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SISTEMA CONTRATTUALE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
La contrattazione coll è un fenomeno complesso: da un lato il singolo
livello)
contratto coll può aver un ambito di applicazione (detto diverso a
seconda che sia un contratto nazionale di categoria o aziendale o territoriale;
dall’altro lato il contratto coll ha una durata determinata ed è destinato ad
essere sostituito da un nuovo contratto coll; infine nell’ambito della stessa
impressa sono applicabili contratti coll di diverso livello. La disciplina delle
dinamiche della contrattazione e dei rapporti tra i diversi livelli contrattuali
costituisce il SISTEMA CONTRATTUALE.
All’inizio degli anni ’60 i contratti coll riconobbero la contrattazione articolata,
(passaggio dalla contrattazione nazionale esclusiva ad un sistema
contrattuale coordinato su + livelli di contrattazione); le regole fissate
vennero messe in discussione nella stagione delle intense lotte operaie del
1968/69: nel periodo 1968/73 la contrattazione raggiunse il max di
decentramento e il min di istituzionalizzazione , estendendosi nei contenuti e
introducendo molte innovazioni. A partire dalla seconda metà degli anni 70, la
crisi economica e le sfavorevoli condizioni di mercato determinarono un
processo di nuova centralizzazione della contrattazione coll, che ridimensionò
la contrattazione aziendale, presero avvio le prime esperienze di
negoziazione triangolare tra Governo, Confindustria e le tre maggiori
Confederazioni dei lavoratori. MA una ripresa della contrattazione coll solo
nella seconda metà degli anni 80.
All’inizio degli anni 90, il peggioramento della situazione economica del Paese
e la necessità di soddisfare i criteri per l’unificazione monetaria dell’UE
di
crearono le condizioni per la realizzazione di importanti accordi (detti
concertazione sociale) tra Governo e parti sociali. Il Protocollo del
23/7/1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, ha posto le basi di un
sistema contrattuale regolato nella struttura e nel funzionamento. Il sistema
regolato dal Protocollo del 1993 è rimasto in piedi fino al 2009, quando è
stato stipulato l’Accordo Quadro (AQ) del 22/1/2009. La CGIL ha partecipato
alla trattativa MA NON ha sottoscritto l’accordo, manifestando aperto
dissenso sui contenuti di questo e sul metodo della negoziazione. L’AQ ha
caratteristiche di un accordo interconfederale perché diversamente dal 1993,
dove il Governo era stato parte del protocollo come datore di lavoro pubblico,
qui è stato presente alla trattativa, MA non ha assunto impegni, così l’AQ è
un accordo tra Confederazioni sindacali e dei datori.
L’AI per il settore industriale del 15/4/2009 (anch’esso NON firmato dalla
CGIL) ha confermato il modello degli assetti contrattuali articolato su 2
livelli, già previsto dal Protocollo del 93: il contratto coll nazionale di lavoro di
categoria (con vigenza triennale sia per la parte normativa che economica,
poiché viene abrogata la distinzione tra le due e unificata la durata) ed il
secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale
anch’esso con vigenza triennale.
Le regole sono poi state modificate con l’AI del 28/6/2011, (firmato da CGIL)e
successivamente sono stati stipulati nuovi AI.
Nell’AI del 2011 le parti hanno ribadito il ruolo centrale del contratto coll
nazionale di lavoro che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque
impiegati nel territorio nazionale , e hanno affermato di condividere l’obiettivo
di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione coll aziendale,
precisando che essa però si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte, dalla contrattazione coll nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.
contrattazione nazionale,
Per quanto riguarda la l’innovazione principale
riguarda la fissazione di una soglia minima di rappresentatività nella categoria
( 5% ) perché i sindacati siano ammessi al tavolo negoziale. Questa regola ha
efficacia limitata alle parti stipulanti (le confederazioni e organizzazioni
sindacali ad essa aderenti), un obbligo particolarmente rivolto alla parte
datoriale, che si impegna a NON trattare con i sindacati che NON abbiano
raggiunto la prevista soglia di rappresentatività.
Secondo quanto previsto nel Protocollo del 2013 e nel T.U. sulla
rappresentanza del 2014 , ne rispetto della libertà e autonomia delle
organizzazioni sindacali, le Federazioni di categoria, per ogni singolo contratto
coll nazionale, decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della
delegazione trattante e le relative attribuzione con proprio regolamento. Le
organizzazioni sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di
piattaforme unitarie; in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale
favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della
piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano
complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al
50%+1.
A queste regole che riguardano la fase iniziale del procedimento negoziale sia
aggiungono quelle che riguardano la sua conclusione: i contratti coll sui quali
converge il consenso della maggioranza delle organizzazioni sindacali che
hanno partecipato alle trattative, avendo superato la soglia minima di
referendum
rappresentatività della categoria, e che, sottoposti a ottengono il
consenso della maggioranza dei lavoratori che ne sono destinatari, sono
efficaci anche nei confronti dei lavoratori dissenzienti, e vincolano al loro
rispetto anche i sindacati che NON li abbiano sottoscritti, i quali saranno
azione di contrasto.
tenuti ad astenersi da ogni
Secondo quanto previsto dal T.U. sulla rappresentanza: i contratti coll
nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che rappresentano almeno
il 50%+1 della rappresentanza, previa consultazione certificata dei lavoratori,
a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione
formale dell’accordo costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti. Il
rispetto delle procedure comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono
efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e pienamente esigibili per
tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa
L’insieme delle regole implica l’effetto vincolante nei confronti delle parti che
hanno partecipato alla trattativa. L’efficacia ERGA OMNES, cioè l’estensione
degli effetti del contratto anche ai sindacati che NON hanno partecipato alla
trattativa potrebbe essere stabilita SOLO DALLA LEGGE (ciò però riguarda
il contratto coll nazionale di categoria). L’efficacia generale del
contratto coll AZIENDALE (dunque la sua applicabilità anche ai lavoratori
che aderiscono a sindacati dissenzienti) è affidata all’applicazione della regola
della MAGGIORANZA, diversamente coniugata a seconda che a stipulare il
contratto sia la RSU o le RSA.
Le dinamiche contrattuali: le dinamiche della contrattazione trovano una
rinnovo dei
parziale disciplina nelle regole dettate dagli AI in materia di
contrati coll nazionali di categoria (procedure per le trattative, accompagnate
da periodi “di raffreddamento del conflitto”, che impongono alle parti di
astenersi dall’assumere iniziative unilaterali, come la proclamazione di
scioperi). Le regole previste dal Protocollo del 93 sono state modificate
dall’AQ 22/1/2009 e dagli AI stipulati in attuazione di esso. La modifica ha
dell’indennità di vacanza contrattuale
portato alla soppressione che era
prevista dal Protocollo del 93, la quale consisteva in un aumento della
retribuzione, prevista dal contratto scaduto, pari al 30% del tasso di
inflazione programmato qualora la vacanza contrattuale (il periodo tra la
scadenza del contratto e il suo rinnovo) si prolungasse oltre 3 mesi dalla
scadenza del contratto e pari al 50% ove si prolungasse oltre 6 mesi.
Sostituzione del nuovo contratto coll al contratto coll scaduto: quando al
contratto scaduto faccia seguito il rinnovo del contratto si verifica la
successione della nuova disciplina alla precedente. La successione apre il
problema della sostituzione dei trattamenti previsti dal contratto scaduto con
quelli nuovi.
In caso di successione tra contratti coll di diritto comune dello stesso livello o
di diverso, le clausole del nuovo contratto coll si sostituiscono IN TOTO alle
precedenti sia nel caso siano + favorevoli che quando non lo siano. La
giurisprudenza afferma che le disposizioni dei contratti coll NON si
incorporano nel contenuto dei contratti individuali MA operano dall’esterno
fonte eteronoma di regolamento,
sui singoli rapporti di lavoro come
concorrente con la fonte individuale. Le parti collettive stipulanti possono
però prevedere la salvaguardia dei trattamenti + favorevoli previsti dal
contratto coll precedente con apposita clausola. diritti
La sostituzione dal nuovo al vecchio contratto NON può incidere sui
quesiti dei lavoratori, sui diritti che, trovando fonte nel contratto coll
previgente, siano già entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori in una
fase di rapporto già esaurita (es. la maggiorazione della retribuzione per ore
di straordinario già eseguite); tale situazione NON si configura quando si sia in
presenza di situazioni future o di fattispecie in via di consolidamento relative
alla naturale evoluzione del rapporto di lavoro.
Il contratto coll aziendale.
La contrattazione aziendale ha fatto la sua comparsa negli anni ’60: la
l’articolazione
contrattazione coll nazionale di categoria aveva introdotto
contrattuale, prevedendo il livello aziendale, cui era assegnata una funzione
di integrazione e applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale . Solo
a partire dagli anni 60 la contrattazione aziendale ha però conosciuto un reale
sviluppo.
Una disciplina della contrattazione aziendale era stata introdotta con il
Protocollo del luglio 1993, nuove regole nell’AQ del 2009 e negli AI che ad
esso hanno fatto seguito (regole però NON condivise dalla CGIL, poiché non
sottoscrisse l’AQ né i successivi AI). Nuova disciplina nel AI del 28/6/2011 poi
la
ripresa nel T.U. sulla rappresentanza. Per quanto riguarda le competenze:
contrattazione coll aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte, dal contratto coll nazionale di categoria o dalla legge, MA la
competenza si estende anche alla stipulazione di accordi derogatori nei modi
e limiti.
a) SOGGETTI STIPULANTI: dalla parte del datore il soggetto stipulante
è lo stesso datore , che stipula i