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NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (art. 23 D.L.
15/06/2015 n°81)
Il datore di lavoro non può assumere a termine più del 20% dei lavoratori a tempo
indeterminato con un minimo di 1. E’ prevista una sanzione pecuniaria per il datore di lavoro
che supera la percentuale prevista.
In determinati casi chi è stato un lavoratore assunto mediante un contratto a termine per più
di sei mesi ha un diritto di precedenza a condizione che tale diritto di precedenza sia
espressamente richiamato nel contratto e il lavoratore manifesti tale volontà.
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (art. 25 D.L. 15/06/2015 n°81)
Un lavoratore non può essere trattato diversamente o in modo peggiorativo per il solo fatto
di essere assunto mediante un contratto a termine. Per gli aspetti che non sono toccati dal
dalla natura del contratto il lavoratore non può essere discriminato o trattato in modo
peggiorativo dal punto di vista economico e normativo.
DECADENZA E TUTELE (art. 26 D.L. 15/06/2015 n°81)
Qualora il lavoratore che ha lavorato mediante un contratto a termine, il quale è poi scaduto,
ritenga di avere diritto di essere assunto mediante un contratto a tempo indeterminato, deve
impugnare la cessazione entro un termine di decadenza (120 giorni dalla cessazione del
contratto) come se fosse un licenziamento.
Il lavoratore ha a quindi a disposizione 120 giorni per impugnare la cessazione del rapporto
di lavoro con un qualsiasi atto scritto. Una volta impugnata la cessazione il lavoratore ha a
disposizione 180 giorni per decidere se intraprendere un’azione davanti al giudice.
PRINCIPIO DI FAVORE
Le fonti di produzione del diritto del lavoro sono la Costituzione, le leggi del Parlamento e
leggi e norme di eguale forza, i contratti collettivi e i contratti individuali, tra i quali esiste una
gerarchia secondo la quale la legge prevale sul contratto collettivo che a sua volta prevale
sul contratto individuale. Nel rapporto tra le fonti vale il PRINCIPIO DI FAVORE secondo cui
la gerarchia tra le fonti può cambiare a seconda di ciò che è favorevole al lavoratore: la
legge sotto ordinata può prevalere se è favorevole al lavoratore, il quale è considerato la
parte più debole del rapporto contrattuale.
SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO (artt. 30 e ss. D.L. 15/06/2015 n°81)
Essa corrisponde all’ipotesi in cui tra il lavoratore e il soggetto che utilizza le prestazioni
lavorative esiste un terzo soggetto intermediario, interposto. Ci sono quindi tre soggetti: il
lavoratore, l’utilizzatore delle prestazioni lavorative e il datore di lavoro che assume e
retribuisce il lavoratore e che non coincide con colui che gode delle prestazioni. Un’agenzia
di lavoro interinale o un qualunque ente privato autorizzato dall’ente del lavoro assume
lavoratori che “manda” a lavorare in un’azienda utilizzatrice (utilizzatore). Tale fenomeno non
è visto di buon occhio perché potrebbe essere dannoso per il lavoratore qualora
l’intermediario non sia affidabile. Tra il lavoratore e l’utilizzatore non esiste un contratto ma
esiste un mero rapporto di fatto.
Il c.c. del 1942 vietava che il lavoratore potesse essere assunto da terzi soggetti e anche
una legge del ’60 vietava, salvo determinati casi, l’interposizione lavorativa. Il lavoro
interinale entra a far parte dell'ordinamento italiano del lavoro con la legge 24/06/1997 n°
276, la quale è stata abrogata dal D.L. 10/09/2003 n°276 (Legge Biagi) che ha introdotto la
somministrazione di mano d’opera, oggi regolamentata dal D.L. 15/06/2015 n°81
IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 30 D.L. 15/06/2015 n°81)
Il contratto di somministrazione del lavoro è il contratto, a tempo determinato o indeterminato
con il quale l’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore
(azienda privata o PA) uno o più suoi lavoratori dipendenti, i quali, per tutta la durata della
missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo
dell’utilizzatore, il quale non coincide con il datore di lavoro. Si parla di interposizione lecita
fino a quando l’intermediario corrisponde ad un soggetto affidabile, in caso contrario si parla
di interposizione illegittima. La somministrazione del lavoro garantisce una grande flessibilità
all’utilizzatore, il quale non ha alcun vincolo nei confronti dei lavoratori, dal momento che
essi sono dipendenti del somministratore e non dell’utilizzatore.
Tra il lavoratore il somministratore sussiste un contratto di lavoro subordinato, il quale può
essere a tempo determinato o indeterminato. Se il somministratore assume il lavoratore a
tempo indeterminato deve pagarlo anche durante il periodo in cui non riesce a collocarlo
mediante l’indennità di disponibilità.
Il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve essere scritto. L’utilizzatore
rimborsa agenzia quello che spende per pagare e versare i contributi ai lavoratori e paga
anche il suo guadagno. Il numero di volte in cui il lavoratore è “mandato” in missione è
stabilito dal contratto collettivo applicabile dal lavoratore.
PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO (art. 35 D.L. n°81 15/06/2015)
1. per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore
hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative,
complessivamente non inferiori a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore;
2. se l’agenzia non paga il lavoratore lo deve fare l’utilizzatore che è un obbligato in
solido. Le obbligazioni solidali sono obbligazioni, previste dal c.c., caratterizzate dalla
presenza di un creditore e di più debitori in solido in cui il creditore può chiedere a
ciascuno dei debitori di adempiere per l’intero, salvo diritto di rivalsa. Se l’utilizzatore
ha pagato, grazie al diritto di rivalsa, egli può richiedere la restituzione in parte o in
toto all’agenzia somministratore;
3. il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi della salute per il lavoro che
andrà a svolgere. Se previsto dal contratto di somministrazione è l’utilizzatore che
deve informare il lavoratore, derogando così alla regola generale secondo la quale
l’obbligo spetterebbe al datore di lavoro;
4. se l’utilizzatore cambia mansioni del lavoratore deve immediatamente informare
l’agenzia, che è il datore di lavoro;
5. se il lavoratore interinale commette un illecito disciplinare sul luogo di lavoro non è
l’utilizzatore ma è l’agenzia ad applicare la sanzione disciplinare;
6. è nulla ogni clausola che impedisce all’utilizzatore di assumere direttamente il
lavoratore interinale a termine della sua missione.
DIRITTO SINDACALE E GARANZIE COLLETTIVE (art. 36 D.L. n°81 15/06/2015)
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Infatti, qualora siano indette assemblee
sindacali presso l'utilizzatore, possono partecipare anche i lavoratori somministrati.
L'utilizzatore deve informare periodicamente i sindacati in merito al ricordo della
somministrazione di lavoro. Quest'ultima corrisponde ad una norma inefficace perché non è
previsto alcun tipo di sanzione, se non "una sanzione molto molto blanda".
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE (art. 38 D.L. n°81 15/06/2015)
Il D.L. 10/09/2003 n°276 (Legge Biagi) attuava una distinzione tra la somministrazione
irregolare e la somministrazione fraudolenta, il decreto legge attualmente in vigore fa
riferimento alla sola somministrazione irregolare.
Affinché l'intermediazione sia legittima occorre che l'intermediario sia affidabile.
1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro é nullo e i
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Qualora venga superato il contingente massimo del 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato, il lavoratore può chiedere al giudice la costituzione
di un rapporto di lavoro di lavoro alle dipendenze del lavoratore, con effetto dall'inizio
del rapporto di somministrazione. Il giudice deve accertare le irregolarità, a meno che
l'irregolarità non corrisponda alla mancanza della forma scritta, la quale produce
senza bisogno di nessun accertamento la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze del lavoratore. La causa può essere intentata anche soltanto verso
l'utilizzatore quando l'intermediario non è affidabile, non è un vero imprenditore.
3. Se l'agenzia ha versato dei contributi, questi sono fatti salvi.
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni. I lavoratori alle dipendenze della pubblica
amministrazione possono essere assunti a tempo determinato o comunque mediante
un contratto di somministrazione, ma qualora ricorressero dal giudice affinché
quest'ultimo trasformi il loro contratto in un contratto a tempo indeterminato, non
vedranno mai trasformato il loro contratto, dato che è solo l'entrata mediante
concorso ad assicurare loro un contratto a tempo indeterminato.
DECADENZA E TUTELE (art. 39 D.L. n°81 15/06/2015)
Il lavoratore che ritenga di aver diritto alla trasformazione del contratto, deve impugnare la
cessazione con un qualsiasi atto scritto indirizzato all'utilizzatore e al somministratore entro
un termine di decadenza (60 giorni dalla cessazione del contratto) come se fosse un
licenziamento. Una volta impugnata la cessazione del contratto, il lavoratore ha a
disposizione 180 giorni se intentare o meno la causa. Nel caso in cui il giudice accolga la
domanda del lavoratore, è previsto un risarcimento nei confronti del lavoratore per un
periodo minimo di 1,5 mensilità e massimo di 12.
SANZIONI (art. 40 D.L. n°81 15/06/2015)
Qualora il giudice accolga la domanda del lavoratore somministrato e accerti che il
lavoratore è alle dipendenze del dell'utilizzatore, sono previste la conversione del rapporto di
lavoro, il risarcimento dei danni e anche una sanzione amministrativa (N.B. la legge Biagi
prevedeva anche una sanzione penale, ora non più prevista)
IL PROCESSO DEL LAVORO
Il lavoratore intenta l'azione avvalendosi di un avvocato che prepara il ricorso (depositato
presso la cancelleria del tribunale) con atto introduttivo del giudizio. Il giudice prende visione
del ricordo e fissa la data dell'udienza in cui le parti si incontreranno per far v