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Il lavoratore parasubordinato (co.co.co.)
CO.CO.CO = collaborazione coordinata e continua. Collaborazione perché non è subordinazione, coordinata perché legata ad un'azienda e continua perché destinata a protrarsi nel tempo. È una figura intermedia tra il lavoratore subordinato e autonomo. Il lavoratore parasubordinato si lega ad un'azienda senza rispettare le regole imposte dal datore di lavoro; è assoggettato dalla subordinazione. Nella parasubordinazione è richiesta la coordinazione dell'attività del lavoratore con quella del committente ma non è connessa al potere direttivo né a quello organizzativo del committente.
Una delle tutele introdotte per i lavoratori parasubordinati è quella previdenziale: presso l'INPS opera un'apposita gestione per garantire anche ai lavoratori parasubordinati determinate prestazioni (pensioni di invalidità/vecchiaia, assegno per nucleo).
familiare, indennità di maternità, paternità e malattia). Un'altra tutela estesa ai lavoratori parasubordinati è l'Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
I SINDACATI
Il diritto sindacale può definirsi come quella parte del diritto del lavoro che mira a regolare i conflitti nascenti dalle relazioni industriali.
Il sindacato, secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale è "un'associazione libera e spontanea dei singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro; è un'associazione che rappresenta, attraverso organi elettivi interni, tutti gli individui che la compongono nella loro qualità di soci; è un'associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali nei confronti degli stessi soci, delle altre associazioni, di altri soggetti giuridici."
I principi
dalla categoria di appartenenza; 2) su base settoriale (organizzazione verticale), quando il sindacato rappresenta i lavoratori di una specifica categoria professionale.Þ Per i datori di lavoro = l'organizzazione sindacale avviene su base territoriale, in quanto i sindacati rappresentano i datori di lavoro di una determinata area geografica.dall'azienda in cui lavorano; 2) su base dell'impresa (organizzazione verticale), quando il sindacato raggruppa tutti coloro che prestano la loro opera in imprese del medesimo settore produttivo o merceologico. Per i datori di lavoro, coesistono sistemi diversi anche se la tendenza è quella di uniformarsi alle linee strutturali dei sindacati dei lavoratori. La libertà sindacale si manifesta nel diritto di costituire associazioni sindacali, di iscriversi o anche di non iscriversi ad un sindacato, svolgere ogni forma di attività sindacale, ecc. L'espressione più importante dell'autonomia e della libertà sindacale è rappresentata dalla contrattazione collettiva, ossia dalla complessa attività attraverso cui le contrapposte organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro determinano le condizioni di lavoro e risolvono i loro conflitti di interesse. Lo Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 70) è la fonte.Nominativa più importante dopo la Costituzione in materia di libertà e attività sindacale. Con esso il legislatore ha inteso proseguire due obiettivi di fondo:
- Tutelare la libertà e dignità del prestatore
- Sostenere la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori in azienda:
- Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA): sono costituite ad iniziativa dei lavoratori a condizione che la nomina sia riconosciuta da un sindacato in possesso di determinati requisiti. Sono elette dagli iscritti ad un particolare sindacato.
- Dal momento che l'RSA è eletta solamente dagli iscritti ad un sindacato, questa si occupa di tutelare unicamente gli iscritti a tale sindacato e non è titolare della contrattazione aziendale.
L'RSA è stata introdotta come forma di rappresentanza sindacale dallo statuto dei lavoratori (legge 300/1970), il quale prevede il diritto per i lavoratori di costituire
delle rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, a patto che in essa siano presenti almeno 15 dipendenti. Negli anni '90, nella maggior parte delle aziende si è assistito alla sostituzione delle RSA con le RSU, ma questo non ha comunque comportato la soppressione delle RSA. Infatti, le associazioni sindacali possono scegliere di non partecipare alle elezioni per le RSU e di costituire le proprie RSA, sempre rispettando i requisiti previsti dallo Statuto dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU): è un organo di rappresentanza sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, siano essi pubblici o privati. L'RSU viene eletta da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti ad una sigla sindacale. Dal momento che l'RSU viene eletta da tutti i lavoratori, ha la rappresentanza generale di questi e partecipa alla contrattazione aziendale. L'RSU è stata
Introdotta agli inizi degli anni '90, andando a sostituire nella maggior parte dei casi le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali). In particolare, nel 1993 è stato siglato un Accordo Interconfederale tra CIGL, CISL, UIL e Confindustria, in cui è stato stabilito che le Organizzazioni Sindacali che intendono partecipare alle elezioni delle RSU devono rinunciare all'utilizzo delle RSA. Coloro i quali vengono eletti all'interno delle RSU non appartengono ad una specifica sigla sindacale, ma sono dei lavoratori che rappresentano le esigenze degli altri lavoratori. La carica è triennale e, in seguito alla scadenza dell'incarico, si tengono nuove elezioni per eleggere dei nuovi rappresentanti.
I rappresentanti delle RSA e RSU hanno diritto a dei permessi retribuiti, il sindacalista per svolgere il mandato ha il diritto di assentarsi da lavoro pagato dal datore di lavoro. Il numero dei permessi varia a seconda del numero dei dipendenti, solitamente sono 10.
Il dipendente sindacalista può utilizzare le ore di permesso sindacale per svolgere le proprie attività sindacali durante il mese. Ci sono anche dei permessi non retribuiti, che ammontano a 10 ore all'anno, e che consentono ai rappresentanti sindacali di partecipare a riunioni esterne all'azienda. In caso di licenziamento illegittimo, è prevista una procedura cautelare che permette al sindacalista di essere immediatamente reintegrato nel posto di lavoro. Inoltre, il trasferimento da un'unità produttiva all'altra è consentito solo previa autorizzazione del sindacato di appartenenza.
I rappresentanti sindacali hanno il potere di indire assemblee sindacali e referendum sindacali. Le assemblee possono essere svolte durante le ore di lavoro e sono retribuite per un totale di 10 ore all'anno. L'assemblea può essere indetta da una o più RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) e può essere generale o riguardare solo una parte dei dipendenti.
dei lavoratori. Le RSA hanno il diritto di indurre le assemblee e i lavoratori hanno il diritto di parteciparvi. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione un luogo sicuro dove esse possono essere svolte, se esso non è presente nel luogo di lavoro, il datore deve cercare un luogo sicuro nelle immediate vicinanze; per esempio affittando cinema o locali. Alle assemblee non può partecipare il datore di lavoro e i dipendenti licenziati ma possono partecipare sindacalisti esterni. Queste assemblee devono riguardare temi di lavoro o sindacali.
Il referendum deve essere indetto da tutte le RSA o RSU insieme, può riguardare materia sindacale e, solitamente, viene utilizzato per votare la bozza del contratto collettivo. Si svolge al di fuori dell'orario di lavoro e non prevede la retribuzione.
I diritti sindacali nel pubblico impiego L'estensione dello Statuto del Lavoratori ai pubblici dipendenti riconosce l'applicabilità ai rapporti di lavoro e
Di impegno dei dipendenti degli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, nonché ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia non sia diversamente regolata da norme speciali.
Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dallo Statuto dei Lavoratori.
LO SCIOPERO
Lo sciopero è lo strumento principale di lotta sindacale e può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori.
Si configura come un'astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
Secondo l'articolo 40 della Costituzione lo sciopero è un diritto soggettivo fondamentale e irrinunciabile del prestatore di lavoro.
Quando i lavoratori scioperano non vengono retribuiti.
Lo sciopero ha avuto un'evoluzione:
In Europa: reato libertà
dirittoü à àIn Italia: reato libertà reato (con il fascismo) diritto.ü à à àLimiti esterniIl diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti danorme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita e all’incolumitàpersonale, nonché la libertà dell’iniziatica economica.Questi limiti sono detti limiti esterni e sono:Þ Limiti soggettivi= è inammissibile lo sciopero per: pubblici dipendenti, militari e forzepolitiche e marittimi.Þ Limiti oggettivi= deve essere finalizzato soltanto alla tutela degli interessi deilavoratori.Limiti interniDerivano dalla stessa nozione di sciopero quale astensione concertata e continuativa dallavoro di tutti i dipendenti.Lo sciopero è legittimo se determina una maggiore disorganizzazione in termine disvolgimento dell’attività produttiva, non è invece legittimo se
termina una lesione duratura de