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Estratto del documento

Contratti di solidarietà, se in azienda è stato stipulato un

 contratto di solidarietà è allora possibile il ricorso alla

cassa integrazione straordinaria.

La richiesta di intervento straordinario della cassa

integrazione deve essere accompagnata da un programma che

dimostri che al termine della cassa integrazione richiesta

l’eccedenza temporanea sarà cessata. La domanda è

ammessa solo a seguito di una consultazione con le

associazioni sindacali, con le quali non è necessario trovare un

accordo. A seguito della crisi del 2008/9 ha esteso il novero di

situazioni assimilabili a crisi aziendali, sono considerate tali,

tutte quelle situazioni di dissesto di mercato che in qualche

modo ha effetto sull’attività produttiva della singola impresa.

La durata massima dell’intervento straordinario varia in

relazione al tipo di causa integrante:

Crisi aziendale 12 mesi

 

Riorganizzazione aziendale mesi

 24

Collocazione di lavoratori per contratti di solidarietà 24

 

mesi, tuttavia conteggiati al 50% (12 mesi) + altri 12 per

arrivare a 24 (tot 36 mesi)

La procedura per la concessione è di carattere sindacale

amministrativo, tuttavia deve essere presentata una domanda

di esame congiunto, svolto normalmente presso uffici regionali,

nel quale si discute sulla fattibilità del programma di recupero

dalla crisi proposto dall’impresa, l’approvazione deve avvenire

entro 90 giorni.

Discussa la domanda la concessione finale della cassa

integrazione straordinaria è concessa dal ministero del lavoro;

in caso di sospensione di una porzione di lavoratori è richiesto

che siano fatti ruotare i lavoratori in cassa integrazione con

quelli occupati.

Cosi come per la CIGO, anche nella CIGS ci sono due tipi di

contribuzione:

Una ordinaria

 Una straordinaria

Il lavoratore soggetto a CIGO, CIGS e fondi di solidarietà è un

lavoratore sospeso, in quanto la sua condizione è derivante da

un’eccedenza temporanea; essi conservano il contratto di lavoro

con il datore.

L’integrazione della cassa d’integrazione, ordinaria e straordinaria,

è utile all’accreditamento d’ufficio dei contributi previdenziali,

all’INPS vengono versati dallo stato stesso contributi figurativi che

corrispondono alla retribuzione ordinaria pre-sospensione, quindi, il

reddito di pensionamento non risente della riduzione di retribuzione

da cassa integrazione.

Al lavoratore in cassa integrazione è concesso di lavorare presso un

altro datore di lavoro purché sia comunicato all’Inps, il quale

sospenderà la cassa integrazione per il per tutta la durata

dell’impiego presso il nuovo datore.

I contratti di solidarietà , si tratta di un contratto collettivo

 aziendale che dispone una riduzione dell’orario di lavoro al fine

di prevenire riduzioni di personale (difensivo) o di consentire

l’assunzione di nuovo personale (offensivo).

Ciò comporta, per tutti i lavoratori aderenti al contratto, una

riduzione di retribuzione proporzionale alle ore di lavoro

ridotte.

Per le ore di retribuzione perdute è ammesso il ricorso alla

cassa integrazione straordinaria alle normali condizioni.

Il legislatore ha guardato con una certa benevolenza i contratti

di solidarietà, la punto che ha disposto limiti poco restrittivi.

La durata massima dell’integrazione salariale se si usano i

contratti di solidarietà sorpassa i normali limiti. La durata dei

contratti di solidarietà viene computata a metà, ossia il limite

massimo di 24 mesi viene conteggiato come 12, permettendo

di fatto di usufruire di altri 12 mesi, per un totale di 36 mesi.

Non vi è un tetto massimo quantificato allo stipendio

percepibile in integrazione.

La riduzione dell’orario di lavoro massimo collettivo è del 60%,

70% per il singolo lavoratore.

Vi è un vantaggio anche per l’impresa, nel caso di contratti di

solidarietà il TFR è in parte addebitato all’INPS.

Inoltre, è fatto divieto per l’impresa di procedere con la

riduzione definitiva del personale (licenziamento) fin tanto che

dura il contratto di solidarietà.

Sistemare Trattamenti in deroga: In una situazione economica

disperata il legislatore si è mosso per offrire interventi di sostegno

al reddito per tutti i settori esclusi dalla cassa integrazione. È bene

osservare che si tratta di misure funzionali solamente in situazioni

straordinarie. Si tratta di un sistema imperniato sui fondi di

solidarietà.

Per tutti i settori che sono esclusi dall’intervento della cassa

integrazione è stato previsto dal legislatore un istituto che prevede

la creazione di fondi bilaterali di solidarietà:

Fondi di solidarietà obbligatori, nascono da un’obbligazione

 contrattuale derivata dalla contrattazione collettiva. Dà vita ad

uno strumento di sostegno per imprese con più di 5

dipendenti. Questi fondi hanno lo scopo di assicurare ai

lavoratori un sostegno alla retribuzione in caso di sospensione

o riduzione dell’orario di lavoro per le stesse cause previste

per l’intervento delle CIGO e CIGS.

Questi fondi raccolgono dei contributi al fine di erogare un

assegno che dev’essere di importo almeno parti

all’integrazione salariale prevista per il CIGO e di durata non

inferiore a 13 settimane.

Fondi di solidarietà alternativi: se in aree senza supporto di

 CIGO e CIGS esistono già dei sistemi in grado di sopperire alle

stesse mancanze, il legislatore dispone semplicemente che

questi modifichino il proprio statuto in modo da soddisfare le

medesime condizioni previste per i fondi obbligatori.

Il legislatore dispone altresì che vi sia un contributo minimo

ripartito tra datori e lavoratori. Le tipologie di prestazioni

possono essere definite diversamente rispetto agli interventi

CIGO e CIGS a discrezione di chi gestisce il fondo, a condizione

che siano rispettati i requisiti minimi di CIGO e CIGS.

Devono assicurare un assegno uguale in misura a quello

previsto per i fondi obbligatori (80% per 13 settimane).

Fondo di integrazione salariale, per imprese con più di 5

 dipendenti che non hanno visto l’attivazione di un fondo di

solidarietà per mancato accordo delle parti, quest’ultime

devono versare un contributo direttamente nelle mani

dell’INPS e l’aliquota di contribuzione è decisa dal legislatore.

Tutti i fondi devono avere il bilancio in pareggio e non possono

erogare contribuiti in mancanza di fondi. Qualora si arrivasse a

carenze di carattere finanziario tali fondi sono tenuti a bloccare

l’erogazione di contributi.

Il legislatore si è mosso al fine di favorire la ricollocazione dei

lavoratori in cassa integrazione o soggetti a fondi di solidarietà,

innanzitutto vi sono degli incentivi per datore di lavoro

nell’assumere un lavoratore cassintegrato piuttosto che un altro

soggetto

-I licenziamenti collettivi:

Si tratta della misura usta tipicamente per le eccedenze strutturali

di personali.

Per diversi decenni l’Italia non ha avuto una legislazione apposita

per questa materia; si appoggiava alle leggi degli accordi

interconfederali di stampo europeo. Con la legge n.223/1991 viene

approvata la prima legge riguardante le eccedenze strutturali.

Secondo questa legge è possibile giungere al licenziamento di

lavoratori per eccedenze strutturali partendo da due situazioni

differenti:

Art.4: durante o al termine l’intervento di integrazione salariale

 da cassa integrazione straordinaria, se il datore si accorge che

parte di questi lavoratori o tutti sono in stato di eccedenza

strutturale è facoltà del datore di accedere alla procedura per

la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti. Si tratta di

un percorso che permette di ammorbidire l’arrivo al

licenziamento con il passaggio dalla cassa d’integrazione

straordinaria ed eventualmente, prima, anche ordinaria. In

caso di procedure concorsuali, la facoltà di collocare i

lavoratori in mobilità spetta al curatore o al liquidatore.

Art.24: è possibile procedere ad attivare percorsi per giungere

 a licenziamenti collettivi per riduzione del personale quando

un’impresa con più di 15 dipendenti (compresi i dirigenti) (in

media nell’ultimo semestre) intenda licenziare almeno 5

dipendenti nell’arco di 120gg in una unità produttiva o più

unità produttive in ambito provinciale per riduzione,

trasformazione o cessazione dell’attività produttiva. Si tratta

dell’unica via accessibile a tutte le imprese escluse dalla cassa

di integrazione.

Sia che la procedura di licenziamento parta dalle condizioni dettate

dall’art.4 sia che parta dalle condizioni dell’art.24 il punto d’arrivo è

il medesimo; l’unica condizione posta dal legislatore al fine di

rendere legittimo il licenziamento è il rispetto delle condizioni

previste per la procedura:

1) Il datore di lavoro deve informare le associazioni sindacali del

territorio circa la sua volontà di procedere con i licenziamenti,

tale nota informativa deve altresì contenere le ragioni tecnico-

organizzative che hanno condotto alla scelta.

2) Deve altresì informare gli uffici periferici del ministero del

lavoro circa la sua decisione.

Successivamente si avviano 3 fasi:

1) Confronto sindacale: le OO.SS possono richiedere, entro 7

giorni dal ricevimento della comunicazione, di effettuare un

esame congiunto al fine di individuare soluzioni alternative al

licenziamento collettivo. Sono esempi di percorsi alternativi: i

contratti di solidarietà, mutamento temporaneo, distacco

temporaneo.

Questa fase di confronto, la quale può avere una durata

massima di 45 giorni e può eventualmente terminare con un

accordo.

2) Confronto in sede amministrativa: se durante il confronto

sindacale non viene raggiunto un accordo, interviene il

direttore territoriale del lavoro; presso gli uffici della regione si

svolgono ulteriori incontri al fine di individuare soluzioni per un

accordo tra impresa e sindacati. Questa seconda fase può dare

al massimo 30 giorni e gli accordi da essa scaturiti non sono

obbligatori.

3) Conclusione della procedura tramite esecuzione dell’accordo o

avvio della procedura di riduzione prevista dall’impresa. Per

quanto riguarda la scelta dei lavoratori in assenza di accordo è

necessario che il datore consideri determinati criteri: carichi

famigliari, anni d’anzianità, esigenze tecnico-produt

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A.A. 2017-2018
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefano.chiesa01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Varesi Pietro Antonio.