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Procedure di licenziamento
II. Nei casi di licenziamenti intimati dai datori di lavoro di piccole dimensioni
III. In caso di licenziamento per il superamento del periodo di comporto (lasso di tempo in cui il lavoratore è assente per malattia e ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro)
IV. In caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali hanno fatto seguito assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione delle clausole sociali che garantiscono la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi; e in caso di interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili
b) Licenziamento disposto per motivi disciplinari: questa procedura disciplina le aree del dipendente riguardanti le sue mancanze che siano gravissime (giusta causa) o meno gravi ma comunque tali da procedere con il licenziamento (giustificato motivo soggettivo). La giurisprudenza ha ritenuto di dover applicare al licenziamento disciplinare alcune garanzie
Per il lavoratore ex art. 7 st. lav.10 (sanzioni disciplinari), anche se l'estensione riguarda solo i commi 2 e 3:
"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, art. 7 comma 2: alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano."
"Il datore di lavoro non può adottare alcun Art. 7 comma 3: provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa."
Il procedimento prevede:
La formale contestazione preventiva dell'addebito:
- che deve essere puntuale e completa, non vaga ma esauriente.
- Deve far riferimento ad episodi specifici.
- Deve riguardare tutte le mancanze.
- Deve essere tempestiva.
cioè intervenire dopo pochissimo tempo rispetto all'emersione dei fatti addebitati: questo non va confuso con la vicinanza temporale dei fatti, in quanto il datore di lavoro potrebbe chiaramente venire a conoscenza di certi inadempimenti a distanza di tempo. Ovviamente una volta saputo, il datore di lavoro non può contestare il fatto in un secondo momento e non può neanche modificare le motivazioni in un secondo momento.
L'audizione del lavoratore interessato: dopo aver ricevuto la contestazione, il lavoratore ha cinque giorni di tempo per poter fornire le proprie giustificazioni sia in forma orale che scritta. Può anche presentare delle difese scritte ma poi essere sentito verbalmente. In attesa di tutto il datore di lavoro non può adottare nessun provvedimento disciplinare, ma al più il lavoratore può essere sospeso nelle more del procedimento cautelativamente.
Il riconoscimento al dipendente della facoltà di farsi assistere da
Gli effetti del provvedimento retroagiscono al momento diavvio del procedimento disciplinare
A differenza delle sanzioni conservative che non sono quindicosì gravi, non si ritiene che abbia valenza il fatto che ladeterminata regola violata non sia statapreventivamente affissa con il codice disciplinare.
Questo perché il licenziamento viene posto in esserequalora venga attuato un comportamento contrario allalegge, o che viola i principi fondamentali tali da costituire unminimum etico comune a tutti.
Per quanto riguarda il licenziamento irrituale (viziato per laforma), esso può essere replicato. Un licenziamento rinnovato èpienamente legittimo ma produce effetti autonomamente rispettoall’altro, quindi non ha effetto retroattivo. Ma, a causa dellatempestività con cui si deve
Comunicare il motivo per giusta causa o giustificato motivo, molte volte non è possibile replicare il licenziamento a causa del fatto che il lavoratore perderebbe il diritto a difendersi.
L'impugnazione del licenziamento: il dipendente ingiustamente licenziato può far valere le proprie ragioni e può contestare il licenziamento sia sul piano formale che sul piano sostanziale:
- Il provvedimento deve essere impugnato tempestivamente: la mancata impugnazione compromette la possibilità di adire al giudice. In particolare, la legge 604 del 1966 fissa a 60 giorni il termine entro il quale bisogna impugnare il provvedimento decorrente dalla comunicazione del licenziamento che è efficace appena perviene al destinatario.
- Ciò deve essere seguito entro 180 giorni dalla proposizione del ricorso giudiziale (dal suo deposito in cancelleria) o dalla richiesta di conciliazione o arbitrato alla controparte che, se dà esito negativo, comporta comunque che il
- Ricorso giudiziale: il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
- Forma del licenziamento: il licenziamento deve essere redatto in forma scritta, senza forme rituali. Deve semplicemente portare a conoscenza del datore di lavoro l'opposizione del lavoratore. L'impugnazione deve essere sottoscritta dal dipendente, a meno che il licenziamento venga impugnato dall'associazione sindacale a cui il lavoratore si rivolge. In questo caso, l'assenza di sottoscrizione non invalida l'atto.
- Costi del licenziamento: il licenziamento comporta costi certi e costi incerti. I costi certi sono quelli dovuti al finanziamento per il sostegno del reddito, mentre i costi incerti sono legati alla possibile illegittimità del licenziamento.
- datore di lavoro un costo pubblico per il licenziamento. In particolare, prevede che, in tutti i casi di licenziamento, tranne le dimissioni che non hanno una giusta causa, il datore di lavoro deve versare all'INPS il 41% del trattamento mensile di disoccupazione per 12 mesi di anzianità del lavoratore ogni 3 anni di lavoro.
- Costi eventuali: tema dei regimi protettivi contro il licenziamento illegittimo. Al fine di capire quanto verrà a costare il licenziamento al datore di lavoro, dobbiamo tenere presenti tre variabili:
- La data di assunzione del lavoratore: infatti per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 è in vigore il contratto a tutele crescenti.
- Il tipo di illegittimità: infatti, quando parliamo di licenziamento illegittimo, alludiamo ad una serie di vizi, infatti il licenziamento può essere:
- Ingiustificato: non ha i requisiti sostanziali e in più possiamo effettuare una sotto distinzione, a seconda che si tratti o meno di
- licenziamento disciplinare
- Privo dei requisiti formali o irrispettoso delle procedure previste dalla legge
- Discriminatorio o nullo, con conseguenze ancora più radicali
I connotati del datore di lavoro: se è o meno imprenditore, dove interviene economicamente, che dimensione occupazionale ha.
In particolare secondo quest'ultima variabile, sono state individuate tre aree di tutela:
- Area di applicazione dell'articolo 18 Statuto dei Lavoratori: area di tutela reale
Art. 18 St. Lav.: "1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo."
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente
1. L'articolo si applica anche all'licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la
facoltà dichiedere al datore di lavoro, in sostituzione dellareintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindicimensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ad