Diritto del lavoro
Introduzione storica
Tappe fondamentali:
- Legislazione sociale – periodo liberale - Probiviri
- Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato – periodo corporativo
- Costituzionalizzazione del diritto del lavoro
- Il boom economico e l'attuazione dei diritti costituzionali
- Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro contrattata
- L'imperativo categorico della flessibilizzazione
Legislazione sociale – periodo liberale
Inizio 1861 con il Regno d'Italia (epoca Giolittiana). Le prime norme riguardano:
- Infortuni
- Minori e donne
Aree principali più problematiche:
- Disoccupazione
Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato – periodo corporativo
Anni '20 -> fase di scoperta del diritto del lavoro e incorporazione di esso nel diritto privato. 1926: Legge sulla fine della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva (periodo fascista); i sindacati vengono "istituzionalizzati" (diventano una parte dello Stato). 1942 CODICE CIVILE.
Costituzionalizzazione del diritto del lavoro
-> 25 luglio 1943 caduta del fascismo -> 1944 abrogazione della legislazione corporativa -> 1946 assemblea costituente -> 1 gennaio 1948 entrata in vigore della Costituzione della Repubblica.
"1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
1° comma: EGUAGLIANZA FORMALE
2° comma: EGUAGLIANZA SOSTANZIALE -> è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine sociale/economico anche attraverso "l'utilizzo" di trattamenti differenziati.
Gli articoli 4, 35, 36, 37, 38 sono le radici del diritto del lavoro:
ART. 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."
ART. 35: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero."
ART. 36: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."
ART. 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione."
ART. 38: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera."
Gli articoli 39, 40, 41 riguardano l'organizzazione sindacale:
ART. 39: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."
ART. 40: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano."
ART. 41: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
-> I nostri sindacati non possono stipulare contratti collettivi validi per tutti (perché non sono registrati presso gli uffici -> non si sono registrati perché rimasti con la "paura" del periodo fascista); quindi i contratti collettivi valgono solo per i lavoratori iscritti al sindacato.
Il boom economico e l'attuazione dei diritti costituzionali
- Ridimensionamento disciplina codicistica
- Integrazione della disciplina codicistica
- Tutela della dignità sociale del lavoratore: Statuto dei lavoratori 1970 (Gino Giugni) -> principali diritti dei lavoratori e organizzazioni sindacali
Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro contrattata – anni '80-'90
- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: 80% delle retribuzioni erogate dall'INPS
- Primo momento di inclinatura tra i sindacati e i lavoratori iscritti ad essi: alcuni lavoratori si rivolgono al Giudice per protestare contro la Cassa Integrazione (proposta dai sindacati stessi)
- Perché? I sindacati sono stati "chiamati" per far fronte/gestire la crisi per conto del Governo -> nasce il concetto di GARANTISMO FLESSIBILE: possibilità di "derogare" ai diritti dei lavoratori per colpa della crisi
Le politiche neo-liberiste del nuovo secolo – fine anni '90
- Flessibilità – autonomia individuale – garanzie messe sotto accusa
Episodi principali
- Liberalizzazione del mercato del lavoro
- Rivalutazione autonomia individuale
- Riforma del mercato del lavoro 2003
- Riforma Fornero 2012
- Jobs Act 2014-2015
Riforma del mercato del lavoro (2003)
N.B. non è la riforma Biagi!!! (il testo è stato scritto quando Biagi era già morto) - riduce "le soglie" dei diritti dei lavoratori - segmenta il mercato del lavoro - "altera" i principi di equità.
Riforma Fornero
- "Intenzioni": regolamentare meglio le nuove forme di lavoro
- Preservare le finalità "vere" delle forme di lavoro atipiche
- Incentivare l'apprendistato
Intervento sull'art.18 (dello Statuto): - introdotte 3 tipologie di licenziamento - riduzione tutele reali - viene "attaccata" la tutela reintegratoria.
- Art. 18 (prima): se il licenziamento è illegittimo vi è la "reintegrazione" del lavoratore; se il datore non voleva "reintegrarlo" era obbligato (dall'articolo stesso) comunque a pagare la retribuzione. -> il giudice rimette il soggetto al lavoro.
Con la riforma Fornero si poteva procedere alla "reintegrazione" solo per licenziamento gravemente viziato:
- Discriminatorio
- Nullo -> motivo illecito (es. in forma orale)
- Disciplinare: sanzione troppo grave o fatto contestato inesistente -> in tutti gli altri casi (di licenziamento illecito) vi era solo la possibilità di risarcimento del danno! -> tentativo di restringere l'area di reintegrazione
Riforma ammortizzatori sociali (parte più debole della riforma Fornero):
- Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI), a carattere universale
- Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)
- Strumenti di gestione degli esuberi strutturali
- Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco
- Indennità di paternità obbligatoria di 3 gg
- Delega al Governo per la riforma dei servizi attivi per l'impiego
Jobs Act 2014-2015
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Contratto a tutele crescenti -> Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).
-> Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i licenziamenti ingiustificati, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.
-> La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
-> Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni:
- Tutela monetaria più alta per chi è in azienda da più tempo
- Abolizione del lavoro a progetto -> vi si applicano le regole del lavoro subordinato
- Vengono superati i contratti di associazione in partecipazione
Tipologie confermate (ci ritorneremo a fine corso)
- Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
- Contratto di somministrazione: Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un'estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa che vi fa ricorso (10%).
- Contratto a chiamata: Viene confermata anche l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione del contratto.
- Lavoro accessorio (voucher): Verrà elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.
- Apprendistato: Si punta a semplificare l'apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell'ottica di favorirne l'utilizzo in coerenza con le norme sull'alternanza scuola-lavoro.
- Part-time: Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell'orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell'orario di lavoro nel part-time verticale o misto). Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Lavoro autonomo e lavoro subordinato
I "privilegi"/tutele del lavoro subordinato (rispetto al lav.autonomo):
- È molto regolamentato
- Viene protetto perché vi è una forte disciplina di tutela
- Le retribuzioni stesse sono più tutelate (art.36 retribuzione minima)
- L'art. 2113 c.c. interviene quando al lavoratore è richiesto di rinunciare ai propri diritti; anche per tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro (malattia/gravidanza/ferie ecc) vi è più tutela
- Tutela maggiore anche per l'estinzione del rapporto di lavoro (art.18 "reintegrazione" -> vedi appunti volta scorsa)
- Art.2112 tutela in caso di trasferimento dell'azienda/cambio del datore di lavoro
- Protetto dal punto di vista previdenziale -> il lavoratore viene iscritto automaticamente all'INPS con la firma del contratto di lavoro
Il datore di lavoro ha molte più motivazioni per scegliere un lavoratore autonomo (es.co.co.co) che un lavoratore subordinato.
- Costi del lavoro maggiori per il lavoratore subordinato
- Il lavoratore autonomo è più flessibile
Criteri di distinzione
- Locatio operarum e locatio operis (schema originario):
- Locatio operarum (ricondotta al lavoro subordinato): Oggetto dell'obbligazione è l'attività lavorativa e non il risultato della stessa
- Locatio operis (ricondotta al lavoro autonomo): oggetto uno specifico risultato
Barassi (fine 800) individua nella subordinazione intesa come eterodirezione il tratto distintivo della locatio operarum -> questo criterio gioca tuttora un ruolo cruciale nella definizione del lavoro subordinato.
Il lav. subordinato è eterodiretto: un soggetto esterno lo dirige; qualcun altro (il datore di lavoro) dice al lavoratore cosa, come, quando fare. Allo stesso tempo il lavoratore subordinato non si assume mai il rischio d'impresa (art. 2222).
Il lavoratore autonomo è autodiretto: sceglie da solo orari/materiali e si organizza da solo assumendosi il rischio della produzione (rischio d'impresa).
Lavoro subordinato/lavoro autonomo definizioni
Art. 2094 c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore."
Art. 2222 c.c. Lavoratore autonomo "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …"
Cosa significa subordinazione?
- Eterodirezione (visto prima)
- Etero-organizzazione: dipendenza economico-organizzativa -> il lavoratore deve inserirsi in una organizzazione aziendale "decisa" dal datore di lavoro
Indici giurisprudenziali della subordinazione
Attraverso degli indici i giudici decidono se il soggetto è lavoratore subordinato o lavoratore autonomo (funziona come una bilancia: per catalogare un soggetto come lav. subordinato gli indici del lavoro subordinato devono prevalere/fare massa critica sugli indici del lav. autonomo -> TEST dell'ELEFANTE).
Metodo tipologico: giudizio di approssimazione del caso concreto ad una figura tipica alla stregua della ricorrenza di indici da combinarsi in una valutazione di prevalenza.
- Luogo
- Proprietà dei materiali e degli strumenti
- Orari di lavoro: il dipendente ha degli orari da rispettare, il lav. autonomo "decide" i propri orari
- Metodo di pagamento: il lav. autonomo viene pagato ad opera compiuta mentre il lav. subordinato viene pagato mensilmente
- Presenza o meno del rischio d'impresa
Utilizzazione degli indici non significa necessariamente aderenza al metodo tipologico di qualificazione. È irrilevante il "nome" (co.co.co, contratto a termine ecc.) che le parti (datore-lavoratore) danno al rapporto.
Il lavoro a domicilio
Caratteristiche:
- Subordinazione tecnico-funzionale
- Energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda
- Inserimento dell'attività svolta al proprio domicilio nel ciclo produttivo dell'azienda = continuità
- Direttive iniziali e verifica ex post
- Assenza di organizzazione a proprio rischio dei mezzi produttivi e di struttura imprenditoriale
Il lavoro a domicilio può essere o subordinato o autonomo.
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