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Diritto del lavoro

Anno accademico 2009/2010

2o anno, 1o semestre

Appunti tratti dalla trascrizione delle registrazioni delle lezioni periodo 30/09/09 - 18/12/09

Lavoro svolto da Alberto Vadala’ matr. 097673 Luiss Guido Carli

Introduzione

Il diritto del lavoro è nato con la Rivoluzione Industriale.

Domanda:

Ma che cosa c’era immediatamente prima? Come veniva utilizzato il lavoro? Qual era il modello nel quale era inserita l’attività lavorativa nella società pre-industriale?

Risposta:

Sostanzialmente il modello (qui Magrini riassume ciò che trovi integralmente sul testo) precedente è rimasto immutato dal medioevo (immutato relativamente): il modello è cioè quello dell'organizzazione di tipo corporativo-medioevale. L’essenza di questo modello era sostanzialmente quella di un’attività di collaborazione (quindi non con contrapposizioni ma con cooperazione) nell’ambito di certe strutture molto chiuse (si trattava, infatti, di strutture corporative).

In queste corporazioni il lavoro poteva anche assumere aspetti naturalisticamente simili a quelli della corrispondente attività di lavoro attuale, non è la materialità del lavoro che è cambiata (quella, infatti, se è cambiata è cambiata per la rivoluzione tecnologica ecc): il problema, invece, è come venivano organizzate queste attività, come venivano coordinate.

Ebbene queste attività venivano coordinate in un sistema di tipo collaborativo, quindi c’era sì – naturalmente - una gerarchia (dal maestro fino all’apprendista) ma anche l’apprendista era un partecipe della corporazione seppur in una bassa posizione della gerarchia della corporazione, ma che tanto aveva interesse a partecipare alla corporazione (e non a prestare lavoro per essere retribuito) che originariamente pagava lui un corrispettivo alla corporazione per poter essere istruito.

Con la Rivoluzione Industriale

Con la Rivoluzione Industriale il modello di organizzazione ed utilizzazione del lavoro cambia radicalmente: mentre prima vi era cooperazione di più soggetti nell’ambito della corporazione, adesso vi è invece un soggetto nuovo – ovvero sia il mercante, l’imprenditore (sconosciuto nelle epoche precedenti) – il quale assume su di sé l’onere ed il rischio di imprese economiche rilevanti, di grosso respiro, per le quali ha necessità di una serie di fattori di cui assume la titolarità (capitali, attrezzature, macchinari) e soprattutto - a maggior ragione a quell’epoca – ha bisogno di lavoro umano, che è uno dei fattori fondamentali della produzione (si pensi alle miniere o alle prime industrie manifatturiere dove il lavoro umano è assolutamente fondamentale).

Ecco quindi che all’agricoltura (motore centrale della organizzazione precedente) si sostituisce l’industria, basata – come detto – prevalentemente sul lavoro umano.

La locazione del lavoro umano

Emerge dunque che qui il lavoro umano assume un rilievo diverso, diventa una merce che deve essere utilizzata dall’imprenditore e della quale deve avere la disponibilità: l’imprenditore, infatti, si assume l’onere, il rischio e i vantaggi della organizzazione di una serie di fattori tra cui il lavoro e di quei fattori deve avere la disponibilità, deve poterli modificare, organizzare diversamente (ad esempio diminuire il numero dei lavoratori o aumentarlo a seconda dei casi).

La locatio hominis (la locazione dell’uomo) è come la locatio bovis (la locazione del bue): così come il contadino ha bisogno del bue per arare, così il venditore ha bisogno dell’energia lavorativa per svolgere e mandare a compimento la sua attività. Questo dal lato del mercante – imprenditore, di fronte al quale vi sono non tanti lavoratori singoli, ma vi è una massa di lavoratori, i quali in questo nuovo assetto produttivo hanno a disposizione solo le energie lavorative (perché è quello il bene che hanno a disposizione per raggiungere le proprie finalità), che locano, che affittano, che vendono all’imprenditore dietro corrispettivo: ecco quindi che di fronte ai proprietari vi sono i proletari, ovvero sia coloro i quali hanno solo le loro forze emblematicamente rappresentate dalla prole (da qui proletari) la figura del lavoro dipendente diventa, così, una figura di massa.

Domanda:

Qual era l’assetto ordinamentale dell’epoca nella quale questo fenomeno nuovo si andava ad inserire?

Risposta:

C’era una figura alla quale fu adattato questo fenomeno ed era la locatio operarum (locazione di opere), in contrapposto alla locazione di opera (che adesso chiameremo lavoro autonomo).

Domanda:

Ma dal punto di vista socio-economico, che cosa c’è di fronte a questo atteggiamento liberista che tende a lasciare la materia attuale nella libera disponibilità delle parti?

Risposta:

Il principio sacro degli ordinamenti liberali dell’epoca è pacta sunt servanda, cioè i contratti vanno osservati, quindi tutto viene lasciato all’equilibrio contrattuale delle parti e che dovrebbe essere lo specchio di un equilibrio economico nei rapporti economici e sociali che dovrebbe essere assicurato dal principio di controversia, dal principio della domanda e della offerta per il quale nei rapporti tra gli interessi contrapposti delle parti si dovrebbe raggiungere spontaneamente un equilibrio ad esempio, tra l’interesse dell’imprenditore ad avere l’energia lavorativa e l’interesse del lavoratore a vedersi retribuito con una retribuzione congrua, se la retribuzione che viene offerta dall’imprenditore non è congrua ma è irrisoria, il lavoratore rifiuta, l’imprenditore ad un certo punto ha bisogno della energia ed alza la retribuzione questa è l’idea base degli Stati liberali.

Fallimento del meccanismo liberale

Inutile dire che, con riferimento al rapporto di lavoro, questo meccanismo non ha funzionato e non ha funzionato (cioè non ha prodotto equilibrio e ci sono voluti interventi esterni come lo Stato, l’INPS ecc) perché:

  • Anzitutto perché l’equilibrio è spezzato dal fatto che qui si tratta di una massa di soggetti che offrono le prestazione di lavoro e ciò significa che c’è controversia tra lavoratori, nel senso che l’imprenditore (specialmente in situazioni come quella della Prima Rivoluzione Industriale, dove vi sono o monopoli o gli oligopoli) si trova in condizione di poter scegliere tra una massa di soggetti disponibili a qualunque prezzo, a qualunque corrispettivo quindi concorrenza fra lavoratori che indeboliva, rispetto all’astratto equilibrio fra domanda ed offerta, la posizione del lavoratore.
  • E poi perché c’è una debolezza intrinseca: l’imprenditore, infatti, ha a disposizione beni che se non sono immediatamente utilizzati certo provocano un danno (ad es. si deteriorano, diminuiscono il loro valore, la loro utilizzabilità) però non si perdono completamente, rimangono, mentre il lavoratore ha a disposizione le energie lavorative le quali invece non sono inutilizzabili ecco quindi che c’è una differenza di fondo: da un lato, infatti, vi è la possibilità di conservare il bene a disposizione dell’imprenditore anche senza utilizzarlo e dall’altra parte, invece, vi è l’esigenza di utilizzarlo immediatamente.

Per queste ragioni la legge della domanda e della offerta nella determinazione delle condizioni del lavoro fra imprenditore e lavoratori non ha funzionato e, quindi, il punto di equilibrio tra domanda ed offerta in questo terreno è in realtà il prezzo minimo, cioè in questa situazione nel salario si assesta nell’unico punto di equilibrio tra gli interessi delle parti.

Esempio:

Facciamo un esempio grossolano: poniamo che la situazione descritta è il caso di un imprenditore minerario dell’inizio dell’800 senza concorrenti, il quale ha a disposizione 100 lavoratori e gliene servono 50.

Domanda:

Che succede però se tutti e cento i lavoratori si presentano dal lavoratore e dicono Questo è il salario minimo che vogliamo se no non lavoriamo?

Risposta:

L’imprenditore certo non è più nella situazione forte che aveva prima, perché se vuole l’attività lavorativa deve in qualche modo trovare un accordo con i lavoratori, ma perché la situazione cambi davvero occorre che tutti e cento i potenziali fornitori di energia lavorativa siano d’accordo e trattino, non accettando nessuno di loro condizioni diverse da quelle stabilite come condizioni minime al di sotto delle quali non si deve andare.

Infatti se di quei 100 anche solo 20 (spinti magari dal bisogno), non si coalizzano e cedono, lavorando a condizioni di lavoro inferiori a quelle che erano state concordate, allora l’imprenditore torna in posizione di forza.

Abbiamo così descritto, seppur in forma molto banale, il concetto di interesse collettivo professionale, che è quello che determina la nascita del sindacato professionale.

Interesse collettivo professionale

Fermiamoci un attimo su quel collettivo, che non vuol dire soltanto e semplicemente (questa è l’idea di fondo ancora adesso) super individuale e quindi somma di interessi individuali, perché se fosse solo somma di interessi individuali allora sarebbe solo una occasionale aggregazione di interessi che poi potrebbero essere, nel momento della soddisfazione, divisi e soddisfatti per conto loro.

Ad esempio tutti gli studenti hanno l’interesse comune, di gruppo (cioè somma di interessi individuali) di prendere un buon voto all’esame e che il professore quel giorno sia ben disposto; se, però, il professore è ben disposto nella prima metà dell’esame e meno nella seconda, gli studenti sostengono l’esame nella prima metà il loro interesse lo realizzano indipendentemente dal fatto che poi gli altri non lo realizzano.

Domanda:

Nell’esempio, invece, dei cento lavoratori si possono soddisfare l’uno indipendentemente dall’altro? Se, cioè, 50 o 20 lavoratori non sono sorretti dagli altri 20 o 80 lavoratori, riescono a realizzare da soli il loro interesse?

Risposta:

NO. Questa, dunque, è l’idea dell’interesse collettivo professionale indivisibile che quindi – come dicevamo - non è solo somma di interessi individuali, ma si tratta di un interesse in qualche modo diverso che può essere soddisfatto solo se lo è per tutti.

Questa è la radice della nascita del sindacato, il quale è il rappresentante che esprime l’interesse collettivo e così tende ad eliminare il monopolio della domanda di lavoro dal lato dell’imprenditore, contrapponendone un uguale monopolio adesso, quindi, non abbiamo più monopolio da parte del lavoratore ed una concorrenza spietata dal lato dei lavoratori ma abbiamo due monopoli e perciò si tratta tra due soggetti tendenzialmente uguali almeno sul piano della concorrenza (poi rimangono delle differenze come la forza economica, ma questo è un altro discorso).

Nascita del sindacato

Abbiamo così visto la nascita del sindacato e con il sindacato immediatamente nascono i due aspetti fondamentali dell’attività sindacale:

  • La contrattazione collettiva: lo scopo primario del sindacato è quello di stabilire con il datore del lavoro patto patti sulle condizioni di lavoro minime che devono valere tendenzialmente per tutti i lavoratori;
  • L’altro risvolto dell’attività sindacale è quello della lotta e, quindi, lo sciopero (astensione collettiva dal lavoro inizialmente con l’unico scopo di forzare il datore di lavoro a concedere condizioni minime ritenute soddisfacenti dal sindacato).

Domanda:

Qual è l’atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno sindacale?

Risposta:

Abbiamo visto che:

  • Sul versante della disciplina del nuovo rapporto di lavoro dipendente è un atteggiamento di astensione (quindi c’è un sostanziale vuoto legislativo, colmato a stento dalla applicazione di quello strumento antico del diritto romano, ovvero sia la locatio operarum).
  • Sul versante invece dei nuovi rapporti collettivi (e quindi della nascita dell’attività del sindacato) l’atteggiamento inizialmente è fortemente ostile e non poteva che essere così:

Lo Stato liberale, infatti, è nato dalla Rivoluzione Francese per contrastare forme di corporazione e di compressione dei liberi interessi individuali e, quindi, forme di aggregazione di interessi super individuali che comprimono, assorbono le libertà individuali non possono che essere visti negativamente; non a caso una delle prime leggi della Rivoluzione Francese poi recepita dai codici napoleonici si chiama Legge Le Chapelier ed è una legge che vieta la ricostituzione di qualunque forma di corporazione di interessi ed i sindacati (anche se allora non c’erano) rientrano in questa tipologia: è vero, infatti, che era una legge che riguardava le corporazioni medioevali, però la valutazione è la stessa nei confronti di qualunque forma di aggregazione di interessi collettivi.

Ma c’è un altro punto nodale di conflitto, di incompatibilità tra l’attività sindacale e lo Stato liberale: il sindacato, infatti, usa come mezzo fondamentale di attività lo sciopero, che è la promozione di un inadempimento contrattuale di massa.

Lo sciopero e lo Stato

Naturalmente lo sciopero può essere anche “atecnicamente” fatto da chi non è parte del rapporto di lavoro ma tecnicamente, in senso più ristretto, lo sciopero è astensione dal lavoro collettiva (preceduta da una proclamazione del soggetto esponenziale dell’interesse collettivo professionale) che consiste nel rifiutare la prestazione lavorativa che sarebbe dovuta secondo il contratto, quindi a rigore è un inadempimento contrattuale poiché il lavoratore si è impegnato a lavorare.

Ebbene questa è proprio una clamorosa violazione del principio fondamentale dello Stato liberale pacta sunt servanda perché significa una promozione della violazione dei patti individuali, quindi proprio una minaccia alle fondamenta della collettività e perciò non poteva che essere di ostilità l’atteggiamento dello Stato nei confronti del sindacato: nei vari ordinamenti, infatti (provvisoriamente e per un breve periodo anche in Italia), lo Stato considera vietato il sindacato e considera reato (quindi la massima espressione della lesione dell’interesse della collettività) lo sciopero.

In Italia questa è una fase brevissima che non tocca nemmeno lo Stato unitario: infatti le leggi anti sciopero - ovvero sia le leggi che punivano come reato lo sciopero – sono leggi che riguardano solo gli stati preunitari (Granducato di Toscana, Savoia ecc), prova ne è il fatto che il primo codice penale italiano (quello unitario del 1889) già non prevede più come reato lo sciopero.

Lo sciopero delitto

Questa è una fase che si chiama sciopero delitto e questa “formuletta” dà l’idea di cosa significhi l’atteggiamento dello Stato nei confronti dell’attività sindacale.

La fase dello sciopero delitto

La fase dello sciopero delitto, come detto, viene rapidamente superata in tutti i Paesi industrializzati e le ragioni sono notevoli, ragioni di cedimento alla forza: ad un certo punto, infatti, lo Stato si trova di fronte ad un fenomeno di massa così diffuso che ha anche manifestazioni violente di turbamento dell’ordinamento dell’ordine pubblico (vi sono scioperi di massa all’inizio del ‘900 con l’intervento – anche sanguinoso – della forza pubblica e delle forze armate, si pensi agli scioperi di Milano del 1900 e del 1901 nei quali il generale Bava Beccaris ordinò di sparare sulla folla), eventi questi che – oltre alla maturazione di diverse ideologie – inducono rapidamente lo Stato ad assumere un atteggiamento non più di ostilità, non più di rifiuto assoluto nei confronti del sindacato e delle forme di attività sindacale (a cominciare proprio dallo sciopero) ma di mera tolleranza: questa è la fase che va sotto la “formuletta” di sciopero libertà.

Domanda:

Ma che differenza fa rispetto all’epoca attuale?

Risposta:

Beh la differenza è grossa dal punto di vista politico – sociale ma lo è anche dal punto di vista tecnico – giuridico perché finché lo sciopero viene considerato solo libertà ed il sindacato viene soltanto tollerato e non dichiarato come forma di realizzazione attraverso gruppi intermedi dell’interesse generale della collettività (come è nell’attuale ordinamento), lo sciopero non è più reato (quindi lo sciopero e l’attività sindacale non sono più considerati lesivi dell’interesse generale della collettività) ma sul piano del rapporto individuale con il datore di lavoro lo sciopero rimane inadempimento, perché si tratta pur sempre del rifiuto di una prestazione dovuta.

Ecco quindi che per superare anche questo aspetto (e dunque per rendere da un lato il sindacato considerato come strumento di promozione dell’interesse generale della collettività e dall’altro lato lo sciopero non solo lecito sul piano penale ma anche legittimo sul piano del rapporto individuale) ci vuole un passo ulteriore: lo sciopero libertà si deve cioè trasformare in sciopero diritto perché allora, se diventa diritto, naturalmente non può essere più inadempimento sul piano del rapporto individuale questo è l’attuale ordinamento di tutti i Paesi industrializzati, con una valutazione e qualificazione del fenomeno sindacale e dello sciopero che sono un segnale dello stesso tipo di ordinamento cosiddetto democratico.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Magrini Sergio.
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