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Statuto dei lavoratori
È il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro ordinamento dopo la Costituzione, che ha fissato i principi fondamentali della materia.
Tutela della salute. Diritto del lavoro
Oltre ai principi fondamentali ed inderogabili in materia di salute contenuti nella nostra Costituzione (artt. 32, 35 e 41, comma 2 Cost.), la norma cardine della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è costituita dall'art. 2087 cod. civ., che pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività lavorativa, con riduzione delle particolari misure previste dalle leggi speciali in materia di infortuni.
Associazioni sindacali
Le associazioni sindacali sono associazioni di lavoratori o di datori di lavoro costituite per la tutela di interessi professionali collettivi. Nel corso del 19° sec., dopo la dissoluzione delle vecchie corporazioni di arti e mestieri, i lavoratori si vennero associando all'interno di un vasto movimento solidaristico il cui centro era costituito dalle Società di mutuo soccorso. A partire dagli anni 1880, la crisi sociale nelle campagne e lo sviluppo dell'industrializzazione favorirono l'avvento di una diversa forma di organizzazione dei lavoratori: le leghe di miglioramento e di resistenza. Tali organismi si ispiravano ai principi dai quali avrebbero tratto origine le stesse strutture sindacali: l'esclusivismo di classe, in quanto le leghe tutelavano solo i lavoratori manuali ed erano costituite e dirette solo da essi; la resistenza sul piano economico, poiché avevano il compito di difendere i lavoratori dalle azioni unilaterali dei padroni circa il salario, l'orario e le condizioni di lavoro.
Interinale, lavoro Lavoro temporaneo regolato da un tipo di contratto in base al quale un'impresa pone uno o più lavoratori da essa assunti a disposizione di un'altra impresa per soddisfare esigenze di carattere provvisorio.
Mediante il contratto di somministrazione di lavoro una parte (somministratore) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a fornire ad un'altra (utilizzatrice) prestazioni di lavoro periodico e continuativo rese da terzi, senza che tra i lavoratori somministrati e l'utilizzatore si instauri un rapporto di lavoro subordinato.
Il contratto di somministrazione di lavoro è definito dall'art. 30 d.lgs. n. 81/2015 come «Il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
La fattispecie si realizza attraverso la stipulazione di due contratti: un contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore ed un contratto di lavoro subordinato, alternativamente a termine o a tempo indeterminato, tra agenzia e lavoratore somministrato.
In continuità con la previgente disciplina del 2003, l'art. 31, d.lgs. n. 81/2015 conferma la possibilità di stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato o determinato, disponendo, per l'utilizzo di entrambi, l'eliminazione dei limiti causali e l'assoggettamento a soli limiti quantitativi.
La clausola di contingentamento in forza della quale i lavoratori somministrati non possono eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento dei decimali.
È fatto divieto di stipulare un contratto di somministrazione di lavoro nei casi e:
- presso unità produttive nelle quali sia in atto un diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi;
- presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione o riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni per i suddetti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
o da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di sicurezza del lavoro.
Il contratto di somministrazione deve contenere: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) la presenza di eventuali rischi per la salute del lavoratore; d) la data di inizio e la durata prevista di utilizzazione, con possibilità di programma; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; f) l'indicazione precisa sullo svolgimento dell'attività lavorativa.
I lavoratori hanno il diritto di percepire esso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e attività.
Contratti collettivi di lavoro
Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue tra contratti unilateralmente sindacali, stipulati da un singolo datore di lavoro con l’organizzazione collettiva dei lavoratori, e contratti bilateralmente sindacali, stipulati da contrapposte associazioni sindacali di datori di lavoro, da un lato, e di prestatori di lavoro, dall'altro. L’art. 39 Cost. attribuisce ai sindacati, riuniti in rappresentanze unitarie, ciascuno con un peso proporzionale agli iscritti, il potere di stipulare contratti con efficacia generale per tutta la categoria. Per dare applicazione ai contratti ci si serve quindi avvalsi dello strumento del contratto di diritto comune, che caratterizzano l’esperienza giuridica italiana. Si è soliti far ricorso all’art. 36 Cost., secondo il quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Retribuzione
Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. La retribuzione va corrisposta al dipendente al termine del periodo di collaborazione, secondo i metodi di calcolo definiti contrattualmente e in base alla legge. L’unico parametro certo, al quale far riferimento per determinarne l’ammontare, è la contrattazione collettiva.
L’art. 2113, 1° co., c.c. dispone l’invalidità di tutti gli atti, unilaterali o contrattuali, con cui il lavoratore abdichi a diritti scaturenti da norme di legge o di contratto ‘inderogabili’.
La rinuncia consiste in un negozio unilaterale recettizio finalizzato alla dismissione di un diritto soggettivo da parte del titolare. Essa è valida solo nel caso in cui il titolare del diritto sia pienamente consapevole dell’oggetto della transazione. La transazione è un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o prevengono una lite che può sorgere tra loro. A differenza della rinuncia, la transazione costituisce un atto bilaterale, presuppone l'incertezza riguardo alla spettanza o meno di diritti oggetto della concessione e prevede reciproche concessioni (dialogo tra le parti). La transazione che veda un lavoratore obbligato a transigere a un proprio diritto, nonché ciò che può risultare da una dichiarazione o dal suo comportamento concludente.
Relazioni industriali
L’insieme delle norme (formali o informali) dirette alla gestione delle politiche del lavoro e delle relazioni sindacali. Il sistema delle relazioni industriali si è affermato nelle democrazie capitalistiche di pari passo con l’estensione dei meccanismi del welfare State, venendo a costituire un contesto di relazioni specifiche e differenziate, all’interno del sistema politico, nel quale si svolgono processi di scambio e di decisione in materia di politiche economiche e sociali rilevanti per l’intera collettività. Questo confronto – bilaterale o trilaterale – si svolge normalmente distinto in almeno due fasi: negoziazione e regolazione. La prima fase è regolata a livello comunitario dagli art. 138 e 139 del TCE (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 1997), che hanno individuato nel metodo del «dialogo sociale» lo strumento di gestione, da parte della Commissione Europea, della politica sociale. La fase della regolazione, invece, riguarda la decisione e, spesso, la formalizzazione di tutte quelle norme che emanano e governano i rapporti di lavoro e dipendenza. A questo secondo modello, detto misto amplificativo rispetto al primo, è quello statalista (rispetto al quale, in realtà, è improprio parlare di relazioni industriali), in cui la contrattazione collettiva è sostituita dall’intervento legislativo, oppure assume una struttura tripartita attraverso cui il decisore politico assorbe, storicamente nato dalla reazione alla crisi del modello delle relazioni industriali del secolo scorso, assenza totalitarismo, distorsioni storicamente concesso ad assetti sociademocratico.
Cassa integrazione guadagni
Sistema di garanzia di reddito al suo lavoratori, gestito dall’INPS, le cui radici storiche risalgono al 1945. Ha perseguito obiettivo di salvaguardia economica con le prestazioni economiche derivate in caso di sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa, determinata da eventi esterni a che più imputabili alla volontà dell’imprenditore o dei lavoratori, o a