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SICUREZZA SOCIALE
Diversa dalla sicurezza nei luoghi di lavoro (Art.32 Costituzione).
Termine ampio che comprende il diritto sindacale e la previdenza.
Art.38 Costituzione → composto da 5 commi, i più importanti sono i primi due:
(comma 1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto ai mezzi indispensabili per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale. Quest'ultima spetta a ogni cittadino, non necessariamente
lavoratore. Sono inclusi anche gli extracomunitari.
Le provvidenze legate all'assistenza sociale di tipo economico sono la pensione di invalidità, l'assegno
mensile di assistenza e l'indennità di accompagnamento. Le prime due sono frutto di una vecchia legge
del '71 e si caratterizzano perché sono legate a un vincolo di età e di reddito, ovvero possono essere
rivolte a persone che sono in età da lavoro (da 18 a 67 anni) e devono persistere dei limiti di reddito. La
pensione di invalidità è ottenuta dal cittadino con il 100% di invalidità, mentre l'assegno mensile può
essere ottenuto dal 74% di invalidità.
L'indennità di accompagnamento è la vera e propria prestazione di tipo assistenziale perché spetta a
tutte le persone senza limiti di reddito che abbiano due requisiti: non possono compiere
autonomamente gli atti quotidiani della vita e/o siano incapaci di deambulare autonomamente (non
devono sussistere necessariamente insieme).
L'INPS eroga mensilmente queste prestazioni (circa 280 al mese per l'assegno mensile e la pensione di
invalidità mentre 500 per l'indennità)La legge 104/92 non ha invece carattere economico; essa spetta a
persone che hanno una disabilità e siano essi stessi lavoratori, o persone che assistono una persona in
casa che sia disabile. Questa legge prevede quindi la possibilità di avere 3 giorni mensili di permesso
per poter svolgere visite o terapie, essendo retribuito.
Dopo il 92 è stato introdotta una possibilità di aspettativa retribuita per cui il lavoratore malato può
assentarsi per 2 anni.
(comma 2): “I lavoratori hanno diritto a che siano prevenuti e assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
La caratteristica che distingue i lavoratori dai cittadini è che hanno versato dei contributi (INPS, INAIL),
e hanno quindi diritto ad avere prestazioni adeguati alle esigenze di vita.
Infortunio (evento repentino con lesione immediatamente visibile) e malattia (ha una
• progressione lenta) → possono accadere o per cause comuni , o possono dipendere dal luogo di
lavoro. Nel primo caso l'ente previdenziale è l'INPS, nel secondo caso è l'INAIL.
L'infortunio non deve essere causato dal dolo del lavoratore, quindi dalla volontà del lavoratore.
Invalidità → può essere totale, a cui spetterà una pensione, o parziale (a meno di 1/3) a cui
• spetterà un assegno. Si richiede che la persona abbia almeno 5 anni di contribuzione e almeno 3
nell'ultimo quinquennio.
Vecchiaia → pensione previdenziale per eccellenza; al raggiungimento di una certa quota, si può
• andare in pensione (es. quota 100 età+anni lavorativi)
La malattia professionale è diversa da quella comune perché si sviluppa in ambiente di lavoro; il
legislatore ha deciso di tabellare diverse malattie, esiste dunque un registro di malattie correlate al
lavoro, in cui per ogni malattia è registrato un periodo di latenza (in cui non si presenta); quindi al
lavoratore basta dimostrare che la malattia è stata contratta a causa del luogo di lavoro. 04/04
L'AZIONE SINDACALE
Il sindacato cerca di realizzare la tutela dei lavoratori attraverso due strumenti: il contratto collettivo e
lo sciopero.
IL CONTRATTO COLLETTIVO
E' una forma specifica del diritto del lavoro, un atto di autonomia privata, contratto caratterizzato dalla
natura collettiva dei soggetti stipulanti e degli interessi tutelati. Lo scopo è quello di determinare una
serie di diritti e doveri tra le parti (retribuzione, orari, ferie..), quindi determinare le condizioni di
lavoro. Tale determinazione può avvenire in diversi modi:
Determinazione unilaterale, in cui o il datore di lavoro o il lavoratore decidono di porre certe
• condizioni. Ad esempio il datore decide che all'interno della sua azienda ci sia una certa
regolamentazione che è unilaterale, ovvero non scaturisce da un accordo con il sindacato. In
questo caso da un punto di vista giuridico parliamo di un contratto per adesioni.
Al contrario può succedere che un gruppo di lavoratori accetti di lavorare solo a determinate
condizioni.
Determinazione per legge, in cui una legge recepisce il contenuto dei contratti di lavoro tra le
• parti e lo rende obbligatorio;
Determinazione bilaterale, ipotesi tipica del contratto collettivo (forma più tradizionale).
•
Il contratto collettivo è un piano che riguarda una pluralità di soggetti pur non avendo un piano
generale. Questo gruppo per poter dar vita ad un contratto collettivo deve essere portatore di un
interesse collettivo. L'interesse collettivo non è la somma di interessi individuale ma è la risultante, il
minimo comune denominatore degli interessi individuali. Questa pluralità deve costituire un
soggetto unico. Affinché ci sia un contratto collettivo, i lavoratori affidano una rappresentanza ad un
soggetto unitario che è il sindacato e che avrà il compito di essere il loro rappresentante nelle
trattative sindacali. Questa pluralità di soggetti coalizzati e unificati, si siede al tavolo delle trattative
per tutelare un interesse professionale.
Nella stipula del contratto collettivo esistono più fasi:
Elaborazione della proposta contrattuale, che non sostituisce il vecchio contratto ma lo
1. aggiorna;
Trattative, negoziazione, incontri. In genere si prolungano nel tempo e spesso vengono
2. indetti scioperi per far pressione sulla controparte;
Accordo: il risultato delle trattative non è definitivo, ma deve essere sottoposto alle
3. assemblee dei lavoratori che verificano le ipotesi d’accordo; si giunge infine alla stesura del
testo definitivo del contratto.
Esistono anche, nel sistema delle relazioni industriali, dei soggetti che non rientrano nei sindacati
classici e non partecipano alle trattative, ma possono sottoscrivere il testo approvato dall’assemblea, o
partecipare alla sua ratifica.
Secondo l’Art.1322 cc. le parti possono stipulare contratti che pur non rientrando nei tipi regolati dal
codice sono legittimi purché perseguano interessi meritevoli (devono avere cioè rilevanza sociale per
l’ordinamento giuridico) di tutela. Il contratto collettivo appartiene alla categoria dei contratti atipici,
cioè quelli non regolamentati dal codice civile, ma avendo comunque una causa meritevole di tutela,
che è di tipo normativo, il contratto collettivo può rientrare in senso lato nella categoria dei contratti
con funzione normativa. È composto da due parti principali, e una meno:
una normativa, in cui vengono normate le condizioni di lavoro e la sua efficacia riguarda il
• singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro.
Questa funzione è potenziale, in quanto sulla carta può essere esplicata solo se ci sono dei
contratti di lavoro da regolamentare.
una obbligatoria che ha contenuti e destinatari diversi; riguarda soggetti collettivi, ovvero
• sindacati che hanno stipulato il contratto. Inoltre non disciplina alcun rapporto di lavoro, ma
contiene clausole che pongono diritti e doveri in capo alle associazioni sindacali stipulanti.
Una terza parte meno importante è la compositiva, in cui vengono spiegate le clausole ambigue.
•
All'interno dell'ordinamento c'è un contratto molto simile a quello collettivo, si tratta del contratto
preliminare. Trova le somiglianze nel fatto che entrambi stabiliscono le condizioni e i contenuti di una
futura produzione contrattuale, che saranno poi ripresi nel contratto definitivo.
La differenza tra queste due figure è che il contratto preliminare obbliga a contrarre in futuro,
altrimenti scatta una sanzione da parte dell'ordinamento.
Invece il contratto collettivo predispone i contenuti di una futura contrattazione ma è potenziale in
quanto può essere esercitata o meno, a seconda delle circostanze.
Le caratteristiche enunciate finora riguardano il contratto collettivo generale, di diritto comune. Esso
presenta alcune importanti problematiche che esistono proprio perché è di diritto comune.
Nel corso degli anni, il nostro ordinamento giuridico ha dato vita a contratti collettivi che non erano
definibili di diritto comune, quindi avevano una propria disciplina che non è quella dei contratti in
generale; questi contratti diversi dal collettivo di diritto comune non avevano le loro problematiche in
quanto avevano trovato dei meccanismi giuridici per risolverle. Queste problematiche riguardano
l'efficacia soggettiva (riguarda il problema di quali e quanti sono i soggetti a cui sono diretti gli effetti
del contratto) e l'efficacia oggettiva (riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale,
rispetto al quale il contratto collettivo da una regolamentazione).
Tipologie di contratto collettivo che non ci sono più ma che hanno interessato diversi momenti storici
del nostro sistema di relazione industriale. In ordine temporale:
1.Contratto collettivo corporativo: stipulato durante il regime corporativo (1926-1944), ordinamento
di tipo totalitario che comportava il venir meno di certe libertà; vi era un sindacato unico per
categoria chiamato corporazione (lavoratori e datori di lavoro) e il sindacato con personalità giuridica
pubblica era un organo ausiliario dello stato. La situazione sindacale era molto diversa da quella
odierna: il contratto assomigliava molto ad una legge. Quindi come la legge aveva una efficacia
generale, riguardava tutti. Il decreto del 1944 abolisce il regime corporativo, ad eccezione dei
contratti collettivi corporativi stipulati fino a quel momento, salvo le successive modifiche. Questo
perché malgrado avessero quelle caratteristiche erano strumento di tutela per i lavoratori.
Teoricamente il contratto collettivo corporativo esiste anche oggi.
2.Contratto collettivo di diritto comune (art. 39 costituzione): il sindacato attraverso la registrazione
acquisisce personalità giuridica e poi attraverso rappresentanze unitarie, formate con metodo
proporzionale, può stipulare contratti collettivi ad efficacia generale per tutti gli appartenenti alla
categoria di riferimento. L’art. nel 2°, 3°, 4° comma (norme programmatiche) non è mai stato
applicato, mentre nel 1° vi è