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I POTERI DATORIALI DURANTE L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Sono essenzialmente due: potere direttivo e potere disciplinare. Il datore li può esercitare durante il
rapporto di lavoro.
· Potere direttivo: potere di dirigere ed impartire delle direttive nei confronti del lavoratore su come
effettuare la prestazione. Riferimenti normativi: art. 2104 Cc (“Il prestatore di lavoro deve usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interessa dell’impresa e da quello
superiore della produzione nazionale”) e art. 2105 Cc. (“Il prestatore di lavoro non deve trattare
affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio”).
Il lavoratore è tenuto ad osservare questi due obblighi dal momento dell’assunzione al momento
della cessazione del rapporto di lavoro. Finito tale periodo, sono entrambi sciolti dai vincoli.
L’obbligo di fedeltà può essere richiesto anche dopo la cessazione del rapporto. Patto di non
concorrenza (art 2125, “prolungamento” dell’obbligo di fedeltà che invece va mantenuto durante
tutto il rapporto di lavoro), va fatto in forma scritta e va garantito al lavoratore a fronte della sua
ulteriore fedeltà un corrispettivo: il lavoratore viene pagato per non fare concorrenza al datore di
lavoro (periodo massimo di 3 o 5 anni a seconda della posizione ricoperta dal lavoratore).
· Potere disciplinare: potere di irrogare sanzioni al lavoratore. Ha delle regole a cui deve attenersi.
Per poter esercitare questo potere deve informare il lavoratore quando questo potere disciplinare
può scattare, il lavoratore deve essere informato. In che modo? Dandogli una copia scritta del
codice di condotta/comportamento/disciplinare al momento dell’assunzione o appendendo un foglio
nel luogo di lavoro. Devono essere anche riportate le relative sanzioni. Discorso della
proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionale ed equa all’infrazione commessa dal
lavoratore. Nei casi più gravi si può arrivare anche al licenziamento. Altre sanzioni sono il
rimprovero verbale, la sospensione temporanea del lavoro, il pagamento di una multa, etc. Il
lavoratore ha il diritto alla difesa, diritto personale ed inviolabile (art. 24 Cost.), regolamentato
dall’art. 7 Statuto dei lavoratori che riguarda la procedura da percorrere in caso di sanzione. Il
lavoratore ha diritto a contestare e a farsi assistere da un sindacato e approntare la difesa. Se il
giudice ravvisa che la sanzione data è sproporzionata la sanzione non scatta, anzi ci può essere il
pagamento della sperse legali da parte del datore di lavoro. Il datore deve dunque stare attento alle
sanzioni.
Art 4 dello statuto dei lavoratori limita il potere di controllo del datore di lavoro.
04/04/2018 CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
C'è una disciplina generale e poi ci sono dei casi specifici leggittimi di sospensione del rapporto di
lavoro :
Riferimenti normativi : Art. 2110 del codice civile (anche 2111 ) che dice che in caso di infortunio ,
malattia, gravidanza e puerperio se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza, è dovuta
al datore di lavoro una retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle
leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità . Nei casi indicati nel comma
precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il
periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità . Il periodo di
assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.
Art.2111 riguarda il servizio militare :La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva
risolve il contratto di lavoro, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative].
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo
precedente.
Art.2110 - Le cause di sospensione leggittime del rapporto sono : Infortunio, malattia, maternità e
anche paternità. Ci sono delle tutele generali applicabili a tutti i casi e discipline scientifiche per
ogni evento. In questa norma si stabilisce che quando avvengono queste cause di sospensione
leggittime , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un certo periodo
stabilito dalla legge quindi è illiggettimo licenziare un lavoratore per infortunio malattia ecc.
Un'altra garanzia è che durante questo periodo di sospensione leggittima, questo tempo viene
comunque computatato nell'anzianità di servizio . Un'altra garanzia è che il lavoratore ha diritto ,
in questo periodo, a delle apposite indennità perchè in questo periodo il lavoratore non prestando la
prestazione di lavoro non riceve la retribuzione e quindi gli enti previdenziali si fanno carico di
sostituire la retribuzione normalmente percepita dal lavoratore con delle indennità (esempio:
congedo di maternità). Un ultima garanzia per il prestatore di lavoro è che il datore di lavoro in
questo periodo non può recedere dal rapporto per la durata della sospensione. Questo periodo si
chiama periodo di comporto, il superamento di questo limite temporale determina la facoltà per il
datore di lavoro di licenziare il lavoratore ( giustificando il licenziamento) con una impossibilità
sopravvennuta per il lavoratore di prestare l'attività lavorativa. Queste garanzie sono :
conservazione del posto di lavoro, anzianità di servizio, indennità e divieto di licenziamento nel
periodo di comporto e SI APPLICANO in tutti i casi di sospensione leggittima del rapporto di
lavoro posto.
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono due eventi che colpiscono il lavoratore
durante il lavoro svolto e che danno diritto al lavoratore di percepire un indennità temporanea o
anche una rendita permanente. E' la tutela più antica, risale al 1898 la prima forma di previdenza
che riguarda l'infortunio sul lavoro.
L'infortunio sul lavoro è un evento traumatico che avviene per una causa violenta in occasione di
lavoro , da questo evento si può scaturire nei casi più gravi la morte del lavoratore , in altri casi può
scaturire l'impossibilità di lavorare che può essere permanente o temporanea e può essere assoluta e
relativa. L'ente previdenziale per gli infortuni sul lavoro e malattie profesionali è l' INAIL
( L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie
) che eroga delle prestazioni in base al grado di gravità dell'infortunio , ci sono delle
professionali
percentuali in base alle quali si applica una prestazione economica e sanitaria. L'infortunio può
anche dar luogo ad una inabilità assoluta o relativa , temporanea o permanente. Assoluta e
permanente : non c'è più alcuna capacità di lavoro, se è assoluta e temporanea significa che per un
certo periodo di tempo il lavoratore non può prestare NESSUNA attività. Se l'inabilità è relativa il
lavoratore non può svolgere quella mansione che normalmente svolge ma può svolgerne un'altra,
quindi non è azzerata la capacità di lavoro.
Le caratteristiche dell'infortunio sul lavoro sono due :
• L'evento deve avvenire per una causa violenta : la causa violenta significa una causa
talmente veloce e imprevedibile da non poter essere prevista e quindi evitata dal lavoratore.
• L'evento deve avvenire in occasione di lavoro: è l'esposizione del lavoratore a dei rischi di
infortunio che sono presenti nel contesto lavorativo. Per esempio vengono indennizzati al
lavoratore anche quei danni che capitano durante il tragitto da casa a lavoro (infortunio in
itinere).
L'INAIL è tenuto a indennizzare la malattia professionale.
La malattia professionale è un evento morboso causato dal lavoro, una malattia che è stata
contratta dal lavoratore a causa del proprio lavoro. La tutela per le malattie professionali viene fatta
attraverso un sistema, una lista, dove ci sono una trentina di malattie che l'ordinamento ritiene siano
malattie professionali quindi se un lavoratore contrae una di queste malattie, automaticamente viene
inserito nella tutela contro le malattie professionali e scatta la tutela da parte dell'INAIL. Ci sono
tutele economiche e sanitarie. Recentemente sono state fatte rientrare nelle malattie professionali
quelle patologie ricollegabili al mobbing, alle molestie sul luogo di lavoro, e anche alla sindrome da
stress del lavoro correlato ; negli ultimi anni queste patologie si sono maggiormente diffuse. Prima
solo le malattie tabellate erano ritenute malattie professsionali, ora la lista è una lista più aperta nel
senso che anche una malattia non tabellata ma della quale si provi il nesso causale con il lavoro
viene indennizzata come malattia professionale. La tutela contro le malattie professionali spetta
all'INAIL e ha anch' essa delle radici molto antiche.
Poi c'è anche
• La malattia generica o comune , è il tipo di evento più comune (es: l'influenza, la varicella ..)
. E' di competenza dell'INPS e segue un iter diverso rispetto alla malattia professionale : 1) il
lavoratore comunica al datore di lavoro l'assenza per malattia. 2) Il lavoratore giustifica
l'assenza attraverso un certificato telematico che il medico di base deve trasmettere al datore
di lavoro. 3) il datore attraverso l'INPS può inviare un controllo medico presso il domicilio
del lavoratore, la cosiddetta visita fiscale. Ci sono delle fasce orarie di reperibilità da
rispettare e variano tra lavoratori privati e lavoratori pubblici, In queste fasce orarie , il
lavoratore deve essere presente ad un controllo fiscale, per il controllo medico viene inviato
il medico dell'istituto previdenziale. Se il lavoratore non è presente deve giustificare la sua
assenza. La visita deve accertare lo stato di malattia e che quel tipo di malattia effetivamente
pregiudica la capacità lavorativa di quel soggetto. Il medico accerta lo stato di malattia e può
confermare oppure no la prognosi fatta dal medico di base. Il lavoratore può opporsi se c'è
una divergenza e in quel caso il medico fiscale deve prendere atto dell'opposizione e invita il
lavoratore ad una visita collegiale presso l'istituto previdenziale competente.
La causa leggittima di sospensione del lavoro può essere legata a funzioni pubbliche elettive, se il
datore diventa deputato o senatore &egrav