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Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro ha un’origine precisa nel tempo che corrisponde ad un fenomeno di carattere storico-sociale, cioè l’industrializzazione. Con la nascita delle fabbriche c’è un’urbanizzazione della popolazione: le condizioni lavorative però sono pessime (infortuni sul lavoro, malattie, ritmi di lavoro infiniti). Il diritto del lavoro deve la propria nascita dalla coalizione dei lavoratori con lo scopo di avere dei miglioramenti nelle condizioni lavorative.

Origini storiche

I primi movimenti operai nascono nella seconda parte dell’Ottocento che pretendevano migliori condizioni del lavoro: è in questo periodo che nasce il sindacalismo e lo sciopero (che però non era ancora legalizzato). Il concordato di tariffa è un antenato del contratto collettivo che consisteva in un accordo tra lavoratori e datori di lavoro sulla tariffa che doveva essere corrisposta in base alle ore lavorate. Ancora però non si può parlare di diritto del lavoro in senso stretto ma è meglio parlare di regolamentazione del lavoro.

Prime legislazioni

Le prime legislazioni approvate dal Parlamento risalgono ai primi anni degli anni '80 dell’Ottocento: erano regolamentazioni che si ispiravano ad un interesse dell’ordine pubblicistico da parte dei governi di quel tempo (quindi volevano controllare le persone più bisognose per evitare focolai di rivolta). Norme più importanti:

  • Legge Berti, 1886: la legge fissava a nove anni il minimo per essere ammessi al lavoro, indicava in dodici anni l'età minima per il lavoro notturno e per questi venne indicato un massimo di otto ore lavorative;
  • Legge Carcano, 1902: essa fissava come limite di età per l'ammissione al lavoro i 9 anni, e proibiva i turni notturni ai minori di 12 anni. Inoltre, regolava il lavoro delle donne negli opifici;
  • Legge, 1888: assicurazione obbligatoria da parte del datore contro gli infortuni sul lavoro.

Sindacati e fascismo

Inizialmente (fine Ottocento) lo Stato non intervenne direttamente a regolamentare il sindacalismo. I sindacati si organizzarono in:

  • Sindacati di mestiere: rappresentavano gli interessi dei lavoratori che svolgevano un certo mestiere;
  • Sindacati di fabbrica: rappresentavano gli interessi dei lavoratori che svolgevano anche mestieri diversi ma sono sotto ad uno stesso datore di lavoro.

Queste organizzazioni si modificarono e ampliarono prendendo il nome di organizzazioni sindacali di categoria le quali rappresentavano gli interessi collettivi di tutti i lavoratori di una stessa grande industria (per es. del settore metallurgico). Quindi dalla fine dell’800 all’avvento del fascismo lo Stato non intervenne ma si limitò a reprimere le manifestazioni estreme. Anche lo sciopero veniva represso se era troppo violento, altrimenti era tollerato e non considerato reato. Con l’avvento del fascismo vi furono dei cambiamenti: lo Stato intervenne per regolamentare i sindacati e in particolare vietando lo sciopero perché la lotta di classe era un’ideologia marxista contraria all’idea corporativa (quella del fascismo) che sosteneva che lavoratori e datori di lavoro dovevano collaborare.

La legge n.563 del 1926 (oggi abrogata) vietava lo sciopero e la serrata (cioè i datori di lavoro chiudevano le fabbriche per protesta) considerandoli un reato. Con questa legge vennero introdotte delle norme di riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali: venne costruito un sistema per categorie sindacali, quindi il mondo produttivo venne suddiviso in rami di impresa e sulla base di questa suddivisione veniva costruita un’organizzazione sindacale (quindi se c’erano tante organizzazioni, avveniva una selezione e rimaneva una sola organizzazione sindacale). La selezione avveniva su base di fedeltà politica (cioè venivano scelte le organizzazioni che garantivano una fedeltà al regime, pur svolgendo il lavoro di sindacati).

Un altro aspetto importante di questa legge è che queste organizzazioni sindacali dal momento del riconoscimento giuridico avevano la rappresentanza legale di tutti i lavoratori di quella categoria: quindi il lavoratore edile era rappresentato dall’organizzazione sindacale edile controllata dallo Stato. La principale funzione affidata dalla legge alle associazioni riconosciute era quella di stipulare i contratti collettivi (detti corporativi) che sulla base dei decreti Vigorelli avevano efficacia erga omnes, cioè trovavano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro e di tutti i lavoratori, ossia anche dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati. Il giurista dell’epoca, Francesco Carnelutti, affermò “il contratto collettivo ha il corpo del contratto, ma l’anima della legge”.

N.B: Differenza tra:

  • Rappresentanza legale: tutti gli atti di tipo negoziale compiuti dai soggetti rappresentanti ricadono quanto ad effetti sui rappresentati. (concetto di rappresentanza diritto privato) è irrilevante la volontà. Ha fonte legale.
  • Rappresentanza volontaria: meccanismo giuridico che si basa sulla volontà. Es mandato: volontà del rappresentato di affidarsi all’operato del rappresentante. Ha fonte volontaria.

Costituzione italiana e libertà sindacale

Il punto di rottura tra il diritto corporativo e il sistema attuale è dato dalla Costituzione italiana (approvata nel 1947 ed entrata in vigore il 1° Gennaio del 1948): infatti l’art. 39, comma 1, afferma che l’organizzazione sindacale è libera. Questa libertà si traduce in:

  • Libertà di costituire anche più di un sindacato per categoria, salvo alcune eccezione (magistrati e forze dell’ordine);
  • Libertà per il singolo lavoratore di scegliere a quale sindacato aderire, oltre alla facoltà di non aderire ad alcuna organizzazione (quindi si passa dalla rappresentanza legale del fascismo alla rappresentanza volontaria);
  • Libertà di esercitare i diritti sindacali e di farne propaganda, anche all'interno dei luoghi di lavoro.

Quindi lo Stato attraverso la legge deve garantire una libertà, cioè deve evitare di entrare nell’organizzazione sindacale (differenza dal diritto corporativo del fascismo). Con l’art. 39 viene protetta l’autonomia collettiva, cioè il potere del sindacato di autoregolarsi, che conduce ad un pluralismo sindacale.

Statuto dei lavoratori

Statuto dei lavoratori: legge n.300 del 1970 che pone dei diritti ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. In Italia dal 1948 ci fu un’unità sindacale che durò poco perché gli obiettivi erano diversi: noi oggi abbiamo una pluralità di organizzazioni sindacali (le sigle sindacali storiche sono CIGL, CIS, UIL). L’organizzazione adottata dai sindacati italiani è quella di tipo confederale, quindi le organizzazioni sindacali storiche tendono a organizzarsi per categorie sindacali: le categorie vengono stabilite sulla base di loro decisioni (diverso dall’ordinamento corporativo nel quale le categorie venivano stabilite per decreto) e poi a livello confederale si riuniscono in organismi che racchiudono tutte queste federazioni di categoria. La confederazione è un’organizzazione delle organizzazioni, quindi è un’organizzazione di vertice che tiene insieme e coordina le attività delle federazioni di categoria.

Questa situazione sindacale riguarda anche i datori di lavoro: infatti nascono, per esempio, Confindustria e Confcommercio con lo scopo dialogare nel modo migliore con i lavoratori (es. Confindustria, Confcommercio).

L’art. 39 è costituito da 4 commi:

  • “L’organizzazione sindacale è libera.” → la libertà sancita da questo comma è libertà di “organizzazione”, non di associazione, sindacale. L’uso del termine “organizzazione” implica una nozione più ampia dell’aggregazione sindacale nella forma associativa. Quando si può dire che un’organizzazione abbia natura sindacale? Può essere definita come sindacale ogni attività diretta all’autotutela degli interessi connessi allo svolgimento di un’attività di lavoro.
  • “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.”
  • “È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.”
  • “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”

Questa legge (in particolare comma 2,3,4) non è mai stata adottata dal Parlamento italiano per vari motivi:

  • Nell’immediato dopo guerra non c’era un’unità di vedute delle forze politiche per l’art. 39: infatti la democrazia cristiana non appoggiava la CIGL quindi adottare questa legge significava dare potere all’organizzazione sindacale egemone.
  • Negli anni ’60 e ’70 la forza contrattuale dei sindacati erano molto elevata: questo rese meno urgente la necessità di una legge che conferisse un’efficacia immediata ai contratti collettivi.

Lo statuto dei lavoratori

L'autunno caldo è un periodo della storia d'Italia segnato da lotte sindacali operaie che si sviluppò a partire dall'autunno del 1969 in Italia. Da questo movimento sociale è nato lo "Statuto dei lavoratori". Lo statuto dei lavoratori è la legge 300 del 1970 e contiene “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Alcuni articoli importanti dello statuto dei lavoratori sono i seguenti:

  • Art.1 (libertà di opinione): “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.”
  • Art. 14 (diritto di associazione e di attività sindacale): “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.”
  • Art. 15 (atti discriminatori): “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
    • Subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
    • Licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
  • Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.” In questo articolo si parla della libertà sindacale negativa cioè la libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale.
  • Art. 16 (trattamenti economici collettivi discriminatori): “È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.” La differenza con l’art. 15 è che questo è più specifico.
  • Art. 17 (sindacati di comodo): “È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.”
  • Art. 19 (costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali): “Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.” Questa è la versione attuale di questo articolo ma che ha subito aggiornamenti dal 1995. (all’esame se chiede chi sono i soggetti che costituiscono le rappresentanze sindacali non bisogna dire i sindacati, ma i lavoratori).

N.B: Closed shop → espressione tipica dell’ordinamento nordamericano (letteralmente «negozio chiuso»), che fa riferimento a clausole poste in contratti collettivi settoriali o aziendali, tendenti a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla sua affiliazione sindacale, oppure a obbligare il datore di lavoro a estrometterlo dal suo posto in caso di non iscrizione o di mancato pagamento delle quote associative a favore del sindacato stipulante.

Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)

Rappresentanze sindacali aziendali (RSA): per spiegare l’art. 19 che si occupa della costituzione delle RSA partiamo da un possibile problema realistico, cioè immaginiamo di essere nei panni di un direttore del personale di un’azienda il quale riceva una richiesta di costituzione di RSA. Questo direttore del personale deve ad ogni condizione acconsentire alla costituzione della RSA oppure deve valutare se i requisiti richiesti sono presenti? Quando si riceve una richiesta di costituzione di RSA occorre sempre verificare che siano presenti tutti i requisiti per la legittima costituzione. Non si tratta di un’autorizzazione alla costituzione da parte del datore di lavoro, ma si tratta di una verifica se essa sia legittima oppure no (infatti l’art.19 non subordina l’autorizzazione al datore di lavoro della costituzione di RSA). Ove vi siano i requisiti la RSA è costituita semplicemente tramite una comunicazione al datore di lavoro, che non deve arrivare da un sindacato ma direttamente dai lavoratori dipendenti dell’azienda stessa.

Supponiamo che questi lavoratori che comunicano la costituzione di una RSA alla direzione aziendale, in realtà, non siano un gruppo di lavoratori ma sia un singolo lavoratore: secondo l’art.19 occorre una pluralità di lavoratori per la costituzione di un RSA, tuttavia molte aziende come prassi consentono la costituzione anche di fronte ad una richiesta avanzata da un solo lavoratore perché nel tempo vi sono state alcune pronunce giudiziarie che hanno dato un interpretazione non strettamente letterale dell’art.19 ammettendo la possibilità di costituzione anche ad iniziativa di un solo lavoratore per unità produttiva.

Oltre alla verifica della pluralità dei lavoratori, l’art.19, cita che questa costituzione deve avvenire “nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”: quindi la possibilità di costituire una RSA è riservata ai lavoratori che sono iscritti ad associazioni sindacali, ma non qualunque, solo quelle che hanno firmato i contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Quelle che sottoscrivono i contratti collettivi, solitamente, sono le rappresentazioni sindacali più famose, quindi questa è una regola di selezione sulla base di una rappresentatività delle organizzazioni sindacali stesse. Questa verifica riguarda il controllo di contratto collettivi di lavoro nell’unità produttiva che possono essere a livello nazionale (di categoria) oppure aziendali (è il datore che firma il contratto).

Un ulteriore requisito di corretta costituzione della RSA che è nascosto, lo troviamo evocato nell’art.19, ma è implicito. L’art.19 ci dice che questi contratti collettivi di lavoro devono essere applicati nell’unità produttiva, quindi ci si pone il problema di cosa si intende con “unità produttiva”: la definizione la troviamo nell’art.35 dello statuto dei lavoratori:

Art.35 (campo di applicazione)

“Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.”

Il calcolo dei dipendenti viene fatto all’interno dell’unità produttiva e non dell’intera azienda. C’è una differenza tra unità produttiva e azienda: è considerata unità produttiva non per forza l’intera azienda ma, come afferma l’art.35, anche una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio, etc. a condizione che siano autonomi e che occupino più di 15 dipendenti.

All’interno di una stessa azienda possono esserci più RSA e, all’interno di una stessa unità produttiva, possono esserci richieste di costituzione legittime di RSA avanzate da lavoratori che aderiscono a sindacati diversi ma tutti firmatari di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. L’art. 19 dello statuto dei lavoratori apre alla possibilità di avere un numero elevato di RSA in azienda sia in ragione della frammentazione dell’azienda stessa sia in ragione del pluralismo sindacale (dovuto al fatto che nel nostro sistema abbiamo molte sigle sindacali, molte delle quali firmano i contratti collettivi).

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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