Diritto del lavoro
Diritto del lavoro storicamente è diviso in tre macro-aree: diritto del rapporto individuale di lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale. Nel nostro corso ci occuperemo di due macro-aree:
Area del rapporto individuale di lavoro
Contratto individuale quindi un contratto in riferimento a diritto privato.
Area del diritto sindacale
Si parla di una delle caratteristiche che rendono unico nel panorama giuridico la nostra disciplina quindi il ruolo dell’autonomia collettiva, dei sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali e il frutto di questo incontro di volontà di contratto collettivo. Questa distinzione (2/3 prima parte) dipende dalla struttura dell’esame ORALE.
Esame
3 domande. 2 sulla prima parte (rapporto di lavoro) e l’altra sul diritto sindacale.
Origini del diritto del lavoro
Da quando si può iniziare a parlare di diritto del lavoro? Nasce in seguito alla rivoluzione industriale (dalla metà dell’Ottocento in avanti) che ha rivoluzionato l’organizzazione del lavoro e della società intorno al lavoro. Come conseguenze c’è stata l’urbanizzazione (dalle campagne alle città). In quegli anni ci fu un abbozzo di legislazione sociale cioè preso atto della difficoltà della situazione senza regole per cui si lavorava per 14/16 ore, donne, bambini ecc, a partire dall’ultimo ventennio dell’Ottocento inizia ad esserci una legislazione sociale. Attengono a fenomeni come l’orario di lavoro e per quanto riguarda le assicurazioni sociali che il lavoratore se infortunato o scomparso in seguito ad incidenti sul lavoro avesse un minimo di ristoro. Quindi legislazioni sull’orario e sull’assicurazione sociale.
Mario Napoli, maestro del diritto del lavoro, con un esempio molto immaginifico diceva che il diritto del lavoro respira con due polmoni: uno è la legislazione e l’altro è l’autonomia collettiva e la contrattazione collettiva.
Caratteristica del diritto del lavoro
Quale è una caratteristica del diritto del lavoro (che studiamo quando studiamo il rapporto individuale)? Il ruolo dell’autonomia collettiva sono la fonte del diritto del lavoro di cui terremo conto nell’analisi dei vari istituti. Partiremo dalla legge, dalla legislazione, ma gran parte del risultato del corpus che compone il diritto del lavoro. Ruolo che ha il contratto collettivo nel definire e nel migliorare le condizioni definite dalla legge.
Diritto del lavoro in Italia
Diritto del lavoro con focus per l’Italia da un punto di vista storico: alla fine dell’Ottocento nasce la prima legislazione sociale che non è generosamente concessa dal legislatore e anche in altri paesi è una storia un po’ comune (Germania, Francia) ma è frutto della pressione anche da un punto di vista politico e sociale di forze di lavoratori che si mettono insieme (sindacati) per migliorare le proprie condizioni di vita ma soprattutto nel momento in cui nascono il ruolo del sindacato era quello di concordare la tariffa cioè nasce per poter meglio tutelare gli interessi di un lavoratore subordinato concordando la tariffa in assenza o sotto della quale il lavoratore subordinato non avrebbe prestato la propria attività.
Contratto di lavoro
Ho parlato di contratto di lavoro che è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale tra di loro che si ha tra consociati.
Problema del diritto del lavoro
A quale problema vuole rispondere il diritto del lavoro nell’ambito dell’autonomia collettiva? L’ambito del rapporto di lavoro è quello che ha determinato la circostanza per cui da questo rapporto di parità le parti dal punto di vista sostanziale non sono pari perché da una parte c’è il datore di lavoro dall’altra chi cerca lavoro e quindi il diritto del lavoro nasce con l’intenzione di rimettere in equilibrio un rapporto che è squilibrato. A questa prima fase di legislazione sociale che si svolge nell’ambito dell’ordinamento liberale (ordinamento dell’unità di Italia è liberale fino alla fine di fine Ottocento non abbiamo grandi normative in tema di contratto di lavoro). Le prime norme sono in ambito di assicurazione sociale e orario di lavoro, per quanto attiene al resto l’ordinamento interviene poco.
Importanza della connessione tra rapporto individuale di lavoro e diritto sindacale
Sintetizzando: perché è così importante la connessione tra rapporto individuale di lavoro e diritto sindacale? Perché il rapporto individuale di lavoro, le regole che governano il contratto di lavoro individuale, sono in gran parte debitrici non soltanto della legislazione ma anche del ruolo dell’autonomia e della contrattazione collettiva posta in essere dai sindacati e associazioni datoriali. Nasce a fine ottocento con la rivoluzione industriale, pone una fase di non intervento e le norme non sono molte ma non c’è un contrasto al fenomeno sindacale che nel periodo precedente era fortemente combattuto.
Il diritto del lavoro è profondamente influenzato dall’economia e dalla storia. Prima di parlare dell’Italia repubblicana per macrotraiettorie del diritto del lavoro e sindacale dobbiamo analizzare il ruolo di mortificazione delle libertà svolte nel ventennio del fascismo perché esisteva un sindacato unico, imposto che aveva un’efficacia molto particolare e però in quel periodo non c’è alcuna libertà politica e sindacale. Il fascismo secondo alcune teorie puntava a ricomporre una sorta di ideale terza via, quelle che erano le risultanze del socialismo e del liberismo, dall’altra parte lo fa mortificando l’autonomia dei corpi intermedi non previsti in un regime gerarchico e dittatoriale e dal punto di vista di diritto del lavoro, sindacati che fino ad allora erano esistiti vengono abrogati e perseguitati e il fascismo prevede un tipo di contratto collettivo ma le parti non sono libere di firmare/non firmare la dinamica sindacale. Esisteva soltanto un sindacato. Non a caso il sindacalismo ha un ruolo molto importante che porta alla nascita della repubblica.
Introduzione storica
L’introduzione storica serve in maniera pragmatica a inquadrare gli istituti, dobbiamo comprendere dove ci collochiamo. Integrare con il libro. Parleremo molto spesso di norme il più delle volte di leggi che studiamo con un supporto della legislazione: vedere norme su NORMATTIVA.IT Codice civile legge 262 del 1942. Abbiamo visto la prima parte sulla legislazione sociale, ordinamento corporativo e fascismo. Ora completiamo dal punto di vista storica sulla nostra costituzione. Sapere come si è passati da un ordinamento liberale a dittatoriale (in cui il lavoro e il tema del sindacato veniva mortificato e imposto).
La costituzione del 1948
La costituzione del 1948 rappresenta l’infrastruttura all’interno del quale collochiamo le vicende delle norme che analizziamo. È una costituzione entrata in vigore nel 48, è repubblicana, è una costituzione sociale non più liberale del fine 800. È rigida perché per essere modificata prevede un iter particolare e complesso e sancisce alcuni diritti che ci torneranno utili per comprendere le singole norme che studieremo.
La nostra costituzione si basa sul principio lavoristico. Il lavoro diventa valore base dell’ordinamento repubblicano (art.1). L’Italia è una repubblica democratica basata sul lavoro.
Punti chiave della costituzione
- Principio lavoristico articolo 1
- Articolo 3 uguaglianza formale e sostanziale
- Articolo 4: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. È compito dell’ordinamento riconoscere il diritto al lavoro. Si intende il lavoro subordinato. Il comma 2 dell’articolo 4 parlano di lavoro in senso ampio che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Es. è lavoro anche quello dello studioso o del monaco.
È una costituzione di uno stato sociale e non meramente liberale perché quest’ultimo aveva come presupposto l’uguaglianza formale tra cittadini e già questo aveva rappresentato nell’ottocento un distacco dall’ancien regime fino al settecento alla rivoluzione francese: significa che i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinione politica (articolo 3 comma 1).
Lo stato sociale dice qualcosa in più rappresentato dal comma 2 cioè l’uguaglianza sostanziale tra cittadini: è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà di fatto e l’uguaglianza tra i cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica ed economica del paese. Presupponendo nel primo comma che i cittadini sono tutti uguali dal punto di vista materiale non sono uguali per motivi di ricchezza ecc. Ebbene compito della repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli che di fatto la libertà e l’uguaglianza.
Il diritto del lavoro è un diritto che risente delle situazioni politiche ed economiche. Dopo aver visto i principi fondamentali vediamo gli articoli 35 e seguenti. Articolo 35 della costituzione dispone che la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. È l’applicazione dell’articolo 4.
Comma 2: la repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Ultimo comma: riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Si parla di emigrazione: all’epoca la nostra nazione era una nazione da cui si emigrava e non c’era il fenomeno contrario dell’immigrazione. OIL (organizzazione internazionale del lavoro) è nell’ambito dell’ONU.
Articolo 36
Detta una disciplina che concretamente verrà applicata. Il comma primo ci parla della retribuzione (il corrispettivo della prestazione lavorativa e l’onere del datore di lavoro insieme alla sicurezza). Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Comma 2: la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Comma 3: il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
Articolo 37
Ci parla del lavoro delle donne: la donna lavoratrice ha diritto agli stessi diritti e retribuzioni a cui ha diritto il lavoratore e va assicurata alla madre e al bambino una adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La legislazione sociale di fine 800 parlava solo di limitare l’orario di lavoro e dare qualche tutela alle donne e ai bambini.
Articolo 38
È il cuore della branca di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Il cuore della seconda parte (diritto sindacale) è contenuto in due articoli:
Articolo 39
(ci torneremo quando parleremo di sindacato, sciopero): sancisce che l’organizzazione sindacale è libera. Si arrivava da una situazione fascista e totalitaria. Poi parla di alcuni obblighi che dovevano essere imposti al sindacato.
È composta da un primo comma composto da disposizioni immediatamente applicate: il giorno dell’entrata in vigore il 1 gennaio 1948 un lavoratore poteva iscriversi ad un’organizzazione sindacale e se non c’era quella che voleva poteva fondarne una autonomamente. Gli altri commi non sono stati attuati. Non stati abrogati ma non sono stati attuati. A noi interessano nella misura in cui l’adempimento di quegli obblighi avrebbe determinato una certa efficacia dei contratti collettivi.
Articolo 40
Diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Quindi lo sciopero è un diritto (all’epoca quando c’era la dittatura lo sciopero era un reato). In realtà non abbiamo molte leggi che regolano il diritto di sciopero, solo una legge.
La nostra costituzione è la costituzione di uno stato sociale non solo liberale. L’articolo 41 è un alto compromesso tra le varie anime politiche che hanno condotto dapprima alla liberazione del fascismo, alla nascita della repubblica: anima cattolica, socialista e liberale. Dalla sintesi nasce la nostra costituzione. L’articolo 41 sintetizza queste tre anime. Comma 1: l’iniziativa economica privata è libera e essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza o alla dignità umana. È la conferma dell’articolo 3 comma 2 di come la costituzione si pone oltre alle mere costituzioni sociali e impegna l’ordinamento non solo a prendere atto della disparità ma impone di intervenire a rimuovere.
Cap. II – Il lavoro subordinato / l’art 2094 c.c – il prestatore di lavoro subordinato
La subordinazione è la chiave di volta di tutto il diritto del lavoro, serve per tracciare i confini di cosa è e non è il lavoro subordinato e ci è utile perché ci sono delle conseguenze. Tracciare i confini determina la conseguenza di individuare l’ambito di applicazione di tutto l’apparato garantistico. Tutta la nascita del diritto del lavoro nasce per dare tutela al lavoratore subordinato. Una delle leggi che frequenteremo più spesso è il codice civile del 1942 numero 262. Uno degli articoli più importanti è l’articolo 2094. Il codice civile è una legge del 1942 e per quel che riguarda l’articolo 2094 e altri articoli molto importanti: nel 1942 l’ordinamento in vigore nel nostro stato non era quello democratico ma quello fascista. Come si legano questi due concetti? Il regime e più in generale il codice prevedeva uno schema gerarchico dell’impresa: il libro V si chiama il lavoro ma non lo si intendeva nell’ambito del lavoro subordinato ma uno schema gerarchico dell’impresa e dei suoi ruoli all’interno che era figlio dell’ideologia fascista che tendeva a negare in origine qualsiasi tipo di conflitto tra il prestatore di lavoro e il datore di lavoro. L’articolo 2094 che ci fornisce la nozione di prestatore di lavoro subordinato è in gran parte debitore di una elaborazione dottrinale di un’epoca liberale antecedente al fascismo, ha potuto resistere alla caduta del fascismo ed è ancora in vigore. L’aggettivo subordinato è di fondamentale importanza: tutto ciò di cui parleremo è legato a questa premessa. Il lavoratore a cui rivolgiamo sia un lavoratore subordinato. Il codice civile non ci dice cos’è la subordinazione, ma ci dice chi è il prestatore di lavoro subordinato.
Art. 2094 c.c. - Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
L'antagonista del lavoro subordinato
Qual è l’antagonista del lavoro subordinato? Si contrappone a tanti lavori che si svolgono in maniera autonoma (libero professionista, commercialista).
Art. 2222 parla del contratto d’opera che riguarda il lavoratore autonomo. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE: è stato affermato che ogni attività umana rilevante può essere espletata nelle forme di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo a seconda delle modalità di svolgimento. Le forme in cui esplico il lavoro sono diverse perché se sono un lavoratore subordinato devo stare alle dipendenze di qualcun altro che è l’imprenditore. Ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta in maniera autonoma o subordinata a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento.
Prima del codice del 1942 l’Italia aveva un codice del 1865: in quel caso c’erano lavoro autonomo e subordinato? Entrambe le tipologie erano contenute sotto la comune forma della locazione. Ebbene in realtà con una forma molto antiquata il vecchio codice civile comprendeva il lavoro autonomo e subordinato all’interno della locazione. Il lavoro subordinato era all’interno della locatio operarum: si riteneva che l’attività lavorativa fosse una sorta di attività staccata dal corpo dell’uomo suscettibile allo scambio alla pari di qualsiasi altra cosa. Si diceva che oggetto fossero le energie lavorative. Il lavoro autonomo era locatio operis e aveva ad oggetto un’opera determinata, completa, finita e non mere energie lavorative.
Il contratto di lavoro è molto particolare: non coinvolge soltanto l’avere ma coinvolge altresì l’essere. A noi rimane invariato il problema di capire le direttive del prestatore che cosa sono. Un altro tentativo di distinguere tra le due fattispecie in passato si distingueva tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultati. Si diceva: il lavoratore autonomo ha un’obbligazione di risultato quindi deve porre in essere un’opera finita, quella del lavoratore subordinato è un’obbligazione di mezzi perché deve porre la sua attività in un certo modo ma non è obbligato ad una di risultato. È superata perché spesso i due profili si intrecciano. Arriviamo a quella del 1942 (vedi sopra definizione articolo 2094).
Elemento centrale è ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE. La chiamiamo ETERODE
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