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Diritto del lavoro

Prof. Salomone – Unitn Corso 2017/2018

Indice

  • Fonti costituzionali del diritto del lavoro
  • L. 563/1926
  • Codice civile
  • Statuto dei lavoratori L. 300/1970
  • Diritto di sciopero: art. 40 Costituzione
  • L. 146/1990

Il diritto del lavoro è un diritto giovane: nasce con la Rivoluzione industriale, quando nascono tutta una serie di problemi che prima non esistevano; nasce in risposta a grandi processi di innovazione tecnologica.

Articolo 1 Costituzione

ART. 1 COST. → l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. L’assemblea costituente scelse proprio il lavoro, non sulle persone che lavorano, non sui lavoratori e le lavoratrici: è fondata sul LAVORO. Il concetto di lavoro è molto ampio; ricomprende tutte le attività umane che danno vita a cose ulteriori. L’obiettivo, l’ideale, è mettere tutti nella condizione di aspirare ad avere un lavoro. È il concetto stesso di democrazia che ha bisogno di agganciarsi al concetto di lavoro.

Articoli 2-3-4 Costituzione

ART. 2-3-4 COST. → ci sono riferimenti alla dimensione del lavoro, soprattutto l’art. 3 e 4. Lo stesso principio di eguaglianza all’art. 3 guarda al diritto del lavoro.

≫ART. 3 COST

  • Co 1 principio di eguaglianza formale => si richiama più volte il concetto di sociale
  • Co 2 principio di eguaglianza sostanziale => si richiama il concetto di sociale e di lavoratori

I lavoratori sono coloro che necessitano di più di eguaglianza sostanziale. Lavoro + sociale = parole chiave del diritto del lavoro all’interno della costituzione.

Articolo 4 Costituzione

Il diritto del lavoro è un diritto sociale: si occupa degli aspetti sociali, degli aspetti che legano l’uomo alla società. Il lavoro è un elemento della società.

≫ART. 4 COST.

  • Diritto al lavoro: diritto riconosciuto a tutti i cittadini; è il primo diritto che viene riconosciuto dalla Costituzione ai cittadini.
  • Funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società

Dove ritroviamo questa idea di protezione del lavoro e della persona che lavora?

  • Modello di costituzione sociale: Costituzione di Weimar
  • Altro modello: stagione americana del New Deal

Nella prima parte della Costituzione (dal 13 al 54), e soprattutto nel Titolo III, troviamo vari riferimenti al diritto del lavoro:

  • Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro → il lavoro è alla base dei rapporti economici.
  • Art. 36: lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa → è l’unica norma della costituzione che richiama il concetto di esistenza.

Quando si parla di lavoro, non sempre si può collegare al contratto: il lavoro è vincolato alla dignità e alla libertà del lavoratore e della sua famiglia. Alcune regole del lavoro sono disciplinate dal rango costituzionale: es. durata massima della giornata lavorativa, il riposo settimanale e le ferie del lavoratore.

  • Art. 37: tutela della donna e del bambino; la repubblica regola il lavoro dei minori;
  • ≫Art. 38: mantenimento e assistenza sociale lo stato protegge anche chi non può lavorare. I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Tutte queste protezioni si spiegano alla luce del principio sociale e dello sviluppo storico del diritto del lavoro.

  • Art. 41: contrasto con l’utilità sociale o in modo da creare danno alla sicurezza
  • Art. 39: sindacale
  • Art. 40: sciopero ≫

La nostra è una Costituzione orientata al sociale, alla collettività del paese il potere pubblico dunque assume degli obblighi, dovendo garantire il lavoro. Ci sono poi riferimenti interni al modello costituzionale in cui lo Stato interviene ≫ nei rapporti tra privati non solo impegno pubblico, ma anche modificazione dei rapporti tra privati:

  • Art. 41 co 1 “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”
  • Art. 36: Il costituente entra nella relazione tra singoli, l’ordinamento protegge la persona che lavora stabilendo una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una vita dignitosa.

 Nel nostro ordinamento non è possibile superare questi paletti (retribuzione, ferie…) limitando la libertà dei lavoratori e dei titolari; Proiezione che vincola il potere pubblico Proiezione che vincola anche i rapporti tra privati.

Art 39

L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

Il costituente utilizza delle parole specifiche: organizzazione sindacale, per esempio. La norma 39 sancisce 1) il principio di libertà e poi 2) regola alcune procedure, alcuni modi di funzionamento dei sindacati ecc. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

  • Sancisci principio di libertà
  • Regola alcune modalità di funzionamento tra sindacati e potere pubblico

Art 40

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. ≫ si proclama il diritto allo sciopero

I due istituti regolati dagli artt. 39 + 40 sono il sindacato e lo sciopero. Il diritto sindacale è quella parte di regole che riguarda l’organizzazione sindacale e il diritto di sciopero.

 Come funzionano il sindacato, o meglio l’organizzazione sindacale, e lo sciopero, come fenomeno che caratterizza l’azione all’interno dell’ordinamento?

Origini del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è un diritto relativamente giovane: nasce con la Rivoluzione industriale, prima della Costituzione (1947-48). Nasce in un momento storico precedente in cui vengono inventate le macchine, la produzione in serie, i meccanismi per accelerare l’attività produttiva. Come tutti i processi rivolutivi, è molto veloce e forte. Abbiamo ≫ iniziativa imprenditoriale e sfruttamento delle condizioni date, delle risorse energetiche e naturali la rivoluzione industriale è una situazione in cui le persone iniziano a lavorare molto intensamente; prima si lavorava con strumentazioni minimali e manuali, poi attraverso le macchine l’attività lavorativa viene intensificata. Le persone vengono fatte lavorare in situazioni molto pesanti e ingombranti.

Le regole in vigore all’epoca della rivoluzione sono quelle che proteggono il vecchio mondo produttivo: sono regole di favore degli imprenditori; la mano d’opera inizia a essere sfruttata => vengono comprate le persone che lavorano ‼QUI NASCE L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE, DEL FENOMENO SINDACALE.

Origine del fenomeno sindacale: nasce quando le persone che lavorano e vengono sfruttate, iniziano a ribellarsi. Alcune persone assumono il ruolo di rappresentanti dei lavoratori e cercano di mediare con l’imprenditore. Le persone che lavorano, organizzate dal soggetto sindacale, iniziano a scioperare. SCIOPERO = strumento con cui alle origini veniva contrastata la forza dell’imprenditore, il quale ha il capitale, ma non ha mano d’opera

ORGANIZZAZIONE SINDACALE = una coalizione, un gruppo di persone, che decidono di lottare insieme; queste persone rivendicano un trattamento migliore (= processo di CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: partendo da posizioni opposte si arriva a un punto comune)

3Organizzazione sindacale: soggetto che storicamente che prima della Costituzione, agisce con lo sciopero per la contrattazione collettiva, per negoziare collettivamente le condizioni di lavoro, incidendo sul MERCATO. La rivoluzione cambia la produzione, ma l’organizzazione sindacale diventa sempre più grande perché coalizzano tanti lavoratori di tutte le aree produttive. In Inghilterra il sindacato fa nascere il partito laburista (=partito di rappresentanza politica più rilevante nel regno unito). Il fenomeno sindacale è CONCRETO! Questo produce alle origini una forza attrattiva molto forte. ≫

Ai tempi della rivoluzione, gli Stati non riconoscono subito questa situazione come meritevole di tutela l’autorità risponde con la repressione! In Europa i movimenti di coalizione sociale, gli scioperi vengono combattuti con la forza, repressi. Gli scioperi non sono tollerati, da parte di tutti gli stati moderni. Le coalizioni così facendo si rafforzano e i movimenti dei lavoratori diventano sempre più significativi sfociando nella rappresentanza politica. Dopo una prima fase di repressione, quasi tutti gli stati democratici iniziano a riconoscere come legittima questa situazione, tollerando il sindacato e riconoscendo lo sciopero come uno strumento di pressione da tollerare. È un processo di riconoscimento molto lento che ha fasi alterne a seconda del contesto politico in cui ci si trova a osservare il fenomeno.

Situazione in Italia

IN ITALIA: inizialmente il fenomeno sindacale e lo sciopero vengono repressi, poi vengono tollerati con i codici ottocenteschi ma senza regolazione nel codice; poi arriva la stagione del regime fascista in cui si sceglie di regolare il fenomeno sindacale:

  • ≫LEGGE 563/1926: intitolata “Disciplina collettiva dei rapporti del lavoro” riguarda il fenomeno sindacale, la disciplina collettiva; non riguarda i modelli di singola attività lavorativa.

Ciò che viene fatto nel capo primo è un procedimento annessionistico (di annessione) che abbiamo visto prima: l’ordinamento riconosce ciò che esisteva nella prassi:

  • CAPO I. DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI SINDACATI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ART. 1. POSSONO ESSERE LEGALMENTE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI DATORI DI LAVORO E DI LAVORATORI, INTELLETTUALI E MANUALI, QUANDO DIMOSTRINO L’ESISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI (...vedi legge)
  • Equipara tutte le situazioni, tutti i lavoratori; considera sia associazioni dei lavoratori che degli imprenditori (erano infatti nate le associazioni sindacali degli imprenditori, che sono forme di raggruppamento degli imprenditori di una determinata zona). L’art. 1 tratta allo stesso modo imprenditori e lavoratori (caratteristiche del regime! non c’è differenza, vale l’interesse superiore della produzione nazionale‼ Non ci possono essere contrasti ma solo interessi diversi che vengono regolati tutti dal modello fascista).

Per avere il riconoscimento legale serve almeno un certo numero di lavoratori iscritti: in modo da limitare la nascita di sindacati. Il capo del sindacato deve dare prova di essere capace di avere una moralità e una corrispondenza all’ideologia nazionale. La legge del 26 riconosce il fenomeno sindacale, ma cerca di annetterlo alla propria ideologia.

ART. 4. IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI HA LUOGO PER DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO COMPETENTE, DI CONCERTO COL MINISTRO DELL’INTERNO, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. GLI STATUTI DEBBONO CONTENERE LA DETERMINAZIONE PRECISA DEGLI SCOPI DELLE ASSOCIAZIONI, DEL MODO DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI E LE CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEI SOCI, FRA LE QUALI LA BUONA CONDOTTA POLITICA, DAL PUNTO DI VISTA NAZIONALE.

Il riconoscimento è un “marchio” che il regime può scegliere quando e se applicare: serve la buona condotta politica per poter essere iscritto al sindacato ‼ Il regime adotta una PROPRIA concezione di sindacato.

ART. 5. LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA E RAPPRESENTANO LEGALMENTE TUTTI I DATORI DI LAVORO, LAVORATORI, ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLA CATEGORIA

  • Se hai il riconoscimento legale, hai la personalità giuridica + rappresenti legalmente tutti i lavoratori della categoria = ipotesi di rappresentanza legale: istituto per cui necessariamente un soggetto è rappresentato da un altro soggetto.

Artt. 1, 2, 4, 5 => si crea un meccanismo rigido con un controllo pervasivo dello Stato: viene riconosciuto un solo sindacato per ogni categoria, ossia quello che nasce dal partito fascista. Il modello ha effetti di controllo al fenomeno sindacale, in modo da renderlo annesso all’ideologia monopolitica del regime. Questa situazione è oggetto di regolazione nel 1926.

Nel 1930 arrivano le corporazioni e arriva la LEGISLAZIONE SULLE CORPORAZIONI. Il modello del codice civile conosce queste disposizione che sono la modalità con cui i sindacati vengono annessi all’ordinamento. La legge sulle corporazioni richiama la legge del 1926 → le corporazioni sono istituite su decreto del governo ecc.

Corporazioni: organismi di vertice che stanno sopra le associazioni sindacali e che raggruppano le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. I sindacati sono già oggetto di regolazione con la legge del 26. Le corporazioni, così come previste dalla legge del 30, corrispondevano alle attività economiche produttive. Solo in Italia si organizza il modello sindacale in modo così rigido e funzionale. Il Codice civile del 42 nasce sulla base di un sistema già regolato che già funziona.

Situazione attuale

OGGI: art 39 primo comma: l’organizzazione sindacale è LIBERA! Il costituente vuole cancellare tutto ciò che c’era prima! Lo Stato riconosce la dignità del fenomeno sindacale, non lo ignora, non lo reprime; lo regola con il principio di libertà. Anche nei commi successivi dell’art. 39 Costituzione si evince come il costituente vede i sindacati:

  • ART. 39 CO 2: nessun obbligo per il sindacato, se non la registrazione
  • ART. 39 CO 3: unica condizione per la registrazione è che ci sia l’idea della democraticità interna
  • ART. 39 CO 4: i sindacati registrati hanno personalità giuridica → lo dice anche la legge del ’26! Ma l’unico controllo che fa lo Stato è solo sulla democraticità!

In questo articolo si fa riferimento ai contratti collettivi con efficacia generalizzata, che sono la funzione principale dei sindacati. Mentre il primo comma del 39 è valido ed esprime tutta la sua forza di principio, rappresentando il cardine del diritto sindacale, i commi 2, 3, 4 dell’art 39 sono lettera morta: nessun sindacato in Italia ha chiesto la registrazione, nessun sindacato ha visto un controllo sulla democraticità, nessun sindacato ha la personalità giuridica. ≫Dopo la Costituzione, i sindacati hanno chiesto ed ottenuto che queste norme non fossero attuate, situazione di inattuazione costituzionale e di un diritto in assenza di norme.

Ci sono pochissime norme nel diritto sindacale è rimasto per lo già nella prassi, nelle dinamiche di negoziazione. Ci sono pochissimi provvedimenti legislativi. Il diritto sindacale è frutto della prassi, delle relazioni tra soggetti, della casistica giudiziale ≫ ABSTENTION OF LAW (atteggiamento tipico del common law).

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Stagione corporativa: tra 1920 e 1940. La legge dedicata al sindacato, oggi abrogata, ha molta importanza per comprendere lo sviluppo storico del sindacato. La legislazione del ’26 è RIGIDA ed INTROMISSIVA. Il 39 ha una portata espansiva: viene interpretato come una norma di grande valore, che ha una forte discontinuità con la fase storica precedente. Quello che avviene a partire dal ’48 è che i sindacati, talmente spaventati da ciò che era stato nel passato NON VOGLIONO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 39 CO 2 3 4! I sindacati oggi restano associazioni non riconosciute, comunque riconosciute dal Codice civile.

Fenomeno sindacale post-Costituzione

FENOMENO SINDACALE POST-COSTITUZIONE: è un fenomeno di fatto; ABSTENTION OF THE LAW = ASTENSIONISMO LEGISLATIVO. È un fenomeno collocato nella pratica, fuori dalle norme. Un po’ come nel common law, si studia il case law, più che le norme di diritto positivo.

Codice civile, libro quinto del lavoro artt. 2060 ss

Il Codice civile è del 1942: esiste PRIMA della Costituzione, esiste nella dimensione dell’ordinamento corporativo. Il codice è l’ultimo tassello dell’ordinamento corporativo: L. 1926 + L. 1930 + Codice 1942. Il codice tratta dei sindacati e del contratto collettivo come conseguenza della legge del 26 e del 30. Le norme sono INAPPLICABILI al sindacato post-costituzione → le norme ci sono, ma esse sono dettate per un fenomeno giuridico che non è più quello preso in considerazione dalla Costituzione. Le norme del codice sono SUPERATE dalla costituzione! Osserviamo queste norme per ragioni storiche, ma sostanzialmente sono INAPPLICABILI‼ NB: talvolta i giudici utilizzano queste norme in analogia per risolvere i casi.

TITOLO I: della disciplina delle attività professionali

  • CAPO I:
    • Art. 2060: Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali
    • Art. 2061: L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali [= L. 1926]
    • Art. 2062: L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti
  • CAPO II: Delle ordinanze corporative e degli accordi economici → ABROGATO INTERAMENTE, dall’artt. 2063-2066
  • CAPO III: Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate ↪ sono dedicate al PRODOTTO dell’attività sindacale
    • Art. 2067: i contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali [= L. 1926 art. 1 + 3 + 5]
    • art. 2069 – 2070 – 2071 – 2077- 2078 => regolano tutti gli aspetti

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.
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