Diritto del lavoro
Professore: Michele Palla
Professioni Sanitarie
Anno: 2019/2020
Appunti integrati a cura di: Sara
Il diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano l’interesse economico ma anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore. Il diritto del lavoro disciplina tutti gli eventi ed aspetti del rapporto di lavoro: assunzione del lavoratore, il suo inquadramento, i diritti e gli obblighi del lavoratore e del datore, la retribuzione, l’orario di lavoro ecc.
La posizione di debolezza del lavoratore discende da:
- Dipendenza economica: condizione di strutturale disoccupazione.
- Subordinazione tecnica: subordinazione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro.
Il diritto del lavoro è caratterizzato da una funzione di garanzia nei confronti del lavoratore, che si realizza con un apparato di norme imperative, inderogabili. Il diritto del lavoro è un diritto inderogabile, le sue norme non si possono modificare. Inderogabilità originaria (ART 2113): le rinunce e le transazioni concluse da un lavoratore in relazione a diritti che derivano da norme inderogabili, leggi o contratto collettivo sono invalide.
Rinuncia: negozio unilaterale, il lavoratore rinuncia ad un proprio diritto.
Transazione: negozio bilaterale, è un contratto particolare perché disciplinato dal codice civile. È il contratto con il quale due parti si fanno reciproche concessioni per porre fine o prevenire liti. Anche qui c’è una perdita di diritto del lavoratore.
Negozio: manifestazione di volontà per raggiungere uno scopo.
Nasce durante la Prima Rivoluzione Industriale (1800), come disciplina protettiva. La disciplina del lavoro è contenuta nella legge, nel libro quinto del codice civile. Uno dei principi costituzionali è la libertà, un uomo è libero quando non è costretto ad accettare condizioni di lavoro disumane per poter sopravvivere, ovvero quando si vive appieno la propria vita.
La retribuzione è ciò che ci affranca dal bisogno, diventa oggetto di una norma costituzionale. Non è più legata ad un costo ma ad un fine sociale, ovvero garantire al lavoratore e alla propria famiglia una condizione di vita dignitosa.
Differenze tra il contratto di lavoro e le altre tipologie contrattuali del diritto civile
Il codice civile al libro V si occupa dei rapporti di lavoro. Non contiene una disciplina del contratto di lavoro, come accade per altri contratti (es. compravendita, locazione, ecc.). Esso però regola il rapporto di lavoro; in questo modo il legislatore ha voluto dare maggiore importanza al rapporto che sorge tra lavoratore e datore di lavoro, piuttosto che al momento in cui esso sorge attraverso la conclusione del contratto.
Le fonti del diritto del lavoro
Le fonti che concorrono alla formazione del diritto del lavoro possono essere suddivise in tre gruppi:
- Fonti sovranazionali:
- Diritto internazionale: tra i più importanti trattati internazionali ricordiamo la Dichiarazione di Filadelfia (1944), la Carta sociale europea e anche le Convenzioni dell’O.I.L.
- Diritto europeo: il nucleo principale dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea è rappresentato dai trattati che hanno istituito le Comunità europee e l’Unione europea, ovvero la CECA, la CEE e il trattato dell’Unione europea.
- Fonti statuali e regionali: le fonti legislative sono, in ordine gerarchico:
- La Costituzione: oltre ai principi fondamentali che fanno del lavoro il valore fondante della Repubblica, essa dedica al lavoro le disposizioni garantistiche e di tutela del titolo III Parte I. In particolare abbiamo ART. 35 (tutela del lavoro), ART. 36 (retribuzione), ART. 37 (parità di lavoro e retribuzione), ART. 38 (previdenza e assistenza sociale) e ART. 39/40 (diritto di sciopero).
- La Legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge
- I regolamenti
- Le leggi regionali
- Fonti contrattuali individuali e sindacali:
- La contrattazione collettiva: i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria; è la maggiore espressione dell’autonomia collettiva e rientra tra le fonti autonome del diritto del lavoro. Non può andare conto la legge e quindi anche contro la Costituzione.
- Il contratto individuale di lavoro: l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro e il singolo prestatore di lavoro.
Il contratto collettivo
Rientra tra le fonti autonome del diritto del lavoro. Nella contrattazione collettiva i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria. Il contratto collettivo è stipulato dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il contratto collettivo stabilisce i minimi tabellari; i lavoratori vengono suddivisi in livelli ai quali corrispondono livelli retributivi (tabelle). Le tabelle rappresentano i minimi retributivi, un lavoratore non potrà mai essere pagato meno di quanto stabilisce il Contratto Collettivo.
Il lavoratore subordinato
È colui che si impegna a collaborare nell’impresa verso una retribuzione offrendo la propria opera intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. (art. 2094) Deve essere sempre retribuito. La disciplina garantistica si applica esclusivamente al lavoro subordinato. Il Codice Civile non detta una nozione di lavoro subordinato ma si limita ad individuare una delle parti di tale rapporto; esso individua, quindi, nella collaborazione, nell’onerosità e soprattutto nella subordinazione i caratteri costruttivi del rapporto di lavoro subordinato.
Il rapporto di lavoro subordinato ha ricevuto una regolamentazione progressivamente sempre più di favore e di protezione per il lavoratore. Tradizionalmente, l’associazione del lavoratore subordinato con la figura di un lavoratore debole, ha comportato l’identificazione della subordinazione con la dipendenza o inferiorità economica del lavoratore rispetto al datore di lavoro. In realtà ormai esistono categorie di lavoratori subordinati (dirigenti e quadri) la cui posizione non è connotata da tale debolezza ma anzi da autonomia e potere decisionale.
La subordinazione consiste nell’eterodirezione cioè nella sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro con cui si determina in concerto l’attività da svolgere. L’eterodirezione comporta anche il coordinamento spaziale e temporale della prestazione etero-organizzazione. Nell’evolversi dei processi produttivi i cambiamenti nell’organizzazione hanno reso le mansioni del lavoratore sempre meno esecutive con la conseguenza di una maggiore sfera di autonomia. Alcuni autori, quindi, hanno sostenuto la validità di un altro criterio di individuazione della subordinazione che fa riferimento all’estraneità del lavoratore, sia rispetto all’organizzazione produttiva in cui è inserita la prestazione sia rispetto al risultato della stessa.
L’autonomia tecnico-esecutiva può riscontrarsi anche nei rapporti di lavoro subordinato mentre l’autonomia economico-organizzativa non è mai riscontrabile nell’ambito della subordinazione.
Indici per distinguere lavoro autonomo e subordinato
Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato la giurisprudenza ha individuato una serie di indici che, se riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, ne rivelano la natura subordinata, quali:
- Orario di lavoro predeterminato
- Collaborazione
- Assenza del rischio in capo al lavoratore
- Natura della prestazione
- Inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva
Ma comunque l’assoggettamento del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro è l’elemento con valore determinate per la dimostrazione dell’esistenza del vincolo di subordinazione.
Principali norme di tutela per il lavoro subordinato
Riguardano i seguenti aspetti:
- Assunzione dei lavoratori: deve essere documentata e senza discriminazione;
- Retribuzione: non è determinata dal datore di lavoro in quanto la Costituzione stabilisce il principio generale della proporzionalità e che debba essere sufficiente. Il datore di lavoro si deve attenere agli importi previsti dal contratto collettivo.
- Controversie di lavoro
- Tutela previdenziale e assicurativa
Una delle più importanti forme di tutela del lavoratore subordinato è rappresentata dalla disciplina vigente in materia di estinzione del rapporto di lavoro, ovvero un complesso normativo che regola in modo preciso ed inderogabile il recesso da parte del datore di lavoro, garantendo al lavoratore un’adeguata tutela in caso di licenziamento illegittimo.
Contratto individuale di lavoro
Per far sì che abbia origine un rapporto di lavoro subordinato è necessario un contratto ovvero l’incontro della volontà tra il datore ed il prestatore di lavoro. Del contratto di lavoro sono parte il datore di lavoro e il lavoratore: il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro, mentre il datore si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione. È quindi un contratto di scambio.
In particolare il contratto di lavoro è:
- Oneroso: perché è necessaria la retribuzione;
- Sinallagmatico: perché è un contratto a prestazioni corrispettive;
- Commutativo: la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità delle prestazioni e delle controprestazioni;
- Eterodeterminato
Per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, le parti (lavoratore e datore) devono essere in possesso di determinati requisiti soggettivi:
- Capacità giuridica: attitudine giuridicamente riconosciuta ad essere titolare di diritti e obblighi, è il necessario presupposto del contratto, ai fini della valida costituzione del rapporto di lavoro.
- Per il datore di lavoro: comuni criteri stabiliti dal diritto privato, si acquista con la nascita
- Per il lavoratore: capacità giuridica speciale, è l’attitudine a prestare il proprio lavoro. Si acquista al raggiungimento di determinati requisiti.
- Capacità d’agire: attitudine a compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica.
- Per il datore di lavoro: si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età.
- Per il lavoratore: si acquista al compimento dei 16 anni di età.
- Idoneità psico-fisica
Il patto di prova
Il contratto di lavoro comprende il patto di prova, ovvero un periodo in cui il lavoratore e il datore possono conoscersi. Il datore di lavoro verifica la capacità professionale del lavoratore e la sua complessiva idoneità in relazione alle mansioni e al contesto aziendale; il lavoratore invece può valutare la sua convivenza all’occupazione del posto di lavoro. Ha la funzione di verificare, nell’interesse reciproco, del lavoratore e del datore, l’utilità della prosecuzione del lavoro.
Ha durata massima non prorogabile, dipende dall’importanza della mansione assegnata ma comunque non supera i 6 mesi e viene stabilita dal contratto collettivo. Durante lo svolgimento del patto di prova, il datore di lavoro può in ogni momento recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza necessità di giustificazione. L’analoga facoltà di recesso può essere esercitata dal lavoratore. Compiuto il periodo di prova, se nessuna delle due parti recede, il rapporto diventa definitivo. Il patto di prova deve essere obbligatoriamente indicato nel contratto di lavoro.
Il lavoratore autonomo
È colui che si impegna verso un corrispettivo per eseguire un’opera o un servizio, senza vincoli di subordinazione; auto-organizza il proprio lavoro.
Differenze tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo
- Orario: Quando il lavoratore è tenuto a rispettare un certo orario è ovvio che quel lavoratore è un lavoratore subordinato. Il lavoratore autonomo è raramente tenuto ad osservare un orario di lavoro. Il lavoratore subordinato deve rispettare quindi gli orari di lavoro ma ha anche altri due obblighi: la presenza e la giustificazione dell’assenza.
- Retribuzione: La retribuzione per il lavoratore subordinato è basata sul tempo di lavoro, mentre il lavoratore autonomo non guadagna MAI in base al tempo che lavora. Il lavoratore autonomo non ha la certezza della retribuzione fissa.
- Mezzi: Il lavoratore subordinato utilizza i mezzi che gli mette a disposizione il datore di lavoro; il lavoratore autonomo lavora con i propri mezzi. Il lavoratore COCOCO è una via di mezzo.
- Sede: Il lavoratore subordinato spesso lavora presso la sede di lavoro del datore, cosa che non accade al lavoratore autonomo perché lavora presso la sua azienda o a volte va presso il cliente.
- Rischio di impresa: Un’altra differenza è il rischio di impresa, il lavoratore autonomo è più a rischio rispetto al lavoratore subordinato. Il lavoratore autonomo quando fa un affare è a rischio, può essere non pagato mentre il lavoratore subordinato è fuori da questo rischio perché se lavora matura il diritto alla retribuzione. Il lavoratore subordinato, quando finisce il rapporto con il datore di lavoro, ha il diritto alla liquidazione.
La differenza principale è che il lavoratore subordinato è sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro mentre quello autonomo no.
Indici spia: Per capire se un lavoratore autonomo è tale si possono guardare le fatture, perché il lavoratore autonomo emette fatture in ordine sparso e proporzionate al lavoro fatto mentre il lavoratore finto autonomo emette fatture con numerazione progressiva al datore di lavoro con cadenza costante e con lo stesso importo.
Il lavoratore parasubordinato (CO.CO.CO.)
CO.CO.CO = collaborazione coordinata e continua. Collaborazione perché non è subordinazione, coordinata perché legata ad un’azienda e continua perché destinata a protrarsi nel tempo. È una figura intermedia tra il lavoratore subordinato e autonomo. Il lavoratore subordinato si lega ad un’azienda senza rispettare le regole imposte dal datore di lavoro; è assoggettato dalla subordinazione.
Nella parasubordinazione è richiesta la coordinazione dell’attività del lavoratore con quella del committente ma non è connessa al potere direttivo né a quello organizzativo del committente.
Una delle tutele introdotte per i lavoratori parasubordinati è quella previdenziale: presso l’INPS opera un’apposita gestione per garantire anche ai lavoratori parasubordinati determinate prestazioni (pensioni di invalidità/vecchiaia, assegno per nucleo familiare, indennità di maternità, paternità e malattia). Un’altra tutela estesa ai lavoratori parasubordinati è l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
I sindacati
Il diritto sindacale può definirsi come quella parte del diritto del lavoro che mira a regolare i conflitti nascenti dalle relazioni industriali. Il sindacato, secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale è “un’associazione libera e spontanea dei singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro; è un’associazione che rappresenta, attraverso organi elettivi interni, tutti gli individui che la compongono nella loro qualità di soci; è un’associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali nei confronti degli stessi soci, delle altre associazioni, di altri soggetti giuridici.”
I principi costituzionali del diritto sindacale
L’art. 39 della Costituzione sancisce il principio della libertà di organizzazione sindacale (comma 1), nei commi successivi dispone che:
- Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo oltre a quello della registrazione;
- Condizione per ottenere la registrazione è che i sindacati abbiano un ordinamento interno a base democratica;
- Con la registrazione i sindacati acquistano personalità giuridica e la capacità di stipulare, attraverso rappresentanza unitarie, contratti collettivi con efficacia erga omnes. (valgono per tutti)
Organizzazione
L’associazionismo sindacale si realizza attraverso criteri e sistemi diversi a seconda che si tratti di prestatore o datore di lavoro:
- Per i lavoratori: può avvenire in due modi
- Su base professionale (organizzazione orizzontale), quando il sindacato raccoglie tutti coloro che esercitano lo stesso mestiere, indipendentemente dall’azienda in cui lavorano;
- Su base dell’impresa (organizzazione verticale), quando il sindacato raggruppa tutti coloro che prestano la loro opera in imprese del medesimo settore produttivo o merceologico.
- Per i datori di lavoro: coesistono sistemi diversi anche se la tendenza è quella di uniformarsi alle linee strutturali dei sindacati dei lavoratori.
La libertà sindacale si manifesta nel diritto di costituire associazioni sindacali, di iscriversi o anche di non iscriversi ad un sindacato, si svolgere ogni forma di attività sindacale etc. L’espressione più importante dell’autonomia e della libertà sindacale è rappresentata dalla contrattazione collettiva, ossia dalla complessa attività attraverso cui le contrapposte organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro det
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