Statuto dei lavoratori
È il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro ordinamento dopo la Costituzione, che ha fissato i principi fondamentali della materia.
Tutela della salute. Diritto del lavoro
Oltre ai principi fondamentali ed inderogabili in materia di salute contenuti nella nostra Costituzione (artt. 32, 35 e 41, comma 2 Cost.), la norma cardine della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è costituita dall’art. 2087 cod. civ., che pone a capo del datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure previste dalle leggi speciali in materia di infortuni.
Associazioni sindacali
Le associazioni sindacali sono associazioni di lavoratori o di datori di lavoro costituite per la tutela di interessi professionali collettivi. Nel corso del 19° sec., dopo la dissoluzione delle vecchie corporazioni di arti e mestieri, i lavoratori si vennero associando all’interno di un vasto movimento solidaristico il cui centro era costituito dalle Società di mutuo soccorso. A partire dagli anni 1880, la crisi sociale nelle campagne e lo sviluppo dell’industrializzazione favorirono l’avvento di una diversa forma di organizzazione dei lavoratori: le leghe di miglioramento e di resistenza. Tali organismi si ispiravano ai principi dai quali avrebbero tratto origine le stesse strutture sindacali: l’esclusivismo di classe, in quanto le leghe tutelavano solo i lavoratori manuali ed erano costitute e dirette solo da essi; la resistenza sul piano economico, poiché avevano il compito di difendere i lavoratori dalle azioni unilaterali del padroni circa il salario, l’orario e le condizioni di lavoro.
Interinale, lavoro Lavoro temporaneo regolato da un tipo di contratto in base al quale un’impresa pone uno o più lavoratori da essa assunti a disposizione di un’altra impresa per soddisfarne esigenze di carattere provvisorio. Mediante il contratto di somministrazione di lavoro una parte (somministratore) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a fornire ad un’altra (utilizzatore) prestazioni di lavoro periodiche o continuative rese da terzi, senza che tra i lavoratori somministrati e l’utilizzatore si instauri un rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di somministrazione di lavoro è definito dall’art. 30 d.lgs. n. 81/2015 come «Il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore». La fattispecie si realizza attraverso la stipulazione di due contratti: un contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore e un contratto di lavoro subordinato, alternativamente a termine o a tempo indeterminato, tra agenzia e lavoratore somministrato.
In continuità con la previgente disciplina del 2003, l’art. 31, d.lgs. n. 81/2015 conferma la possibilità di stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato o determinato, disponendo, per l’utilizzo di entrambi, l’eliminazione dei limiti causali e l’assoggettamento a soli limiti quantitativi. La clausola di contingentamento in forza della quale i lavoratori somministrati non possono eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento dei decimali. È fatto divieto di stipulare un contratto di somministrazione di lavoro nei casi:
- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi;
- c) presso unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni dei rapporti o riduzioni dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
- d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il contratto di somministrazione deve ora contenere: a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) precisare gli eventuali rischi per la salute del lavoratore; d) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; f) il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo. I lavoratori hanno diritto di esercitare presso l’utilizzatore, cui pure per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e attività.
Statuto dei lavoratori
È il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro ordinamento dopo la Costituzione, che ha fis