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Estratto del documento

CONTRATTO.

Per la Corte è contratto quello che chiamiamo contratto collettivo. La corte sottolinea con le parole “pratica” “effettiva” “in

concreto” la REALTA’: tutta la valutazione deve partire dalla realtà.

Così interpretata, in conformità della sua ratio, la norma impugnata non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali

richiamati. Non viola l'art. 39 Cost. perché le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unità produttive, in quanto

sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati

mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità; non viola l'art. 3 Cost. perché, una volta riconosciuto il

potere discrezionale del legislatore di selezionare i beneficiari di quelle norme, le associazioni sindacali rappresentate nelle

aziende vengono differenziate in base a (ragionevoli) criteri prestabiliti dalla legge, di guisa che la possibilità di dimostrare la

propria rappresentatività per altre vie diventa irrilevante ai fini del principio di eguaglianza.

QUINDI ci sono DUE PIANI:

 Libertà sindacale ex art. 39 Cost

 Solo alcuni sindacati ex. art. 19 L.300/70 DOPO Referendum → il filtro dell’art. 19 è LEGITTIMO sia rispetto all’art. 39

(non toglie niente alla libertà sindacale) che rispetto all’art. 3 (non discrimina i sindacati)

Il modello POST referendum è DIVERSO, ma il criterio rimasto è RAZIONALE, che si giustifica in relazione ad una razionalità

materiale, misurata attraverso un’indagine di fatto che i giudici svolgono in base ai contratti collettivi alla cui stesura il sindacato

ha partecipato in modo effettivo.

Negli anni successivi, la norma continua a svolgere la sua funzione. La Corte costituzionale si pronuncia sulla questione in più

sentenza, ma la pronuncia più significativa si ha con la sent. 231/2013

 SENT. 231 / 2013

L’oggetto del giudizio è sempre la legittimità costituzionale dell’art. 19 L. 300/70 dopo il referendum. Si torna a discutere della

norma perché il mondo sindacale è andato avanti rispetto al 1996: siamo nel 2013!

In questo lasso temporale 1996-2013 avviene che si è rotta l’unità di azione delle tre grandi confederazioni: negli anni ’70 CGIL,

CISL, UIL erano unite; negli anni successivi, l’unità si è rotta a causa della crisi dei partiti politici.

Si arriva a situazioni in cui le non visioni uniformi danno origini a scontri importanti. Questo è il caso della Fiat, in cui la FIOM non

vuole firmare il contratto: c’è una lunga fase di preparazione del contratto: CGIL, CISL, UIL firmano il contratto; FIOM non firma

perché non lo ritiene idoneo a tutelare le persone che rappresenta.

Si producono spaccature anche all’interno delle stesse aziende, dei lavoratori. Nel 2013, all’interno delle fabbriche c’erano molti

sciopero: ci fu un referendum sui contratti, in cui la FIOM ebbe una maggioranza relativa. La vicenda nasce in questo contesto.

14

C’è un sindacato, FIOM-CGIL, che non firma il contratto collettivo, pur partecipando alle trattative: ex. art. 19, i lavoratori

aderenti alla FIOM non possono costituire una rappresentanza: se sono un lavoratore della FIAT iscritto alla FIOM NON sono più

legittimato ex. art. 19. PARADOSSO: abbiamo un soggetto (FIOM) molto rappresentativo per il numero di iscritti sul piano

nazionale, che però resta fuori perché non ha firmato il contratto. Qualche giudice dubita quindi della legittimità dell’art. 19 L.

300/70, tenendo conto del cambio di contesto avvenuto negli anni.

→ 1996: un sindacato chiede se la norma dell’art. 19 dopo il referendum continua ad essere una norma di filtro coerente con

l’ordinamento, con l’art. 3, con l’art. 39?

→ 2013: un sindacato rappresentativo nei fatti, non avendo firmato il contratto, perde i diritti sindacali

In punto di non manifesta infondatezza del così proposto quesito, il Tribunale a quo, muovendo dalla considerazione che la

al negoziato è un dato che evidenzia l’effettiva forza contrattuale e, di riflesso, la capacità rappresentativa del

partecipazione

sindacato, ne inferisce la «intrinseca irragionevolezza» del criterio selettivo della sottoscrizione del contratto, espresso dalla

denunciata, «nel [l’attuale] momento in cui, applicato a fattispecie concrete, porta ad un risultato che contraddice

disposizione il

presupposto a dimostrazione del quale il criterio stesso era stato elaborato». Risultato cui, appunto, si perverrebbe nei processi a

quibus, nei quali, alla luce di quel criterio, «dovrebbe riconoscersi maggior forza rappresentativa alle associazioni firmatarie del

contratto […], anziché alla FIOM [che non lo ha sottoscritto], laddove in fatto è incontestato il contrario».

Questo criterio (firma del contratto) è diventato irragionevole, perché in effetti, il sindacato in questione, escluso dall’art. 19, è

un sindacato che ha partecipato al negoziato (è quindi RAPPRESENTATIVO NEI FATTI).

dichiara l’illegittimità dell’articolo 19, primo comma, lettera b),

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, costituzionale

della legge 300/1970 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche

nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano

comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda .

≫ la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE: è una decisione ADDITTIVA. La

questione viene accolta, ma con una modifica. Per la Corte l’art. 19 co 1 lett. B è INCOSTITUZIONALE nella parte in cui non

prevede che anche rappresentanze aziendali possano essere costituite quando abbiano partecipato alle trattative dei contratti

che poi non hanno firmato.

↪ NUOVO ART. 19: possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali nell’ambito di associazioni firmatarie, ma anche

nell’ambito di associazioni NON firmatarie, ma che hanno partecipato alle trattative. Come arriva a questo la Corte?

ARGOMENTAZIONE DELLA CORTE:

 della espressione “associazioni firmatarie”, nel senso della sua

La soluzione di una lettura estensiva riferibilità anche ad organizzazioni

che abbiano comunque partecipato al processo contrattuale cui, in analoghe controversie, altri giudici di merito sono pervenuti, in

funzione di una “interpretazione adeguatrice” al dettato costituzionale della disposizione –

in esame non è, preliminarmente, ritenuta

condivisibile dal Tribunale rimettente, per l’univocità del dato testuale che inevitabilmente vi si opporrebbe. Da qui la conclusione che la

reductio ad legitimitatem della norma denunciata, in quella delineata direzione estensiva, non possa altrimenti avvenire che attraverso un

.

intervento (evidentemente additivo) di questa Corte

↪ Il giudice ha provato ad estendere il portato della norma: il giudice non si spinge oltre, ma auspica ad un intervento della

Corte costituzionale

 Non ignora, peraltro, il rimettente la sentenza n. 244 del 1996, e la ordinanza n. 345 del 1996, di questa Corte, che hanno,

rispettivamente, escluso la fondatezza, e dichiarato poi la manifesta infondatezza, di identiche questioni di legittimità costituzionale

dell’art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, in riferimento ai medesimi parametri (artt. 3 e 39 Cost.) ora nuovamente

evocati. Ma ritiene che quelle pronunzie legate ad un diverso contesto, connotato dalla unitarietà di azione dei sindacati e dalla unitaria

sottoscrizione dei contratti collettivi applicati in azienda, nel quale «ragionevolmente quella sottoscrizione poteva essere assunta a

criterio misuratore della forza del sindacato e della sua rappresentatività» vadano ora «ripensate alla luce dei mutamenti intercorsi

nelle relazioni sindacali degli ultimi anni», caratterizzate dalla rottura della unità di azione delle organizzazioni maggiormente

rappresentative e dalla conclusione di contratti collettivi “separati”.

 Nel merito, le questioni sono fondate. L’articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori è stato ripetutamente sottoposto

all’esame di questa Corte.

 –sentenza –

Le pronunzie di questa Corte, nel quinquennio successivo al referendum n. 244 del 1996 hanno fornito indicazioni, per quanto

in concreto sottoposto al suo esame, solo con riguardo al primo dei due sottolineati punti critici.

 la normativa “di risulta” –

Nel commentare (quella che esce dal referendum) non si mancò di sottolineare come questa pur coerente con

la ratio referendaria di allargare il più possibile le maglie dell’agere sindacale anche a soggetti nuovi che fossero realmente presenti ed

attivi nel panorama sindacale rischiasse, però, nella sua accezione letterale, di prestare il fianco ad una applicazione sbilanciata:

 per un verso, in eccesso, ove l’espressione «associazioni firmatarie» fosse intesa nel senso della sufficienza di una sottoscrizione,

anche meramente adesiva, del contratto a fondare la titolarità dei diritti sindacali in azienda (con virtuale apertura a sindacati di

comodo);

 e, per altro verso, in difetto, ove interpretata, quella espressione, come ostativa al riconoscimento dei diritti in questione nei confronti

delle associazioni che, pur connotate da una azione sindacale sorretta da ampio consenso dei lavoratori, avessero ritenuto di non

sottoscrivere il contratto applicato in azienda. 15

E ciò con il risultato, nell’un caso e nell’altro, di una alterazione assiologica e funzionale della norma stessa, quanto al profilo del

collegamento, non certamente rescisso dall’intervento referendario, tra titolarità dei diritti sindacali ed effettiva rappresentatività del

soggetto che ne pretende l’attribuzione.

↪ la dottrina aveva previsto subito i due RISCHI del nuovo art. 19! Un rischio in eccesso, l’altro in difetto. La sentenza

244/96 aveva già corretto il primo rischio! LA sentenza del 2013 è l’occasione per correggere l’altro rischio in difetto.

 Nell’attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali viene invece ora compiutamente ad emersione. In

rilettura dell’art. 19, primo comma, lettera b),

questa nuova prospettiva si richiede, appunto, una dello Statuto dei lavoratori, che ne

riallinei il contenuto precettivo alla ratio che lo sottende.

 di una diversa lettura l’art. 19,

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Publisher
A.A. 2017-2018
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.