Estratto del documento

INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO

25.2.19

Il diritto del lavoro da un certo punto di vista risulta essere piu recente, nasce nel

momento in cui si creano le condizioni sociali e politiche affinchè possa il legislatore

predisporre una normativa che è, genericamente, indirizzata alla tutela del lavoratore.

E’ un diritto che risente quelle che sono le variabili politiche e sociali di un paese, delle

maggioranze parlamentari che variano nel tempo e ciascuna esprime il proprio

orientamento; nel libro di Di Stasi si parte dalla visione di sinistra che vede la società

costituita da persone diseguali, da sfruttati e sfruttatori, una società quindi

attraversata da diseguaglianze, mentre quella di destra è una società che nasce

armoniosa e con un solo corpo, che difende le tradizioni: facciamo riferimento a

questa cosa per renderci conto di come in generale il diritto non sia una categoria

neutra ed a maggior ragione non è neutro il diritto del lavoro, e questo ci spiega

perché il diritto del lavoro nel tempo abbia visto profonde trasformazioni. Il diritto del

lavoro originario è completamente differente da quello odierno, perché si è spostato il

baricentro di esso; da un punto di vista sistematico per arrivare al diritto del lavoro

dobbiamo passare attraverso passaggi intermedi, la madre del diritto del lavoro è

quella che chiamiamo legislazione sociale, poiché pone le basi anche giuridiche per la

realizzazione di quei principi (libertà, eguaglianza, sicurezza sociale), essa ha

conosciuto una evoluzione storica che possiamo dividere in due grossi periodi: periodo

pre-unitario, unitario, corporativo. Tali periodi si sono caratterizzati perché per la prima

volta vedono un intervento dello Stato in quella che viene definita la questione sociale,

il rapporto tra capitale e lavoro; concretamente il periodo pre-unitario si caratterizza

per la presenza di quelle che si chiamano società di mutuo soccorso, ossia la prima

struttura che attua una tutela delle condizioni di lavoro la quale però è una struttura di

tipo privatistico ancora. Le società di mutuo soccorso sono delle associazioni su base

volontaria che hanno il compito di fornire assistenza economica nel momento in cui si

verificano delle condizioni avverse nella vita del lavoratore ES. un incidente sul lavoro,

quindi il lavoratore perde momentaneamente la sua capacità lavorativa, questa

società interviene a soccorrerlo; tali società si creano con i fondi degli associati

attraverso il versamento di una quota che potrà servire in caso di necessità e ancora

in questa fase sono i soggetti privati che agiscono, dobbiamo aspettare del tempo

affinchè sia lo Stato ad intervenire, e quando avverrà le società di mutuo soccorso

perderanno la loro funzione; in un primo momento vengono accettate dallo stato

poiché costituiscono una sorta di ammortizzatore sociale, però con il passare del

tempo lo stato avrà un comportamento ostile verso tali società perche diventano quelli

che sono oggi gli odierni sindacati. Nel periodo legislativo, la rivoluzione sociale

conosce una rapida evoluzione dal punto di vista qualitativo/quantitativo in un

secondo momento, il regime corporativo cambia completamente faccia, quindi da una

cultura di tipo liberista si passa a statalista, lo stato supera la dimensione privatistica e

se ne fa carino ES. un istituto di previdenza come gli assegni familiari nascono durante

il periodo statalistico quindi abbiamo avuto un passaggio molto forte. Il regime

corporativo si instaura nel ‘26 con la legge rocco e cade nel ‘44, dopo quattro anni

viene emanata la nostra costituzione e le cose cambiano completamente, possiamo

parlare di stato sociale e diritto del lavoro.

La parola del lavoro indica qualcosa che è sempre esistita, ma con una considerazione

diversa nelle diverse epoche storiche, dal diritto romano possiamo estrapolare due

concetti: è noto che durante il periodo romano esisteva la schiavitù la quale anche

veniva considerata certamente un lavoro, tale situazione veniva chiamata

giuridicamente dai romani ‘locatio ominis’, un contratto che aveva ad oggetto la

persona; accanto a questa che riguardava gli schiavi, c’erano poi altre due figure,

quella dell’uomo libero che lavorava alle dipendenze di qualcuno e che svolgeva

autonomamente un proprio lavoro.. la prima era ‘locatio operarum’ ossia locazione

di opere ed è quella riferita agli uomini liberi, la differenza sostanziale è che oggetto

del contratto non è piu la persona ma piuttosto l’attività che viene svolta da questa la

quale è libera quindi non può essere locata come un oggetto, mentre l’attività svolta in

modo autonomo veniva chiamata ‘locatio operis’ ossia locazione di opera. Questa

distinzione tra le ultime due ancora viene da noi trattata, la locatio operarum riguarda

il lavoro subordinato e riguarda il diritto del lavoro, la locatio operis invece non

concerne il diritto del lavoro ma il diritto commerciale; il periodo medioevale in seguito

è caratterizzato dalla presenza delle corporazioni, ossia delle associazioni che vedono

al loro interno la presenza contemporaneamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, è

un rapporto di lavoro quello che si instaura certamente regolamentato, ma solo in

parte dai soggetti privati ed in parte dallo stato, c’è una commistione quindi di

pubblico e di privato. Il lavoro ai giorni nostri riecheggia quelle due figure della locatio

di cui parlavamo prima, però ci occuperemo in modo esclusivo della ‘locatio

operarum’, cioè del contratto che ha per oggetto una o delle attività reiterate nel

tempo; il lavoro che forma oggetto del diritto del lavoro può essere guardato sia come

dimensione economica quindi intendiamo tutte quelle attività che sono dirette alla

produzione di bene o esecuzione di servizi e possono essere di tipo materiale o

intellettuale, e che vanno a soddisfare i bisogni delle persone mentre da un punto di

vista giuridico parliamo di lavoro come attività fatta oggetto di una normativa

all’interno di una relazione giuridica tra due soggetti che sono il datore di lavoro ed il

lavoratore. Solitamente quando nasce e viene disciplinata questa relazione giuridica?

Dopo la rivoluzione industriale; questo perché il clima politico sociale e culturale è di

un certo tipo, gli avvenimenti che hanno accompagnato la nascita dello stato sociale

sono appunto la rivoluzione francese e americana le quali hanno come obiettivo libertà

ed eguaglianza, le quali però non ci sono state fino ad un certo punto, tali due

rivoluzioni creano una situazione da un punto di vista giuridico che non è ne’ libera ne’

eguale; il nostro diritto del lavoro si basa su questi due ultimi principi, esso pone nel

disciplinare la relazione tra il lavoratore ed il datore di lavoro una serie di normative

che al fine di realizzare quei principi di libertà ed eguaglianza con delle caratteristiche

particolari. Il diritto del lavoro ha subito un’evoluzione perché è passato attraverso la

codificazione del 1865 che conteneva un’unica norma che riguardava un unico

rapporto di lavoro, in cui si diceva che nessuno poteva essere adibito alla pratica del

lavoro per un’altra persona se non a tempo determinato; dopo questa prima fase

liberista, nel 1942 accadde una cosa importante, con l’emanazione del codice civile

durante il regime corporativo, c’è un cambiamento forte dal punto di vista giuridico,

chiamata incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato

cioè questa fase viene :

questo vuol dire che il diritto del lavoro cessa di essere una normativa speciale e viene

posto all’interno del codice civile accanto al diritto commerciale e civile, ecco cosa

significa incorporazione, quindi non che viene studiato all’interno del diritto privato ma

assume una sua autonoma rilevanza all’interno dell’ordinamento giuridico. Pur

entrando a far parte del codice civile e del diritto privato, conserva delle sue

peculiarità irrinunciabili perché quella regolamentazione normativa di quella relazione

giuridica tra le parti parte da un presupposto sostanziale, ossia dalla consapevolezza

che datore di lavoro e lavoratore non sono affatto uguali da tra di loro e questo

comporta che quel complesso di norme e le garanzie che le norme stabiliscono, non

può naturalmente essere decisa tra le parti (come invece avviene nel diritto civile nel

caso della compravendita, le parti stabiliscono il prezzo di vendita di un oggetto)

perché abbiamo un presupposto differente riguardo il contratto di lavoro, proprio

perché le parti sono in una situazione di disparità: dopo la rivoluzione industriale viene

a nascere la grande industria che crea a sua volta quella che viene definita la

questione sociale, la grande industria è all’interno del periodo liberale quindi abbiamo

una grande quantità di offerta di lavoro e una minore quantità di domanda, quindi in

un regime liberale dato incontro tra domanda e offerta porta ad un ribasso, abbiamo

una grossa concorrenza e da qui nasce la debolezza di una delle due parti che è

economicamente e socialmente più debole dell’altra parte. Tale relazione giuridica che

nasce dal contratto di lavoro è differente quindi rispetto a quella che nasce dal

contratto di compravendita, ed allora il diritto del lavoro si adopererà per ristabilire

una situazione di eguaglianza tra i due soggetti e lo farà attraverso vari step:

improntando la sua attività normativa a quello che viene chiamato il principio di favor

laboratoris, quindi l’ipotesi più favorevole al lavoratore in casi di ingiustizia; il fatto che

la relazione tra i soggetti non può essere lasciata al libero arbitrio delle parti. Allora chi

disciplina tale relazione giuridica? C’è una sorta di etero-determinazione, cioè il

legislatore porrà in essere tutta una serie di normative che hanno una precisa

caratteristica, ossia sono norme inderogabili che quindi non possono essere cambiate

a discrezione delle parti (primo strumento), poi l’ulteriore fonte di regolamentazione di

tale relazione è comunque lo stesso esterna dal rapporto, cioè abbiamo da una parte

lo stato e da una parte quei soggetti intermedi che tecnicamente prendono il nome di

associazioni sindacali (secondo strumento) e parliamo di contrattazione collettiva, la

quale costituisce una peculiarità del diritto del lavoro. Questi sono i presupposti teorici

sui quali si fonda il diritto del lavoro, ma molto è cambiato poiché si è partiti da una

situazione in cui stante questo disequilibrio tra le parti, il legislatore ha posto tali

norme inderogabili che hanno creato un’ossatura del diritto del lavoro molto rigida e

tale primo periodo prende il nome di garantismo rigido (norme imperative ed

inderogabili) per esempio nel 1970 legge n.300, la quale pone tutta una serie di

garanzie per il lavoratore all’interno del luogo di lavoro; la fase iniziale del garantismo

rigido verrà poi superata, ed il primo cambiamento si verifica a metà degli anni ’70

con una serie di modificazioni che portano alla ribalta esigenze differenti: la forte

espansione del settore terziario, vengono introdotte le nuove tecnologia, comincia ad

affacciarsi all’orizzonte la globalizzazione. Tali fattori portano a fenomeni di

disoccupazione, fase economica di recessione e questo porterà ad un cambio di

prospettiva anche nell’ambito del diritto del lavoro da quello che era il garantismo

rigido a quello che prende il nome di periodo dell’emergenza , poiché si verificano

fenomeni che portano grande disagio nel mercato del lavoro i quali porteranno ad

interventi di emergenza da parte dello stato, cioè non abbiamo un ri-ordine, ma

interventi tampone che andranno a coprire tutte le varie problematiche. 28/02/2019

Il diritto del lavoro nasce per tutelare il contribuente, si è evoluto perché sono

intervenuti una serie di fattori che hanno determinato un cambiamento che ha

avuto ripercussioni nello stesso mercato del lavoro, il cambiamento si può

attribuire ad un insieme di fattori, il terziario ad esempio, la femminizzazione

del mercato del lavoro, l’innovazione tecnologica.. tutto ciò ha determinato il

passaggio da una fase di garantismo rigido caratterizzata da norme rigide che

non possono essere modificate dalle parti stesse del rapporto di lavoro a una

fase in cui si afferma il periodo dell’emergenza perché lo stato si trova a far

fronte a quelle problematiche accennate prima per cui emana delle leggi

tampone che non configurano un disegno organico di riorganizzazione del

marcato di lavoro, ma sono leggi che si accastellano le une sulle altre andando

a creare situazioni difficilmente codificabili. In questo periodo cambia la

prospettiva del sindacato, mentre nel garantismo il sindacato difendeva

posizioni individuali sanciti da norme inderogabili, ora quelle problematiche

fanno emergere il fenomeno della disoccupazione, chiaramente di fronte a una

problematica del genere collettiva, il sindacato deve cambiare direzione, deve

intervenire su una tematica che di per sé gli sfuggirebbe di mano ed è per

questo che deve collaborare con lo stato stesso, questo darà vita alla

concertazione.

Queste problematiche determinano un ulteriore cambiamento nel mondo e nel

diritto del lavoro e si fa strada una terza situazione che prende il nome di

flessibilità. Per un lavoratore la flessibilità può essere una cosa buona, se ho un

orario di lavoro flessibile che mi consente di avere una vita più piacevole o

comoda, ma per il datore di lavoro flessibilità significa un’altra cosa, significa

assumere chi vuole farlo lavorare come vuole e licenziarlo quando vuole, ha un

significato antitetico rispetto all’altro; fatto sta al di la dei significati a partire

dalla metà degli anni 80 avviene uno stravolgimento in materia di lavoro, la

flessibilizzazione può essere portata avanti in un modo forte attraverso

l’abolizione delle normative di tutela, la cancellazione del principio del favor

lavoratoris oppure può avvenire in un modo più soft attraverso l’uso della

contrattazione collettiva, cioè il sindacato si accorda o con lo stato o con i

datori del lavoro per rendere la tutela dei lavoratori meno rigida; per

flessibilizzare in modo buono ovviamente serve un sindacato molto forte.

Quindi questo periodo che dura ancora oggi vede un cambiamento del diritto

del lavoro, mentre in passato il baricentro del diritto del lavoro era dalla parte

dei lavoratori, in questo periodo invece sempre di più vengono considerate le

compatibilità socioeconomiche, cioè l’interesse delle imprese, quindi il diritto

del lavoro è diventato il diritto mi consente di avere una vita più piacevole o

comoda, ma per il datore di lavoro flessibilità significa un’altra cosa, significa

assumere chi vuole farlo lavorare come vuole e licenziarlo quando vuole, ha un

significato antitetico rispetto all’altro; fatto sta al di la dei significati a partire

dalla metà degli anni 80 avviene uno stravolgimento in materia di lavoro, la

flessibilizzazione può essere portata avanti in un modo forte attraverso

l’abolizione delle normative di tutela, la cancellazione del principio del favor

lavoratoris oppure può avvenire in un modo più soft attraverso l’uso della

contrattazione collettiva, cioè il sindacato si accorda o con lo stato o con i

datori del lavoro per rendere la tutela dei lavoratori meno rigida; per

flessibilizzare in modo buono ovviamente serve un sindacato molto forte.

Quindi questo periodo che dura ancora oggi vede un cambiamento del diritto

del lavoro, mentre in passato il baricentro del diritto del lavoro era dalla parte

dei lavoratori, in questo periodo invece sempre di più vengono considerate le

compatibilità socioeconomiche, cioè l’interesse delle imprese, quindi il diritto

del lavoro è diventato il diritto dell’impresa, si è aperto un nuovo scenario che

ha portato delle modifiche sia al momento dell’incontro offerta domanda di

lavoro, al momento dell’esecuzione del rapporto di lavoro e al momento

dell’estinzione del rapporto che fin’ora aveva resistito alla flessibilizzazione.

Questo cambiamento ha determinato anche un cambiamento nel concetto di

subordinazione, vedremo che il nostro diritto del lavoro regola la relazione

giuridica tra datore e lavoratore che da parte del lavoratore è subordinata,

d’altro canto l’attenuazione della subordinazione è dovuta alla progressiva

introduzione delle nuove tecnologia nell’organizzazione produttiva, compiti che

prima erano esclusivamente manipolativi, diventano cognitivi, richiedono

capacità di governo, da un lato ciò crea disoccupazione dall’altro attenua il

vincolo di subordinazione, per cui si crea in buona sostanza una situazione

abbastanza strana nel senso che i lavoratori subordinati sono meno subordinati

e i lavoratori autonomi da un certo punto di vista diventano più subordinati: il

diritto del lavoro era nato inizialmente per un idealtipo di lavoratore che era

l’operaio della grossa impresa industriale, subordinato che lavorava a tempo

pieno e indefinito, con la flessibilizzazione questo tipo di lavoratore non è più

così diffuso come lo era al tempo del garantismo rigido perché la

flessibilizzazione ha portato anche all’uso di strumenti contrattuali che sono

diversi rispetto al contratto di lavoro tipico, e crea lavoratori diversi es.

pensiamo ai contratti di lavoro a tempo determinato, al part-time, sono

situazioni di tipo precario, lavoratore flessibile=lavoratore precario, si crea una

situazione stranissima perché il mercato di lavoro si divide in 2 parti: quelli che

erano i lavoratori per

Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 48
Diritto del lavoro Pag. 1 Diritto del lavoro Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 46
1 su 48
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virginiaricci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Catalini Paola.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community