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NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (art. 23 D.L.

15/06/2015 n°81)

Il datore di lavoro non può assumere a termine più del 20% dei lavoratori a tempo

indeterminato con un minimo di 1. E’ prevista una sanzione pecuniaria per il datore di lavoro

che supera la percentuale prevista.

In determinati casi chi è stato un lavoratore assunto mediante un contratto a termine per più

di sei mesi ha un diritto di precedenza a condizione che tale diritto di precedenza sia

espressamente richiamato nel contratto e il lavoratore manifesti tale volontà.

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (art. 25 D.L. 15/06/2015 n°81)

Un lavoratore non può essere trattato diversamente o in modo peggiorativo per il solo fatto

di essere assunto mediante un contratto a termine. Per gli aspetti che non sono toccati dal

dalla natura del contratto il lavoratore non può essere discriminato o trattato in modo

peggiorativo dal punto di vista economico e normativo.

DECADENZA E TUTELE (art. 26 D.L. 15/06/2015 n°81)

Qualora il lavoratore che ha lavorato mediante un contratto a termine, il quale è poi scaduto,

ritenga di avere diritto di essere assunto mediante un contratto a tempo indeterminato, deve

impugnare la cessazione entro un termine di decadenza (120 giorni dalla cessazione del

contratto) come se fosse un licenziamento.

Il lavoratore ha a quindi a disposizione 120 giorni per impugnare la cessazione del rapporto

di lavoro con un qualsiasi atto scritto. Una volta impugnata la cessazione il lavoratore ha a

disposizione 180 giorni per decidere se intraprendere un’azione davanti al giudice.

PRINCIPIO DI FAVORE

Le fonti di produzione del diritto del lavoro sono la Costituzione, le leggi del Parlamento e

leggi e norme di eguale forza, i contratti collettivi e i contratti individuali, tra i quali esiste una

gerarchia secondo la quale la legge prevale sul contratto collettivo che a sua volta prevale

sul contratto individuale. Nel rapporto tra le fonti vale il PRINCIPIO DI FAVORE secondo cui

la gerarchia tra le fonti può cambiare a seconda di ciò che è favorevole al lavoratore: la

legge sotto ordinata può prevalere se è favorevole al lavoratore, il quale è considerato la

parte più debole del rapporto contrattuale.

SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO (artt. 30 e ss. D.L. 15/06/2015 n°81)

Essa corrisponde all’ipotesi in cui tra il lavoratore e il soggetto che utilizza le prestazioni

lavorative esiste un terzo soggetto intermediario, interposto. Ci sono quindi tre soggetti: il

lavoratore, l’utilizzatore delle prestazioni lavorative e il datore di lavoro che assume e

retribuisce il lavoratore e che non coincide con colui che gode delle prestazioni. Un’agenzia

di lavoro interinale o un qualunque ente privato autorizzato dall’ente del lavoro assume

lavoratori che “manda” a lavorare in un’azienda utilizzatrice (utilizzatore). Tale fenomeno non

è visto di buon occhio perché potrebbe essere dannoso per il lavoratore qualora

l’intermediario non sia affidabile. Tra il lavoratore e l’utilizzatore non esiste un contratto ma

esiste un mero rapporto di fatto.

Il c.c. del 1942 vietava che il lavoratore potesse essere assunto da terzi soggetti e anche

una legge del ’60 vietava, salvo determinati casi, l’interposizione lavorativa. Il lavoro

interinale entra a far parte dell'ordinamento italiano del lavoro con la legge 24/06/1997 n°

276, la quale è stata abrogata dal D.L. 10/09/2003 n°276 (Legge Biagi) che ha introdotto la

somministrazione di mano d’opera, oggi regolamentata dal D.L. 15/06/2015 n°81

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 30 D.L. 15/06/2015 n°81)

Il contratto di somministrazione del lavoro è il contratto, a tempo determinato o indeterminato

con il quale l’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore

(azienda privata o PA) uno o più suoi lavoratori dipendenti, i quali, per tutta la durata della

missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo

dell’utilizzatore, il quale non coincide con il datore di lavoro. Si parla di interposizione lecita

fino a quando l’intermediario corrisponde ad un soggetto affidabile, in caso contrario si parla

di interposizione illegittima. La somministrazione del lavoro garantisce una grande flessibilità

all’utilizzatore, il quale non ha alcun vincolo nei confronti dei lavoratori, dal momento che

essi sono dipendenti del somministratore e non dell’utilizzatore.

Tra il lavoratore il somministratore sussiste un contratto di lavoro subordinato, il quale può

essere a tempo determinato o indeterminato. Se il somministratore assume il lavoratore a

tempo indeterminato deve pagarlo anche durante il periodo in cui non riesce a collocarlo

mediante l’indennità di disponibilità.

Il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve essere scritto. L’utilizzatore

rimborsa agenzia quello che spende per pagare e versare i contributi ai lavoratori e paga

anche il suo guadagno. Il numero di volte in cui il lavoratore è “mandato” in missione è

stabilito dal contratto collettivo applicabile dal lavoratore.

PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO (art. 35 D.L. n°81 15/06/2015)

1. per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore

hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative,

complessivamente non inferiori a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore;

2. se l’agenzia non paga il lavoratore lo deve fare l’utilizzatore che è un obbligato in

solido. Le obbligazioni solidali sono obbligazioni, previste dal c.c., caratterizzate dalla

presenza di un creditore e di più debitori in solido in cui il creditore può chiedere a

ciascuno dei debitori di adempiere per l’intero, salvo diritto di rivalsa. Se l’utilizzatore

ha pagato, grazie al diritto di rivalsa, egli può richiedere la restituzione in parte o in

toto all’agenzia somministratore;

3. il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi della salute per il lavoro che

andrà a svolgere. Se previsto dal contratto di somministrazione è l’utilizzatore che

deve informare il lavoratore, derogando così alla regola generale secondo la quale

l’obbligo spetterebbe al datore di lavoro;

4. se l’utilizzatore cambia mansioni del lavoratore deve immediatamente informare

l’agenzia, che è il datore di lavoro;

5. se il lavoratore interinale commette un illecito disciplinare sul luogo di lavoro non è

l’utilizzatore ma è l’agenzia ad applicare la sanzione disciplinare;

6. è nulla ogni clausola che impedisce all’utilizzatore di assumere direttamente il

lavoratore interinale a termine della sua missione.

DIRITTO SINDACALE E GARANZIE COLLETTIVE (art. 36 D.L. n°81 15/06/2015)

Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della

missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del

personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Infatti, qualora siano indette assemblee

sindacali presso l'utilizzatore, possono partecipare anche i lavoratori somministrati.

L'utilizzatore deve informare periodicamente i sindacati in merito al ricordo della

somministrazione di lavoro. Quest'ultima corrisponde ad una norma inefficace perché non è

previsto alcun tipo di sanzione, se non "una sanzione molto molto blanda".

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE (art. 38 D.L. n°81 15/06/2015)

Il D.L. 10/09/2003 n°276 (Legge Biagi) attuava una distinzione tra la somministrazione

irregolare e la somministrazione fraudolenta, il decreto legge attualmente in vigore fa

riferimento alla sola somministrazione irregolare.

Affinché l'intermediazione sia legittima occorre che l'intermediario sia affidabile.

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro é nullo e i

lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

2. Qualora venga superato il contingente massimo del 20 per cento del numero dei

lavoratori a tempo indeterminato, il lavoratore può chiedere al giudice la costituzione

di un rapporto di lavoro di lavoro alle dipendenze del lavoratore, con effetto dall'inizio

del rapporto di somministrazione. Il giudice deve accertare le irregolarità, a meno che

l'irregolarità non corrisponda alla mancanza della forma scritta, la quale produce

senza bisogno di nessun accertamento la costituzione di un rapporto di lavoro alle

dipendenze del lavoratore. La causa può essere intentata anche soltanto verso

l'utilizzatore quando l'intermediario non è affidabile, non è un vero imprenditore.

3. Se l'agenzia ha versato dei contributi, questi sono fatti salvi.

4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle

pubbliche amministrazioni. I lavoratori alle dipendenze della pubblica

amministrazione possono essere assunti a tempo determinato o comunque mediante

un contratto di somministrazione, ma qualora ricorressero dal giudice affinché

quest'ultimo trasformi il loro contratto in un contratto a tempo indeterminato, non

vedranno mai trasformato il loro contratto, dato che è solo l'entrata mediante

concorso ad assicurare loro un contratto a tempo indeterminato.

DECADENZA E TUTELE (art. 39 D.L. n°81 15/06/2015)

Il lavoratore che ritenga di aver diritto alla trasformazione del contratto, deve impugnare la

cessazione con un qualsiasi atto scritto indirizzato all'utilizzatore e al somministratore entro

un termine di decadenza (60 giorni dalla cessazione del contratto) come se fosse un

licenziamento. Una volta impugnata la cessazione del contratto, il lavoratore ha a

disposizione 180 giorni se intentare o meno la causa. Nel caso in cui il giudice accolga la

domanda del lavoratore, è previsto un risarcimento nei confronti del lavoratore per un

periodo minimo di 1,5 mensilità e massimo di 12.

SANZIONI (art. 40 D.L. n°81 15/06/2015)

Qualora il giudice accolga la domanda del lavoratore somministrato e accerti che il

lavoratore è alle dipendenze del dell'utilizzatore, sono previste la conversione del rapporto di

lavoro, il risarcimento dei danni e anche una sanzione amministrativa (N.B. la legge Biagi

prevedeva anche una sanzione penale, ora non più prevista)

IL PROCESSO DEL LAVORO

Il lavoratore intenta l'azione avvalendosi di un avvocato che prepara il ricorso (depositato

presso la cancelleria del tribunale) con atto introduttivo del giudizio. Il giudice prende visione

del ricordo e fissa la data dell'udienza in cui le parti si incontreranno per far v

Dettagli
A.A. 2016-2017
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EmanuelaCaiazzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tampieri Alberto.