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Diritto del lavoro

Il diritto è l'insieme delle norme giuridiche che vengono approvate e emanate dallo Stato. Tali norme giuridiche regolano i rapporti sociali consentendo o vietando determinati comportamenti.

  • Il potere legislativo (Parlamento: Camera dei Deputati + Senato) = fare le leggi
  • Il potere esecutivo (Governo: Presidente del Consiglio + Ministri) = esegue la legge fatta dal parlamento
  • Il potere giudiziario = fa rispettare le leggi

Il diritto comprende anche giurisprudenza e dottrina.

  • Giurisprudenza: l'insieme di sentenze e decisioni degli organi giuridizionali riguardo un determinato caso (dunque, l'applicazione delle norme giuridiche a fatti concreti con conseguente emanazione di sentenze)
  • Dottrina: l'insieme delle interpretazioni che gli studiosi e gli esperti fanno delle norme giuridiche.

Quando si parla di norma si intende regola. Le norme giuridiche sono fissate dallo stato e devono essere rispettate altrimenti viene applicata una sanzione. Le norme sono inoltre generali (poiché rivolta non a un singolo bensì ad una generalità) e astratte (poiché non sono rivolte ad un singolo caso concreto ma ad una fattispecie astratta) inoltre sono coercitive. Possono essere, in alcuni casi, norme bilaterali: quando riconoscono un diritto ad un soggetto e in contrapposizione impongono un dovere o un obbligo a un altro soggetto. Nel diritto del lavoro le norme sono prevalentemente bilaterali: se il lavoratore ha un dovere, il datore ha un potere e se il datore ha un dovere, il lavoratore ha un diritto.

Il diritto può essere oggettivo o soggettivo.

Diritto oggettivo è l'insieme delle norme esistenti, che regolano i rapporti in uno stato-comunità. Si divide in diritto pubblico e diritto privato.

Diritto privato: l'insieme di norme che regola i rapporti tra privati, dunque tra cittadini (ad esempio: il diritto civile e il diritto commerciale).

Diritto pubblico: l'insieme di norme che regola il rapporto tra stato e cittadino (ad esempio: il diritto penale, il diritto costituzionale e il diritto processuale).

Diritto soggettivo riguarda gli interessi di un singolo ed è dunque il potere di un singolo di agire a tutela dei propri interessi (ad esempio: il diritto allo sciopero riguarda solamente i lavoratori).

Il diritto del lavoro

Il diritto del lavoro rientra nell'ambito del diritto privato poiché regola i rapporti tra due privati: datore (imprenditore) e lavoratore (prestatore di lavoro). Il diritto del lavoro studia le norme che regolano il rapporto di lavoro e i soggetti di tale rapporto. Fino agli anni '50 il diritto del lavoro non esisteva come materia autonoma (prima era parte del diritto privato). Nell'antichità il lavoro era per gli schiavi, era svolto unicamente da coloro che ne avevano bisogno e dunque non era un momento di crescita bensì di vergogna. Verso la fine del XIX secolo, con la rivoluzione industriale, nascono le prime fabbriche nelle quali lavoravano gruppi di persone. Nascono dunque i primi sindacati, costituiti da insiemi di lavoratori che desideravano rivendicare i propri diritti, a causa dello spropositato squilibrio tra le forze delle parti in gioco.

Il diritto del lavoro nasce dunque da una questione sociale, e per questo motivo è in continuo mutamento. Quando il diritto del lavoro è diventato una materia autonoma, negli anni '50, sono state studiate le fonti del diritto del lavoro.

Fonti del diritto del lavoro

Le fonti di produzione del diritto: sono procedimenti per cui vengono emanate le leggi, oppure sono soggetti, organi o poteri che pongano in essere le leggi. Le fonti di cognizione del diritto: sono quegli atti che fanno conoscere e capire la norma, quindi sono strumenti con cui le norme vengono portate a conoscenza dei destinatari.

Le fonti del diritto del lavoro sono prevalentemente questioni e fenomeni sociali: il diritto traduce in norma ciò che si manifesta in un fenomeno. (Ad esempio: le norme riguardanti il lavoro femminile sono state emanate in seguito ad un evento sociale: le proteste femministe).

Le fonti del diritto del lavoro hanno tutte una certa importanza pur essendo ordinate gerarchicamente:

  • Articoli della costituzione (ad esempio gli articoli dal 35 al 41)
  • Leggi sovranazionali (che si suddividono in internazionali e europee) dunque le norme che valgono in tutto il mondo e/o tra i membri dell'UE; spesso hanno più valenza delle leggi interne / nazionali.
  • Leggi interne, che si suddividono in: leggi ordinarie e decreti legge o decreti legislativi. Le leggi ordinarie sono quelle emanate dal parlamento, i decreti legge sono provvedimenti da parte del governo aventi i caratteri di necessità e urgenza. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni dall'emanazione, se uno decade. Il decreto legislativo viene invece emanato dall'esecutivo dopo che c'è stata una delega da parte del parlamento. Dunque il parlamento delega al governo il compito di disciplinare un certo ambito. Il d.l. e d.l. sono fonti importanti che portano all'aggiornamento del diritto del lavoro.
  • Contratti collettivi di lavoro. Tecnicamente parlando, un contratto è un negozio giuridico fra due parti, ed è dunque una fonte anomala. Eppure molti aspetti del rapporto di lavoro sono regolati da questi contratti collettivi (ad esempio: la retribuzione).
  • Usi e consuetudini: meno importante.

Dunque esistono fonti di produzione di diritto del lavoro differenti che si sussidiano vicendevolmente, che vengono usate a seconda di quale fonte meglio tutela i lavoratori. Senza lavoratore, il lavoro non esiste: il lavoro è strettamente legato al soggetto che lo svolge. Il diritto del lavoro si occupa in maniera preponderante della tutela del lavoratore: è necessario che il lavoro sia fonte di dignità e crescita della persona che è al centro di questa attività.

Nel rapporto di lavoro (tra lavoratore e datore) il datore è più potente perché permette al lavoratore di guadagnare. Il diritto del lavoro che regola il rapporto di lavoro e i soggetti di tale rapporto, tiene conto del fatto che questo rapporto è asimmetrico e tutela il più debole. Il diritto del lavoro può infatti essere riassunto in una citazione di Francesco Santoro Passarelli, uno dei padri del diritto del lavoro come materia autonoma:

“Tutto il diritto del lavoro è ordinato caratteristicamente a questa fine, alla tutela della libertà, anzi della stessa personalità umana del lavoratore, legata da un vincolo che, fra tutti i vincoli patrimoniali, è il solo a porre, sia pure per necessità istituzionali un soggetto alle dipendenze di un altro soggetto.”

Articoli della Costituzione Italiana

La costituzione è entrata in vigore il 1º gennaio 1948 poiché la Repubblica aveva bisogno di una legge. Articoli riguardanti il lavoro:

  • Articolo 1: L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro: è dunque un aspetto fondamentale di una Repubblica democratica.
  • Articolo 2: La Repubblica riconosce i diritti inviolabili e i doveri inderogabili sia nel singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (tra cui, appunto, l'ambito lavorativo o sindacale).
  • Articolo 3: Affronta la tematica dell'uguaglianza tra tutti i cittadini. Il 2º comma riguarda anche il lavoro = è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli […] che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
  • Articolo 4: Riguarda pienamente il lavoro: il diritto e il dovere di svolgere un lavoro scelto dal cittadino a seconda delle proprie capacità e delle proprie preferenze.
  • Articolo 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge (Esempio: diritto di formare sindacati).

Il titolo III della costituzione è intitolato "rapporti economici", tra questi sono compresi gli articoli dal 35 al 41, e sono norme specifiche riguardanti il diritto del lavoro. Dunque le norme della costituzione riguardanti il lavoro sono inserite nei "rapporti economici" per sottolinearne, appunto, l'aspetto economico più che quello sociale, di elevazione personale del soggetto.

Art.35 è proprio la norma di apertura del titolo III. È una norma che tutela il lavoro a 360º, poiché la Repubblica tutela il lavoro in ogni sua forma ed applicazione. Dunque non solamente determinate tipologie di lavoro, ma ognuna di esse: lavoro manuale, intellettuale, libero professionista, statale.

Nel secondo comma, invece, viene specificato che per un lavoratore è fondamentale il momento di formazione professionale, così come quello di elevazione professionale. Ciò significa che viene tutelato il momento di apprendimento dello svolgimento del lavoro e la continua elevazione nello svolgimento di questo stesso: viene garantita continua elevazione nello svolgimento di questo stesso, viene garantita tutela costante durante tutto il percorso lavorativo (è un percorso che inizia a scuola/università), quando viene scelto l'ambito lavorativo del quale entrare a far parte; poi prosegue quando si inizia a lavorare, specializzandosi in un ambito ancor più specifico). È necessario dunque, tutelare il lavoro in ogni sua forma ed applicazione, poiché, il lavoro è un fondamento del nostro sistema e caratterizza l'intera vita di ogni individuo essendo un diritto umano inviolabile. Matteo Dell' Olio fu il primo a dire che il lavoro accompagna gli uomini per tutta la vita, perché quando studiamo lo facciamo in funzione del lavoro che faremo, a seconda delle vostre aspirazioni. Terminati gli studi, inizia il periodo di attività lavorativa, e dovrebbe essere il periodo più lungo della nostra vita: il lavoro è l'attività che portiamo avanti ogni giorno e condiziona le nostre scelte. Il lavoro continua a far parte delle nostre vite anche quando non lavoriamo più, perché il pensionato vive sulla base del lavoro che ha svolto.

Il 3º e 4º comma affrontano il tema del lavoro all'estero. La Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare regolari diritti del lavoro. Parla dunque di quelle associazioni ad esempio l'OIL (organizzazione internazionale del lavoro), che fin dall'inizio si è occupata di tutela del lavoro e dei lavoratori. Per finire viene affrontato il diritto di immigrazione. (nel 2º dopoguerra furono moltissimi gli italiani che si recarono all'estero per cercare lavoro).

Art.36 riguarda la retribuzione e l'orario di lavoro.

Art.37 riguarda due categorie che la costituzione colloca in un preciso articolo: donne e minori.

Art.38, composto da cinque commi. È una norma costituzionale in materia previdenziale (il diritto del lavoro, infatti, si divide in tre ambiti: diritto dei rapporti di lavoro, diritto sindacale, e diritto previdenziale). La materia previdenziale corrisponde a tutto ciò che riguarda la tutela da possibili difficoltà:

  • Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto ad essere tutelato, in particolare riferito a chi non può lavorare e non ha mezzi utili al sostentamento. Questi soggetti hanno diritto ad assistenza sociale, dunque ad un aiuto economico da parte dello stato, che non viene però concesso a coloro che, pur essendo impossibilitati a lavorare, hanno altri mezzi di sostentamento. (es: patrimonio).
  • I lavoratori hanno diritto ad essere previsti e assicurati di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Riferito al lavoratore (non al cittadino inabile: cfr comma 1) al quale accade qualcosa che lo porti in una condizione di impossibilità lavorativa. I lavoratori vengono dunque tutelati in caso di malattia, infortunio. Assicurazioni sulla vecchiaia e sulla malattia dagli istituti statali principali che garantiscono queste tutele: INPS, INAIL.
  • Tutela degli inabili e dei minorati che hanno ugualmente diritto al lavoro, ma devono comunque essere inseriti nell'ambiente del lavoro in maniera mirata e specifica a seconda della disabilità; fa riferimento a persone svantaggiate che vanno inserite e avviate nel mondo del lavoro in un certo modo (un collocamento specifico nel mondo del lavoro, a seconda della disabilità).
  • Queste tutele nominate precedentemente sono gestite da istituzioni pubbliche o private.
  • Il comma 5 conferma il comma 4: l'assistenza privata è libera.

Art.39 e Art.40 sono articoli molto vicini tra loro dal punto di vista della tematica: sono le uniche norme principali del diritto sindacale. F. Santoro Passarelli afferma infatti che il diritto sindacale è un diritto senza norme poiché non è regolato da leggi ma è gestito dai sindacati, che sono privati. Dunque il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che studia l'organizzazione e l'attività dei sindacati cioè di quelle associazioni private che tutelano i lavoratori, composte dai lavoratori stessi. I sindacati hanno cambiato la loro funzione da quando sono stati creati ad oggi: sono nati per tutelare gli interessi dei lavoratori dal punto di vista prevalentemente economico (ad esempio: le retribuzioni). Oggi invece svolgono anche un importante ruolo politico, influenzando molte scelte politiche.

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera. Questo primo comma è stato l'unico attuato, gli altri tre no (perché propongono un'associazione sindacale troppo simile a quella del ventennio fascista). Questo primo comma sancisce il principio più importante per il diritto sindacale: la libertà. La libertà sindacale vuol dire molte cose:

  • Libertà di costituire un sindacato, dunque libertà di far nascere un'associazione sindacale, così come esiste il pluralismo sindacale, ovvero per ogni categoria di lavoratori possono esserci più sindacati.
  • Libertà, per ogni lavoratori, di iscriversi o non iscriversi ad un sindacato, dunque non viene imposta né l'iscrizione né la non iscrizione, e i lavoratori non devono essere discriminati a seconda della loro scelta.
  • Libertà da controlli pubblici: il sindacato è un'attività privata libera, e lo stato non può controllare la sua attività (per questo esistono solo due articoli riguardanti il sindacato e F. Santoro Passarelli afferma che il diritto sindacato non ha norme: non è controllato né regolato dalla legge).
  • Libertà di fare attività sindacale: ovvero, libertà di organizzare scioperi e attività di protesta per indurre la controparte (il datore) a fare o non fare qualcosa. Oppure la libertà di stipulare i contratti collettivi.

Gli altri tre commi NON ATTUATI che prevedevano il controllo del sindacato da parte dello stato.

  • 2º comma (non attuato): i sindacati hanno l'obbligo di registrazione presso uffici pubblici locali o centrali secondo le norme di legge. Dunque è previsto per il sindacato un regolamento a base democratica.
  • 3º comma (non attuato): i sindacati registrati hanno personalità giuridica (ciò significa che diventano soggetti pubblici) e così possono stipulare contratti collettivi di lavoro validi per tutti gli appartenenti ad una certa categoria (di conseguenza si può avere un solo sindacato per ogni categoria, ciascuna avente un unico contratto collettivo, da applicare a tutti gli appartenenti a quella categoria).

Art.40, un solo comma: il diritto allo sciopero si esercita nell'ambito di leggi che lo regolano (è il completamento dell'Art.39).

Art.41: chiude la parte lavoristica del titolo III. L'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'attività sociale e non può mettere a rischio sicurezza, dignità e libertà umana. La legge si impegna a compiere controlli affinché questi criteri vengano rispettati sia in ambito pubblico che privato.

Tornando all'art.39 – se i commi 2,3 e 4 non vengono attuati, come funziona il sindacato italiano? Il sindacato italiano è un'associazione libera, spontanea e privata. Libera e spontanea, perché ogni lavoratore ha diritto di associarsi per formare un sindacato. È privata perché non si è mai voluta registrare, per non diventare pubblica e gestita dallo Stato. Essendo un'associazione privata, ci sono delle conseguenze: gode di autonomia privata, dunque le sue azioni sono private; ciò non significa che può fare ciò che vuole, ma che le sue azioni hanno conseguenze sul piano privatistico e non pubblicistico. Ciò significa che, quando il sindacato stipula e firma un contratto collettivo (cioè un contratto stabilito dal sindacato dei lavoratori e quello dei datori di lavoro che aggiungono un accordo dopo una serie di trattative, firmato da entrambe le parti) sia stipulando un contratto privato; ciò significa che non ha effetti sulla sfera pubblicistica ma su quella privatistica, dunque le conseguenze di questo contratto hanno conseguenze non su tutti i lavoratori, ma solo sui privati che lo hanno stipulato (anche perché in Italia c'è il diritto di non partecipazione ad un sindacato). Dunque autonomia privata significa che le azioni del sindacato hanno efficacia limitata ai lavoratori che ne fanno parte. Il sindacato agisce solo a nome di alcuni. I contratti collettivi si applicano solo a coloro che ne fanno parte dei sindacati che li firmano. In Italia, il diritto collettivo prende il nome di Contratto collettivo di diritto comune, questo nome sta ad indicare che questo contratto segue le norme del diritto privato (diritto comune). Esistono diversi tipi di contratti collettivi: nazionali (firmati a livello nazionale), aziendali, ecc.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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