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SUPERIORIAssegnazione a mansioni superiori è la PROMOZIONE

Siamo nell'ambito dell'art.2103. Solitamente la promozione è un ambito su cui storicamente si è dovuta menoimpernare una tutela legislativa, è una cosa a cui si aspira. ''Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto altrattamento corrispondente all'attività svolta'': significa che - Non devo chiedere al cassiere di svolgere l'attività di capocassiere pereccezionalità della situazione: non devo chiedere il suo consenso. Dal giorno stesso che svolgi mansioni superiori hai diritto al trattamentocorrispondente: retribuzione spettante alle mansioni che si stannosvolgendo temporaneamente. La legge prevede una fattispecie un po' diversa. Quando lo svolgimento delle mansioni superiori si ha diritto al corrispondentetrattamento? Bisogna distinguere la fattispecie. L'assegnazione diventa definitiva qualora sia

diritto alla promozione temporanea diventa definitiva solo se non è dovuta a ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio che ha diritto a tornare. Tuttavia, se sto svolgendo l'incarico non per ragioni sostitutive ma perché il mio ex capo ha cambiato lavoro, dopo 6 mesi o il periodo previsto dai contratti collettivi ho diritto che quella nuova mansione diventi quella ordinaria, a meno che il lavoratore non esprima diversa volontà. In ogni caso, è sempre necessario ottenere il consenso del lavoratore.

più delle volte è auspicabile ma non sempre è così. PENULTIMO COMMA 2103

Non abbiamo solo un mutamento di mansioni ma si parla di trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra. Magari c’è un mutamento di mansioni, magari no. Alla base questo trasferimento deve avere alla base comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Per lo studio partire dalla norma e poi affiancare libro e videolezioni. CAP. VII – DILIGENZA, OBBEDIENZA, FEDELTA’, LUOGO E DURATA DEL LAVORO/1

Dobbiamo conoscere in maniera ampia e sistemica il nostro tema di studio: studiare a partire dalla norma. Soprattutto nella parte dell’orario di lavoro attenzione che ci sono cazzate nelle dispense. STUDIARE DAL LIBRO, STRA NECESSARIO.

Abbiamo parlato dell’obbligazione di lavoro nel 2103, siamo nell’ambito dei diritti e degli obblighi delle parti. Nell’articolo 2094 c’è la chiave di volta di tutto: l’obbligazione

del prestatore di lavoro è collaborare nell'impresa nel senso che questo contratto di lavoro è molto peculiare a delle peculiarità (non si limita ad un'obbligazione di credito e debito uguale alle altre) ha un essere, un lavoratore, coinvolto – da cui principio personalista – non è riducibile a un altro fattore della produzione.

Il lavoratore nel porre in essere la sua prestazione non lo fa in maniera puntuale e slegata dal contesto organizzativo, quella prestazione di lavoro per essere utilmente resa lo è nell'ambito del datore di lavoro quale è lui nell'organizzare la stessa.

L'obbligazione del prestatore di lavoro è la messa a disposizione della sua professionalità (rif.2103 quando abbiamo visto tutti i limiti che impone al datore di lavoro nella modifica delle mansioni).

Abbiamo visto quante accortezze ci sono nella professionalità che può essere messa un po' in secondo ordine.

come il demansionamento (varie ipotesi:orizzontale, superiore e inferiore).
L'obbligazione di lavoro non è l'obbligazione unica del prestatore di lavoro, ma vi è un'altra serie di obblighi connessi alla stessa.
I doveri di cui ci occupiamo oggi costituiscono un'ulteriore specificazione dell'obbligazione lavorativa (art. 2104 e 2105).
Rivediamo anche il 1176 perché parla della DILIGENZA.
Il secondo comma introduce il tema dell'attività lavorativa ma parla di attività professionale generale, ma sappiamo che non c'è solo lavoro subordinato ma anche lavoro autonomo.
C'è un rimando ampio al 2104.
Per studiare meglio la diligenza, lato prestatore di lavoro subordinato vediamo il 2104 e siamo nell'ambito dei diritti e obblighi delle parti.
L'inosservanza di questi obblighi comporta l'inadempimento con cui il datore di lavoro può rispondere con sanzioni fino al licenziamento.

effetti più che secondari, li definiamo un'ulteriore specificazione dell'attività lavorativa. La diligenza costituisce il criterio della misura della prestazione dovuta. L'oggetto dell'obbligazione lavorativa è la prestazione diligente. La diligenza richiesta è sia misura della prestazione dovuta e indice di adempimento della stessa. La diligenza richiesta al prestatore di lavoro è quella della natura della prestazione dovuta dall'interesse dell'imprese.

Il secondo comma fa riferimento che collaborare nell'impresa significa che tu lavoratore subordinato non poni in essere la prestazione lavorativa in maniera puntuale e slegata dal contesto, al contrario ha importanza l'organizzazione dove tu poni l'attività lavorativa. Da qui la stretta connessione con il tema organizzativo.

Finché tu sia diligente e adempiente devi trovare le norme affinché possa rispettarle e qui c'è il

Riferimento al 2094 al lavoro subordinato. La diligenza è richiesta dalla natura della prestazione dovuta: impone il riferimento al lavoro prestato che risulta dalle mansioni e dalle qualifiche che lo definiscono. Bisogna dare un giudizio di conformità concreta.

La parte in cui dice "interesse superiore ecc." è abrogata dalla fine del fascismo, perché è stato abrogato l'ordinamento corporativo.

Il riferimento all'impresa ci impone di completare il discorso pocanzi. La diligenza del lavoratore non va valutata solo in riferimento alla sua individualità ma anche in riferimento alla prestazione lavorativa e la possibilità che la stessa sia utilmente resa all'interno della stessa, questo parametro specifica la diligenza richiesta.

Secondo comma: è l'obbligo e dovere di obbedienza, è l'altra faccia del potere direttivo datoriale. Doveri di obbedienza con riferimento ai soli

comportamenti che siano funzionali o esplicitamente richiesti da esigenze lavorative. Il correlativo potere direttivo datoriale è legittimo se fa riferimento a comportamenti che siano funzionali o richiesti da esigenze organizzative, è una subordinazione legata alla prestazione di lavoro.

QUINDI DA RICORDARE ART.2104 !!!

PRIMO COMMA: DILIGENZA PRESTATORE + FRASE ABROGATA E PERCHÉ ABROGATA

SECONDO COMMA: DOVERE DI OBEDIENZA

Articolo 2105 ci parla dell'obbligo di fedeltà.

L'articolo in questione configura degli specifici comportamenti omissivi, sono obblighi di non fare. Vanno ad integrarsi con l'obbligo di porre in essere la prestazione.

Due obblighi di non fare: non fare concorrenze e non divulgare notizie.

Il loro adempimento, seppur siano obblighi accessori alla prestazione di lavoro, può essere richiesto anche autonomamente, può sussistere anche in assenza dell'obbligazione di lavoro. Ad esempio il congedo, sciopero.

maternità per i quali in un dato momento non sto svolgendo la prestazione di lavoro principale. Ma sebbene non la stia prestando ho comunque questo obbligo. L'eventuale inadempimento può portare anche a sanzioni disciplinari. [C'è un tema sul nostro libro al cap.2 su lavoro agile che ne parleremo poi.]

OBBLIGHI:

  • Obbligo di non concorrenza: obbligo di non fare concorrenza o porre in essere condotte che anche solo potenzialmente possano recare danno al datore di lavoro. Avrà una durata pari al rapporto stesso. È possibile estendere la durata dell'obbligo di non concorrenza facendo stipulare al lavoratore, alla fine del contratto, un patto ad hoc che non è disciplinato dal 2105 (che si lega ad una prestazione lavorativa).
  • Ad esempio sono in malattia e non svolgo la prestazione lavorativa, nel momento in cui termina il contratto sarei libero di fare concorrenza al datore di lavoro.

Articolo 2125: è possibile estendere la durata

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dell’obbligo di nonconcorrenza attraverso il PATTO DI NON CONCORRENZA.

Requisiti:

  • Forma scritta
  • L’ex prestatore di lavoro deve percepire un corrispettivo
  • Deve contenere limiti di oggetto, di tempo e di luogo

Il secondo comma specifica la tempistica: 5 per dirigenti e 3 per gli altri casi.

Ritorniamo a parlare dell’articolo 2105 al secondo obbligo di non fare.

- Obbligo di riservatezza: segreto aziendale da intendersi in senso ampio

Breve analisi sul tema del LUOGO della prestazione di lavoro.

Abbiamo l’articolo 2182. La determinazione del luogo della prestazione, rientranell’ambito del potere direttivo.

Abbiamo già parlato di modifica del luogo di lavoro in riferimento alle mansioni.

Per trasferimento intendiamo la modifica definitiva che si distingue dallatrasferta omissione che ha carattere di provvisorietà.

Il TRASFERIMENTO è la modifica definitiva del luogo di lavoro.

La TRASFERTA o la MISSIONE è resa per un periodo più lungo.

limitato di tempo. In conclusione abbiamo studiato:

  • Articolo 2104
  • Articolo 2105
  • Obblighi accessori quindi connessi alla prestazione di lavoro
  • Il loro adempimento può portare a conseguenze disciplinari.

CAP. VII – 2 parte – L'ORARIO DI LAVORO

Ci serve anche nell'ambito della contrattazione collettiva – la cosiddetta autonomia collettiva – perché in quest'ottica nell'ambito dell'orario di lavoro è stata sempre la fonte principale. La legge ha storicamente fissato dei paletti. Vediamo il ruolo che ha sempre avuto l'autonomia collettiva regolato come è solita fare in un'ottica migliorativa dei diritti dei lavoratori. Nell'analisi della disciplina il codice civile non è di grandissimo aiuto. 'Norma corporative'

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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher psp98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Altimari Mirko.