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ORARIO DI LAVORO

Art. 36, co. 2, 3 Cost.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi.

D.lgs. 66/2003 (da direttiva europea)

Orario di lavoro: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione o del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" (nel caso del medico in reperibilità non si tratta di orario di lavoro in quanto non si trova nel luogo di lavoro ma lo diventa nel momento in cui viene chiamato a intervenire, mentre nel caso del medico di guardia si tratta di orario di lavoro). Il tempo di viaggio tra domicilio e luogo di lavoro non è considerato orario di lavoro.

Periodo di riposo: "qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro".

Orario normale: 40 ore settimanali, ma contratti collettivi possono fissare orario settimanale inferiore.

(per es. 35 ore)- Fissare orario multiperiodale a vantaggio degli imprenditori. È la possibilità di calcolare l'orario di lavoro non nella singola settimana ma come media di un periodo più lungo non superiore all'anno.

Es: periodo di riferimento 1 mese: 1 settimana 32 ore; 2 settimana 48 ore; 3 settimana 48 ore; 4 settimana 32 ore. Totale: 160 ore: 4= 40 ore alla settimana. Nella seconda e terza settimana non spetta la maggiorazione per straordinario perché sono compensate della minor durata dell'orario nelle altre settimane. È vantaggioso per il datore di lavoro per adattare meglio i carichi di lavoro a seconda delle esigenze dell'azienda senza dover retribuire straordinari.

Durata massima settimanale (orario normale + straordinario): è fissata dai contratti collettivi. In media, non può essere superiore a 48 ore, compreso lo straordinario. La media è calcolata su un periodo più lungo, pari a 4 mesi (6,

12mesi se previsto dai .). Es: 1 settimana 44 ore; 2 settimana 52 ore; 3 settimana 52ore; 4 settimana 44 ore. Totale 196: 4=48 ore alla settimana, compreso lostraordinario.Una volta c'era un limite orario giornaliero di 8 ore, ora si calcola al contrarioo rispetto al risposo giornaliero (11 ore consecutive), oltre al diritto ad avere una pausadi 10 minuti ogni 6 ore. Nel rispetto dell'orario settimanale, la durata massima dellagiornata lavorativa è 12.50 ore.Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 oreo consecutive, di regola in coincidenza con la domenica (si può stabilire unagiornata diversa), da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7. Ilsuddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo46Chiara Paro Università degli Studi di Padovanon superiore a 14 giorni (quindi un giorno ogni sette giorni oppure due giorni ognidue settimane).Il periodo di riposto

È previsto anche dal cc dall'art 2109.

Art. 2109 c.c. – periodo di riposo

Il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge [dalle norme corporative] dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118 c.c.

Il lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie retribuite nel periodo deciso dal datore di lavoro tenendo conto degli interessi del lavoratore (di prassi il lavoratore propone il periodo di ferie e il datore di lavoro le assegna di solito nel periodo da loro richiesto ma non è obbligato a rispettare l'interesse

del lavoratore). Il datore di lavoro, dopo averle concesse, per esigenze aziendali potrebbe revocare le ferie.

Art. 10 d.lgs. 66/03: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."

[salvo che il rapporto non cessi prima che il lavoratore usufruisca delle ferie]

Quindi delle 4 settimane, 2 devono essere usufruite nell'arco dell'anno in cui sono

maturate,le altre due entro 18 mesi. La direttiva europea ha espressamente introdotto un divieto di monetizzazione delle ferie perché in passato succedeva che i lavoratori usufruissero minori periodi di ferie e i giorni di ferie non goduti venivano monetizzati alla fine del rapporto di lavoro.

I dirigenti si autoassegnano le ferie. Il datore di lavoro non risponde della mancata fruizione delle ferie del dirigente che avrebbe potuto assegnarsele a meno che questo non sia dipeso da oggettive esigenze aziendali.

La malattia sospende il periodo di ferie. Nel caso in cui la lavoratrice sia in congedo di maternità durante la chiusura collettiva dell'azienda, le ferie verranno recuperate in un periodo successivo.

Solo su richiesta del lavoratore si può richiedere che il preavviso sia imputato a ferie. Durante il periodo di ferie l'obbligo di fedeltà permane.

Chiara Paro Università degli Studi di Padova

Il "quando dell'orario di lavoro"

Il testo fa riferimento alla distribuzione dell'orario di lavoro. Questo attiene al potere direttivo del datore di lavoro, il quale può variare l'orario unilateralmente (ad esempio introducendo fasce orarie per l'ingresso e per l'uscita, orario continuato o spezzato...) a meno che non siano disciplinati dal contratto collettivo (che può prevedere che, una volta definito il quando, in caso di variazione deve essere raggiunto l'accordo collettivo).

Il "quantum dell'orario di lavoro" è concordato dalle parti e non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro.

Lavoro notturno (d.lgs. 66/03)

Periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Lavoratore notturno: chi durante il periodo notturno svolge almeno tre ore (normalmente) del suo tempo di lavoro giornaliero.

Oggetto di tutela: i lavoratori che svolgano lavoro notturno (3 ore) per minimo 80

giornilavorativi all'anno (salvo diversa previsione dei contratti collettivi). C'è obbligo di visita medica di idoneità perché i lavoratori notturni sono soggetti a rischi e ci sono limiti temporali (non può durare come media più di 8 ore ogni 24 ore; le 8 ore non si cumulano in caso di lavoro gravoso). La contrattazione collettiva prevede la consultazione sindacale e retribuzione maggiorata. Straordinario È il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali (calcolate, a consuntivo, come media nel periodo fissato dai contratti collettivi). Durata massima dello straordinario: in media 8 ore la settimana, calcolate come media nel periodo di 4 mesi (6, 12, se previsto dai contratti collettivi). Lo straordinario è obbligatorio se è previsto dai contratti collettivi. Se non è previsto dai contratti collettivi, lo straordinario è consentito previo accordo col lavoratore, nei limiti di 250 ore all'anno. Tre casi in cui

lo straordinario è comunque obbligatorio anche se non previsto dai contratti collettivi:

  • Casi di eccezionali esigenze tecnico-organizzative produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
  • Eventi particolari come fiere, manifestazioni, mostre;
  • Cause di forza maggiore (allagamento dell'azienda).

Lo straordinario è considerato più gravoso e pertanto dà diritto ad una maggiorazione sulla retribuzione oraria; i contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

A volte lo straordinario è previsto come forfettizzato (la retribuzione mensile include già il lavoro straordinario ed è dovuta al lavoratore anche se egli lavora per meno ore. Se il lavoratore dimostra che il lavoro straordinario è sistematico ha diritto

tempo parziale). Inoltre, i lavoratori part-time hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno in termini di ferie, malattia, maternità, ecc. Tuttavia, è importante sottolineare che i lavoratori part-time possono essere sottoposti a limitazioni o restrizioni in termini di orario di lavoro e di accesso a determinati benefici o opportunità di carriera. Pertanto, è fondamentale che i lavoratori part-time siano consapevoli dei loro diritti e che siano tutelati dalla legge per evitare qualsiasi forma di discriminazione o sfruttamento.

part-time). La direttiva comunitaria ha inoltre vietato in modo secco la differenziazione di trattamento tra lavoratori part-time e lavoratori full time, ovvero hanno i medesimi diritti (art. 7 decreto 81/2015 che compone il Jobs Act) salvo il principio pro rata temporis. I contratti collettivi possono differenziare tra i lavoratori part-time e full-time la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro. È un contratto di lavoro ridotto che può essere svolto nell'ambito di tempo determinato e indeterminato. In passato si distinguevano tre tipi di part-time, oggi abrogati ma ancora considerati:

  • Orizzontale: il lavoro è distribuito su tutti i giorni, ma l'orario giornaliero è ridotto;
  • Verticale: il lavoro è concentrato in un determinato periodo dell'anno;
  • del mese, dellasettimana;
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A.A. 2021-2022
94 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiarapa00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Mozzi Barbara.