DIRITTO DEL LAVORO
INTRODUZIONE
All’interno di un’impresa è fondamentale oltre alla gestione delle risorse finanziarie e strutturali
anche la gestione delle risorse umane; quest’ultima è un aspetto fondamentale sia dal punto di
vista economico che organizzativo (oneri impliciti pendenti sul personale) dell’impresa.
Per quanto riguarda il punto di vista economico si tiene conto del costo del lavoro in senso
normativo gestionale, cioè derivante dalla legge e dall’economia.
L’organizzazione aziendale trova ruoli importanti nell’organizzazione del personale in termini di
carriera, trasferimenti, ecc.
Il diritto del lavoro si occupa, rispetto all’incontro tra domanda e offerta, di coordinare le posizioni
tra il datore di lavoro e il lavoratore; entrambi avranno dei diritti e degli obblighi; ad esempio il
datore di lavoro dovrà garantire la sicurezza e pagare il lavoratore ma, a sua volta, quest’ultimo
dovrà lavorare ed essere fedele, cioè non fare concorrenza al datore di lavoro (si tratta, quindi, di
una situazione di livello paritario).
Vi è poi una parte del diritto del lavoro che si occupa delle relazioni non paritarie, tale segmento
prende il nome di contratto di lavoro subordinato; da questo tipo di contratto nasce una
subordinazione giuridica in cui una persona si pone sotto ad un’altra.
I poteri che nascono da tale contratto non vengono più chiamati diritti ed obblighi, ma prendono il
nome di poteri di soggezione (come ad esempio il potere di spostare il luogo di lavoro del
dipendente).
IL CONTRATTO DI LAVORO
Il contratto di lavoro nasce nel momento in cui si percepisce l’idea che nessuno può essere
obbligato a lavorare senza volerlo.
I contratti di lavoro sono contratti di durata; l’accordo In base all’art. 1321 c.c. il contratto
genera, all’inizio, un rapporto contrattuale, tuttavia, è l’accordo per costituire,
siccome il rapporto si estende nel tempo è necessario modificare o estinguere un rapporto
gestire tale rapporto nel corso del trascorrere tempo. giuridico tra due o più parti.
L’accordo tra due parti, per costituire, modificare o
estinguere il rapporto contrattuale è fondamentale in
tutte le sue definizioni per il contratto di lavoro. Vi è bisogno la volontà di entrambi: per il datore
di lavoro vi deve essere la volontà di assumere una nuova persona e per il lavoratore di voler
essere assunto.
Fino al 1789 non si lavorava per spontanea volontà ma si lavorava per status di nascita; se si
nasceva in una certa famiglia (o status) allora la persona doveva lavorare in quel determinato
status; quindi, fino al 1789 l’obbligo lavorativo non nacque dalla volontà della persona.
Nel 1789, grazie alla rivoluzione francese e, soprattutto, ai principi dell’illuminismo (libertà,
uguaglianza, fraternità[solidarietà]) che si affermarono e permisero di azzerare le classi sociali,
rendendo davvero libero ciascun individuo; si ha la creazione del contratto di lavoro.
Quindi, la forma giuridica del contratto viene utilizzata per essere sicuri che entrambe le parti
(datore di lavoro e lavoratore) vogliano le stesse cose.
Nel 1804 esce il primo codice civile dell’era contemporanea; che viene utilizzato nel momento in
cui, tra i privati, vi è bisogno di regolare determinati rapporti.
L’Italia adotta il primo codice civile nel 1865, quest’ultimo includeva, già, disposizioni relative al
contratto di lavoro. Il successivo codice civile, oggi vigente, è del 1942.
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In base all’art. 1321 c.c. l’accordo è uno strumento sufficiente a costituire, modificare o estinguere
un rapporto giuridico patrimoniale. Per costituire il rapporto giuridico, l’accordo oltre ad essere
sufficiente è anche necessario; mentre per modificare il rapporto di lavoro, l’accordo è sempre e
comunque sufficiente.
Se le due parti non sono d’accordo è necessario chiedersi Bisogna leggere il 1321 in questo senso
se vi sono eventuali problemi tra le parti. “basta l’accordo per costituire,
Vi sono dei specifici casi in cui il datore di lavoro senza la modificare, estinguere rapporti
presenza di accordo può modificare i contenuti (ad giuridici patrimoniali”.
esempio le mansioni e il luogo di lavoro) del rapporto del
lavoro; motivo per cui si parla di rapporto di lavoro subordinato.
Per la modifica delle mansioni e del luogo di lavoro l’accordo sarà, quindi, sufficiente ma non
necessario.
Mentre per la modifica dell’orario di lavoro e della retribuzione l’accordo è sia sufficiente che
necessario; non esistono, quindi, poteri unipersonali del datore di lavoro per modificare tali
contenuti. Qualora il lavoratore e il datore non riescano a mettersi d’accordo sull’orario di lavoro
e/o la retribuzione non sarà possibile per il datore imporre il proprio volere (o ci si mette
d’accordo o ci si mette d’accordo).
Se non si trova un accordo si crea scontentezza in una delle due parti, e si passerà quindi
all’estinzione del contratto di lavoro.
In questo caso l’accordo è, sempre e comunque sufficiente. Se le due parti vanno d’accordo si avrà
la risoluzione consensuale del contratto.
o L’accordo è anche necessario per estinguere il contratto di lavoro?
In questo caso è necessario distinguere tra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro subordinato richiede che le due parti si impegnino per una durata di tempo,
che può essere determinata o indeterminata.
Se il contratto è a termine, sarà la scadenza del termine che farà estinguere il contratto; prima
della scadenza del termine si potrà far estinguere il contratto soltanto qualora vi sia l’accordo, di
entrambe le parti; quindi in questo caso l’accordo è sia sufficiente che necessario.
Se il contratto è a tempo indeterminato si ha un contratto di durata in cui non è indicata la durata
di tale contratto. In base al principio della violazione degli obblighi perpetui, il diritto del lavoro
impone che se un contratto di lavoro è a tempo indeterminato, con la volontà, anche senza
l’accordo, ciascuno dei due possa risolvere il contratto. Se l’iniziativa è del lavoratore, l’atto
prende il nome di dimissioni (le dimissioni sono libere, cioè il lavoratore può liberamente
dimettersi senza motivo e senza forma). Quindi, in questo caso, l’accordo è sufficiente ma non
necessario.
Anche il datore di lavoro potrà estinguere il contratto di lavoro in via unilaterale (alternativamente
all’accordo), tale atto prende il nome di licenziamento; quest’ultimo è l’esercizio di un potere
unilaterale di estinzione di un contratto di lavoro.
Tuttavia, mentre le dimissioni sono un atto libero, il licenziamento non è un atto libero poiché
deve essere adottato con una determinata forma e con un valido motivo, altrimenti l’atto è
illegittimo.
La nuova riforma Fornero distingue tra illegittimità grave Quindi, l’accordo per l’estinzione
e meno grave: nel primo caso, l’atto non produce i suoi del contratto è sufficiente ma non
effetti, quindi, non si perderà il posto di lavoro e si necessario nel caso in cui il
riceverà un risarcimento; mentre nel secondo caso, l’atto contratto di lavoro sia a tempo
produce comunque i suoi effetti, quindi, non si ritorna indeterminato.
più in possesso del lavoro ma si ottiene, soltanto un
risarcimento. 2
Il Codice Civile prevede la disciplina del contratto di lavoro nel libro V (denominato “Del lavoro”).
All’interno del “libro V” il lavoratore subordinato viene disciplinato nel momento in cui si parla del
contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, all’interno del libro V si disciplinano due tipi di contratti
di lavoro:
1. Contratto di lavoro subordinato (Art. 2094 c.c.) “è prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. In questo
caso il lavoratore prende il nome di lavoratore subordinato mentre la controparte prende
il nome di datore di lavoro. Nel contratto di lavoro subordinato vengono fissati i vari
elementi del contratto (oggetto, ecc) ma successivamente, quest’ultimi possono essere
modificati o aggiunti;
2. Contratto di lavoro autonomo (Art. 2222 c.c.) “viene definito contratto d’opera (locatio
operis) quel contratto con cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente”. Il nome contratto d’opera deriva da
L’assenza del vincolo di subordinazione è decisiva, una traduzione mal fatta dal latino.
perché differenzia il contratto di lavoro Locatio operis è il vecchio nome che i
subordinato da quello di lavoro autonomo. romani assegnavano ad una vecchia
Si promette la produzione di un’opera o un forma di lavoro.
servizio; ma, non si esplicita l’orario e il luogo di
lavoro; si promette, quindi, soltanto la produzione di un oggetto cioè un risultato finale.
In questo caso, l’accordo è sempre sufficiente e necessario per modificare il contratto, in
quanto non vi è la presenza di poteri di soggezione; quindi senza l’accordo della
controparte non si può modificare nulla.
Le parti di tale contratto prendono il nome di: lavoratore e committente.
Nel contratto di lavoro subordinato si fissano i vari elementi del contratto, tuttavia, poi sarà
possibile cambiare tali elementi in futuro; mentre nel contratto di lavoro autonomo và
detto tutto all’inizio, poiché non vi è potere unilaterale che permette di modificare il
contratto già stipulato.
Quindi, quanto più i desideri della persona che riceverà il bene, oggetto del contratto di
lavoro autonomo, saranno particolari e numerosi, tanto più queste caratteristiche
dovranno essere specificate nel contratto.
In generale, non si può avere un’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro autonomo,
a parte alcuni casi speciali disciplinati dalla legge. Nei limiti in cui è permessa l’estinzione
del contratto d’opera, la legge impone, comunque, che venga pagata la parte di lavoro già
effettuata dalla controparte.
L’adempimento o inadempimento si valuta tenendo conto dell’oggetto del contratto
iniziale di lavoro autonomo.
È necessario distinguere tra scadenza del termine di efficacia del contratto e scadenza del periodo
di adempimento del contratto.
L’efficacia del contratto può essere o ad esecuzione Quindi nel contratto di lavoro
spontanea oppure non spontanea, come ad esempio nel subordinato è possibile ritrovare
caso dei contratti di lavoro subordinato, infatti, entrambi i termini, uno riguardante
quest’ultimi essendo durevoli nel tempo possono essere l’efficacia del contratto, e uno
a termine o a tempo indeterminato, nel senso che riguardante il termine di scadenza
l’efficacia del contratto può avere un termine oppure no. dell’adempimento del contratto.
Ogni comportamento di adempimento richiede che ci sia Mentre nel contratto di lavoro si
un termine di scadenza; si tratta di imporre una scadenza possono avere soltanto scadenze
relative all’adempimento.
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per ogni adempimento; tale termine si incontra anche nel contratto di lavoro subordinato
sottoforma di orario di lavoro (se dovessi lavorare dalle 8 ma mi presento alle 9 avrò violato il
termine del presentarsi al lavoro).
Nel contratto di lavoro autonomo non si hanno termini di durata (efficacia del contratto), ma si
hanno delle scadenze nell’adempimento.
Il lavoro autonomo costa meno del lavoro subordinato, sia dal punto di vista economico che
normativo, in quanto il diritto del lavoro si è preoccupato molto di più della tutela del lavoratore
subordinato piuttosto che del lavoratore autonomo. Si parla, quindi di costi economici
(intendendo i minimi salariali) e costi normativi del contratto di lavoro.
Siccome la legge si è preoccupata meno del rapporto di lavoro autonomo si è gravato,
quest’ultimo, di minori costi di tipo normativo ed economico.
Grazie ai minori costi del lavoro autonomo è possibile, che si abbia la tentazione di utilizzare il
contratto di lavoro autonomo in modo simulato, fingendo cioè di stipulare un contratto di lavoro
autonomo, che però in realtà funzioni come un contratto di lavoro subordinato.
In questo caso si potranno applicare determinate regole che disciplinano la simulazione, ad
esempio, è necessario ricordare che in base all’art. 1414 c.c. “il contratto simulato non produce
effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente,
ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di
forma”. Quindi, i contratti simulati non producono effetti, secondo l’articolo con la volontà si
costituiscono, si modificano e si abrogano i rapporti giuridici; mentre senza la volontà si avranno
contratti simulati e quest’ultimi non produrranno effetti.
Si distingue tra simulazione assoluta e simulazione relativa: nel primo È possibile simulare dei
caso il contratto simulato non produce effetti, nel caso di simulazione contratti in Italia.
relativa si ha la simulazione di un contratto di lavoro autonomo ma Tuttavia, il codice civile
contemporaneamente si crea un altro contratto (di lavoro subordinato); dice che la simulazione
quest’ultimo sarà il vero contratto concluso, perché sarà quelo voluto non ha effetto tra le
dalle parti. parti.
Si dovrà distinguere, quindi, tra contratti simulati reali e relativi; si
dovranno applicare le regole del lavoro subordinato sia ai lavoratori subordinati e sia ai lavoratori
autonomi finti che hanno effettuato un contratto di lavoro simulato relativo. L’identificazione di
un contratto di lavoro simulato potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l’esistenza di un
contratto di lavoro subordinato effettivo.
Nel lavoro autonomo dovranno essere indicati tutti i punti fondamentali oggetto dell’accordo;
mentre nel contratto di lavoro subordinato verranno indicate soltanto le mansioni (cioè l’oggetto
determinante del contratto), e successivamente, durante l’esecuzione del lavoro verranno
specificati gli ordini che dovrà eseguire il lavoratore subordinato. Sarà, quindi, il potere direttivo ha
specificare, di volta in volta, l’oggetto delle mansioni del contratto scritte nel contratto; mentre nel
contratto di lavoro autonomo si avrà, già, un oggetto determinato perché il contratto dovrà
specificare dettagliatamente l’opera da svolgere.
L’idea del contratto di lavoro subordinato è quella di Nel contratto di lavoro subordinato le
risparmiare energie in termini di denaro e di tempo, mansioni = oggetto determinabile della
per trovare un’unica figura professionale che possa professione
svolgere tutte le mansioni indicate dal contratto.
Nel lavoro autonomo invece, si ha già un’articolazione di tutte le mansioni che il lavoratore dovrà
svolgere.
Il lavoratore, subordinato o autonomo, che adempie in modo inutile, in realtà, non adempie; in
quanto l’adempimento, per definizione, è un comportamento coerente con la promessa che dà
un’utilità per l’imprenditore. 4
Le regole sull’adempimento che il codice civile impone si adottano sia per il lavoratore autonomo
che per il subordinato, infatti la misura della diligenza è identica. La diligenza risponde a due
requisiti:
1. Diligenza in senso proprio: l’impegno, l’attenzione, la cura, ecc (diligenza del buon padre di
famiglia);
2. Diligenza in senso improprio (perizia o professionalità): un individuo che si impegna in
un’obbligazione, deve fare un’autovalutazione per verificare che abbia tutti i requisiti per
adempiere all’obbligazione.
Normalmente i contratti sono scritti, tuttavia, non esiste nessuna regola di diritto di lavoro che
richieda la forma scritta nei contratti di lavoro, né per quello subordinato e né per l’autonomo.
Se si chiedesse la forma scritta per la validità del contratto di lavoro, qualora non si avesse un
accordo scritto, non si avrebbe un contratto di lavoro e quindi neanche un lavoro.
Non è stata prevista la forma scritta per evitare che chi lavorasse in nero, non si trovasse nella
situazione di non poter dimostrare di avere un lavoro.
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Si dicono fonti legali o formali del diritto tutti quegli atti o fatti cui il diritto stesso attribuisce il
potere di creare norme giuridiche vincolanti erga omnes (a chiunque).
Mentre per fonte originaria s’intende la costituzione, frutto dell’esercizio non già di un potere
costituito bensì del potere costituente. Le norme costituzionali appartengono all’ordinamento per
virtù propria.
Si dicono fonti extra ordinem tutti quei fatti che, pur non Il principio di effettività è quella regola
essendo previsti come fatti produttivi di diritto dalle in virtù della quale: una norma deve
norme sulla produzione giuridica vigente, danno vita a considerarsi giuridicamente esistente,
norme che, di fatto, ricevono egualmente accettazione anche se non risponde ai criteri di
validità dell’ordinamento vigente,
ed osservanza da parte dei loro destinatari, e si qualora sia generalmente accettata ed
impongono come norme valide in virtù del cosiddetto osservata dai suoi destinatari; e
“principio di effettività”. reciprocamente una norma non può
L’elenco delle fonti
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