INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO
25.2.19
Il diritto del lavoro da un certo punto di vista risulta essere piu recente, nasce nel
momento in cui si creano le condizioni sociali e politiche affinchè possa il legislatore
predisporre una normativa che è, genericamente, indirizzata alla tutela del lavoratore.
E’ un diritto che risente quelle che sono le variabili politiche e sociali di un paese, delle
maggioranze parlamentari che variano nel tempo e ciascuna esprime il proprio
orientamento; nel libro di Di Stasi si parte dalla visione di sinistra che vede la società
costituita da persone diseguali, da sfruttati e sfruttatori, una società quindi
attraversata da diseguaglianze, mentre quella di destra è una società che nasce
armoniosa e con un solo corpo, che difende le tradizioni: facciamo riferimento a
questa cosa per renderci conto di come in generale il diritto non sia una categoria
neutra ed a maggior ragione non è neutro il diritto del lavoro, e questo ci spiega
perché il diritto del lavoro nel tempo abbia visto profonde trasformazioni. Il diritto del
lavoro originario è completamente differente da quello odierno, perché si è spostato il
baricentro di esso; da un punto di vista sistematico per arrivare al diritto del lavoro
dobbiamo passare attraverso passaggi intermedi, la madre del diritto del lavoro è
quella che chiamiamo legislazione sociale, poiché pone le basi anche giuridiche per la
realizzazione di quei principi (libertà, eguaglianza, sicurezza sociale), essa ha
conosciuto una evoluzione storica che possiamo dividere in due grossi periodi: periodo
pre-unitario, unitario, corporativo. Tali periodi si sono caratterizzati perché per la prima
volta vedono un intervento dello Stato in quella che viene definita la questione sociale,
il rapporto tra capitale e lavoro; concretamente il periodo pre-unitario si caratterizza
per la presenza di quelle che si chiamano società di mutuo soccorso, ossia la prima
struttura che attua una tutela delle condizioni di lavoro la quale però è una struttura di
tipo privatistico ancora. Le società di mutuo soccorso sono delle associazioni su base
volontaria che hanno il compito di fornire assistenza economica nel momento in cui si
verificano delle condizioni avverse nella vita del lavoratore ES. un incidente sul lavoro,
quindi il lavoratore perde momentaneamente la sua capacità lavorativa, questa
società interviene a soccorrerlo; tali società si creano con i fondi degli associati
attraverso il versamento di una quota che potrà servire in caso di necessità e ancora
in questa fase sono i soggetti privati che agiscono, dobbiamo aspettare del tempo
affinchè sia lo Stato ad intervenire, e quando avverrà le società di mutuo soccorso
perderanno la loro funzione; in un primo momento vengono accettate dallo stato
poiché costituiscono una sorta di ammortizzatore sociale, però con il passare del
tempo lo stato avrà un comportamento ostile verso tali società perche diventano quelli
che sono oggi gli odierni sindacati. Nel periodo legislativo, la rivoluzione sociale
conosce una rapida evoluzione dal punto di vista qualitativo/quantitativo in un
secondo momento, il regime corporativo cambia completamente faccia, quindi da una
cultura di tipo liberista si passa a statalista, lo stato supera la dimensione privatistica e
se ne fa carino ES. un istituto di previdenza come gli assegni familiari nascono durante
il periodo statalistico quindi abbiamo avuto un passaggio molto forte. Il regime
corporativo si instaura nel ‘26 con la legge rocco e cade nel ‘44, dopo quattro anni
viene emanata la nostra costituzione e le cose cambiano completamente, possiamo
parlare di stato sociale e diritto del lavoro.
La parola del lavoro indica qualcosa che è sempre esistita, ma con una considerazione
diversa nelle diverse epoche storiche, dal diritto romano possiamo estrapolare due
concetti: è noto che durante il periodo romano esisteva la schiavitù la quale anche
veniva considerata certamente un lavoro, tale situazione veniva chiamata
giuridicamente dai romani ‘locatio ominis’, un contratto che aveva ad oggetto la
persona; accanto a questa che riguardava gli schiavi, c’erano poi altre due figure,
quella dell’uomo libero che lavorava alle dipendenze di qualcuno e che svolgeva
autonomamente un proprio lavoro.. la prima era ‘locatio operarum’ ossia locazione
di opere ed è quella riferita agli uomini liberi, la differenza sostanziale è che oggetto
del contratto non è piu la persona ma piuttosto l’attività che viene svolta da questa la
quale è libera quindi non può essere locata come un oggetto, mentre l’attività svolta in
modo autonomo veniva chiamata ‘locatio operis’ ossia locazione di opera. Questa
distinzione tra le ultime due ancora viene da noi trattata, la locatio operarum riguarda
il lavoro subordinato e riguarda il diritto del lavoro, la locatio operis invece non
concerne il diritto del lavoro ma il diritto commerciale; il periodo medioevale in seguito
è caratterizzato dalla presenza delle corporazioni, ossia delle associazioni che vedono
al loro interno la presenza contemporaneamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, è
un rapporto di lavoro quello che si instaura certamente regolamentato, ma solo in
parte dai soggetti privati ed in parte dallo stato, c’è una commistione quindi di
pubblico e di privato. Il lavoro ai giorni nostri riecheggia quelle due figure della locatio
di cui parlavamo prima, però ci occuperemo in modo esclusivo della ‘locatio
operarum’, cioè del contratto che ha per oggetto una o delle attività reiterate nel
tempo; il lavoro che forma oggetto del diritto del lavoro può essere guardato sia come
dimensione economica quindi intendiamo tutte quelle attività che sono dirette alla
produzione di bene o esecuzione di servizi e possono essere di tipo materiale o
intellettuale, e che vanno a soddisfare i bisogni delle persone mentre da un punto di
vista giuridico parliamo di lavoro come attività fatta oggetto di una normativa
all’interno di una relazione giuridica tra due soggetti che sono il datore di lavoro ed il
lavoratore. Solitamente quando nasce e viene disciplinata questa relazione giuridica?
Dopo la rivoluzione industriale; questo perché il clima politico sociale e culturale è di
un certo tipo, gli avvenimenti che hanno accompagnato la nascita dello stato sociale
sono appunto la rivoluzione francese e americana le quali hanno come obiettivo libertà
ed eguaglianza, le quali però non ci sono state fino ad un certo punto, tali due
rivoluzioni creano una situazione da un punto di vista giuridico che non è ne’ libera ne’
eguale; il nostro diritto del lavoro si basa su questi due ultimi principi, esso pone nel
disciplinare la relazione tra il lavoratore ed il datore di lavoro una serie di normative
che al fine di realizzare quei principi di libertà ed eguaglianza con delle caratteristiche
particolari. Il diritto del lavoro ha subito un’evoluzione perché è passato attraverso la
codificazione del 1865 che conteneva un’unica norma che riguardava un unico
rapporto di lavoro, in cui si diceva che nessuno poteva essere adibito alla pratica del
lavoro per un’altra persona se non a tempo determinato; dopo questa prima fase
liberista, nel 1942 accadde una cosa importante, con l’emanazione del codice civile
durante il regime corporativo, c’è un cambiamento forte dal punto di vista giuridico,
chiamata incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato
cioè questa fase viene :
questo vuol dire che il diritto del lavoro cessa di essere una normativa speciale e viene
posto all’interno del codice civile accanto al diritto commerciale e civile, ecco cosa
significa incorporazione, quindi non che viene studiato all’interno del diritto privato ma
assume una sua autonoma rilevanza all’interno dell’ordinamento giuridico. Pur
entrando a far parte del codice civile e del diritto privato, conserva delle sue
peculiarità irrinunciabili perché quella regolamentazione normativa di quella relazione
giuridica tra le parti parte da un presupposto sostanziale, ossia dalla consapevolezza
che datore di lavoro e lavoratore non sono affatto uguali da tra di loro e questo
comporta che quel complesso di norme e le garanzie che le norme stabiliscono, non
può naturalmente essere decisa tra le parti (come invece avviene nel diritto civile nel
caso della compravendita, le parti stabiliscono il prezzo di vendita di un oggetto)
perché abbiamo un presupposto differente riguardo il contratto di lavoro, proprio
perché le parti sono in una situazione di disparità: dopo la rivoluzione industriale viene
a nascere la grande industria che crea a sua volta quella che viene definita la
questione sociale, la grande industria è all’interno del periodo liberale quindi abbiamo
una grande quantità di offerta di lavoro e una minore quantità di domanda, quindi in
un regime liberale dato incontro tra domanda e offerta porta ad un ribasso, abbiamo
una grossa concorrenza e da qui nasce la debolezza di una delle due parti che è
economicamente e socialmente più debole dell’altra parte. Tale relazione giuridica che
nasce dal contratto di lavoro è differente quindi rispetto a quella che nasce dal
contratto di compravendita, ed allora il diritto del lavoro si adopererà per ristabilire
una situazione di eguaglianza tra i due soggetti e lo farà attraverso vari step:
improntando la sua attività normativa a quello che viene chiamato il principio di favor
laboratoris, quindi l’ipotesi più favorevole al lavoratore in casi di ingiustizia; il fatto che
la relazione tra i soggetti non può essere lasciata al libero arbitrio delle parti. Allora chi
disciplina tale relazione giuridica? C’è una sorta di etero-determinazione, cioè il
legislatore porrà in essere tutta una serie di normative che hanno una precisa
caratteristica, ossia sono norme inderogabili che quindi non possono essere cambiate
a discrezione delle parti (primo strumento), poi l’ulteriore fonte di regolamentazione di
tale relazione è comunque lo stesso esterna dal rapporto, cioè abbiamo da una parte
lo stato e da una parte quei soggetti intermedi che tecnicamente prendono il nome di
associazioni sindacali (secondo strumento) e parliamo di contrattazione collettiva, la
quale costituisce una peculiarità del diritto del lavoro. Questi sono i presupposti teorici
sui quali si fonda il diritto del lavoro, ma molto è cambiato poiché si è partiti da una
situazione in cui stante questo disequilibrio tra le parti, il legislatore ha posto tali
norme inderogabili che hanno creato un’ossatura del diritto del lavoro molto rigida e
tale primo periodo prende il nome di garantismo rigido (norme imperative ed
inderogabili) per esempio nel 1970 legge n.300, la quale pone tutta una serie di
garanzie per il lavoratore all’interno del luogo di lavoro; la fase iniziale del garantismo
rigido verrà poi superata, ed il primo cambiamento si verifica a metà degli anni ’70
con una serie di modificazioni che portano alla ribalta esigenze differenti: la forte
espansione del settore terziario, vengono introdotte le nuove tecnologia, comincia ad
affacciarsi all’orizzonte la globalizzazione. Tali fattori portano a fenomeni di
disoccupazione, fase economica di recessione e questo porterà ad un cambio di
prospettiva anche nell’ambito del diritto del lavoro da quello che era il garantismo
rigido a quello che prende il nome di periodo dell’emergenza , poiché si verificano
fenomeni che portano grande disagio nel mercato del lavoro i quali porteranno ad
interventi di emergenza da parte dello stato, cioè non abbiamo un ri-ordine, ma
interventi tampone che andranno a coprire tutte le varie problematiche. 28/02/2019
Il diritto del lavoro nasce per tutelare il contribuente, si è evoluto perché sono
intervenuti una serie di fattori che hanno determinato un cambiamento che ha
avuto ripercussioni nello stesso mercato del lavoro, il cambiamento si può
attribuire ad un insieme di fattori, il terziario ad esempio, la femminizzazione
del mercato del lavoro, l’innovazione tecnologica.. tutto ciò ha determinato il
passaggio da una fase di garantismo rigido caratterizzata da norme rigide che
non possono essere modificate dalle parti stesse del rapporto di lavoro a una
fase in cui si afferma il periodo dell’emergenza perché lo stato si trova a far
fronte a quelle problematiche accennate prima per cui emana delle leggi
tampone che non configurano un disegno organico di riorganizzazione del
marcato di lavoro, ma sono leggi che si accastellano le une sulle altre andando
a creare situazioni difficilmente codificabili. In questo periodo cambia la
prospettiva del sindacato, mentre nel garantismo il sindacato difendeva
posizioni individuali sanciti da norme inderogabili, ora quelle problematiche
fanno emergere il fenomeno della disoccupazione, chiaramente di fronte a una
problematica del genere collettiva, il sindacato deve cambiare direzione, deve
intervenire su una tematica che di per sé gli sfuggirebbe di mano ed è per
questo che deve collaborare con lo stato stesso, questo darà vita alla
concertazione.
Queste problematiche determinano un ulteriore cambiamento nel mondo e nel
diritto del lavoro e si fa strada una terza situazione che prende il nome di
flessibilità. Per un lavoratore la flessibilità può essere una cosa buona, se ho un
orario di lavoro flessibile che mi consente di avere una vita più piacevole o
comoda, ma per il datore di lavoro flessibilità significa un’altra cosa, significa
assumere chi vuole farlo lavorare come vuole e licenziarlo quando vuole, ha un
significato antitetico rispetto all’altro; fatto sta al di la dei significati a partire
dalla metà degli anni 80 avviene uno stravolgimento in materia di lavoro, la
flessibilizzazione può essere portata avanti in un modo forte attraverso
l’abolizione delle normative di tutela, la cancellazione del principio del favor
lavoratoris oppure può avvenire in un modo più soft attraverso l’uso della
contrattazione collettiva, cioè il sindacato si accorda o con lo stato o con i
datori del lavoro per rendere la tutela dei lavoratori meno rigida; per
flessibilizzare in modo buono ovviamente serve un sindacato molto forte.
Quindi questo periodo che dura ancora oggi vede un cambiamento del diritto
del lavoro, mentre in passato il baricentro del diritto del lavoro era dalla parte
dei lavoratori, in questo periodo invece sempre di più vengono considerate le
compatibilità socioeconomiche, cioè l’interesse delle imprese, quindi il diritto
del lavoro è diventato il diritto mi consente di avere una vita più piacevole o
comoda, ma per il datore di lavoro flessibilità significa un’altra cosa, significa
assumere chi vuole farlo lavorare come vuole e licenziarlo quando vuole, ha un
significato antitetico rispetto all’altro; fatto sta al di la dei significati a partire
dalla metà degli anni 80 avviene uno stravolgimento in materia di lavoro, la
flessibilizzazione può essere portata avanti in un modo forte attraverso
l’abolizione delle normative di tutela, la cancellazione del principio del favor
lavoratoris oppure può avvenire in un modo più soft attraverso l’uso della
contrattazione collettiva, cioè il sindacato si accorda o con lo stato o con i
datori del lavoro per rendere la tutela dei lavoratori meno rigida; per
flessibilizzare in modo buono ovviamente serve un sindacato molto forte.
Quindi questo periodo che dura ancora oggi vede un cambiamento del diritto
del lavoro, mentre in passato il baricentro del diritto del lavoro era dalla parte
dei lavoratori, in questo periodo invece sempre di più vengono considerate le
compatibilità socioeconomiche, cioè l’interesse delle imprese, quindi il diritto
del lavoro è diventato il diritto dell’impresa, si è aperto un nuovo scenario che
ha portato delle modifiche sia al momento dell’incontro offerta domanda di
lavoro, al momento dell’esecuzione del rapporto di lavoro e al momento
dell’estinzione del rapporto che fin’ora aveva resistito alla flessibilizzazione.
Questo cambiamento ha determinato anche un cambiamento nel concetto di
subordinazione, vedremo che il nostro diritto del lavoro regola la relazione
giuridica tra datore e lavoratore che da parte del lavoratore è subordinata,
d’altro canto l’attenuazione della subordinazione è dovuta alla progressiva
introduzione delle nuove tecnologia nell’organizzazione produttiva, compiti che
prima erano esclusivamente manipolativi, diventano cognitivi, richiedono
capacità di governo, da un lato ciò crea disoccupazione dall’altro attenua il
vincolo di subordinazione, per cui si crea in buona sostanza una situazione
abbastanza strana nel senso che i lavoratori subordinati sono meno subordinati
e i lavoratori autonomi da un certo punto di vista diventano più subordinati: il
diritto del lavoro era nato inizialmente per un idealtipo di lavoratore che era
l’operaio della grossa impresa industriale, subordinato che lavorava a tempo
pieno e indefinito, con la flessibilizzazione questo tipo di lavoratore non è più
così diffuso come lo era al tempo del garantismo rigido perché la
flessibilizzazione ha portato anche all’uso di strumenti contrattuali che sono
diversi rispetto al contratto di lavoro tipico, e crea lavoratori diversi es.
pensiamo ai contratti di lavoro a tempo determinato, al part-time, sono
situazioni di tipo precario, lavoratore flessibile=lavoratore precario, si crea una
situazione stranissima perché il mercato di lavoro si divide in 2 parti: quelli che
erano i lavoratori per
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