Diritto del lavoro
Evoluzione storica del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro ha subito notevoli evoluzioni nell'arco dei secoli, conquistando sempre più rilevanza e importanza. Possiamo distinguere tre fasi storiche principali.
La prima fase è quella della legislazione sociale che fa riferimento al processo di sviluppo che dal 1750 in poi portò al passaggio da un'economia agricola a una industrializzata, che rese le norme del diritto comune inadeguate a regolare gli interessi e le esigenze dei lavoratori aggregati nelle fabbriche. Gli stati quindi cominciarono a intervenire con una normativa propria del lavoro, caratterizzata dalla protezione del lavoratore.
La seconda fase, il codice del 1942 ha inserito nel proprio corpo il diritto del lavoro e la cosiddetta giuridificazione del contratto collettivo, fondamentale nella regolamentazione dei rapporti tra datore e lavoratore.
Nella terza fase, con l'entrata in vigore della Costituzione, ai principi del diritto del lavoro viene attribuita rilevanza costituzionale e in relazione ai rapporti lavorativi, tale diritto sovrasta il diritto sia civile che commerciale.
Le fonti del diritto del lavoro
Le fonti di diritto internazionale sono riconducibili principalmente nell'azione dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e nell'Unione Europea. Tra gli atti più importanti abbiamo i regolamenti, che sono atti legislativi vincolanti applicati in tutti i suoi elementi da tutti gli stati membri, le direttive, che sono atti legislativi che stabiliscono un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare, ma ognuno di essi può scegliere la strategia più consona per realizzare quell'obiettivo. Abbiamo le decisioni, che sono vincolanti per i suoi destinatari e sono direttamente applicabili, le raccomandazioni che non sono vincolanti e infine i pareri che permettono alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari.
Le fonti di diritto statuale sono costituite dalla Costituzione e dal Codice Civile. Nella Costituzione troviamo vari articoli relativi al diritto del lavoro, come il 1, 3 e 4, ma soprattutto l'art. 35 che riguarda la tutela del lavoro e del mercato del lavoro, il 36 relativo alla retribuzione e alla giornata lavorativa e al riposo, il 37, relativo ai diritti della donna lavoratrice e dei minori, il 38 relativo alla previdenza sociale e il 29 e 40 relativi all'attività sindacale e allo sciopero. Nel Codice Civile troviamo la nozione di lavoratore subordinato, e il libro V interamente dedicato al lavoro. La legislazione ordinaria è composta da leggi formali, atti aventi forza di legge e regolamenti di attuazione e di esecuzione dei suddetti atti.
Le fonti regionali hanno subito un ampliamento soprattutto con l'entrata in vigore del d.lgs. 469 del 97 che ha assegnato la competenza alle regioni relativamente al collocamento e alle politiche del lavoro. Mentre la l. cost. 3/2001 ha stabilito le competenze esclusive dello stato, come la previdenza sociale, le competenze concorrenti tra stato e regioni, come la tutela della sicurezza del lavoro, della salute e la previdenza complementare integrativa, e ha definito come tutte le altre materie non espressamente previste nei primi due insiemi, sono di competenza esclusiva delle regioni.
Le fonti sindacali o contrattuali collettive, fanno riferimento ai contratti stipulati tra le associazioni rappresentanti i lavoratori e quelle dei datori di lavoro, che disciplinano il trattamento economico e normativo del personale dipendente di una cerca categoria professionale.
I contratti collettivi nazionali hanno una funzione ausiliaria della legge, integrativa o derogatoria, ma soltanto in senso più favorevole per i lavoratori. A causa della mancata attuazione dell'art. 39 non hanno valore di diritto obiettivo, ma operano con efficacia limitata ai soli iscritti alle associazioni stipulanti. I contratti individuali hanno una scarsa importanza relativamente alla determinazione dei rapporti di lavoro, in quanto assoggettati all'autonomia individuale e collettiva.
Le consuetudini relativamente al diritto di lavoro, sono regolate dall'art. 2078 cc che ne prevede sia l'uso in assenza di normative specifiche, sia quando la consuetudine relativamente a un certo aspetto, è più favorevole al lavoratore rispetto alle norme dispositive di legge.
Le regole interpretative si distinguono principalmente nel principio del favor prestatoris che consiste nella tutela del soggetto più debole del rapporto, cioè il lavoratore e l'equità relativo al giudizio della giustizia del caso concreto.
Locatio operârum e locatio operis
Nel diritto romano, la locatio operârum indicava un particolare tipo di concessione in godimento (locazione) in cui un soggetto (locatore) metteva a disposizione di un'altra persona (conduttore) i propri servizi contro pagamento di un corrispettivo. Caratteristica della locatio operârum era la subordinazione del locatore alle direttive del datore di lavoro.
La locatio operis è un istituto del diritto romano caratterizzato dal lavoro, da parte di un soggetto (cd. artifex), di trasformazione su materie prime in beni di utilità per il locatore, contro pagamento di un corrispettivo. Alla locatio operis è ricondotta la nozione di lavoro autonomo.
Lavoro autonomo
L'art. 2222 cc definisce la figura del lavoratore autonomo, come colui che si obbliga a compiere verso corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, il lavoratore autonomo inoltre agisce in piena discrezionalità e autodirezione. Precedentemente l'attività del lavoratore autonomo era identificata come un'obbligazione di risultato, ma si è visto che in alcune categorie come gli avvocati, l'obbligazione può essere anche di mezzi.
Il lavoro subordinato
Nel libro V del c.c. non è contenuta una nozione di lavoro subordinato, esiste però una definizione di prestatore di lavoro subordinato, all'art. 2094 cc che indica che colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Un concetto importante è quello dell'eterodirezione o subordinazione tecnico-funzionale, che consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro a cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa, entro i limiti di legge, attraverso ordini, direttive e impostazioni.
Ultimamente si è proposto il criterio di subordinazione in senso stretto che consiste nell'estraneità del lavoratore subordinato sia dall'organizzazione produttiva sia dal risultato della stessa spettante al datore di lavoro. Gli indici della subordinazione, quindi le sostanziali differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, consistono innanzitutto nell'oggetto della prestazione, dove nel lavoro autonomo consiste nel risultato finale, mentre in quello subordinato è caratterizzato dalle energie lavorative esplicate secondo le direttive del datore. Abbiamo la posizione del prestatore, dove uno gestisce in piena autonomia i tempi e le modalità della propria attività, l'altro deve sottostare alle direttive del datore. L'incidenza del rischio è un altro elemento, infatti, il lavoratore autonomo ha la piena responsabilità, mentre nel caso del dipendente, la responsabilità ricade sul datore. Infine abbiamo il corrispettivo, infatti nel lavoro autonomo è stabilito in base al risultato finale, mentre nel lavoro subordinato è calcolato a tempo.
Il lavoro parasubordinato a progetto
Rappresentano i lavoratori autonomi che comunque si trovano in una situazione di dipendenza verso il committente. La legge 533/73 nel modificare l'art. 409 cpc, ha esteso l'applicazione delle disposizioni sul processo del lavoro ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e a tutti gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuata e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, e comunemente denominati collaborazioni coordinate e continuative (co. co. co.) a cui sono stati inoltre estese le norme contenute nell'art. 2113 cc. Molto spesso questi tipi di contratti sono stati utilizzati per eludere la normativa sul lavoro subordinato.
Attraverso il d.lgs. 276 del 2003, si è stabilito che i rapporti di co. co. co. devono essere stipulati nell'ambito della tipologia contrattuale del contratto a progetto. Inoltre la riforma Fornero ha stabilito che i contratti di co.co.co. devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici espressamente inseriti per iscritto nel testo contrattuale. In questo modo quindi si applica il divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, cioè stipulati senza l'osservanza della disciplina del lavoro a progetto. In caso di mancanza del progetto, il rapporto diventa subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, mentre nei casi di finto lavoro a progetto, il rapporto diventa di lavoro subordinato (art. 69 dlgs 276 del 2003).
Nel contratto a progetto inoltre è tutelata l'attività inventiva del lavoratore, a cui è riconosciuta la proprietà intellettuale delle invenzioni realizzate durante il rapporto. Il corrispettivo deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e il collaboratore non è vincolato da obblighi di esclusiva. Il recesso è ammesso prima della scadenza del termine, per giusta causa.
Contratto e rapporto di lavoro
Analisi del contratto e della fattispecie tipica
L'art 2094 stabilisce il lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare con l'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. L'evolversi dei processi produttivi ha portato le mansioni del lavoratore ad essere sempre più cognitive e quindi autonome e meno esecutive e quindi dipendenti, questo determina quindi un'autonomia tecnico-esecutiva. L'autonomia economico-organizzativa invece è attribuibile solo al lavoro autonomo.
Il contratto di lavoro si caratterizza per essere oneroso, sinallagmatico, in quanto a prestazioni corrispettive, commutativo in quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi e eterodeterminato. La causa di un contratto rappresenta la funzione economico-sociale e quindi l'interesse meritevole di tutela. Nel lavoro subordinato la causa è rappresentata dallo scambio tra retribuzione e collaborazione. La collaborazione infatti è rappresentata dalla continuità e dalla disponibilità nel tempo della prestazione di lavoro, e quindi idealmente anche durante le ferie o i riposi e stabilisce la responsabilità dei danni prodotti ai terzi da parte del lavoratore a carico del datore di lavoro.
Per verificare la natura del rapporto di lavoro è necessario analizzare il contratto stipulato tra le parti, dove bisogna riscontrare la presenza o meno della subordinazione e dei suoi effetti che possono incidere sul contenuto del contratto, come il diritto alla retribuzione, oppure gli effetti che incidono sui presupposti e sulle conseguenze e gli effetti indiretti relativi alla costituzione del rapporto di previdenza sociale.
Lavoro gratuito e lavoro nei rapporti associativi
Come sappiamo il contratto di lavoro è un contratto oneroso con prestazioni corrispettive, ma sono comunque presenti prestazioni corrispettive caratterizzate dalla volontà di obbligarsi gratuitamente, in questo caso si parla di contratto di lavoro gratuito, differente sia dalla tipologia descritta dall'art. 2094 sia dal contratto di scambio.
Il lavoro gratuito si può associare al concetto di volontariato disciplinato dalla legge n. 266 del 91, dove si riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo meritevole di tutela. Nel lavoro gratuito inoltre la tutela non si riferisce all'interesse tipico cioè alla retribuzione, ma a una serie di interessi tutelati dalla Costituzione, come i principi di solidarietà, religiosi, culturali, assistenziali, ecc.
Per lavoro familiare si intende quel rapporto dove il datore e il prestatore di lavoro sono legati da un vincolo di parentela o affinità e sono conviventi, dove l'eventuale gratuità è giustificata dalla relazione di affetti familiari. L'art 230 bis cc, inoltre specifica che il lavoro prestato dal familiare nell'ambito della famiglia o dell'impresa familiare ha diritto al mantenimento, alla partecipazione degli utili, ai beni acquistati e agli incrementi di azienda.
Nel rapporto associativo invece, l'obiettivo è quello di cointeressare il lavoratore ai risultati di impresa, mediante lo schema dell'associazione in partecipazione dove l'associante attribuisce all'associato la partecipazione agli utili dell'impresa come corrispettivo. La riforma Fornero ha inoltre stabilito che il numero degli associati impegnati nella medesima attività non può essere superiore a 3 al fine di scovare i falsi rapporti subordinati.
Le società cooperative sono caratterizzate dallo svolgimento di un'attività economica organizzata con l'utilizzazione del lavoro dei soci, i quali sono titolari del diritto alla partecipazione degli utili di impresa. Sono disciplinate dalla legge n. 30/2003 che ha modificato la precedente legge n. 142 del 2001. Il socio della cooperativa ha poteri gestionali, partecipa al rischio di impresa, ha l'obbligo di partecipare alla formazione del capitale sociale e l'obbligo di mettere a disposizione le proprie capacità professionali. Le società cooperative devono inoltre corrispondere un trattamento proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e rispettare i principi di igiene e sicurezza del lavoro. Infine, se il socio recede o viene escluso dalla cooperativa, si estingue anche il rapporto di lavoro.
Le cooperative sociali sono state istituite con la legge 381 del 1991, che ammette la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente all'interno dei loro statuti. Tali soci non devono superare la metà del totale e a loro è previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La finalità delle cooperative sociali è relativa al servizio di promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La formazione del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro è una particolare tipologia che si discosta da quella tipica dettata dall'art 1321 c.c., dove la disciplina del rapporto di lavoro è una disciplina inderogabile in funzione protettiva del contraente debole, dove non si esclude l'azione dell'autonomia privata, che viene anzi rafforzata dal lato del lavoratore. Tuttavia alcuni studiosi hanno generato teorie acontrattualistiche come quella istituzionalistica-comunitaria, dove si evidenzia la scarsa autonomia contrattuale e l'impresa è vista come una comunità. Un'altra è la teoria della prestazione di fatto, in quanto, nonostante un eventuale vizio, il contratto rimane vivo per quel che riguarda i suoi effetti anche se di fatto nullo o annullabile, così come detta l'art 2126 c.c.
Anche dal punto di vista dell'interpretazione il contratto di lavoro presenta delle differenze. Infatti bisogna innanzitutto analizzare la reale volontà delle parti e la valutazione del comportamento tenuto dalle parti anche posteriormente alla conclusione del contratto e all'effettiva presenza o assenza del vincolo della subordinazione.
Il contratto di lavoro si caratterizza per essere, oneroso, sinallagmatico, in quanto a prestazioni corrispettive, commutativo in quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi e eterodeterminato.
Fondamentale per definire il contratto di lavoro è l'art. 2126 c.c. dove si evince il concetto di inefficacia dell'invalidità. Infatti, al fine di tutela per il lavoratore, la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, vengono quindi conservati tali effetti, tranne nel caso in cui l'invalidità deriva da un'illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, se però tale illiceità deriva dalla violazione di norme che tutelano il prestatore, in questo caso l'art. 2126 sarà applicato.
Per quanto riguarda l'iter di formazione del contratto di lavoro, dobbiamo innanzitutto analizzare i presupposti, è fondamentale infatti la presenza della capacità giuridica speciale che consiste nell'idoneità del soggetto ad essere titolare di una particolare situazione soggettiva, e quindi l'attitudine di prestare il proprio lavoro. Si acquista al quindicesimo anno, appunto l'età minima per l'ammissione al lavoro ed è abilitato a...
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