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AVVERTENZA

La sezione prima (parte introduttiva) è un lavoro originale.

La sezione seconda, DIRITTO SINDACALE, è invece tratta da un riassunto scaricato dal sito

studenti.fi.it, sito degli studenti dell'università di Firenze.

Poiché questo riassunto mi è sembrato troppo simile al libro, è stato rielaborato e semplificato ad

uso di Economia Aziendale CT: tuttavia si è lasciata l'impostazione originale per paragrafi.

DEL PUNTA - DIRITTO DEL LAVORO - PRIMA PARTE ( SEZ 1 e 2 )

SEZIONE PRIMA CAPITOLI INTRODUTTIVI

CAP 4 LA COSTITUZIONE ( pagg 117 -130 )

La Costituzione italiana riconosce, e tutela, oltre i diritti civili e politici, una terza categoria di

diritti, i diritti sociali rivolti a soddisfare i bisogni fondamentali, economici, morali e culturali

dell'individuo: si tratta di diritti verticali cioè diritti ad una prestazione pubblica come istruzione,

assistenza sanitaria, pensione; ma anche di diritti orizzontali cioè diritti nei rapporti tra privati

come il diritto ad una retribuzione sufficiente.

ART 1 “L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Si noti come si parla non di lavoratori ma di lavoro, intendendo accomunare in questo termine

lavoratori, imprenditori e possidenti

ART 2 : “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

Qui si riconosce implicitamente l'importanza dell'impresa (la formazione sociale);

dovere di solidarietà è per es. il dovere dell'imprenditore di occuparsi della condizione dei propri

dipendenti a tutti i livelli.

ART 3 : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando

di fatto la libertà e l'uguaglianza del cittadino, impediscono il pieno sviluppo della persona umana

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese”.

Il principio inteso rigidamente, comporterebbe l'impossibilità di differenze di trattamento, ma la

Corte costituzionale ha adottato da tempo la cd concezione valutativa dell'eguaglianza cioè: a

situazioni uguali corrispondono trattamenti uguali, a situazioni diverse trattamenti diversi.

Questa dichiarazione formale è rafforzata dal 2° comma per il quale lo Stato si impegna

attivamente perchè l'uguaglianza sia effettivamente raggiunta; se alcuni hanno ritenuto che

l'impegno delle stato debba consistere in una redistribuzione del reddito, oggi una lettura più

moderata attribuisce allo stato l'impegno a offrire pari opportunità piuttosto che pari risultati.

ART 4 : “La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”

ART 35 : “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sua forme e applicazioni.

1)materie in cui è possibile l'emanazione di direttive a maggioranza qualificata: es miglioramento

dell'ambiente di lavoro,parità di opportunità uomo-donna, sicurezza e salute

2)materie per cui è possibile l'emanazione di direttive all'unanimità dei membri: es protezione

sociale, risoluzione del contratto, lavoratori extracomunitari ecc

3)materie in cui è escluso ogni intervento degli organismi comunitari: retribuzioni, diritto di

sciopero ecc

Le fonti del diritto comunitario sono:

---Il trattato le cui norme sono IMMEDIATAMENTE applicabili negli Stati membri (con

automatica disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con esse)

---I regolamenti, anch'essi immediatamente applicabili

---Le direttive del Consiglio europeo le quali vincolano gli Stati membri a raggiungere quanto

definito dalla direttiva stessa con forme e mezzi decisi a livello di ciascuno stato (in sostanza una

direttiva deve essere trasformata in legge dal parlamento di ogni stato membro): nella pratica però

le direttive, pur continuando a non essere efficaci tra privati, si considerano efficaci in senso

verticale ossia nei rapporti tra cittadino e stato: questo vuol dire che un cittadino può appellarsi

alla corte di giustizia europea ad es per un suo diritto che non gli è stato riconosciuto nel suo paese

perchè non è stato recepito nonostante fosse previsto da una direttiva europea.

La direttiva deve essere recepita dagli stati membri entro un tempo previsto, attraverso una legge

dello stato che qualsiasi giudice dovrà interpretare, se ce ne fosse bisogno, in conformità allo

spirito originario della direttiva.

NOTA: L'accordo di Maastricht ha introdotto una importante novità, cioè che uno stato membro

possa affidare alle parti sociali il potere di recepire una direttiva tramite un contratto collettivo; ma

in Italia non è possibile perchè non è valido erga omnes per l'inattuazione dell'art 39 Cost.

Un altro importante traguardo raggiunto dalla Comunità è l'istituzione della ”Strategia europea per

l'occupazione”che prevede la presentazione annuale da parte di ogni stato, di un Piano nazionale

per l'occupazione, seguita da una discussione a livello europeo per valutare i risultati raggiunti da

ciascuno stato e permettere agli altri stati di usufruire di queste esperienze. La Strategia non si

fonda su una normativa ma sul metodo detto di Coordinamento aperto (soft law) che si fonda

sull'indicazione di criteri guida il cui rispetto viene verificato ogni anno; gli obiettivi vengono

indicati in:

--occupabilità: investire sulla formazione e qualificazione professionale in modo da adattarsi al

progresso tecnico

--adattabilità: gestione dinamica della forza lavoro

--imprenditorialità: incentivazione dell'iniziativa imprenditoriale

--pari opportunità fra gruppi svantaggiati e gli altri.

SEZIONE SECONDA DIRITTO SINDACALE

CAP1 ORGANIZZAZIONE E AZIONE SINDACALE (pagg163-171)

1. Il diritto sindacale: definizione

-Complesso di norme poste dallo Stato o dalle associazioni sindacali, volte a disciplinare le

relazioni intercorrenti fra i soggetti collettivi sul terreno dei rapporti di produzione e lavoro: ossia

è quella branca del diritto del lavoro che si occupa di sindacati, contratto collettivo e sciopero.

2. I sindacati

-L’identità di un sindacato è connotata in primis dal tipo di modello organizzativo, ossia dalla

composizione quantitativa e qualitativa dei soggetti (lavoratori) che vi aderiscono.

-La forma più antica di sindacalismo è il sindacalismo di mestiere (‘800), che è il frutto

dell’aggregazione di lavoratori accomunati dal fatto di svolgere un medesimo mestiere.

-I sindacati di mestiere esistono tuttora sotto l’identità di sindacati professionali, organizzazioni di

lavoratori ad alta qualificazione professionale, separate dal sindacalismo generale, che hanno lo

scopo di difendere meglio, e in generale in maniera più aggressiva, i propri interessi: quindi hanno

una forte identità comune cui fa riscontro una ridotta sensibilità agli interessi generali.

-Dopo il declino del sindacato di mestiere, il modello prevalente fu (ed è tuttora) il sindacato di

industria, o di categoria. Esso raccoglie tutti i lavoratori operanti in un medesimo settore

economico (metalmeccanici, chimici, bancari, edili, etc.), indipendentemente dallo specifico

mestiere a cui sono addetti (l’operaio FIAT, il centralinista FIAT): esso realizza un’aggregazione

più ampia di interessi .

-I più importanti sindacati sono ascrivibili a tale modello, pur differenziandosi tra loro in ragione

delle diverse identità politico-sindacali (es. settore metalmeccanico: FIOM/CGIL, FIM/CISL,

UILM/UIL).

-Nell’esperienza italiana il sindacato di categoria si interseca con il modello del sindacalismo

confederale. Esistono cioè le confederazioni (CGIL, CISL, UIL, UGL etc.), associazioni che

raggruppano i lavoratori, accomunati da una medesima identità politico sindacale, e quindi le

rispettive associazioni di categoria, su base “orizzontale”, vale a dire intercategoriale.

-Sindacato di azienda, non diffuso in Italia, si costituisce all’interno di una singola azienda, in

genere in chiave di dissenso dal sindacato generale. Ne sono un esempio i COBAS (Comitati di

base), coalizioni sindacali formatesi in aziende caratterizzate da vivaci confronti sindacali.

-Sindacalismo imprenditoriale, c.d. “di risposta”, in specie ai fini della stipulazione dei contratti

collettivi (es.: Confindustria, Confcommercio, Confesercenti etc.).

3. L’azione sindacale: tipologie classiche e nuove dimensioni

Al fine di perseguire il suo scopo che è quello del contratto collettivo, il sindacato ha a

disposizione due mezzi:

-Conflitto sciopero

-Collaborazione concertazione (fenomeno delle c.d. leggi contrattate); esiste anche una

concertazione a livello di azienda e varie forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione

imprenditoriale.

Il sindacato eroga inoltre vari servizi ai lavoratori affiliati: consulenza,gestione pratiche,assistenza

nelle vertenze.

del contratto efficace erga omnes, in proporzione ai loro iscritti: in caso di mancanza di unanimità

tra sindacati, prevale la volontà delle associazioni maggioritarie in termini di iscritti.

-La seconda parte dell’art.39, peraltro, non è mai stata attuata dal legislatore ordinario. I

sindacati mal tolleravano un controllo pubblico; non volevano “contarsi”, perché ciò avrebbe

consolidato determinati rapporti di forza; l’attuazione dell'art 39 avrebbe comportato come

conseguenza politica anche l'applicazione dell'art 40 (disciplina del diritto di sciopero), che era

ancor più fieramente avversata a livello sindacale e politico.

-L’art.39 ha avuto perciò un’incidenza paralizzante sulla legislazione sindacale.

5. Tra ordinamento intersindacale e “supplenza” del diritto privato.

Riepilogando, poiché la seconda parte dell'art 39 non è mai stata attuata, in sostanza il sindacato

non sarebbe nessuno (giuridicamente parlando) e i suoi atti (i contratti collettivi) non avrebbero

nessun valore. Si è cercato, per la verità, di dare una dignità giuridica a sindacato e contratti

collettivi con una teoria (Giugni) secondo la quale l’insieme dei contratti collettivi e delle relazioni

sindacali dà luogo ad un “ordinamento” a se stante (l’ordinamento intersindacale) dotato di

proprie regole; ma nel nostro sistema (differentemente da quello britannico) le regole non valgono

se non vengono confermate dalla legge; conclusione del discorso è che il sistema sindacato-

lavoro è stato ricondotto al diritto privato; in altre parole è il diritto privato che regola tutto il

sistema, sulla considerazione che l'autonomia collettiva è una particolare manifestazione

dell'autonomia privata ( funzione di supplenza).

6. Il sindacato come associazione “privata” non riconosciuta…

A tutto questo si aggiunge una ambiguità giuridica di fondo: come abbiamo visto il sindacato si è

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro A e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Sciarra Silvana.
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