Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PARITA’ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE SALARIALE
o Sia il diritto italiano, sia il diritto comunitario e internazionale, garantiscono ampiamente la
libertà e la dignità del lavoratore, vietando ogni discriminazione che possa lederne la
posizione sociale e professionale. Eventuali differenze di trattamento sono possibili e
tollerabili sempre che siano giustificate e comunque ragionevoli.
Quindi da un lato, l’attribuzione ingiustificata a un lavoratore di un determinato beneficio
non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore che si trovi nell’identica posizione
un diritto a ottenere lo stesso beneficio; d’altro lato, non è configurabile alcun
comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora le sue scelte gestionali, pur
determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituiscano corretto
adempimento di una norma collettiva.
LE FORME DELLA RETRIBUZIONE
o Secondo l’art. 2099 c.c. la retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a
tempo o a cottimo; il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con
partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigioni o con prestazioni in natura.
LA RETRIBUZIONE A TEMPO
La retribuzione a tempo è calcolata in ragione del tempo della prestazione ed è
corrisposta mensilmente (mensilizzazione). Al fine di ottenere l’entità della retribuzione
giornaliera, la retribuzione mensile viene divisa per 30.
Accanto alla retribuzione base sono previste una serie di voci variabili, per lo più introdotte
dalla contrattazione collettiva:
L’indennità di contingenza il cui importo variava periodicamente seguendo l’andamento
dei prezzi al consumo rilevato mediante il meccanismo della “scala mobile”. L’indennità di
contingenza è stata soppressa nel 1992. Si trattava di un automatismo salariale, istituito
per garantire ai lavoratori il recupero della perdita del potere di acquisto del salario.
L’indennità continua a comparire nella “busta paga” dei lavoratori come “voce” della
retribuzione, tuttavia è bloccata al valore raggiunto nel 1992;
Gli scatti di anzianità sono un automatismo salariale ancora presente; si tratta di
aumenti salariali la cui maturazione avviene in genere ogni due anni di anzianità nella
stessa azienda;
I superminimi sono incrementi retributivi rispetto ai minimi tabellari, e possono avere
carattere collettivo o individuale. Solo quest’ultimi sopravvivono alla scadenza del contratto
collettivo (e al riassorbimento ad opera del contratto collettivo successivo): ma deve
effettivamente trattarsi di clausole individuali più favorevoli, stipulate intuitu personae;
I premi i quali possono avere carattere collettivo o anche individuale, si suddividono in:
• Premi di produzione previsti in genere dalla contrattazione collettiva aziendale come
compensi fissi annuali, non collegati ad incrementi della produttività dell’azienda;
• Premi di risultato sono invece collegati agli incrementi della produttività dell’impresa e
del lavoro. Anche le retribuzioni variabili e gli incentivi economici sono legati agli incrementi
della produttività, e dovrebbero essere introdotti nella contrattazione collettiva aziendale, e
collegati al raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza e competitività delle imprese. I
premi di produttività sono uno strumento utile però è difficile misurare la produttività di
un’impresa in quanto i sindacati contestano i metodi di misura della produttività;
• Gratifiche voci della retribuzione “differita”, nel senso che il pagamento di esse avviene
una volta l’anno: è il caso ad esempio della gratifica natalizia (13° mensilità). Le gratifiche
corrisposte occasionalmente dal datore di lavoro non entrano a far parte della retribuzione,
in quanto sono liberalità occasionali.
La maggior parte delle indennità ha natura retributiva (e non risarcitoria), come ad
esempio le indennità di turno, cioè quelle connesse a particolari condizioni ambientali,
gravose o pericolose, o ad esigenze del lavoratore connesse allo svolgimento del rapporto
di lavoro.
LA RETRIBUZIONE A COTTIMO
Il cottimo costituiva la forma di compenso dei lavoratori autonomi, nel quale l’elemento
caratterizzante è dato dal risultato dell’attività del prestatore di lavoro. Per retribuzione a
cottimo si intende quella calcolata sul risultato.
Questa forma di retribuzione è obbligatoria quando sia richiesta al lavoratore una
prestazione più intensa di quella del normale lavoro retribuito a tempo, ovvero quando sia
richiesta la realizzazione di un risultato produttivo determinato, superiore a quello
conseguibile nell’ipotesi normale.
Il cottimo è obbligatori altresì nel lavoro a domicilio , mentre è vietato nell’apprendistato .
Il cottimo può essere pieno o integrale , quando la retribuzione è calcolata in funzione
diretta ed esclusiva dell’unità di cottimo, o misto (detto anche a tempo), attualmente più
diffuso del cottimo pieno. La funzione specifica del cottimo misto è quella di assicurare al
datore di lavoro un minimo di produzione e inoltre quella di consentire il controllo e di
incentivare i lavoratori più diligenti a superare il minimo fissato.
LA RETRIBUZIONE IN NATURA
La retribuzione in natura ha un rilievo marginale, tuttavia quest’ultima molto spesso viene
utilizzata come un escamotage per non pagare i contributi previdenziali.
Il datore di lavoro potrebbe utilizzare le retribuzioni in natura per ridurre i contributi; l’Inps,
per evitare tale comportamento opportunistico, valuta il valore reale del bene utilizzato
come retribuzione.
Anche i buoni pasto sono una forma di retribuzione, e il calcolo dei contributi su tali tipi di
retribuzioni può essere complicata (l’Inps insiste sull’utilizzare come base imponibile dei
contributi il valore nominale, mentre i datori di lavoro insistevano sull’utilizzare il valore
reale).
Anche il telefonino e la macchina aziendali (fringe benefits), devono essere analizzati
attentamente, quest’ultimi sono dati al dipendente per lavorare, quindi, in questo caso, se
si indica che questi strumenti sono utilizzati per il lavoro, non dovranno essere considerati
come retribuzioni, poiché il loro fine è solo aziendale. In questo caso, però, non si
potranno utilizzare per fini privati. Diverso è il caso del bene dato a titolo retributivo, infatti
in questo caso, quest’ultimo potrà essere utilizzato anche per fini privati e parteciperà al
calcolo dei contributi.
Siccome è difficile scoprire come il dipendente utilizza il bene assegnatogli dal datore di
lavoro, spesso, le imprese danno ai dipendenti (quadro, dirigenti) un bene sia a titolo di
uso aziendale e sia a titolo familiare, facendo così una ripartizione del valore del bene,
pagando i contributi soltanto su una parte del valore del bene.
LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PROVVIGIONI
Le forme di retribuzioni incentivate
attraverso l’azionariato sono il
miglior modo per fidelizzare i
dipendenti, tuttavia, ciò non
consente di far venir meno la
subordinazione dei dipendenti.
L’art. 2102 c.c. dispone che la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è
determinata in base agli utili netti dell’impresa, e per le imprese soggette alla
pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente
approvato e pubblicato. La partecipazione agli utili è una forma di retribuzione che
coinvolge il lavoratore nell’andamento dell’impresa, ma che di per sé non gli attribuisce il
potere di ingerirsi nella gestione di essa.
La partecipazione agli utili non deve essere confusa con l’azionariato dei dipendenti, che
si ha quando questi acquisiscono le azioni della stessa società, a titolo gratuito o a titolo
oneroso; in tal caso il valore delle azioni è conteggiato nella retribuzione. La distribuzione
di azioni ai dipendenti è utilizzata dalle imprese come forma di finanziamento facilmente
accessibile.
Hanno natura di retribuzione incentivante (dei dirigenti e dei managers) le stock options,
che consistono nella possibilità di esercitare entro un dato tempo un’opzione di acquisto di
azioni ad un prezzo bloccato al momento dell’offerta.
Le provvigioni sono un compenso ragguagliato in percentuale agli affari conclusi.
LA NOZIONE DI RETRIBUZIONE E LA QUESTIONE DELL’ONNICOMPRENSIVITA’
o
Le definizioni legali di retribuzione sono molteplici, e variano in ragione dei diversi fini per
cui sono dettate.
Ai fini di calcolo del TFR, la retribuzione annua, su cui è calcolato il TFR, comprende tutte
le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese, salve le diverse previsioni dei contratti collettivi; si apre così
all’autonomia collettiva la possibilità di sottrarre alcune voci alla base di calcolo del TFR.
Diverse e più ampie, sono le definizioni della retribuzione a fini di calcolo dei contributi
previdenziali e a fini fiscali.
Si distingue infine tra retribuzione ordinaria e retribuzione globale di fatto : mentre per
normale retribuzione ordinaria si intende quella parte della retribuzione che compensa la
prestazione lavorativa, così come dedotta nel contratto di lavoro, senza aver riguardo agli
elementi accessori, per retribuzione globale di fatto si intende un’espressione
onnicomprensiva, che si riferisce a tutti quegli emolumenti, caratterizzati dalla ricorrenza e
dalla continuità, che il dipendente di fatto riceve.
Per retribuzione globale di fatto si deve fare riferimento, quindi, a tutto quanto
effettivamente viene percepito a titolo di retribuzione, e cioè di corrispettivo percepito in
modo ricorrente e continuativo dal lavoratore.
L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO RETRIBUTIVO
o
La retribuzione deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in
cui il lavoro viene eseguito. Il pagamento avviene secondo la regola della
postnumerazione, cioè al termine periodico. Il pagamento può avvenire in contanti (ma
attualmente l’uso del contante è vietato oltre l’importo di 999,99 euro), oppure con
assegno o bonifico bancario. All’atto della corresponsione della retribuzione il datore di
lavoro deve consegnare al lavoratore un prospetto paga, da cui devono risultare, oltre al
n