Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 148
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 1 Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro - secondo semestre Pag. 91
1 su 148
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il sistema di certificazione non riesce a soddisfare l'obiettivo

Fino ad ora abbiamo detto che abbiamo bisogno di un criterio per poter scegliere e selezionare i contratti leader dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Ossia, abbiamo bisogno di un criterio per selezionare i CONTRATTI LEADER. Tuttavia, questo sistema di certificazione non riesce a soddisfare questo obiettivo. Perché?

Stiamo parlando solo di misurazione della rappresentatività dei sindacati - non stiamo parlando di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni datoriali. È un sistema di misurazione di fonte pattizia, che ha la propria fonte in un accordo e quindi vale solo per chi ha aderito a quell'accordo. Questa misurazione viene operata in un determinato ambito. Quale ambito? L'ambito dei datori di lavoro iscritti a federazione di settore di Confindustria che sono obbligati ad applicare il relativo cc e forse i datori di lavoro che pur non essendo iscritti a federazioni di settore di Confindustria e quindi non essendo

obbligati ad applicare il relativo cc di categoria, lo applicano volontariamente. In questo caso si pone un PROBLEMA perché i datori di lavoro devono inserire determinati dati all'interno di un modulo, ma sono obbligati a farlo solo se aderenti a Confindustria, ma se il datore applica i cc volontariamente, non ha un obbligo di inserire tali dati. Quindi è molto complicato fare funzionare tale raccolta dati in questo caso. Infatti, il datore di lavoro è libero di scegliere se applicare o meno un cc. Può anche scegliere di applicare un cc di un settore diverso rispetto a quello in cui opera. L'unico LIMITE che sussiste si ha laddove individua i minimi retributivi deve individuare tale minimo costituzionale facendo riferimento al cc del settore in cui opera. E quindi funziona o meno questo sistema introdotto dal TU 2014? A cosa può servire questo sistema di misurazione della rappresentatività? Chiaramente, questo sistema di misurazione,

ècircoscritto all'ambito dei datori di lavoro che applicano un determinato CCNL di categoria. Quindi questo ambito da un lato non fa necessariamente riferimento ad un determinato settoremerceologico perchè stiamo innanzitutto parlando di un singolo CCNL e sopratutto stiamo parlandodella categoria contrattuale di quel contratto: all'interno di un cc le parti decidono a quale settoreindirizzarsi, ma nonostante ciò l'ambito in cui trova effettivamente applicazione il CCNL non ènecessariamente quello di quelle imprese perchè poi le imprese sono libere di scegliere il ccnl chepreferiscono, salvo il rispetto dei minimi retributivi ex art. 36 rispetto ai quali devononecessariamente fare riferimento al ccnl della categoria che loro effettivamente svolgono.

NB: questo sistema non è ancora diventato operativo, infatti è un sistema in corso di rodaggio, maladdove funzionasse ci consente di misurare la rappresentatività delle

parti sociali (i sindacati e NONun determinato cc sottoscritto, daLE ASSOCIAZIONI DATORIALI) nell'ambito in cui trova applicazioneparte datoriale, da una FEDERAZIONE DI CONFINDUSTRIA.Questo ci fa capire che basandoci su tale ambito di misurazione non possiamo fare nulla rispetto allamisurazione delle organizzazioni datoriali infatti eventuali sigle datoriali minori potrebbero ancheuscire da quel cc e eventualmente stipularne uno per conto loro e se la misurazione avviene rispettoa un cc loro avranno una misurazione riferita ad un altro cc.Quindi non si riesce rispetto a un singolo cc capire qual è la rappresentatività delle rappresentazionidatoriali.Si riesce a misurarla rispetto alle organizzazioni sindacali ma solo nell'ambito di applicazione di undeterminato cc di categoria.Posto che tale sistema non ci consente di capire quali sono i contratti leader, a quale scopo èfunzionale?Serve a rendere ESIGIBILE quel contratto collettivo nei confronti di tutti.I sindacati che hanno partecipato alla negoziazione e che sono aderenti al TU e ai loro iscritti. È un sistema di misurazione che serve per regolare, dal lato del sindacato e degli iscritti al sindacato, l'eventuale presenza di sindacati o di lavoratori DISSENZIENTI (soggetti che partecipano alla negoziazione, rimangono delusi dall'esito della negoziazione e vorrebbero sfilarsi dal risultato della negoziazione). Un esempio specifico di questa situazione si è verificata con l'accordo separato dei Metalmeccanici, connesso con la vicenda FIAT. Una volta che il sindacato ha partecipato alla negoziazione (che aderisce al TU), nel momento in cui il cc di categoria è sottoscritto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano il 50% + 1 della rappresentanza, previa consultazione certificata dei lavoratori, quel cc diventa efficace ed esigibile per tutti i lavoratori aderenti alle associazioni che hanno aderito al TU e per tutte le organizzazioni sindacali aderenti.

Per quanto non fossero d'accordo rispetto a quanto raggiunto durante la negoziazione. Tale sistema è volto ad evitare il fenomeno dei SINDACATI DI COMODO.

PARTE TERZA TU 2014 – TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA AZIENDALE

Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel Inps.

Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 19 e ss della legge 20

Maggio 1970, n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo del c.c.n.l. Definito secondo le regole del presente accordo. Sindacato, se si ha una rappresentatività almeno del 5%. Si viene ammessi al tavolo negoziale, come la stessa % consente al sindacato di costituire una RSA ai fini dell'art. 19 SL. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed

esigibili.La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante perentrambe le Parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modoconclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché pienamenteesigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatari della presente intesa.

Che cosa risolve il TU? Il problema del sindacato dissenziente. Una situazione in cui vi era unsindacato dissenziente l'abbiamo vista con la questione della CGIL, quando nel 2008 vienesottoscritto un cc Metalmeccanici.

A livello interno si ha un periodo di tempo in cui vi è la concorrente vigenza di due CCNL diversi,CISL eentrambi firmati dal lato datoriale da Federmeccanica ma con diversi sindacati (in un casoUIL, nell'altro da CGIL).

Il nuovo CCNL si applica a tutti i lavoratori oppure chi è iscritto a CGIL può chiedere

l'articolo 36 del CCNL, si è stabilito che fino alla scadenza del contratto (31.12.2011) si applica il vecchio contratto ai lavoratori aderenti al sindacato non firmatario (CGIL). Dopo la scadenza, agli iscritti dissenzienti non si applica il nuovo contratto ma solo la parte retributiva del nuovo contratto. Inoltre, si devono applicare gli aumenti retributivi del nuovo contratto per evitare discriminazioni secondo l'articolo 16 dello Statuto dei Lavoratori. Alcuni hanno sostenuto che dopo la scadenza si devono applicare anche tutti gli altri aumenti retributivi. Tuttavia, c'era molta confusione riguardo al trattamento applicabile ai lavoratori iscritti al sindacato dissenziente (CGIL).laddove CGIL partecipasse alla negoziazione di un nuovo cc e poi dissentisse dalla sua firma, se quel cc raggiunge il 50% + 1 della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, a quel punto quel cc è esigibile anche nei confronti della CGIL e anche nei confronti dei suoi iscritti e quindi si risolve questo problema. In applicazione alle regole del TU, laddove la CGIL partecipasse alla negoziazione di un nuovo cc e poi dissentisse dalla sua firma, se quel cc raggiunge il 50% + 1 della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, quel cc sarebbe esigibile anche nei confronti della CGIL e dei suoi iscritti e quindi si risolve questo problema interpretativo. Rispetto al CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE, si pone lo stesso problema: se il cc aziendale è peggiorativo rispetto al cc nazionale, il sindacato dissenziente o lavoratore dissenziente può pretendere che quella disposizione peggiorativa a lui non si applichi? Anche qui si sono sviluppate varie teorie: posto che il cc

aziendale ha una funzione organizzatoria, ovvero serve per organizzare l'attività dell'azienda e quindi incide su interessi, il cc aziendale deve necessariamente trovare applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, posto che gli interessi a cui si indirizzano sono INDIVISIBILI e quindi non è possibile fare differenziazioni tra lavoratori dissenzienti e non.

Altri hanno detto che se il lavoratore non è iscritto alle sigle firmatarie e il cc prevede una deroga in peius rispetto al cc nazionale, il lavoratore può avere diritto alla non applicazione della deroga in peius.

Si applica solo agli iscritti alle sigle che l'hanno firmato.

Si applica solo ai lavoratori che hanno partecipato all'elezione delle RSU laddove si tratti di cc aziendali gestionali (cc che vengono siglati all'esito di procedure di consultazione sindacale, come quella relativa ai licenziamenti collettivi, CIG, trasferimento d'azienda ecc) e si arriva alla sottoscrizione di un

posso essere modificato o integrato da altre parti. L'accordo sindacale è stato stipulato tra l'azienda e il sindacato per regolare le relazioni lavorative e le condizioni di lavoro dei dipendenti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
148 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaa.c di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Peruzzi Marco.