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Il Contratto di Lavoro Subordinato

L'art. 2126 del c.c. intitolato "invalidità del contratto e prestazione di fatto" prevede, nel suo primo comma, che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non producono effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Questo comma dice che la nullità o l'annullamento di un contratto di lavoro produce effetto solo dopo che il rapporto di lavoro sia stato cessato. L'invalidità di un contratto di lavoro avviene, per esempio, quando è stato stipulato con un ragazzo la cui età è inferiore all'età minima per lo svolgimento dell'età lavorativa (nel nostro ordinamento è 16 anni): nonostante l'invalidità del contratto di lavoro, per il primo comma, per il periodo in cui il lavoratore ha prestato la propria attività.

Il lavoratore ha diritto a tutto ciò che gli sarebbe spettato sulla base di un contratto di lavoro valido. L'unico caso in cui il lavoratore non è tutelato è il caso in cui questa invalidità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Il secondo comma prevede che se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. Per esempio, la lavoratrice che viene impiegata durante un periodo di astensione dal lavoro legata alla maternità, nonostante l'obbligo di riposo, deve essere retribuita. L'unico limite a questo articolo sono le prestazioni ad invito domino, cioè prestazioni non richieste dal datore di lavoro: in questo caso non si determina nessun diritto alla retribuzione per il fatto che queste prestazioni sono state svolte spontaneamente dal lavoratore in violazione di legge. Questo secondo comma si applica anche al lavoro.

Non dichiarato (cioè il lavoro nero) con il quale si ha una prestazione di fatto in violazione di legge, ma, nonostante ciò, per questo comma, il lavoratore in nero ha comunque diritto allaretribuzione.

Art. 2104 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro): "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Il secondo comma di questa disposizione è correlata all'art. 2086 c.c. che nel primo comma afferma che l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori, i quali, quindi, sono sottoposti ad un obbligo di obbedienza. Questa norma richiama l'art. 2094 c.c.

doveabbiamo il riconoscimento del potere direttivo in capo al datore di lavoro. Il primo comma dell'art. 2104 c.c. stabilisce le modalità di correttoadempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore subordinato: la diligenza che è richiesta al lavoratore varia a seconda delle suemansioni, quindi la "natura della prestazione dovuta" determina un grado di diligenza diverso proprio a seconda del contenuto delle mansionistesse. Il grado di diligenza si riflette sulla sanzionabilità o meno degli inadempimenti. Un altro parametro che determina la diligenza delprestatore di lavoro è "l'interesse dell'impresa" e "l'interesse superiore della produzione nazionale" (quest'ultimo parametro derivadall'ordinamento corporativo e non è mai stato utilizzato anche se è ancora presente nel Codice civile).Art. 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà): "Il prestatore di

Il lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Il primo obbligo del lavoratore è quello di non trattare in concorrenza con l'imprenditore stesso. Il secondo obbligo è un obbligo di riservatezza relativo ai dati e alla notizie riguardanti i metodi di produzione dell'impresa (inoltre non si possono usare queste informazioni per recare danni alla produzione). Questo articolo è stato reinterpretato dalla giurisprudenza che ne ha reso una norma molto più ampia tramite le clausole generali di buona fede correttezza (nella prestazione dovuta il lavoratore deve tenere conto anche degli interessi della controparte).

Art.2125 c.c. (Patto di non concorrenza): quando il lavoratore è alle dipendenze di una certa azienda vige

L'obbligo di non concorrenza (art. 2105 c.c.) impedisce al lavoratore di svolgere attività in concorrenza con l'ex datore di lavoro durante il rapporto di lavoro. Tuttavia, una volta concluso il rapporto di lavoro, il lavoratore può svolgere attività in concorrenza. Alcune aziende, per evitare ciò, stipulano con i lavoratori dei patti di non concorrenza che sono efficaci dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

È legittimo stipulare patti di non concorrenza, ma con delle eccezioni dettate dall'art. 2125 c.c. che cita: "Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una corrispettivo, questo deve essere adeguato alla limitazione dell'attività del lavoratore."

durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente”. Mentre la norma spiega quali sono i limiti di tempo, non spiega quelli di oggetto e luogo: l’oggetto riguarda il fatto che il patto di non concorrenza non può prevedere un’estensione tale da impedire lo svolgimento di qualsiasi attività da parte del lavoratore (questo andrebbe contro un principio costituzionale contenuto nell’art.4 che prevede il diritto al lavoro), invece, il luogo deve essere commisurato all’ambito dei mercati di riferimento di quell’azienda (il problema si pone nel caso in cui l’azienda sia globale). Ci si chiede se questo patto possa essere stipulato alla fine del rapporto di lavoro o già in vigenza del contratto di lavoro? Nella prassi prevale la possibilità di stipulare un patto di non concorrenza anche in costanza del contratto di lavoro.

Legge 20 Maggio 1970, n.300: questa legge contiene alcuni poteri del datore di lavoro

come il potere di controllo cioè il potere di andare a controllare l'esecuzione della prestazione lavorativa. Se questo controllo è svolto dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori è legittimo, altrimenti vi sono dei limiti (stabiliti dallo statuto dei lavoratori) per evitare che questi controlli si trasformino in qualcosa che va a ledere la riservatezza dei lavoratori. Per questo motivo, fin dal 1970, esistono una serie di discipline che limitano questo controllo: - Art.2 (Guardie giurate): questo articolo, anche se tutt'ora in vigore, non rispecchia la situazione attuale. Negli anni '60 era diffuso l'utilizzo di guardie giurate all'interno dell'azienda per svolgere attività di controllo delle prestazioni lavorative. Per questo motivo lo statuto dei lavoratori si preoccupa di porre un divieto di guardie giurate all'interno dell'attività aziendale, in particolare questo articolo dice "Il datoredi violazione grave o reiterata delle disposizioni di cui al presente articolo.sicurezza dei beni aziendali. Il loro utilizzo deve essere adeguatamente informato ai lavoratori e deve essere rispettato il principio della proporzionalità tra il controllo esercitato e gli scopi per i quali viene effettuato. Inoltre, il controllo a distanza non può essere utilizzato per finalità discriminatorie o lesive della dignità dei lavoratori.• Art.5 (Controllo mediante strumenti informatici): “L'utilizzo degli strumenti informatici e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il controllo dell'attività dei lavoratori è consentito solo per finalità organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela dei beni aziendali. Anche in questo caso, l'utilizzo di tali strumenti deve essere adeguatamente informato ai lavoratori e deve essere rispettato il principio della proporzionalità tra il controllo esercitato e gli scopi per i quali viene effettuato. Inoltre, il controllo mediante strumenti informatici non può essere utilizzato per finalità discriminatorie o lesive della dignità dei lavoratori.• Art.6 (Controllo mediante dispositivi di localizzazione): “L'utilizzo di dispositivi di localizzazione per il controllo dell'attività dei lavoratori è consentito solo per finalità organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela dei beni aziendali. Anche in questo caso, l'utilizzo di tali dispositivi deve essere adeguatamente informato ai lavoratori e deve essere rispettato il principio della proporzionalità tra il controllo esercitato e gli scopi per i quali viene effettuato. Inoltre, il controllo mediante dispositivi di localizzazione non può essere utilizzato per finalità discriminatorie o lesive della dignità dei lavoratori.• Art.7 (Controllo mediante videosorveglianza): “L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il controllo dell'attività dei lavoratori è consentito solo per finalità organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela dei beni aziendali. Anche in questo caso, l'utilizzo di tali sistemi deve essere adeguatamente informato ai lavoratori e deve essere rispettato il principio della proporzionalità tra il controllo esercitato e gli scopi per i quali viene effettuato. Inoltre, il controllo mediante videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità discriminatorie o lesive della dignità dei lavoratori.• Art.8 (Controllo mediante rilevazione biometrica): “L'utilizzo di sistemi di rilevazione biometrica per il controllo dell'attività dei lavoratori è consentito solo per finalità organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela dei beni aziendali. Anche in questo caso, l'utilizzo di tali sistemi deve essere adeguatamente informato ai lavoratori e deve essere rispettato il principio della proporzionalità tra il controllo esercitato e gli scopi per i quali viene effettuato. Inoltre, il controllo mediante rilevazione biometrica non può essere utilizzato per finalità discriminatorie o lesive della dignità dei lavoratori.• Art.9 (Controllo mediante test antidroga): “L'utilizzo di test antidroga per il controllo dell'attività dei lavoratori è consentito solo per finalità di sicurezza del lavoro e per la tutela dei beni aziendali. Anche in questo caso, l'utilizzo di tali test deve essere adeguatamente informato ai lavoratori e deve essere rispettato il principio della proporzionalità tra il controllo esercitato e gli scopi per i quali viene effettuato. Inoltre, il controllo mediante test antidroga non può essere utilizzato per finalità discriminatorie o lesive della dignità dei lavoratori.• Art.10 (Controllo mediante ispezioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare ispezioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali ispezioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’ispezione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.11 (Controllo mediante indagini): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare indagini per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali indagini devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’indagine e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.12 (Controllo mediante intercettazioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare intercettazioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali intercettazioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’intercettazione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.13 (Controllo mediante accesso ai dati personali): “Il datore di lavoro ha il diritto di accedere ai dati personali dei lavoratori per il controllo dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale accesso deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un accesso ai loro dati personali e delle modalità con cui esso sarà effettuato.• Art.14 (Controllo mediante sorveglianza a distanza): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare sorveglianza a distanza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale sorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare una sorveglianza a distanza e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.15 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi tecnologici): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.16 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.17 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di videosorveglianza): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.18 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di rilevazione biometrica): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.19 (Controllo mediante utilizzo di test antidroga): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare test antidroga per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare test antidroga per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.20 (Controllo mediante utilizzo di ispezioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare ispezioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali ispezioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’ispezione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.21 (Controllo mediante utilizzo di indagini): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare indagini per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali indagini devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’indagine e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.22 (Controllo mediante utilizzo di intercettazioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare intercettazioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali intercettazioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’intercettazione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.23 (Controllo mediante utilizzo di accesso ai dati personali): “Il datore di lavoro ha il diritto di accedere ai dati personali dei lavoratori per il controllo dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale accesso deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un accesso ai loro dati personali e delle modalità con cui esso sarà effettuato.• Art.24 (Controllo mediante utilizzo di sorveglianza a distanza): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare sorveglianza a distanza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale sorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare una sorveglianza a distanza e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.25 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi tecnologici): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.26 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.27 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di videosorveglianza): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.28 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di rilevazione biometrica): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.29 (Controllo mediante utilizzo di test antidroga): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare test antidroga per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare test antidroga per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.30 (Controllo mediante utilizzo di ispezioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare ispezioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali ispezioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’ispezione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.31 (Controllo mediante utilizzo di indagini): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare indagini per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali indagini devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’indagine e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.32 (Controllo mediante utilizzo di intercettazioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare intercettazioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali intercettazioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’intercettazione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.33 (Controllo mediante utilizzo di accesso ai dati personali): “Il datore di lavoro ha il diritto di accedere ai dati personali dei lavoratori per il controllo dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale accesso deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un accesso ai loro dati personali e delle modalità con cui esso sarà effettuato.• Art.34 (Controllo mediante utilizzo di sorveglianza a distanza): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare sorveglianza a distanza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale sorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare una sorveglianza a distanza e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.35 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi tecnologici): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.36 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.37 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di videosorveglianza): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.38 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di rilevazione biometrica): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.39 (Controllo mediante utilizzo di test antidroga): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare test antidroga per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare test antidroga per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.40 (Controllo mediante utilizzo di ispezioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare ispezioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali ispezioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’ispezione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.41 (Controllo mediante utilizzo di indagini): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare indagini per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali indagini devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’indagine e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.42 (Controllo mediante utilizzo di intercettazioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare intercettazioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali intercettazioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’intercettazione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.43 (Controllo mediante utilizzo di accesso ai dati personali): “Il datore di lavoro ha il diritto di accedere ai dati personali dei lavoratori per il controllo dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale accesso deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un accesso ai loro dati personali e delle modalità con cui esso sarà effettuato.• Art.44 (Controllo mediante utilizzo di sorveglianza a distanza): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare sorveglianza a distanza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale sorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare una sorveglianza a distanza e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.45 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi tecnologici): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.46 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.47 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di videosorveglianza): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.48 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di rilevazione biometrica): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.49 (Controllo mediante utilizzo di test antidroga): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare test antidroga per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare test antidroga per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.50 (Controllo mediante utilizzo di ispezioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare ispezioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali ispezioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’ispezione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.51 (Controllo mediante utilizzo di indagini): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare indagini per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali indagini devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’indagine e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.52 (Controllo mediante utilizzo di intercettazioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare intercettazioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali intercettazioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’intercettazione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.53 (Controllo mediante utilizzo di accesso ai dati personali): “Il datore di lavoro ha il diritto di accedere ai dati personali dei lavoratori per il controllo dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale accesso deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un accesso ai loro dati personali e delle modalità con cui esso sarà effettuato.• Art.54 (Controllo mediante utilizzo di sorveglianza a distanza): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare sorveglianza a distanza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale sorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare una sorveglianza a distanza e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.55 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi tecnologici): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.56 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.57 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di videosorveglianza): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.58 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di rilevazione biometrica): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di rilevazione biometrica per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.59 (Controllo mediante utilizzo di test antidroga): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare test antidroga per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare test antidroga per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.60 (Controllo mediante utilizzo di ispezioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare ispezioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali ispezioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’ispezione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.61 (Controllo mediante utilizzo di indagini): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare indagini per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali indagini devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’indagine e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.62 (Controllo mediante utilizzo di intercettazioni): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare intercettazioni per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tali intercettazioni devono essere effettuate nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un’intercettazione e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.63 (Controllo mediante utilizzo di accesso ai dati personali): “Il datore di lavoro ha il diritto di accedere ai dati personali dei lavoratori per il controllo dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale accesso deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare un accesso ai loro dati personali e delle modalità con cui esso sarà effettuato.• Art.64 (Controllo mediante utilizzo di sorveglianza a distanza): “Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare sorveglianza a distanza per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale sorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di effettuare una sorveglianza a distanza e delle modalità con cui essa sarà effettuata.• Art.65 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi tecnologici): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi tecnologici per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.66 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo dell'attività dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Tale utilizzo deve essere effettuato nel rispetto della dignità dei lavoratori e senza arrecare loro pregiudizio. Inoltre, il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori dell'intenzione di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione per il controllo e delle modalità con cui essi saranno utilizzati.• Art.67 (Controllo mediante utilizzo di dispositivi di videosorveglianza): “Il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare dispositivi di videosorveglianza per il controllo dell'tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi". Negli ultimi tempi si sono sviluppati sistemi di controllo della prestazione lavorativa chesfruttano la tecnologia per svolgere attività di controllo a distanza. Mentre con il personale di vigilanza si ha un controllo intermittente, con il controllo a distanza il controllo è molto invasivo: per questo motivo è stato introdotto l'art.4 che pone dei limiti al controllo a distanza. Questo articolo è stato rivisto nel 2015 con un decreto che lo ha in parte modificato (quello scritto sopra è l'attuale art.4 modificato nel 2015). Il
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Publisher
A.A. 2020-2021
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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