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Rapporto di lavoro parasubordinato

(PERA). Quindi, tale rapporto di lavoro è caratterizzato dalla:

  • continuità, nel senso che esso - se pure eventualmente fondato su più contratti - deve avere stabilità e durata nel tempo (restano escluse le prestazioni uniche ed occasionali);
  • coordinazione, che comporta l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore, il collegamento con i fini da questo perseguiti e - compatibilmente con l'autonomia professionale del lavoratore - la sottoposizione all'ingerenza ed alle direttive del datore stesso;
  • personalità della prestazione, che deve prevalere sull'aspetto imprenditoriale, tenuto conto del numero dei collaboratori, dell'entità dei capitali impiegati e del giro d'affari del lavoratore parasubordinato.

Del rapporto di lavoro in oggetto manca, allo stato attuale, una regolamentazione sostanziale diretta e protettiva. Tuttavia, la considerazione della posizione di inferiorità.

socio-economica in cui versa il lavoratore rispetto al committente, ha indotto il legislatore ad estendere, con la L. 11 agosto 1973, n.533, la disciplina delle controversie individuali di lavoro anche ai "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato". Le forme tipiche di rapporto parasubordinato sono dunque: - l'agenzia, che, ai sensi dell'art. 1742, c.c., è il contratto con il quale "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti di una zona determinata"; - la rappresentanza, che, in conformità con l'art. 1752, c.c., ricorre quando all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti. La giurisprudenza ha, poi, ritenuto che rientrino,tra gli altri, nello schema del rapporto di lavoro parasubordinato: - il contratto di scrittura artistica, purché avente ad oggetto l'effettuazione periodica di prestazioni; - l'attività del procacciatore di affari, svolta mediante prestazioni a carattere personale ripetute per un apprezzabile lasso di tempo e coordinate con l'organizzazione ed i fini perseguiti dal preponente; - l'attività di consulenza, purché le parti ne concordino lo svolgimento per un periodo apprezzabilmente lungo ed in relazione ad una serie di incarichi. Il contratto di lavoro Il problema della fonte del rapporto di lavoro: il prevalere delle tesi contrattualistiche e la configurazione del contratto di lavoro come contratto di scambio Una delle questioni più dibattute dalla dottrina giuslavoristica è quella concernente l'origine contrattuale oppure no del rapporto di lavoro. Si possono distinguere, al riguardo, due diversi orientamenti di pensiero, inquanto: da un lato, vengono sostenute tesi che possono essere definite a contrattualistiche, perché, pur nella varietà delle ricostruzioni e delle argomentazioni addotte, negano che la disciplina del rapporto di lavoro debba essere costruita in chiave contrattuale; dall'altro, si propugnano tesi cosiddette contrattualistiche perché muovono dall'opposto rilievo che il rapporto di lavoro derivi necessariamente dal contratto, benché di quest'ultimo il Codice Civile non dia alcuna definizione, limitandosi alla disciplina del rapporto. Nell'ambito del primo orientamento, discorrendo in termini sintetici, possono ulteriormente distinguersi: - la teoria istituzionalistica, che - configurando l'azienda quale comunità necessaria di cui, sia pure con ruoli diversi, fanno parte tanto il datore che il lavoratore, legati dall'identico sentimento di appartenenza - esclude che il rapporto di lavoro abbia natura contrattuale in quanto in esso.

èfortemente limitata l'autonomia negoziale del prestatore, autonomia di cui il contratto è invece lamassima espressione;

la teoria della prestazione di fatto, propugnata da quanti, facendo leva sull'art. 2126, co. I, C.C.("La nullità o l'annullamento del contratto non produce effetto per il periodo in cui il rapporto haavuto esecuzione..."), sostengono che il rapporto di lavoro trae origine dalla materialità dellaprestazione di fatto, svincolata cioè da una fonte contrattuale. In altri termini, se i normali effetti delrapporto di lavoro subordinato si producono come conseguenza dell'esecuzione della prestazione,nonostante la nullità o l'annullamento del contratto, si deve ammettere che fonte del rapporto è nonil contratto, ma la prestazione di fatto.

Le teorie suesposte sono però generalmente respinte dalla dottrina dominante che, seguita anchedalla giurisprudenza, si fa portatrice di concezioni contrattualistiche.

individuando la fonte del rapporto di lavoro nel contratto ed osservando: - con riferimento alla tesi istituzionalistica, che i limiti dell'autonomia negoziale nella disciplina del rapporto non escludono la libertà di consenso al momento della sua costituzione. L'accordo delle parti resta pur sempre la fonte del rapporto, anche se esso non ne costituisce la fonte esclusiva, bensì una fonte concorrente con le norme legislative e le norme contrattuali; - con riferimento alla tesi della prestazione di fatto, che proprio dalla lettura dell'art. 2126, co. I, c.c., si evince che l'ordinamento ricollega la costituzione del rapporto individuale di lavoro all'esistenza di un titolo contrattuale, anche se nullo o annullabile. Difatti, la norma sopracitata, riconoscendo effetti al contratto nullo od annullabile, implicitamente conferisce rilevanza al contratto come fattispecie produttiva degli effetti stessi. Una volta accolta la tesi contrattualistica, sorgeperò considerare il contratto di lavoro come una forma di contratto associativo. In questa prospettiva, il contratto di lavoro sarebbe un accordo tra datore di lavoro e lavoratore che mira a raggiungere un interesse comune, ovvero il successo dell'impresa. Tuttavia, un'altra visione del contratto di lavoro lo considera come un contratto di adesione, in cui le clausole sono stabilite unilateralmente dal datore di lavoro e il lavoratore ha solo la possibilità di accettare o rifiutare. Infine, c'è anche la concezione del contratto di lavoro come un contratto di scambio, in cui le parti hanno posizioni di supremazia e soggezione reciproche. La dottrina più accreditata tende ad adottare quest'ultima concezione, ma si pone anche il problema di come inquadrare il contratto di lavoro rispetto agli altri contratti di scambio. In conclusione, la natura giuridica del contratto di lavoro può essere interpretata in diversi modi, ma la concezione del contratto di scambio sembra essere quella più seguita dalla dottrina.ricondurre il contratto alla compravendita, attribuendo alle energie lavorative la natura di beni immateriali che si staccano dalla persona del prestatore e che costituiscono, dunque, l'oggetto dello scambio. Tuttavia, in senso critico, è facile porre in evidenza l'impossibilità di scindere le energie dalla persona del lavoratore; impossibilità da cui deriva, a voler accogliere la concezione in discorso, la conseguenza di ritenere il lavoratore oggetto del contratto, con un'inaccettabile lesione della sua dignità. Pertanto, è preferibile fare ricorso allo schema classico della "locatio operarum", effettuando, però, un distacco di tale figura dalla categoria generale della locazione, il cui elemento essenziale consiste sempre in un dare. La "locatio operarum" ha, invece, come contenuto un facere, cioè l'obbligo del lavoratore di prestare la propria opera al servizio del datore. Così, il contratto dilavoro può, finalmente, essere definito come un contratto di scambio con il quale il prestatore si obbliga a mettere a disposizione dell'imprenditore, o altro datore, la sua attività, e questi si obbliga a corrispondere al prestatore di lavoro una retribuzione (SANTORO PASSARELLI). La struttura del contratto di lavoro Il contratto di lavoro è: - a titolo oneroso, essendo necessaria l'esistenza della retribuzione; - sinallagmatico (o a prestazioni corrispettive), in quanto le attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte ed a vantaggio della controparte sono legate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma; - commutativo, perché l'entità delle prestazioni e delle controprestazioni è stabilita in maniera certa dalla legge e dai contratti collettivi; - consensuale, perfezionandosi con il semplice consenso o accordo delle parti; - di durata, in quanto la prestazione continua nel tempo; - a forma libera. Iper la capacità del datore di lavoro nel contesto del contratto di lavoro. Infatti, il datore di lavoro deve essere in grado di assumere obblighi e diritti in relazione all'organizzazione e alla gestione del lavoro. La capacità giuridica e di agire del prestatore di lavoro Anche il prestatore di lavoro deve possedere la capacità giuridica e di agire per poter stipulare un contratto di lavoro. Questo significa che deve essere maggiorenne, salvo casi eccezionali in cui sia prevista un'età diversa. Inoltre, è importante sottolineare che il prestatore di lavoro deve essere in grado di svolgere le mansioni previste dal contratto, ossia possedere le competenze e le capacità necessarie per adempiere alle proprie responsabilità lavorative. In conclusione, la capacità dei soggetti coinvolti nel contratto di lavoro, sia il datore di lavoro che il prestatore di lavoro, è un presupposto fondamentale per la validità e l'efficacia del contratto stesso.se il datore è un imprenditore, posto che in tal caso incombono su di lui alcuni obblighi e limiti, determinati dall'esigenza di tutela del lavoratore subordinato alle dipendenze dell'impresa, soprattutto media o grande. La qualità di imprenditore del datore assume rilevanza anche sotto il profilo della c.d. spersonalizzazione dell'imprenditore agli effetti della formazione e conclusione del contratto nonché della successione nello stesso. Sotto il primo aspetto, in omaggio al principio della continuità dell'impresa, si applica al lavoro subordinato l'art. 1330, c.c., ai sensi del quale la proposta o l'accettazione provenienti da un imprenditore restano ferme anche in caso di morte o di sopravvenuta incapacità prima della conclusione del contratto. Sotto il secondo aspetto, l'art. 2112, c.c., dispone che "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore".

conserva tutti i diritti che ne derivano": da tale norma si desume agevolmente il principio della normale irrilevanza dell'

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A.A. 2006-2007
58 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.