DIRITTO DEL LAVORO
Chi sono i destinatari del diritto del lavoro? A chi serve il diritto del lavoro? È una disciplina tutelare, quindi i
destinatari in senso positivo non possono essere gli imprenditori (i datori di lavoro), e nemmeno in linea di
massima i lavoratori autonomi. Quindi rimangono i lavoratori subordinati (tra i quali anche quasi tutti i
lavoratori pubblici, dopo la privatizzazione) e i lavoratori a progetto (ossia i collaboratori coordinati
continuativi a progetto, che con la riforma Renzi non ci saranno più), che però giuridicamente sarebbero
lavoratori autonomi. Quindi il diritto del lavoro non si occupa di tutti i lavoratori (ne sono esclusi gli
imprenditori, i lavoratori autonomi, chi lavora gratuitamente in ambito familiare es. madre che cura i figli).
Essenzialmente il destinatario è il lavoratore subordinato: lo scopo è tutelare il lavoratore subordinato.
Nonostante la fattispecie venga definita nel 1942 (art 2094 cc), le prime tracce risalgono ai primi del
Novecento (sin dall’inizio il solo lavoratore tutelato è quello subordinato). Con la rivoluzione industriale si
vede una situazione in cui si afferma la figura del lavoratore subordinato. Qual è la ratio del diritto del
lavoro? Tutelare il lavoratore che presta lavoro in condizioni di sudditanza. Codice civile del 1865 (che
ricalca quello francese del 1804) mistificazione della parità formale e sostanziale dei contraenti (piena
libertà contrattuale): è un codice liberale, riduce al minimo l’intervento eteronomo, le regole sono poche.
In realtà però la relazione tra imprenditore e lavoratore non è paritaria: l’imprenditore ha dei poteri
anomali, coessenziali a un’attività di impresa. Il codice del 1865 distingue la locatio operarum (lavoratore
subordinato) e operis (lavoratore autonomo). Per la prima, si è fissata una sola regola: art 1628 del cc del
1865: si fissa un limite temporale di lavoro (si vede con sfavore colui che si obbliga a tempo indeterminato).
L’art 1627 si occupa della locatio operarum. In più si tutelano particolari tipi di lavoro (es. nelle miniere)
perché ad es pericolosi. Ci sono pochissime leggi: la legge del 1898, che prevede un’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, e la legge del 1907 per il riposo festivo e settimanale. Poi vi è la fase del socialismo
giuridico: partendo da questo ceppo minimo di regole si voleva un codice, più tutele per il lavoratore
subordinato. Per anni a loro si oppone Ludovico Barassi, civilista convinto: egli vuole proteggere
l’autonomia delle parti, secondo lui non c’è bisogno di creare una disciplina interna al diritto civile che tuteli
il lavoratore subordinato. Dobbiamo aspettare gli anni 40 perché questo avvenga, solo da qui infatti ci si
rende conto che l’impostazione civilistica non è sufficiente. A dare una spinta consistente alla crescita del
diritto di lavoro è il fascismo, che dà una prima sistematizzazione al diritto del lavoro. Perché questo
interventismo? 1) avere un maggior controllo sul potere sindacale: il fascismo vuole togliere la libertà
sindacale; 2) l’impresa è concepita come uno strumento di politica economica, come un mezzo per
realizzare i fini del fascismo. Si ricorda a proposito la legge 563 del 1926 che sancisce l’eliminazione della
libertà sindacale, lo sciopero come ipotesi di reato, si istituisce un sistema pubblico istituzionalizzato di tipo
sindacale: il lavoratore non ha più possibilità di aderire a quelli vecchi: c’è un sindacato unico per categoria,
ciascun appartenente a quella categoria deve iscriversi al sindacato unico, collegato al regime. Sorgono i
contratti collettivi con efficacia erga omnes (applicabili a tutti i lavoratori di un determinato settore),
proprio perché è di diritto pubblico. Le leggi sono le solite, con qualche ulteriore germoglio di tutele. Si
pensi alla Carta del Lavoro del 1927 (nel 41 avrà valore effettivo): qui si vuole estendere le norme
contenute nel regio decreto del 1924-‐25 anche agli operai, cosa che però avverrà solo nel 42. Il codice del
42 cerca di sistematizzare, rivolgendosi tanto all’operaio quanto all’impiegato. Le norme che riguardano il
rapporto di lavoro non sono contenute nel libro IV (obbligazioni), bensì nel libro V, dedicato al lavoro, che
tratta del rapporto di lavoro subordinato (svolto all’interno dell’impresa; impronta del fascismo, vedi art
2239) e autonomo e del diritto commerciale. Il lavoro subordinato si colloca nell’impresa: art 2086:
l’imprenditore è capo dell’impresa…; art 2094: definizione di lavoro subordinato; art. 2118: libertà di
recedere dal rapporto di lavoro. Da qui si ricava l’idea che l’impresa sia strumentale a raggiungere gli scopi
del regime e un’idea di gerarchia. Si parla a proposito di funzionalizzazione dell’autonomia privata:
l’autonomia contrattuale è “vincolata” a dar beneficio allo stato. Col tempo poi si avrà l’insindacabilità delle
scelte tecnico-‐organizzative. La Costituzione segna un punto di svolta: il lavoratore, soprattutto
subordinato, va protetto, non è un contraente come tutti gli altri. La costituzione ha carattere
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compromissorio: riconosce la libertà di iniziativa economica privata e anche tutela il lavoratore. Quindi
esistono due valori diametralmente opposti (lavoro subordinato e impresa) n.b. il contratto di lavoro
subordinato è un contratto di scambio, non associativo come volevano far credere i fascisti. Due valori
ugualmente meritevoli di tutela: sono valori equo-‐ordinati. Necessità di interpretazione avendo presente
questo assetto di valori: bisogna sempre trovare un punto di equilibrio. Quindi la costituzione è il vero
punto di svolta del diritto del lavoro. È una costituzione di compromesso, fondata sull’economia sociale di
mercato: sistema capitalistico ma che vuole anche tener conto delle istanze sociali. Il diritto del lavoro è
costituzionalmente necessitato: la nostra costituzione in modo compromissorio non fa una scelta netta tra i
valori del mercato e i valori della persona; sono valori posti dal nostro costituente sullo stesso piano. È il
legislatore ordinario che sceglie quale valore privilegiare di volta in volta.
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4 41
L’art 4 rappresenta il diritto di lavoro, l’art 41 l’iniziativa economica privata (il legislatore non può andare
troppo a ridosso di uno dei due valori). Norme che richiamano il lavoro nella costituzione (n.b. la
costituzione richiama il lavoro con una espressione onnicomprensiva: lavoro): a) ART 1: il lavoro è l’unico
elemento di progresso sociale (non il capitale o la proprietà, come in altri ordinamenti); b) ART 4: articolo
molto generico, ma è la norma cardine. Dice che esiste il diritto al lavoro, ma che significa diritto al lavoro?
Il diritto a non essere licenziati arbitrariamente? (Nel 42 c’era il diritto di recesso). L’art 4 non è una norma
immediatamente precettiva: è una norma programmatica perché impegna lo stato (quindi non è
immediatamente precettiva tra i privati). Nel 1965 la Corte Costituzionale fonda però sull’art 4 una semi-‐
precettività art 2118 (libertà di recesso): l’esistenza dell’art 4 rende intollerabile quell’articolo e lancia un
monito al legislatore. Titolo terzo della costituzione: c) ART 35: la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme e applicazioni (formula vuota ma omnicomprensiva, simbolica); d) ART 36: fissa il principio del diritto
in capo al lavoratore (subordinato) di percepire un corrispettivo che abbia requisiti ben precisi,
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e sufficiente a consentire al lavoratore e alla sua
famiglia una vita libera e dignitosa unica norma considerata immediatamente precettiva (regola il
principio della retribuzione). Da questa norma i giudici possono trovare diritti immediatamente azionabili
da parte del lavoratore. È una norma che attribuisce efficacia generalizzata ai nostri contratti collettivi (che
non avrebbero efficacia erga omnes); e) ART 37: principio della parità di trattamento per donne e bambini;
f) ART 38: garanzie previdenziali (invalidità, vecchiaia, infortuni,
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