed esigibile.
protocollo 2011 -due elementi importanti -> 1. intreccio fra il tema della rappresentanza sindacale dei luoghi
di lavoro ed il tema della contrattazione collettiva, rappresentato dal protocollo del 2011, contartto collettivo
nazionale che pone il problema della rappresentanza e della rappresentatività- criterio elettivo e associativo; 2.
si tratta di una disciplina convenzionale, voluta dalle parti sociali, non è una fonte normativa, non può risolvere
il problema dell'erga omnes, ma non ha kla strumentazione giuridica eper risolvere un problema così delicato.
3. complessiva visuale- elemento nuovo, il fatto di avere procedimentalizzato le fasi attraverso le quali si snoda
la contrattazione, mediante un accordo consente di porre la parola fine su alcune vicende che hanno
caratterizzato le relazioni sindacali negli ultimi anni- se si partecipa a quel sistema del protocollo del 2013 non
può poi dire che si è stati esclusi dalle trattative o affermare che il datore di lavoro vuole respingere i sindacati
solo perchè il risultato sarà del 50% + 1. se il soggetto sindacale si inserisce iin quel sistema non può lamentarsi
dall'essere escuso. con il protocollo 2013 nessun sindacato del datore di lavoro può rifiutarsi dal trattare altri,
grazie alle operazioni es. alla marchionne che non vuole trattare con cgil non è possibile dopo il protocollo 2013,
non può rifiutarsi, fiat è uscita da confindustria. il dissenso c'è sia