Diritto del lavoro
Le fonti del diritto del lavoro
Fonti legali: tutti quegli atti/fatti con potere di creare norme vincolanti erga omnes.
Fonte originaria
Fonte originaria: la cui appartenenza all'ordinamento non dipende dall'esistenza previa di norme sulla produzione giuridica. La fonte è la Costituzione, frutto dell'esercizio del potere costituente, ossia di un potere extra ordinem. Le norme costituzionali appartengono all'ordinamento per virtù propria. Criterio di appartenenza delle norme costituzionali originarie è l'effettività mentre criterio di appartenenza all'ordinamento delle norme derivanti da fonti legali è la conformità alle norme sulla produzione giuridica.
Fonti extra ordinem
Fonti extra ordinem: tutti quei fatti che pur non essendo previsti come fatti produttivi di diritto, danno vita a norme che, di fatto, ricevono egualmente accettazione ed osservanza da parte dei loro destinatari, e si impongono come norme valide in virtù del "principio di effettività", secondo il quale una norma deve considerarsi giuridicamente esistente qualora sia generalmente osservata e accettata dai suoi destinatari.
La gerarchia delle fonti
La gerarchia delle fonti: una fonte F1 si dice gerarchicamente sovraordinata ad un'altra fonte F2 allorché una norma positiva inibisce a F2 di contenere norme incompatibili con quelle statuite da F1. Le norme inferiori che siano incompatibili con le norme superiori sono invalide. Se sono norme incompatibili con la Costituzione, la loro invalidità può essere dichiarata, con effetti di annullamento erga omnes, dalla Corte Costituzionale; se invece sono norme regolamentari incompatibili con la legge, la loro invalidità può essere riconosciuta con effetti di disapplicazione inter partes dal giudice civile, e con effetti di annullamento erga omnes dal giudice amministrativo.
Le fonti sovranazionali
Il diritto dell'UE: origini negli anni '50 per creare un mercato comune per realizzare la leale concorrenza tra operatori economici collocati nei diversi Stati membri. Importante è il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1/12/2009, l'Unione Europea sostituisce la Comunità Europea, essa è fondata su 2 trattati: il Trattato sull'UE (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Si ritiene che il diritto dell'UE prevalga sul diritto interno degli Stati membri (primauté). La Corte ha avallato la prevalenza del diritto UE su quello interno, ritenendo che tale prevalenza è consentita dalla stessa Costituzione all'art. 11 (l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e giustizia fra le Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo) e all'art. 117 (in forza del quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali).
Diritto primario e diritto derivato
L'attuazione delle direttive nel diritto italiano: le fonti formali del diritto UE possono distinguersi in:
- Diritto primario: costituito dai Trattati che definiscono gli ambiti di esercizio della potestà legislativa dell'UE e i poteri attribuiti alle istituzioni europee;
- Diritto derivato: tutti gli atti normativi la cui validità deriva dal diritto primario. Distinguere gli atti unilaterali:
- Tipici (art. 288 TFUE) sono i regolamenti [ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, le norme da esso prodotte hanno effetto diretto (anche nei rapporti tra privati), è un intervento pesante che regola in modo uniforme la materia che ne è oggetto dispiegando un effetto diretto verticale (nei confronti degli Stati membri) e orizzontale (tra privati)] e le direttive [vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza degli organi nazionali per forma e mezzi; i destinatari della direttiva sono gli Stati membri, che devono provvedere a conformare il proprio ordinamento giuridico entro un termine previsto da ogni direttiva. Le direttive devono essere necessariamente trasposte nel diritto interno. Ciò non esclude che a determinate condizioni, una direttiva possa essere invocata direttamente da un cittadino di uno Stato membro in un procedimento giudiziario nazionale: scaduto il termine entro il quale uno Stato avrebbe dovuto recepire la direttiva, le disposizioni ivi contenute possono essere invocate dal cittadino dello Stato inadempiente a condizione che siano così dettagliate da definire in modo chiaro i diritti che il cittadino vuole far valere; verificata questa condizione, la disposizione acquista efficacia diretta ma limitata, si dispiega solo verso lo Stato, così da ricomprendere tutti i casi nei quali sia parte in giudizio la P.A. (effetto diretto verticale mentre rimane escluso quello orizzontale). Al fine di garantire l'effettività delle direttive e di evitare che uno Stato membro possa trarre beneficio dal mancato recepimento, la Corte di Giustizia ha statuito che il cittadino che abbia subito un danno direttamente riconducibile al mancato recepimento della direttiva non self-executing potrà far valere il diritto ad un risarcimento effettivo e proporzionato al danno subito (dottrina Francovich); perché il danno venga risarcito occorre che il risultato della direttiva sia l'attribuzione di diritti a favore dei singoli, il contenuto dei diritti sia individuato sulla base delle disposizioni della direttiva e che ci sia un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e danno subito dai soggetti lesi]
- Atipici (perché non menzionati nell'art. 288 TFUE) sono i libri bianchi e verdi, manifestazioni di intenti e proposte.
La l. 234/2012 ha sostituito la legge comunitaria annuale introdotta nel 1989 dalla Legge La Pergola con un doppio binario: la legge di delegazione europea, che attribuisce al Governo deleghe legislative per il recepimento delle direttive e la legge europea che contiene disposizioni legislative che danno diretta attuazione alle direttive o che modificano disposizioni vigenti oggetto di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia o di sentenze della Corte di Giustizia.
Le istituzioni dell'UE
La Commissione europea e la Corte di Giustizia: la funzione legislativa è esercitata congiuntamente da Parlamento europeo (composto dai rappresentanti eletti dai cittadini degli Stati membri) e dal Consiglio (composto da un rappresentante di ogni Stato membro a livello ministeriale). Gli atti legislativi sono adottati su proposta della Commissione (ha funzione di coordinamento, gestione, esecuzione, controlla il rispetto del diritto UE dagli Stati membri) che, di propria iniziativa, su segnalazione di privati o sulla base di un'interrogazione parlamentare, può avviare una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro quando c'è violazione delle norme UE.
Procedimento
La Commissione invia una lettera di messa in mora concedendo allo Stato un termine di 2 mesi entro il quale deve presentare osservazioni. La violazione può essere la mancata attuazione di una norma europea o in una disposizione o pratica amministrativa nazionale con essa incompatibile. Qualora lo Stato non risponda alla lettera o risponda in maniera non soddisfacente, la Commissione può emettere un parere motivato con il quale definisce l'inadempimento contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine; se lo Stato non si adegua al parere motivato, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia dell'UE contro lo Stato. Si conclude così la fase del precontenzioso ed inizia il giudizio, il quale è diretto ad ottenere dalla Corte l'accertamento formale, mediante sentenza, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'Unione. Ove la Corte decida in tal senso, lo Stato provvederà ad adeguare il diritto interno secondo quanto stabilito nella sentenza.
La Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia: assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei trattati (art. 19 TUE) e si pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati, sulla validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni e organi dell'UE (art. 267 TFUE). Ogni organo giurisdizionale nazionale può rivolgersi alla Corte, sospendendo il giudizio in corso, per chiedere interpretazione del diritto UE necessaria per risolvere la controversia. Le sue interpretazioni sono vincolanti per qualsiasi interprete. In ogni sentenza si pronuncia solo per questioni pregiudiziali poste dal giudice nazionale del rinvio non sull'interpretazione delle disposizioni nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto UE.
L'opera di interpretazione è un importante tassello del diritto UE poiché le fonti formali risultano ogni volta arricchite nel significato e portata proprio dall'interpretazione data dalla Corte con le sue decisioni (acquis communautaire: il richiamo ad esso compare o nei considerando delle direttive, che ne definiscono la base giuridica e le finalità, o nell'articolato del testo della direttiva). Agli Stati membri resta la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni di miglior favore ma la Corte controlla che ciò avvenga senza violare altre norme UE. L'opera di complessiva omogeneizzazione dei diritti nazionali è completata dalle clausole di non regresso: in forza di queste clausole, l'applicazione di una direttiva e il suo necessario recepimento, non legittimano una riduzione generale delle tutele offerte dagli ordinamenti nazionali nella materia oggetto della direttiva; queste clausole si applicano a qualsiasi intervento legislativo nella materia in esame ma non impediscono al legislatore nazionale di modificare anche la disciplina previgente, purché sussistano giustificate finalità, estranee alla trasposizione della direttiva e a condizione che sia assicurato il rispetto dei livelli di protezione garantiti dalla direttiva.
Il diritto internazionale
La CEDU e la Convenzione OIL: la CEDU: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, entrata in vigore il 3/9/1953, è un accordo internazionale concluso tra tutti i membri del Consiglio di Europa. Una questione delicata sono i rapporti tra i giudicati della Corte Europea dei diritti dell'uomo e i giudicati della Corte di Giustizia. Non trascurare che il recepimento espresso dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU quali principi generali del diritto UE e l'adesione dell'Italia alla CEDU (quei principi dovranno essere rispettati dalla nostra Repubblica e applicati dai giudici nazionali, nei limiti di compatibilità con la Costituzione). OIL: Organizzazione Internazionale del Lavoro, le convenzioni OIL non sono applicabili senza previa recezione o trasformazione in norme interne. L'OIL è stata istituita nel 1919, ha sede a Ginevra, è diventata nel 2o dopoguerra un'Agenzia specializzata dell'ONU, mantenendo la sua autonomia e originaria struttura tripartita.
Organi dell'OIL
- La Conferenza Internazionale del Lavoro, alla quale partecipano gli Stati membri (2 rappresentanti governo, 1 delegato per le organizzazioni nazionali dei lavoratori e 1 per datori), essa adotta le Convenzioni e Raccomandazioni, approva il bilancio, ed elegge il C.d.A.;
- Il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo con mandato triennale;
- L'Ufficio internazionale del lavoro (BIT/ILO) che prepara le delibere del C.d.A. e degli atti della conferenza e monitora e verifica l'effettiva applicazione delle convenzioni. Sono membri dell'OIL gli Stati membri dell'ONU.
Obiettivi universalistici dell'OIL (estensione della protezione sociale dei lavoratori, protezione condizioni di vita, salute, pari opportunità) sono stati definiti dalla Convenzione di Philadelphia del 1944, nella quale sono affermati 3 principi: il lavoro non è una merce; la libertà di espressione e associazione sono fondamentali per il progresso; la povertà è un pericolo per la prosperità ovunque. Questa dichiarazione costituisce la base giuridica essenziale dell'azione normativa dell'OIL. Le convenzioni dell'OIL nelle quali vengono formulate norme dette International Labour Standards (ILS) hanno natura di trattati internazionali multilaterali: le Convenzioni obbligano solo gli Stati che le ratificano e richiedono un numero minimo di ratifiche prima della loro entrata in vigore; è quindi nella sovranità degli Stati membri la scelta di dare o meno vita agli ILS con la ratifica delle Convenzioni.
I diritti fondamentali
I diritti fondamentali trovano protezione con un sistema multilivello dove interagisce il diritto internazionale pubblico (es. OIL), il diritto europeo (es. CEDU), il diritto dell'UE (es. Trattati), senza trascurare il ruolo delle clausole sociali inserite nei contratti commerciali internazionali, con l'obiettivo di garantire standards minimi di trattamento economico e normativo nei confronti dei dipendenti di imprese che operano in Paesi in via di sviluppo per conto di grandi imprese.
Le fonti del diritto interno
La Costituzione e il lavoro
La Costituzione assegna al lavoro un ruolo di primo piano → art. 1 Cost.: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". L'art. 1 è in collegamento con gli artt. 2-3: porta a rileggere il lavoro come affermazione della personalità dell'uomo ovvero il diritto allo sviluppo della personalità attraverso il lavoro.
Il secondo principio fondamentale dedicato al Lavoro è contenuto nell'art. 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della Società". È un diritto scomponibile in 2 distinte pretese: negativa (libertà di lavoro: diritto di svolgere liberamente un'attività) e positiva (diritto a prestazione di cui sono titolari tutti i cittadini, interventi pubblici diretti a rendere effettivo tale diritto, assicurandone la concreta realizzazione). Il lavoro deve essere adeguato alle capacità e attitudini e decente (nel senso di un lavoro a cui si accede in condizioni di libertà, sicurezza, equità e sufficiente dignità).
I diritti sociali come diritti fondamentali
I diritti sociali come diritti fondamentali: qualificare come diritto fondamentale un diritto sociale ha importanti conseguenze poiché il diritto fondamentale può essere limitato solo da un altro di pari rango e nel bilanciamento prevale su quello che non gode dello status di diritto fondamentale. Per quanto riguarda i diritti sociali occorre distinguere tra: diritti sociali self-executing (il cui contenuto è essenzialmente una libertà) e diritti sociali condizionati (il loro soddisfacimento richiede l'intervento pubblico).
La legislazione ordinaria
Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni: il riparto vigente è ispirato al principio di sussidiarietà: la formulazione attuale intende individuare il livello di regolamentazione più adeguato secondo la natura dei fatti da regolare. Il potere legislativo è così ripartito: materia di legislazione esclusiva dello Stato; materie di legislazione esclusiva delle Regioni e materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Diritto al lavoro è competenza esclusiva dello Stato, resta nella competenza concorrente delle Regioni: la disciplina del mercato del lavoro, attività amministrative di tutela del lavoro e della sua sicurezza. Per quanto riguarda la formazione professionale, essa rientra nella competenza esclusiva delle Regioni, ma lo Stato può intervenire per definire i livelli essenziali delle prestazioni relative a diritto del lavoratore alla formazione.
La legge e la contrattazione collettiva
La legge e la contrattazione collettiva: il contratto collettivo è un atto di autoregolamentazione di interessi da parte di soggetti contrapposti, regola rapporti in corso di esecuzione o futuri, sono destinatari un numero indeterminato di soggetti. Lo scopo è di esercitare nei confronti dei datori che sono o diverranno soggetti contrattuali individuali di lavoro, una funzione normativa (di predeterminare il contenuto essenziale di quegli stessi contratti sia per il trattamento economico che per tutti gli altri aspetti). I contratti collettivi sono fonti in senso formale solo quando la legge gli attribuisce quella efficacia erga omnes che ne implica l'opponibilità a terzi e danno vita a norme che ricevono effettiva accettazione e osservanza dai destinatari e possono essere considerate fonti extra ordinem.
Il rapporto tra legge e contrattazione collettiva è in notevole evoluzione per esigenze di delegificazione del diritto del lavoro nel senso della sostituzione della fonte legale con quella contrattuale più flessibile. Nel d.lgs 81/15 contenente la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro.
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