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LEASING OPERATIVO:

Vede configurarsi un rapporto tra

- PROPRIETARIO -> e ARMATORE

- BANCA CHE FINANZIA LA LOCAZIONE

[Il canone è maggiorato perchè fa riferimento al godimento e alla rata del prezzo della nave]

Questo LEASING fa riferimento a queste fattispecie:

La nave è esistente

• Appartiene a un soggetto

• Viene concessa a soggetto che ha intenzione di attuare esercizio/ottenere in futuro la proprietà

• nave

LEASING FINANZIARIO:

La nave non esiste

• Necessario la costruzione

Quindi in aggiunta per la costruzione avremo:

-contratto costruzione nave

-contratto locazione nave

-contratto per finanziamento nave

[Il canone è maggiorato perchè fa riferimento al godimento e alla rata del prezzo della nave]

Prima 1989: questo discorso è schematizzato in un unico formulario diviso in due

- STANDARD BAREBOAT "A" - LEASING operativo

- STANDARD BAREBOAT "B" - LEASING finanziario

Dopo 1989: si torna a un unico formulario BARECOME che racchiude entrambi i LEASING

Ed è diviso in 5 parti:

DISPOSIZIONI GENERALI -> fanno riferimento allo scafo nudo

1. DISPOSIZIONI AD HOC PER LEASING OPERATIVO

2. DISPOSIZIONI AD HOC PER LEASING FINANZIARIO

3. DISPOSIZIONI -> eventualità che il conduttore voglia diventare proprietario

4. IPOTESI -> che la locazione a scafo nudo sia finalizzato ad un'operazione di sospensione della

5. bandiera e registrazione in altro registro.

Vi sono differenze sostanziali tra il nostro codice italiano ed il BARECOME

Per quanto riguarda

RISCHI:

-ITALIA -> la responsabilità è prevista in capo al locatore che deve mantenere la nave in stato di

navigabilità

-BARECOME -> i rischi sono in capo al conduttore, riparazioni straordinarie o attività di

adeguamento compresi

VIZI:

-ITALIA -> art. 380 c.nav. Il locatore risponde del difetto di navigabilità a meno che non dipenda da

un vizio occulto e non riconducibile alla normale diligenza

BARECOME -> il locatore risponde di difetti iniziali se verificati in un periodo di tempo di 12 mesi.

10

NAVE ARMATA ED EQUIPAGGIATA

Nave + Pertinenze + successione del conduttore/armatore

CONTRATTO A NOLEGGIO

La parte NOLEGGIANTE fa navigare la nave secondo le istruzioni di

un soggetto NOLEGGIATORE

LOCAZIONE diversa NOLEGGIO

-Locazione: basta il godimento. La nave passa dal proprietario al conduttore che si occupa di

usarla

-Noleggio: la disponibilità del noleggiatore è + limitata, è legata all'impiego commerciale che

rimane nella detenzione del noleggiante.

Il noleggiatore concede la nave

Il noleggiante la fa navigare

L'attenzione del legislatore per il noleggio nasce dalla prassi mercantile, nonché i

CHARTER PARTIES, formulari redatti da organismi non governativi o privati i cui soci sono

armatori o vettori presenti sia a tempo che a viaggio.

I C.P nascono nella prassi sviluppata in ambiente romanistici. Fanno riferimento alla "Carta Partita" che

veniva divisa in due fogli in verticale come per la redazione del bilancio.

Si critica il legislatore il quanto non si capisce l'effetti a differenza tra noleggio e contratto di trasporto.

Si configura così il contratto di nolo che è un sottotipo del contratto do trasporto caratterizzato dal fatto che si

richiede una maggiore cooperazione del creditore della prestazione del trasporto.

Nel nolo a tempo non è indicata la determinazione dei viaggi ma solo l'arco temporale.

TIPOLOGIA DI CHARTER PARTIES:

- TIME CHARTER -> è indicato il tempo e la locazione dei rischi contrattuali si basa sul fatto che il

trasportatore supporta i costi fissi mentre il proprietario quelli variabili

- VOYAGE CHARTER -> il corrispettivo è versato a viaggio. Se il viaggio ha una durata maggiore

di quella prevista, il rischio legato alla maggior durata del viaggio è strettamente legata al

trasportare

Il noleggiatore si obbliga a

-far navigare la nave

-ritenersi responsabile per perdita ed avaria

Ambito INTERNAZIONALE, ci sono vari Charter PARTIES

C.P by demise = con consegna

A. C.P not by demise = senza consegna

B. Corrisponde al nostro contratto di locazione della nave, parallelamente allo scafo nudo

A. Sono riconducibili al TIME e VOYAGE

B.

Il soggetto (owner) mette a disposizione una nave a favore di un altro soggetto per i bisogni di

questo il quale utilizzerà la nave sotto un profilo commerciale e impartirà le istruzioni al

comandante della nave. 11

TRASPORTO MARITTIMO

Il vettore dietro corrispettivo si impegna a trasportare le merci ed ha l'obbligo di custodia di cose e

persone.

Come testi normativi del trasporto marittimo ricordiamo

-c.nav

-Atene 1974 (PAL) con relative modifiche nel '76, '90, e 2002 (ultima è PAL 2002)

L'Italia non l'ha ratificata perché considera la materia troppo sfavorevole al passeggero

Danno alla persona del passeggero

Disciplinata dall'art. 409 c.nav secondo cui il vettore è responsabile per i sinistri riguardanti il

passeggero al momento dell'imbarco e dello sbarco salvo prove del vettore che consistono in

dimostrare la non colpevolezza ed il passeggero dovrà dimostrare che il danno è avvenuto

nell'arco temporale della responsabilità del vettore.

La Convenzione di PAL si applica alle navi di categoria A e B con trasporti nazionali ed

internazionali.

Si hanno 4 tipologie di bagaglio:

BAGAGLIO CONSEGNATO = il passeggero da al vettore bagaglio che deve custodire

1. BAGAGLIO NON CONSEGNATO = bagaglio a mano

2. BAGAGLIO REGISTRATO = supera il peso o la dimensione stabilità e si paga sovrapprezzo

3. BAGAGLIO NON REGISTRATO = il bagaglio rispetta il peso ed il prezzo prestabilito

4. LA COOPERAZIONE

Viene cristallizzata in due clausole tipiche del contratto di C.P

EMPLOYMENT

Fa riferimento all'impiego. Il charter dovrà fornire

Istruzioni sull'impiego della nave (viaggio)

• Rapporto con agenzia

• Indicazione delle operazioni commerciali in relazione alle polizze di carico

• POLIZZE DI CARICO

Si emettono perché documentano la merce che è effettivamente caricata su una determinata nave

nel momento stesso in cui è caricata o assegnata al disponent owner per intraprendere il viaggio

Non risulta esser un'attività scontata per il disponent owner ma su richiesta per l'esecuzione della

clausola di EMPLOYMENT COME SI EMETTE POLIZZA DI CARICO

Emessa dal comandante sulla base del rapporto che lo lega al noleggiante con riferimento alla

clausola di employment stipulata nell'ambito del C.P tra noleggiatore e noleggiante

Vari Modi:

-A suo nome, facendo nome del noleggiatore

-Il comandante firma a suo nome senza indicare il nome del noleggiatore o indicando il suo nome

con la dicitura "fora the master"

INDEMNITY

Il noleggiante ha diritto di essere ma levato dal noleggiatore se dall'esecuzione delle istruzioni

impartite dal noleggiatore stesso relative alle operazioni commerciali, derivi una responsabilità

vettoriale e non legata alla buona o cattiva esecuzione delle istruzioni stesse. 12

CONTRATTO DI TRASPORTO

Necessario effettuare distinzione tra:

Trasporto di linea

• Trasporto non di linea

Poiché la matrice dei charter parties è un fenomeno spontaneo senza matrice di stampo

governativo.

Infatti vengono adoperate quelle che sono definite NAVI VAGABONDO, cioè navi che non hanno

frequenze e orari prestabiliti dovendo trasportare un'elevata quantità di merci del medesimo tipo e

quindi una volta descritti i requisiti della nave, non ci si potrà accontentare del trasporto di linea.

-nel trasporto di COSE DETERMINATE invece la nave non ha requisiti

Questa può essere caricata con più quantità di merci dello stesso tipo provenienti da più mittenti,

difatti si parlerà di POLIZZA DI CARICO

In sintesi quindi si avranno:

Contratti dati dai C.P (traffico NON DI LINEA)

1. trasporto di COSE DETERMINATE (traffico DI LINEA e POLIZZA DI CARICO

2. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

La convenzione del 1924 descrive quali sono i comportamenti che il vettore deve porre in essere

per adempiere alla propria obbligazione.

Si fa riferimento a:

Fornitura nave è in stato di navigabilità

Corretta esercitazione delle operazioni

Corretto stivaggio delle merci all'interno della nave

Queste risultano solo operazioni descrittive in quanto il vettore non può esimersi fornendo una

prova di diligenza. Se il danno infatti si è prodotto nell'arco di tempo della sua responsabilità, la

responsabilità ricadrà su di lui.

Nel momento in cui la merce risulta danneggiata o deteriorata,

il danneggiato dovrà fornire:

-danno

-dimostrare che si è verificato nel lasso di tempo di responsabilità del vettore

Il danneggiato avrà 2 possibilità:

dimostra che il danno non dipende dal pericolo eccettuato (P.E)

1) Dimostra che con un determinato pericolo concorre comunque una condotta colposa del

2) vettore

Il vettore

-dovrà procedere individuando la specifica causa da lui non dipendente che ha determinato il

danno

P.E

I sono definiti pericoli eccettuati trattati dalla convenzione del 1924 numerati con lettere dalla

A alla Q.

Sono definite come presunzioni di "casi fortuiti"

[per fortuito si intende una concatenazione causale degli eventi spezzandola e quindi idonei a

escludere la responsabilità del vettore] 13

P.E elenco:

COLPA NAUTICA

Il debitore risponde del comportamento colposo proprio e dei propri dipendenti preposti per

Atti

• Fatti

• Negligenze del comandante o dell'equipaggio relativi a Navigazione/amministrazione

• INCENDIO

Il vettore non risponde a meno che la controparte non riesca a dimostrare che si tratta di fattispecie

quantomeno colposa.

Scatta la responsabilità nel momento in cui il vettore si attiva per minimizzare le conseguenze

dell'incendio. DEVIAZIONE

Il danno può essere causato da cambio di rotta.

Esonero quando:

-deviazione per salvare persone in mare

-nel momento in cui il vettore ragionevolmente ritiene necessario cambiare rotta

(Emetterà poi un giudizio nel quale contrappone gli interessi) 14

Bruxelles 1924:

Fa riferimento al trasporto di cose determinate documentato da polizza di carico.

Condizioni per applicazione della Convenzione:

internazionalità oggettiva del trasporto (luogo di partenza e arrivo diversi)

1) Emissione di polizza di carico nel caso si tratti di rapporti in cui si esoneri una controparte da

2) comportamenti inadempienti da parte del vettore

Il luogo di parten

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiccamatera94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vernizzi Simone.