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EFFETTIVO.
D.LGS. 8 APRILE 2003 N.66
[modifiche: art. 1 d.lg.vo n.213/2004 ; art. 41 l.n.133/2008]
La flessibilità nella gestione degli orari di lavoro in relazione alle mutevoli esigenze organizzative
e produttive, anche attraverso una apertura di credito alla contrattazione collettiva
La regolamentazione generale dell’orario di lavoro si applica a “tutti i settori di attività pubblici e
privati”, con alcune eccezioni fissate dall’art. 2 “qualsiasi periodo in
NOZIONE DI ORARIO Deve trattarsi di lavoro effettivamente svolto ->
cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o
delle sue funzioni” (art. 1)
EX LEGE
SI ESCLUDONO DAL COMPUTO DELL’ORARIO: riposi intermedi; soste non inferiori a 10
minuti non recuperati; tempo per recarsi al lavoro
LA GIURISPRUDENZA ESCLUDE: tempo impiegato per raggiungere la sede della trasferta;tempo di
semplice reperibilità;tempo per timbrare il cartellino e per indossare indumenti da lavoro
ORARIO DI LAVORO NORMALE - ART.3
- l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali (la contrattazione collettiva
non può prevedere un orario superiore alle 40 ore)
- i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore
- i contratti collettivi possono riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative
in un periodo non superiore all'anno
DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO - ART. 4
- I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
- La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo
di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
A tali fini, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo
non superiore a quattro mesi. Tuttavia, i contratti collettivi di lavoro possono elevare il limite dei
quattro mesi fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi (ORARIO
MULTIPERIODALE)
[ORARIO MULTIPERIODALE: la possibilità in capo al datore di far lavorare i dipendenti non più
attenendosi a un rigido orario settimanale ma secondo un media calcolata in un periodo ben più
lungo (da quattro mesi fino all’anno solare).
Quindi potrà essere programmata una settimana di 30 e una di 50 ore senza che quest’ultima
comporti non solo uno sforamento della durata massima dell’orario settimanale, ma neanche il
compenso per lo straordinario]
ORARIO GIORNALIERO
- DIRITTO A 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVE OGNI 24, fissato dall’art. 7 che porta la durata
max della giornata lavorativa a 13 ore.
Le 11 ore sono tuttavia derogabili dalla C.C.: il limite giornaliero è dunque flessibile (vi una
violazione art. 36 Cost?)
- OCCORRE UNA PAUSA DI ALMENO 10 MINUTI SE L’ORARIO SUPERA LE 6 ORE. Il momento di
pausa è condizionato alle esigenze tecniche (art. 8).
LAVORO STRAORDINARIO - ART.5
Il lavoro straordinario incontra limiti procedurali e sostanziali
“1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.”
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“2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro
regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario.”
->Il lavoro straordinario, sommato al lavoro normale, NON DEVE SUPERARE IL LIMITE MAX
SETTIMANALE STABILITO DAI CONTRATTI COLLETTIVI, SENZA ECCEDERE LE 48 ORE SUL
MULTIPERIODO (limiti ex art.4)
Entro tale limite, i contratti collettivi regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle
prestazioni di lavoro straordinario.
“3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e'
ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che
non superi le duecentocinquanta ore annuali.”
-> IL LAVORO STRAORDINARIO PUÒ ESSERE PREVISTO ANCHE DAL DATORE DI LAVORO SU
ACCORDO CON IL LAVORATORE; il LAVORO STRAORDINARIO “ACCORDATO” NON PUÒ SUPERARE
LE 250 ORE ANNUE (questo limite può essere derogato dai contratti collettivi)
“4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario e' inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario
possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla
produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita' produttiva,
nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle
rappresentanze sindacali aziendali.”
->SI PUÒ PRESCINDERE DAL CONSENSO DEL LAVORATORE, salvo diversa disposizione della corte
costituzionale, PER ESIGENZE TIPOLOGICAMENTE E TASSATIVAMENTE DETERMINATE.
IN QUESTI CASI IL lavoro straordinario è ammesso, con potere unilaterale del datore di lavoro,
SENZA CONSENSO E SENZA LIMITE DELLE 250 .
“5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi
possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.”
-> i contratti collettivi possono prevedere, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, che i lavoratori fruiscano di riposi compensativi.
[(Art. 2 l.n. 549/1995)La remora maggiore al lavoro straordinario era rappresentata dall’obbligo
del datore di lavoro di pagare un contributo addizionale sulla retribuzione erogata per le ore di
straordinario, ma la l.n.247/2007 ha eliminato questo contributo.
Non solo la l. n. 126/2008 ha detassato lo straordinario in via sperimentale]
PER LAVORO SUPPLEMENTARE SI INTENDE IL LAVORO CHE SI COLLOCA TRA IL LIMITE DI
ORARIO NORMALE FISSATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (ES. 37 O 38 ORE) E LE 40 ORE
SETTIMANALI NEL MULTIPERIODO.
PAUSE, RIPOSI E FERIE – CAPO III
A) RIPOSO GIORNALIERO – ART.7
“Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore
di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata
o da regimi di reperibilità.”
B) LE PAUSE – ART.8
“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve
beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai
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contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”
C) I RIPOSI SETTIMANALI – ART.9
“1.Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a quattordici giorni.”
->(24+11=35 ore di riposo totali)
Il periodo di riposo è di regola in coincidenza con la domenica ma vi sono numerose eccezioni
( retribuzione maggiorata )
“2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa
usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di
riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano
la continuita' e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 17, comma 4.” ->(contrasto con l’art. 36, 3° c. Cost.?)
D) LE FERIE ANNUALI – ART.10 (art.2109 c.c)
“1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina
riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane,
consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.” -> I contratti collettivi
di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore
“2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi
stabiliscono criteri e modalità di regolazione.” -> nel caso di orario espresso come media nel
multiperiodo, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione
ULTERIORI NORMATIVE SULLE FERIE:
->Principio dell’introannualità: hanno diritto alle ferie anche coloro che hanno lavorato meno
di un anno, previo ovviamente il riproporzionamento del periodo feriale dovuto (Corte cost. n.
66/1963)
->La scelta del periodo feriale spetta al datore di lavoro, che deve esercitare il suo potere
contemperando le esigenze aziendali con quelle dei prestatori, salvo l’assoggettamento al vincolo
della C.C. (art. 2109 c.c.)
->Il datore di lavoro ha anche il limite di garantire il godimento continuativo delle
prime due settimane di ferie, in caso di richiesta del lavoratore
->Le prime due settimane di ferie vanno godute nel corso dell'anno di maturazione e le
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione