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Canale doppio: si hanno due organismi, uno di derivazione sindacale (ossia controllato dal sindacato
esterno) e uno che promana dall’elezione dei lavoratori di quell’azienda. Questo sistema è presente in molti
ordinamenti. Hanno funzioni diverse: il primo ha un animo conflittuale, dato che tratta con l’impresa e con
essa sigla accordi (nb gli accordi sindacali hanno funzione gestionale: gestiscono momenti di crisi; è difficili
che disciplino tutto e in generale), il secondo ha funzioni più di informazione-‐consultazione. Canale unico:
unico organismo di rappresentanza sul luogo di lavoro (in genere di promanazione sindacale). (Nb:
cogestione: il sindacato ha un “potere di veto” nei confronti del legislatore. Unico esempio in Italia: per
installare le telecamere ci vuole il consenso del sindacato). Lo statuto dei lavoratori sceglie una via ibrida:
un sistema a canale unico, ma un po’ annacquato, un po’ ibrido. La scelta di questo modello è fortemente
voluta dalle tre confederazioni (non a caso l’art. 19 dello statuto fa un vistoso riferimento ad esse).
Inizialmente questo metodo ha successo, poi fu bersagliato da sempre più critiche: lo si ritiene troppo
sbilanciato verso i sindacati esterni, non garantisce una effettiva rappresentanza dei lavoratori di quella
azienda difetto di democraticità. Si comincia a pensare a delle soluzioni, arrivando ad una biforcazione: -‐
fino al 1993 abbiamo solo rappresentanze sindacali (quindi ex art 19); -‐nel ’93, per rispondere alle critiche ,
le parti sociali (confederazioni) sigillano un accordo interconfederale in cui ci si impegna a costituire le
rappresentanze nell’azienda in modo diverso da quello legislativo, seguendo una via diversa. Quindi si
arriva al punto in cui RSA (rappresentanze sindacali aziendali ex art 19) e RSU (rappresentanze sindacali
unitarie ex accorto interconfederale) coesistono. Tra il ’74 e il ’90 intanto la corte costituzionale conferma
la piena legittimità costituzionale dell’art.19 (è in regola con l’art. 39 cost). Nel ’95 referendum che porterà
ad una incisiva riscrittura dell’art. 19, che allarga la possibilità anche ai sindacati minori di costituire
rappresentanza in azienda. 2013: sentenza manipolativa della corte: impone un’interpretazione correttiva
dell’art.19 (quindi riconosce che l’art. 19 anche se riformato, è difettoso). Art. 19 Statuto dei Lavoratori: -‐
fino al ’95 prevedeva la possibilità, su iniziativa dei lavoratori, di costituire proprie rappresentanze (RSA),
ma solo nell’ambito di sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale; in aggiunta i lavoratori possono costituire proprie rappresentanze nell’ambito di associazioni
sindacali che anche se non affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
siano comunque firmatari di contratti collettivi di livello nazionale o provinciale applicati nell’unità
produttiva. Tutto questo vale solo per imprese con più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva, o
comunque aventi più unità produttive nello stesso comune la cui somma dei dipendenti supera 15, o
comunque se nel complesso superano i 60 dipendenti (art. 35 dello statuto). “Nell’ambito” è
un’espressione molto ampia: i lavoratori non è necessario che siano affiliati al sindacato affiliato alla
confederazione, basta l’avallo del sindacato esterno all’iniziativa, insomma, che non la rigettasse. In ogni
caso l’iniziativa è dei lavoratori. Per quanto concerne la seconda via proposta, è un modo di sganciare in
apparenza queste rappresentanze dal monopolio delle confederazioni. Qual è il problema? Che la seconda
parte dell’art.19 rifluisce all’interno della prima parte: è difficile che un sindacato non aderente a
confederazioni riesca a stipulare un contratto collettivo su livello nazionale-‐provinciale. Quindi si accusa
insomma una stipulazione a favore delle confederazioni, tagliando fuori tutti gli altri sindacati. Viola l’art.39
cost? L’art. 19 intendeva appoggiare le maggiori confederazioni sindacali (nonostante la seconda parte
9
dell’articolo, che però in sostanza finiva per confluire nella prima parte). Secondo alcuni questo articolo
lede gli artt. 3 e 39 cost e in particolare il principio di libertà sindacale (del pluralismo sindacale). Il criterio
della maggiore rappresentatività per forza ce l’hanno le tre maggiori confederazioni e per irradiamento
tutti i sindacati che vi aderiscono, escludendo i sindacati non affiliati. La corte costituzionale intervenne nel
1974 e nel 1990 salvando in toto la legittimità dell’art.19 dicendo che lì il legislatore si limita a esercitare la
propria discrezionalità attraverso una procedura selettiva connotata da ragionevolezza (si dice che sia una
norma “concessiva”, che concede un qualcosa in più a questi sindacati), ciò però non significa che tutti gli
altri sindacati non possono costituire rappresentanza sindacale aziendale (RSA). Quindi: ragionevolezza del
criterio di selezione dice la corte. Poi dice: a sindac