Vol.2 Il rapporto di lavoro subordinato
Capitolo 1: Il diritto del lavoro: oggetto, fonti, storia
Il diritto interno
Il diritto del rapporto individuale: dalla legislazione sociale alla disciplina corporativa.
Il diritto del lavoro si articola in tre parti fondamentali:
- Diritto del rapporto individuale del lavoro
- Diritto sindacale
- Diritto della previdenza sociale
Il diritto del rapporto individuale del lavoro è quel diritto che fa da referente e da collante tra le tre componenti, segnando ed accompagnando, sia nella dimensione economica sia in quella giuridica, l'emergere della figura del lavoratore subordinato: art. 2094 cc (Prestatore di lavoro subordinato). È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Oltre al lavoratore subordinato, troviamo anche la figura del lavoratore autonomo descritto non più dall’art. 2094 cc, ma dall’art. 2222 cc (Contratto d'opera). Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. I secondi due punti, invece, vanno ad identificarsi tutti sotto l'accezione di diritto sindacale, la cui peculiarità è la contrattazione collettiva.
Breve storia
Nascita del nuovo Stato 1861, vengono ricalcate alcune delle tappe già percorse da paesi di più antica unità e anticipata rivoluzione industriale e, quindi, in primis l'Inghilterra. La prima tappa è costituita dalla repressione penale dell'attività sindacale, per la dimensione collettiva, da parte del codice penale Albertino (detto anche sardo) del 1859 e per la dimensione individuale, dalla riconduzione dell'attività lavorativa entro lo schema della locazione delle opere sancita dal Code Civil francese.
Seconda tappa: duplice innovazione. In primo luogo la questione sociale (cresce il numero dei lavoratori delle braccia) e, in secondo luogo, le piaghe sociali del tempo ovvero le "mezze forze di lavoro" e il trasferimento economico del costo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Varie leggi come quella sulla tutela dei fanciulli, sull’istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulla tutela delle donne e dei fanciulli, sul riposo settimanale.
Terza tappa caratterizzata da una disciplina statu nascenti del contratto/rapporto individuale del lavoro. Per trovare una prima legge che si faccia carico della disciplina del rapporto individuale bisognerà aspettare il decreto 112/1919, sostituito poi dal 1825/1924, denominato disposizioni relative al contratto di impiego privato. Viene considerata una legge storica in quanto vi si trova una prima definizione del lavoro subordinato, sia pure solo impiegatizio, con una formula di subordinazione antica. Considerata anche una disciplina anticipatoria rispetto a quella codicistica del 1942.
Salta subito all’occhio la differenza tra quello che è il diritto di contratto/rapporto di lavoro rispetto al diritto civile. Emerge, inoltre, la debolezza del lavoratore data dalla correlazione di un reddito/stipendio/salario alla sua sopravvivenza. Ecco che quindi il dipendente si trova in uno stato di inferiorità rispetto al datore soprattutto nel momento della trattazione dei termini e delle condizioni della sua stessa assunzione. Da notare come, un tempo, il datore aveva un potere direttivo e disciplinare pressoché illimitato. Diritto del lavoro = diritto diseguale. Questo squilibrio è dato anche dal mercato stesso, dato strutturale non facilmente superabile se non addirittura insopprimibile.
Con la marcia su Roma del 1922 prende avvio la disciplina corporativa e la relativa nascita dello Stato fascista-corporativo con la legge 563/1926. Questa ingabbia l’ordinamento sindacale riconoscendo un solo sindacato di datori e lavoratori per ogni categoria produttiva legittimati a concludere contratti collettivi con efficacia erga omnes. Viene introdotta anche la magistratura del lavoro, chiamata a sostituirsi alle parti qualora queste non fossero in grado di trovare un accordo. Il tutto si conclude con la legge 129/1939.
Il Codice Civile fotografa la realtà del suo tempo, gli viene premessa la Carta del lavoro (1927) e gli viene costruito ex novo il Libro V ("Del Lavoro", sia individuale sia collettivo).
La Costituzione
Varata nel 1948.
Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il lavoro è inteso in senso ampio, ovvero ricompensato di ogni attività socialmente rilevante.
Art. 4, comma I: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 3, comma II: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Sancisce il principio di uguaglianza sostanziale.
Su questa scena si fonda poi la parte I del titolo III, dedicato ai rapporti economici, con gli articoli:
- Art. 39, comma I: L'organizzazione sindacale è libera.
- Art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Questi due articoli consacrano la libertà di organizzazione sindacale e il diritto di sciopero.
- Art. 35, comma I: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
- Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Da qua la rilettura costituzionale dell’art. 2094 cc. Si sposta il punto di equilibrio fra capitale e lavoro, ma questo non equivale a negare l’inevitabile carattere “compromissorio” del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro è una tecnica protettiva di un soggetto soprattutto sul piano socio-economico e, quindi, un diritto distributivo di garanzie e di risorse, però non si può trascurare che esso è anche un diritto della produzione.
La legislazione post-costituzionale
Dalla normativa paternalista-individualista degli anni ’50–’60 a quella garantista-promozionale dello Statuto dei lavoratori.
Prima stagione del diritto del lavoro: paternalista-individualista. In un breve arco di anni vengono varate molte leggi destinate a durare, almeno per alcune, fino ai giorni nostri. Apre la lista la legge 741/1959 (Legge Vigorelli). Legge sul recepimento in decreto dei contratti collettivi, per garantire minimi di trattamento economico e normativo a tutti i lavoratori. Seguono le leggi 264/1958 sul lavoro a domicilio, 1369/1960 sull’intermediazione di manodopera, 230/1962 sul contratto a termine, 7/1963 sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio. La legge 604/1966 sui licenziamenti individuali fa da ponte tra questa prima stagione e la successiva.
Seconda stagione: l’autunno caldo del ’69. Si ha in questo periodo l’intervento legislativo più importante dell’intero periodo repubblicano: nasce lo Statuto dei lavoratori (1970). Questo non solo garantisce la presenza del sindacato, ma tutela anche la posizione del singolo lavoratore. Lo Statuto ha un “limite genetico”: è costruito sul lavoratore “classico” dipendente nella grande e media impresa, con contratto a tempo indeterminato e assunto ad orario pieno. Legato allo Statuto, in un secondo momento, troviamo la legge 533/1973 sulle controversie individuali di lavoro.
Il passaggio dagli anni ’70 agli anni ’80: dall’emergenza alla flessibilità
Con lo shock petrolifero del '73 l'Italia entra in un tunnel di stagnazione del PIL e dell'inflazione (stagflation), con la pesante ricaduta della disoccupazione adulta e giovanile. In questo periodo nasce la legislazione dell'emergenza. Questa è volta sia ad accompagnare la ristrutturazione industriale e a favorire l'entrata sul mercato dei giovani attraverso l'utilizzo di contratti flessibili (di formazione e lavoro), sia a contenere la dinamica della scala mobile per ridurre l'effetto inflattivo.
Anni '80, relativa stabilizzazione condotta all'insegna della politica dei redditi anche se destinata ad avere vita breve. Il periodo si apre con il Protocollo Scotti del 1983 sottoscritto da Governo, Cgil, Cisl e Uil, e si chiude con il mancato accordo di S. Valentino del 1984 in quanto Cgil non lo sottoscrive. Il dato più significativo, in quanto destinato ad influire sulla legislazione, è rappresentato dal mutamento della struttura produttiva ed occupazionale con il passaggio dal primato del settore industriale a quello del settore terziario nel contesto di un’accelerata informatizzazione e di una sempre crescente competizione mondiale. Si passa da una legislazione dell'emergenza ad una della flessibilità. Ciò per rispondere ad una crisi che da temporanea diventa strutturale (apertura a mercati internazionali, elevata variabilità di prodotti e processi).
Prende forma qui una duplice differenza di protezione:
- Statuto dei lavoratori: viene introdotta la soglia dimensionale minima di occupati nelle attività produttive delle imprese (art. 35 St.Lav.) cosicché il singolo possa godere della tutela reale (art 18 St. Lav.) ed il sindacato possa costituire proprie rappresentanze nei luoghi di lavoro (art. 19 St.Lav.). Il tutto accentuato dalla contrattazione aziendale presente, però, solo nelle realtà produttive al di sopra di quella soglia.
- Legislazione successiva che va ad intaccare la tendenziale esclusività del contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a orario pieno. È qua che nasce la divaricazione tra il diritto del lavoro "maggiore" (per i dipendenti a tempo indeterminato ed a orario pieno) e diritto del lavoro "minore" (per i dipendenti a termine o ad orario ridotto).
Possiamo, inoltre, identificare tre elementi di novità:
- La triangolazione del diritto del lavoro. Si ha con la diretta ed esplicita partecipazione del Governo nella negoziazione. Questo testimonia la crescente rilevanza di risorse pubbliche, finanziarie e normative nella trattativa tra le parti sociali e della tipologia di contratti/rapporti di lavoro in relazione alla selezione ed utilizzazione della forza di lavoro. Nasce così la prefissione dei tetti massimi per i trattamenti dei lavoratori, inderogabili non solo in peius, ma anche in melius, come ben testimonia la legislazione sul costo del lavoro di quegli anni.
- La moltiplicazione dei rapporti contrattuali. La terziarizzazione e informatizzazione della struttura produttiva determina sia una frammentazione dell'impresa sia una moltiplicazione della domanda di lavoro secondo coordinate flessibili di tempo, intensità ed autonomia. Viene anticipata la para-subordinazione (sulla base dell'art 49 cod. proc. Civ. Prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato). Si sostiene, quindi, l'esistenza di presunzioni a favore di un rapporto di lavoro a capo del socio di una cooperativa e dell'associato nell'associazione in partecipazione e si riconosce l'esistenza del part-timer. (Nascita dei rapporti atipici).
- La deregolazione controllata del diritto del lavoro. Viene messa in discussione la primazia assoluta riconosciuta alla legge nella disciplina del lavoro subordinato. Una simile tendenza derogata è comune all'esperienza occidentale e tradotta con una duplice variante:
- Secca, in una prospettiva neo-liberista, con una smobilitazione della copertura legislativa a favore di una maggiore autonomia individuale (es. Gran Bretagna).
- Controllata, in relativa continuità rispetto alla precedente esperienza garantista con un’attenuazione della tutela assicurata dalla legge a favore di una qualche istanza amministrativa partecipata o dell'autonomia collettiva (es. Italia). Da noi, infatti, aveva già trovato espressione nella creazione della Commissione regionale per l'impiego per la gestione della mobilità della manodopera, con la presenza delle organizzazioni sindacali del CNEL (legge 675/1977). In questo periodo viene rilanciata attribuendole la competenza di valutare i progetti dei contratti di formazione e lavoro. Veniva utilizzata la locuzione "regolamentazione consensuale del mercato del lavoro" e il ricorso alla figura della contrattazione delegata volta ad indicare l'attribuzione ai contratti collettivi, siglati dai sindacati rappresentativi ai sensi dell'art. 19 St. Lav., la facoltà di integrare, modificare, derogare alle leggi che esplicitamente facessero loro rinvio.
Svolta: La contrattualizzazione sostanziale del pubblico impiego che prepara alla privatizzazione avvenuta 10 anni dopo.
Il decennio '90: la maturità
Avvento della "seconda Repubblica" affidato solo all'adozione di una legge elettorale maggioritaria. La preoccupazione più grande di questo periodo è, per l'Italia, essere in regola con i parametri di Maastricht per essere poi ammessi nell'area della moneta unica (euro). Questa preoccupazione giocherà a favore di una maturazione dell'esperienza vissuta nel decennio precedente.
L'influenza dell'UE si eserciterà sulla politica di bilancio, con riguardo al debito e al deficit pubblico, ma anche alla stessa legislazione, che appunto si uniformerà alla disciplina comunitaria tramite un'attività intensa di ricezione delle direttive emanate.
Ritorna poi, dopo una lunga pausa, la stagione dei Protocolli. All'accordo interconfederale del '93 che vara la politica dei redditi in funzione anti-inflattiva a cui adatta la stessa struttura, cadenza e dinamica retributiva della contrattazione collettiva, segue il Patto per il lavoro del '96 e il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre del '98 (detto Patto di Natale). La moltiplicazione dei contratti 'atipici' iniziata nel decennio precedente, prende piede in questo periodo per trovare poi espressione in quello successivo.
La legislazione concentrata sul rapporto e sul mercato del lavoro risulta caratterizzata da una duplice tendenza:
- Tendenza ri-regolativa: questa si sviluppa secondo due linee, ovvero una linea di tutela selettiva o una linea di tutela generale. Con riguardo alla prima: leggi sui licenziamenti individuali e sui licenziamenti collettivi, di recepimento della Dir. 75/129/CE. Con riguardo alla seconda: azioni positive e pari opportunità fra lavoratori e lavoratrici che fonda le basi nella L.903/1977 sulle discriminazioni per ragioni di sesso. Poi si hanno il decreto 626/1994 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in recezione della Dir. 89/389/CE e ancora altre due leggi sulle assunzioni obbligatorie e sul lavoro dei minori.
- Tendenza de-regolativa: L'espressione più compiuta e significativa del periodo resta la L. 196/1997 (pacchetto “Treu"). Qua ritroviamo sia la moltiplicazione dei rapporti di lavoro atipici sia la deregolazione "controllata": L. 196 sul lavoro interinale chiamato "fornitura di lavoro temporaneo" (riduceva infatti a 40 ore l'orario normale settimanale e permette ai contratti collettivi di indurre l’orario multiperiodale, ammorbidisce il regime di contratto a termine, rivede il contratto di lavoro e formazione e l'apprendistato. Tutto questo per favorire l'elasticità in entrata. Vi è un notevole coinvolgimento del sindacato.
Elevato grado di incertezza circa il criterio da utilizzare per selezionare il soggetto collettivo legittimato a concludere il contratto collettivo. Nuova dizione: soggetto "comparativamente più rappresentativo" per i contratti di fornitura; "maggiormente rappresentativo" per l'estensione alle regole del part-time al lavoro agricolo; o non viene, invece, individuato (es. per la riduzione dell'orario a 40 ore settimanali).
Due importanti riforme legate alla crisi finanziaria: privatizzazione del pubblico impiego e modifica della normativa previdenziale (legge 421/1992 che dà anche inizio ad una rivisitazione pensionistica). Vari decreti poi incorporati nel decreto 165/2001 (sul pubblico impiego) operano un'autentica rivoluzione sul piano delle fonti, traghettando il rapporto di pubblico impiego dal diritto pubblico al diritto privato, nel tentativo ambizioso di unificare quasi tutto l'universo del lavoro subordinato sotto il dominio unitario del diritto comune. Questa riforma, però, dovrà scontare un duplice dato oggettivo: il permanere di un datore di lavoro ben... (testo incompleto).
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