Capitolo I – Nozione e fonti del diritto del lavoro
1. Il lavoro
Regolato dal ordinamento giuridico in quanto utile per risultato economico e oggetto di obblighi. Per l’obbligo di lavorare è necessario un debitore quindi aspetti patrimoniali spesso tutela del lavoratore. Spesso l'obbligo è prestazione lavoro, ma anche diversi tipi di contratti per diverse implicazioni del debitore (intensità o modalità), e dipende se è un contratto di scambio o associativo.
Obbligo da contratto di scambio: tutela del lavoratore (diritto del lavoro) è diverso e più intensa come per lavoro autonomo. Obbligo da contratto di associazione: tutela diversa es. contratto di associazione in partecipazione, contratto sociale con conferimento dell'attività del socio d'opera, contratto costitutivo di società cooperativa di lavoro. Possibile anche prestazioni di lavoro senza contratto se es. spontaneo o vincoli non-giuridici nell'impresa familiare.
2. Il lavoro subordinato
Tutela lavoratore più intensa se deve essere prestato alle dipendenze e nell’interesse altrui come es. lavoro subordinato. Cambiato con rivoluzione industriale e cambio strutture sociali ed economiche; lavoro utile e debolezza del lavoratore autonomo = interesse lavoro subordinato. Contratto di lavoro subordinato = scambio prestazione attività lavorativa e retribuzione che è subordinata a esigenze dell’organizzazione produttiva. Essa attribuzione e soggezione sono effetto del contratto lavoro subordinato.
3. Subordinazione socioeconomica e subordinazione giuridica
Debolezza sociale ed economica del lavoratore subordinato è ragione per sua tutela (no mezzi di produzione, debole ecc.). Ma questo non coincide sempre con nozione giuridica del lavoro subordinato: meno debole per tutela e disciplina sindacale e tecniche produzione e organizzazione del lavoro modifica situazione che determina esigenza tutela.
Confusione tra istanza sociale e applicazione tutela. Es. non su lavoratori deboli con contratto autonomo o lavoro subordinato forti socio-economicamente. Necessario riferimento socio-economico per individuare nozione giuridica che deve essere individuato tenendo conto fattispecie legislative e al quale verificarsi speciale tutela applicata – per capire differenti tipi/discipline lavoro anche se con tratti comuni.
4. La funzione del diritto del lavoro
Interesse/tutela lavoratore prevale – fondamento società/valori umani – principio ispiratore della costituzione. Costituzione: anche iniziativa privata economica/impresa è un valore per realizzazione valori umani e produzione ricchezza per politica sociale. Efficienza e produttività per occupazione, erogare trattamenti retributivi, finanziare salute esistenza previdenziale.
Il diritto del lavoro tende a realizzare equilibrato contemperamento tra produttività e efficienza impresa e tutela lavoratore. Due anime del diritto del lavoro: tutela valori personali e contemperare interessi patrimoniali/professionali con interesse all’efficienza/produttività delle imprese. Il diritto del lavoro stabilisce condizioni economiche/normative per applicazione, essa fase propedeutica, incontro tra domanda e offerta (mercato lavoro). Anche per incremento opportunità occupazione quindi tutela anche a inoccupati o disoccupati.
5. La nozione di lavoro subordinato
Nel 19o secolo lavoro subordinato descritto come locazione. Distinzione prestare energie lavorative e fornire risultato – inadeguata esecuzione lavoro e delimitazione energie lavorative che le sviluppa e che ne mette a disposizione di altri. Nozione ricostruita a subordinazione/assoggettamento al datore lavoro (costituzione: retribuzione a collaborare a dipendente della direzione; lavoro autonomo: retribuzione ma senza subordinazione). Necessario potere direttivo, subordinazione tecnico-funzionale e personale.
6. L’ambito di applicazione della tutela del lavoro subordinato
Assodamento e retribuzione è ragione per diritto del lavoro realizzando equilibrio produzione e tutela. Necessario individuare ambito applicazione per intensità/effettività tutela perché obbligo per prestazione lavoro anche via altri contratti. Difficile quando assoggettamento quindi tutela – subordinazione atipici (dirigenti e spesso nuovi modelli collaborazione lavorativa senza sicuro inquadramento. Spesso simulazioni per tutela lavoro subordinato.
Criteri giuridici: continuità prestazione, attività non risultato; fisso e continuativo per retribuzione e no rischio per lavoratore criteri indiziari, non decisivi per accertamento. Criterio fondamentale: assoggettamento, potere con continue istruzioni per esecuzione. Giurisprudenza: irrilevante volontà di contratto dichiarato, solo punto partenza per indagine, dipende da rapporto a stipulazione e esecuzione. Possibile certificazione del contratto da organi legislativi con effetto tra parti e terzi fino contestazione dove erronea o diversa attuazione.
7. Il lavoro nell’impresa
Centro del diritto del lavoro è lavoro subordinato in impresa, essa figura generale del contratto, storico/sociale più importante. Codice civile a lavoro generale anche applicabile a lavoro subordinato non in impresa (es. lavoro domestico), rapporto in impresa ma esecuzione fuori o se compatibile. Rapporti speciali di lavoro: lavoro in impresa ma speciali disposizioni per peculiarità del lavoro es. nautico/aereonautico.
Possibile anche attività con obbligo da diversi contratti di quel lavoro subordinato per realizzare diversi assetti di interessi.
Il lavoro “parasubordinato” o “a progetto”: due modifiche strutture/metodi di produzione, nuove tipologie contratto, simile a subordinato. Caratterizzate per prestazione di collaborazione personale, continua e in coordinazione con committente per soddisfare essa mutevoli esigenze. Lavoro autonomo: promessa risultato – non collaborazione (evoluzione mandato). Debolezza per continua/coordinata quindi tutela. Per controversie – rito del lavoro; rinunzie/transazioni – speciale disciplina; con tutela previdenziali ma limitate.
Minori oneri per committente, spesso utilizzo fraudolento, sviluppo anomalo legislativo: necessità uno/più progetti lavoro o fasi determinanti dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore per risultato. Tipo divieto collaborazione continua atipica, se non specifico progetto è tipo lavoro subordinato a tempo indeterminato. Più tutele per collaboratori, dipende al corrispettivo: diritto sospensione per gravidanza, malattia, infortunio, sicurezza, igiene, indennità giornaliera di malattia, trattati con per congedo parentale. Introdotto anche per stabilire occupazione.
8. Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Per fini stato usa collaboratori con funzioni pubbliche o presupposto per essi. Rapporto lavoro pubblico per lungo via speciale disciplina con esso prevalente interesse se da tutela ai suoi indipendenti (più intesa a volte). Prevalenza due esercizio funzioni pubbliche ma oggi spesso attività simili a privati. Disciplina dei privati anche per dipendenti di enti pubblici che esercitano un’impresa (enti pubblici economici) e enti pubblici per quale no disciplina speciale.
Poi, privatizzazione del pubblico impiego che non fa venir meno elemento pubblico/rapporto lavoro con dipendenti ma disciplina per privati su essi se non esercitato funzioni pubbliche. Possibile specificità per natura pubblica.
9. Le fonti internazionali e comunitarie
Da sempre per valori umani, contro sfruttamento. ILO per attività normativa, raccomandazioni, progetti ma riservata a stato emanare leggi o ratifica. Importanti principi da loro (sindacale, eguaglianza, diritto ferie) e contributo a evoluzione diritto del lavoro. Più influenza da vincoli assunto dopo CEE/EU con tutti loro atti vincolanti: regolamenti (precetti generali/astratti per uniformare legislazione nazionale), decisioni (per specifiche situazioni, diretto applicabile, prevalgano), direttivi (impegno a stato realizzare essi obiettivi, possibile efficacia diretta se norme danno attuazioni – inadempimento: privato con diritto risarcimento danno ma impossibile applicazione immediata con parti.
Corte EU: giudice nazionale deve interpretare conforme con diritto EU anche se direttive. Prima interventi per sociale solo se necessità per libera circolazione beni/persone/concorrenza. Oggi tutela autonoma esp per sviluppo occupazione e coinvolgimento parti sociali per formazione norme EU.
10. Costituzione
Speciale rilievo ma senza nozione unitaria. Valore fondativo Repubblica, ispiratore per emancipazione sociale, tutela. È diritto a promuoverla e dovere a lavorare per progresso. Lavoro a centro di rapporti economici e alcuni rapporti politici. Tutela in tutte forme, poi principi per rapporti lavoro: retribuzione, orario, ferie, donne/minori, sicurezza sociale, libertà sindacale, diritto sciopero, partecipazione gestione, diritto a funzioni pubbliche elettive e servizio militare. Fissano criteri direttivi/obiettivi per legislatore; precetti direttamente applicabili nei rapporti privati e prevedono condizioni minime di tutela; per interpretazione leggi ordinarie, se più significati quello più costituzionale scelto.
11. La legge ordinaria e le fonti equiparate
(decreto legislativo, decreto legge): strumento principale per disciplina rapporti lavoro per contemperamento interessi e tutela. Primi interventi contro sfruttamento e tutele contro. Poi su rapporti subordinati. Codice civile su lavoro e sue forme definisce lavoro subordinato e disciplina per rapporti.
Evoluzione con costituzione:
- Modello di intervento, Tutele ulteriore del codice civile e ne intensifica es. minimi inderogabili di trattamenti economici/normativi, limiti potere di recesso del datore ecc.
- Norme su tutela libertà/dignità, libertà sindacali e essa attività in “statuto dei lavoratori” per rapporti lavoro con limiti ai poteri del datore e misure sostegno all’azione sindacale. Perfeziona modello di intervento: diretto intervento dell’azione sindacale per limitare/bilanciare poteri dell’imprenditore.
- Lavoro è valore, necessità contemperato con interessi e esigenze disoccupati, produttività, ricchezza e opportunità di lavoro. Possibile interventi per flessibile disciplina legislativa necessaria esp per autonomia sindacale che può sostituire legislazione, per garantire produttività contro crisi e per possibile concorrenza.
Legge costituzionale 2001 Anche disciplina rapporti individuali rimane competenza esclusiva dello stato, regioni concorrente esp per tutela e sicurezza – gestione incontro domanda-offerta.
12. La contrattazione collettiva
Fundamentale per tutela. Espressione di autonomia contrattuale. Diverse funzioni nel tempo. Disciplina sindacale sempre per specificare, integrare, migliorare tutele previste, adottandola ad un gruppo che è individuato dallo contratto collettivo come campo di applicazione. Alcune volte possibile flessibilizzare tutela della legge esp se per incremento/conservazione occupazione. Spesso rinvio dalla legge, regola tanti aspetti rapporti, possibile disciplina diretta rapporti individuali, ma sotto legge e soggettivamente limitata efficacia.
13. Gli usi e l’equità
Se manca legge ecc. se ripetizione costante e nel tempo di comportamento per generalità/convinzione. Possibile anche se sono norme se più favorevole al lavoratore ma impossibile prevalere su disciplina contratto individuale. Ampia disciplina legale quindi poco spazio a usi. Più diffusa usi aziendali, ripetuto dal datore, favorevole al lavoratore, integrano disciplina prevista. Inderogabili se non con consenso lavoratore, prevale su disciplina sindacale. Legislatore usa equità se no altri fonti o se impossibile determinare oggetto diritto del lavoro in caso concreto.
14. L’autonomia individuale
Non fonte diritto, solo che contratto ha forza legge tra parti. Legislazione sfavorevole per debolezza e difficile contemperamento. Legislazione e disciplina sindacale inderogabile da essa se non più favorevole a lavoratore. Speciale legge per rinunzie e transazioni con oggetto diritto lavoratori per controversie. Imposta che autonomia contrattuale condiziona costituzione/svolgimento/estinzione rapporto lavoro per discriminazione. Divieto discriminazione odiosa non implica pari trattamento per tutti (solo quando legge dice). Recentemente espansione autonomia contrattuale.
Capitolo II – Costituzione del Rapporto di lavoro e contratto di lavoro subordinato
15. Origine contrattuale del rapporto di lavoro
Effetto con stipulazione contratto individuale lavoro – per necessità garanzia libertà di lavorare. Tutela del lavoratore limita autonomia individuale, ma non sostituiscono funzione del fatto costitutivo dell’obbligo lavoro. Due diversi forme di collaborazione, libertà di obbligo lavoro o meno, libertà scegliere modalità per eseguire obbligo (subordinato, autonomo, coordinato). Due tanti nuovi lavori possono contrarre condizioni economiche/normative più favorevole della legge.
Rilevanza contrattuale nonostante che possibile lavoro di fatto ma necessità contratto per validità. Tutela legale per evitare che diritti durante esecuzione pregiudicati dalla nullità – diritti conservati se nullità da illecito oggetto/causa salva ingiusto arricchimento. Diritto retribuzione se lavoro contro norme a tutela lavoratore.
16. Il sistema del collocamento pubblico
Lavoro umano non è merce (regole mercato). Necessario uguali opportunità per chi cerca lavoro contro discriminazioni. Prima collocamento manodopera del sindacato, poi pubblico per essa legislazione funzione che ne realizzano in monopolio e vietata intermediazione privata. Per equa ripartizione lavoro, persone senza lavoro in liste presso ministero lavoro; datore richiede numero e qualifica che vuole, impossibile scelta ma ufficio di collegamento ne individua secondo graduatoria delle liste; impossibile nominativa solo per elevati professionali; eccezioni per assunzione poi comunicazione con ufficio.
17. Crisi e riforma del collocamento pubblico
Sistema applicata burocratica e non soddisfa interesse dei lavoratori, imprese manca verifica che professionalità corrisponde a qualifica richiesta. Anni '80: riforma per promuovere occupazione, abolisce obbligo richiesta numerica/possibil nominative (prima per metà poi tutti) e obbligo richiesta preventiva sostituito da obbligo comunicazione (prima dopo, poi contestuale, oggi giorno prima assunzione) e generalizza possibile assunzione diretta.
Collocamento per raccogliere informazioni necessarie per politiche per occupazione e favorire incontro domanda-offerta (legislatore cambia struttura organizzativa preposta a collocamento per possibile politiche attive di promozione sviluppo opportunità lavoro). Quasi tutti funzioni per mercato lavoro ai regioni, stato per indirizzo, promozione e coordinamento dando principi fondamentali per regioni per miglior incontro domanda-offerta e valorizzazione degli strumenti di informazione, individua soggetti potenziali destinatari per misure promozione inserimento nel mercato definendo condizioni per disoccupazione secondo indirizzi EU. Possibile che regioni prevedono quota delle assunzioni dei datori per certa categoria di lavoratori a rischio.
18. Collocamento pubblico e iniziativa privata
Collocamento cambiato esp perché corte EU dice che contro norme EU due abuso posizione dominante. Così, possibile che privati concorrano a collocamento, prima limitata e poi complessivo dopo risistemazione organizzativa e disciplina del mercato lavoro. Divieto appalto manodopera sostituito che privati con certe requisiti possono costituire agenzie per lavoro per somministrazione lavoro, intermediazione, ricerca, selezione, supporto riqualificazione professionale; unico regime autorizzato per svolgerlo con speciale per soggetti qualificati; regioni istituiscono elenchi per accreditamento per operatori che forniscono lavoro; tutele per lavoratori svantaggiati. Anche forme coordinamento e raccordo tra operatori privati/pubblici e istituzione borsa continua nazionale del lavoro per trasparente incontro domanda-offerta su nodi regionali e con informazioni da operatori pubblici/privati (libero accesso a borsa da lavoratori/imprese, solo inserimento dati). Disposizioni speciali di collocamento per lavoratori extraEU, italiani all’estero, disabili e assunzione dipendenti pubblici (necessario concorso, o requisiti della scuola dell’obbligo via iscrizione in liste collegamento; per reclutamento necessità pubblicità della selezione, imparzialità, pari opportunità).
19. Il collegamento obbligatorio dei disabili e altre categorie protette
Da sempre per possibile lavoro per persone di minorazioni (disabili ecc.) o bisogno di benemerenza (orfani ecc.). Prima imposto al datore di assumere percentuale di tutti impiegati. Cambi dopo collegamento pubblico, diritto lavoro per disabili e promozione per loro inserimento via servizi di sostegno e collocamento mirato = strumenti per valutare capacità dei disabili e inserirle nel posto adatto via analisi, sostegno, risolvere problemi con ambiente lavorativo, relazioni interpersonali ecc.
Obbligo assunzione su tutti datori lavoro pubblici/privati con più 15 dipendenti ma dipende da organizzazione; usualmente 7% dei lavoratori occupati (2 per 36-50, 1 per 15-35). Criteri per calcolo. Obbligo solo se nuove assunzioni per 15-35, partiti, organizzazioni sindacali, senza lucro, assistenza ecc. Possibili esenzioni dipende da natura attività, esoneri se speciali condizioni, possibile compensazioni tra diverse unità produttive. Obbligo sospeso temporaneamente se imprese ottenuto della Cassa integrazione guadagni o procedura mobilità.
Assunzione via richiesta (possibile nominativa) entro 60 giorni dopo sorge obbligo o convenzioni. Se richiesta numerica, spedito disabile con qualifica o concordata con datore. Necessario informazioni da datore periodicamente, se non già percentuale è atto idoneo per richiesta di altri. Anche convenzioni per obbligo dove datore e uffici fanno programma per tempi modalità dove datore con flessibilità (lavoro a tempo, scelta nominativa ecc.) o agevolazioni economiche se molto disabile. Sanzioni amministrative se manca informazioni o richiesta entro 60 giorni. Prima leggi per più assunzioni, ma restano. Quota di riserva adesso fissa per 50-150, 1% se più 150. Disabili con diritto normale trattamento economico/normativo legislazione e contratto collettivo. Disposizioni speciali per salute, limiti al potere di recesso del datore di lavoro.
20. Dal divieto di appalto di manodopera alla disciplina della somministrazione di lavoro
Legge vietava dissociazione tra chi utilizza prestazione e formale datore (assume e retribuisce il lavoratore) così effettivo datore no elude disposizioni inderogabili a tutela dipendenti, sottrarsi responsabilità senza offrire stesse garanzie patrimoniali. Divieto intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro prima solo per lavoro cottimo poi su tutti lavoro subordinato. Possibile che datore affida a un imprenditore esecuzione opera connessi a sua produttività e tutela solo dipendenti dell'appaltatore se non esecuzione in interesse (necessario che imprenditore con organizzazione e assume rischio non intermediario fittizia. Fittizia: iure et iure ogni appalto se appaltatore impiega non pochi capitali, macchine anche se per compenso. Vietato appalto anche se appaltatore con impresa non si obbliga a fornire opera ma solo mettere a disposizione lavoro. Poi, deroga al divieto. Consente con limiti stipulazione tra imprenditori di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, tipo di appalto di manodopera. Legge per mercato lavoro: autorizzate agenzie private per lavoro non solo mediazione domanda-offerta ma possibile stipulare contratti con oggetto somministrazione di manodopera.
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